Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. sull emissione di monete in euro

Documenti analoghi
***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0295),

BANCA CENTRALE EUROPEA

CONVENZIONE MONETARIA tra l Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (2010/C 28/05)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */

C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

Convenzione monetaria tra l Unione Europea e la Repubblica di San Marino (2012)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

E

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l introduzione dell euro in Lituania

1 Centesimo (19.36 Lire) 2 Centesimi (38.72 Lire) 5 Centesimi (96.81 Lire) 10 Centesimi ( Lire) 20 Centesimi ( Lire)

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

A8-0126/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 giugno 2014 (OR. en) 10996/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0400 (CNS) FISC 99 ECOFIN 679

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048143/03.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 110/39

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048144/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

(2006/294/CE) (GU L 107 del , pag. 54)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione

ALLEGATO AL PARERE AESA n. 06/2013. REGOLAMENTO (UE) n. /.. DELLA COMMISSIONE. del XXX

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

LA VOCE DEL CAMPERISTA ASSOCIAZIONE CAMPERISTI PER IL TURISMO ITINERANTE PALERMO

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 giugno 2017 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Che modifica

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 marzo 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 ottobre 2017 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2013/0313 (COD) LEX 1530 PE-CONS 78/1/14 REV 1 FIN 242 CODEC 888

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

BANCA CENTRALE EUROPEA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 dicembre 2010 relativa all emissione delle banconote in euro (BCE/2010/29) (2011/67/UE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

6778/14 don/ms/s 1 DPG

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 158/ 1. I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

PARERE DELLA COMMISSIONE

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.5.2011 COM(2011) 295 definitivo 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull emissione di monete in euro

2011/0131 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull emissione di monete in euro IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 133, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere della Banca centrale europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro, la raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale 1, avallata dalle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro 2, prevedono pratiche raccomandate circa le monete da collezione in euro, l emissione di monete in euro destinate alla circolazione - comprese le monete commemorative destinate alla circolazione - e la consultazione da effettuarsi prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione. (2) La mancanza di disposizioni vincolanti per l emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato membro all altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l emissione di monete in euro. (3) A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all introduzione dell euro 3, le monete denominate in euro e in centesimi di euro e rispondenti alle denominazioni e alle specificazioni tecniche stabilite dal Consiglio 1 2 3 GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52. GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70. GU L 139 dell 11.5.1998, pag. 1. IT 2 IT

hanno corso legale in tutti gli Stati membri definiti come partecipanti nel medesimo regolamento. Le denominazioni e specificazioni tecniche sono stabilite nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione 4. (4) Oltre alle normali monete in euro destinate alla circolazione, gli Stati membri possono anche emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione per commemorare eventi specifici, subordinatamente ai limiti sulla tiratura di tali monete stabiliti per anno e per Stato membro emittente. È inoltre necessario stabilire dei limiti di volume per l emissione di monete commemorative destinate alla circolazione al fine di garantire che tali monete restino una percentuale minima del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. È al tempo stesso opportuno che tali limiti consentano l emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative possano circolare efficacemente. (5) Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione e facilmente distinguibili dalle monete in euro destinate alla circolazione. Le monete da collezione in euro dovrebbero avere corso legale soltanto nello Stato membro di emissione e non dovrebbero essere emesse per l immissione in circolazione. (6) Per garantire che le monete da collezione in euro non siano confuse con le monete in euro destinate alla circolazione, esse dovrebbero essere facilmente distinguibili da queste ultime. È inoltre opportuno che le emissioni di monete da collezione in euro siano computate nel volume di monete da sottoporre all approvazione della Banca centrale europea su base complessiva piuttosto che per ciascuna singola emissione. (7) È opportuno e in linea con la pratica comune tra gli Stati membri partecipanti che le monete in euro destinate alla circolazione, ivi comprese le monete commemorative, siano messe in circolazione al loro valore nominale, benché una porzione minima possa essere scambiata ad un prezzo superiore a motivo della sua qualità o se presentata in una confezione speciale. (8) Per evitare che monete in euro valide ai fini della circolazione vengano distrutte da uno Stato membro mentre un altro potrebbe averne bisogno, gli Stati membri devono consultarsi prima di procedere alla distruzione di tali monete, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme sull emissione di monete in euro destinate alla circolazione, comprese le monete commemorative destinate alla circolazione, sull emissione di monete da collezione in euro e sulla consultazione da effettuarsi prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione. 4 GU L 139 dell 11.5.1998, pag. 6. IT 3 IT

