ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI PREVISTE PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. L'Anno Duemilaundici il giorno Venticinque del mese di Maggio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, per le ore 13,00.- ----------------------------------------------------------------------------------------- Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI --------- Presiede l'adunanza SIMONCINI STEFANO nella sua qualita' di SINDACO ------------ e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: N. Cognome Nome Carica Presenza 1 SIMONCINI STEFANO SINDACO Si 2 PIRANI FRANCESCO V.SINDACO Si 3 ALESSANDRINI GIANCARLO ASSESSORE No 4 FRANCIONI ROBERTO ASSESSORE Si 5 TRISCARI FRANCESCA ASSESSORE Si 6 GINNETTI ACHILLE ASSESSORE Si 7 GIACCHETTI GILBERTA ASSESSORE Si 8 ANTONELLI SANDRO ASSESSORE Si Presenti N. 7 Assenti N. 1 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. -------- *** -------- ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 1 di 5
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2011 è stato modificato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'applicazione della TIA1 al fine di una migliore specificazione delle sanzioni applicabili, richiamandosi alla disciplina normativa dei D.Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000; - il novellato comma 4 dell'art. 22 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per ogni altra violazione del regolamento TIA1, comprese quelle relative alla omessa o infedele dichiarazione/denuncia. Sono esclusi da tale ambito di applicazione i casi di ritardati o omessi versamenti disciplinati ai sensi del comma 3 dell'art. 22 con la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997; - a seguito del riconoscimento della natura tributaria della TIA1 l'ente gestore deve provvedere alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, dei parziali o ritardati versamenti ed all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, applicando le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione, nonché per il parziale/omesso versamento, come disciplinati dal novellato art. 22; - trattandosi di sanzioni non formali, non della stessa indole, di differente natura, una amministrativa in senso lato, l'altra tributaria, si ritiene che siano applicabili entrambe, per via dell'incompatibilità del cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/1981 con la disciplina speciale di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997 e viceversa; Considerato che, mentre la sanzione del 30% a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 non è riducibile, viceversa, la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis TUEL è sottoposta alla Legge n. 689 del 24/11/1981 che all'art. 16, primo comma, testualmente recita: " Pagamento in misura ridotta. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"; Considerato altresì che ai sensi del secondo comma del sopra citato art. 16, come sostituito dall'art. 6 bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla relativa legge di conversione, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma; Ritenuto che l'entità della sanzione, pari ad. 50,00 come prevede l'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 in applicazione del dettato del primo comma dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, sia congrua se il versamento viene effettuato tempestivamente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, ferma restando l'applicazione della sanzione tributaria non riducibile del ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 2 di 5
30% per omesso versamento, mentre in caso di tardivo o mancato pagamento dell'avviso di accertamento sia necessario adeguare la misura della sanzione, per dare maggiore efficacia alla osservanza di norme e regolamenti; Richiamati i criteri di cui all'art. 11 della L. 689/1981, quali in particolar modo la diversa gravità delle due violazioni (omessa ed infedele); Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000; Visto il parere espresso dall'anci sul quesito appositamente formulato in materia dal Comune di Osimo; Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi D.ssa Maria Cristina Sorci; Visto il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Alfio Camillucci; A voti unanimi, resi a norma di legge D E L I B E R A 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del regolamento TIA1, comprese quelle relative alla omessa o infedele dichiarazione/denuncia, ferma restando in queste due ipotesi la contestuale applicazione della sanzione tributaria non riducibile del 30% per omesso versamento: a) Sanzione di. 25,00, pari al limite edittale, in misura fissa non riducibile, applicabile solo in caso di adeguamento spontaneo (ravvedimento operoso), prima della constatazione da parte dell'ufficio, ferme restando le percentuali di riduzione per l'omesso versamento, previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997; b) Sanzione di. 150,00, oltre alle spese del procedimento, in caso di violazione al regolamento TIA1, rappresentata dall'infedele dichiarazione, ridotta al doppio del minimo della sanzione edittale, pari ad. 50,00, se il pagamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento; c) Sanzione di. 200,00, oltre alle spese del procedimento, in caso di violazione al regolamento TIA1, rappresentata dall'omessa dichiarazione, ridotta al doppio del ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 3 di 5
minimo della sanzione edittale, pari ad. 50,00, se il pagamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento; d) Sanzione di. 100,00, oltre alle spese del procedimento, per ogni altra violazione del regolamento TIA1, diversa dall'omessa o infedele dichiarazione/denuncia, disciplinati ai punti 2) e 3) ed esclusi i casi di ritardati od omessi versamenti disciplinati ai sensi del comma 3 dell'art. 22 con la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Tale sanzione è ridotta al doppio del minimo della sanzione edittale, pari ad. 50,00, se il pagamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione. 3) Di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. --------***-------- ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 4 di 5
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ALBANO LUIGI IL SINDACO Geom. STEFANO SIMONCINI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserimento all'albo Pretorio online istituito presso il sito istituzionale dell'ente il _22/06/2011_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Dal Municipio, lì _22/06/2011_ IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ALBANO LUIGI La presente è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il nota n. ed è divenuta esecutiva il ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000 ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 5 di 5