Ai fini del presente regolamento si intende per: Articolo 2 Definizioni 1. monete in euro destinate alla circolazione : monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998; 2. monete commemorative in euro destinate alla circolazione : monete in euro destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell articolo 1 septies del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio; 3. monete da collezione in euro : monete in euro da collezione che non sono destinate ad essere messe in circolazione. Articolo 3 Tipi di monete in euro Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete in euro destinate alla circolazione, che comprendono le monete commemorative in euro destinate alla circolazione, e monete da collezione in euro. Articolo 4 Emissione di monete in euro destinate alla circolazione 1. Le monete in euro destinate alla circolazione sono emesse al loro valore nominale. 2. In deroga al paragrafo 1, una porzione minima, ossia non superiore al 5% del valore totale e del volume delle monete in euro emesse, può essere emessa al di sopra del valore nominale a motivo della qualità delle monete o a ragione di una confezione speciale. Articolo 5 Emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione 1. Ogni anno ciascuno Stato membro partecipante può emettere soltanto una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione, ad eccezione dei casi in cui: a) le monete commemorative in euro destinate alla circolazione siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti; b) una possibile moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante o occupata ad interim. 2. Il numero totale di monete commemorative messe in circolazione per ciascuna emissione non supera il più elevato tra i due massimali seguenti: IT 4 IT

a) lo 0,1% del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati membri partecipanti fino all inizio dell anno precedente l anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale può essere innalzato al 2,0% del volume totale di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati membri partecipanti se viene commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente si astiene dall effettuare un altra emissione di monete commemorative destinate alla circolazione durante i quattro anni successivi e motiva la scelta del massimale più elevato; b) il 5,0% del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione dallo Stato membro emittente in questione fino all inizio dell anno precedente l anno di emissione della moneta commemorativa. 3. L emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti è approvata dall Eurogruppo. Articolo 6 Emissione di monete da collezione in euro 1. Le monete da collezione in euro hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente. L identità dello Stato membro emittente deve essere chiaramente e facilmente riconoscibile sulla moneta. 2. Per differenziarsi facilmente dalle monete in euro destinate alla circolazione, le monete da collezione in euro rispettano tutti i seguenti criteri: a) il loro valore nominale è diverso da quello delle monete in euro destinate alla circolazione; b) non fanno uso di immagini simili alle facce comuni delle monete in euro destinate alla circolazione né a nessuna delle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione; c) il loro colore, diametro e peso sono significativamente diversi da quelli delle monete in euro destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre predette caratteristiche; la differenza viene ritenuta significativa se i valori, incluse le tolleranze, non rientrano nei limiti di tolleranza fissati per le monete in euro destinate alla circolazione; d) non hanno una godronatura o Fiore spagnolo. 3. Le monete da collezione in euro possono essere emesse al loro valore nominale o a un valore superiore. 4. Le emissioni di monete da collezione in euro sono computate nel volume di conio da sottoporre all approvazione della Banca centrale europea su base complessiva. 5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che le monete da collezione in euro vengano usate come strumento di pagamento, quali ad esempio confezione speciale, certificato di autenticità, precedente annuncio dell autorità emittente o emissione al di sopra del valore nominale. IT 5 IT

Articolo 7 Consultazione prima della distruzione di monete in euro destinate alla circolazione Prima di distruggere le monete in euro destinate alla circolazione che non sono monete in euro non adatte alla circolazione ai sensi dell articolo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1210/2010 5, gli Stati membri si consultano tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario e informano i direttori delle zecche degli Stati membri partecipanti conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio 6. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente 5 6 GU L 139 dell 11.5.1998, pag. 1. GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1. IT 6 IT