Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

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Transcript:

Traduzione 1 0.837.916.3 Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria Conchiuso il 14 dicembre 1978 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre 1979 2 Ratificato con scambio di strumenti il 30 novembre 1979 Entrato in vigore il 1 o gennaio 1980 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d Austria, animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell assicurazione-disoccupazione, hanno convenuto di concludere un accordo e hanno nominato, al riguardo, i loro plenipotenziari: Il Consiglio federale svizzero: il signor Dott. René Keller, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, il Governo della Repubblica d Austria: il signor Dott. Willibald Pahr, Ministro degli affari esteri. Dopo aver scambiato i loro poteri in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente: 1. «Austria» designa la Repubblica d Austria, «Svizzera» designa la Confederazione svizzera; 2. «Cittadini» designa, per quanto concerne l Austria, i cittadini di questo Stato, per quanto concerne la Svizzera, i cittadini svizzeri; RU 1979 2118; FF 1979 I 773 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 2 RU 1979 2117 1

0.837.916.3 Assicurazione-disoccupazione 3. «Legislazione» e «disposizioni legali» designano le leggi e le ordinanze vigenti in uno Stato contraente, concernenti i settori indicati nell articolo 2 paragrafo l; 4. «Autorità competente» designa, per quanto concerne l Austria, il Ministro federale degli affari sociali, per quanto concerne la Svizzera, l Ufficio federale dell industria, delle arti e mestieri e del lavoro; 5. «Frontalieri» designa, i lavoratori che hanno il loro domicilio sul territorio di uno degli Stati contraenti e che esercitano regolarmente un attività salariata sul territorio dell altro Stato contraente. Art. 2 1 Il presente Accordo si applica: 1. In Austria, alle disposizioni legali su: a) le indennità di disoccupazione, b) l aiuto in caso di disoccupazione parziale; 2. in Svizzera, alle disposizioni di diritto federale sull indennizzazione della disoccupazione, comprese le prestazioni in caso di disoccupazione parziale (lavoro a orario ridotto). 2 Nelle relazioni tra gli Stati contraenti, non è tenuto conto delle disposizioni legali che risultano da convenzioni internazionali conchiuse con Stati terzi, o di diritto sovrannazionale, oppure che servono alla loro applicazione. Art. 3 Il presente Accordo s applica ai cittadini dei due Stati contraenti, come anche a tutti i frontalieri giusta l articolo 1, numero 5. Art. 4 L assoggettamento all assicurazione e l obbligo di contribuzione sono determinati secondo il tenore vigente dell accordo del 15 novembre 1967 3 sulla sicurezza sociale, conchiuso tra la Repubblica d Austria e la Confederazione svizzera. 3 RS 0.831.109.163.1 2

Acc. con l Austria 0.837.916.3 Titolo II Disposizioni particolari Art. 5 Il diritto alle prestazioni e la procedura sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale è chiesto l esercizio di tale diritto, nella misura in cui le disposizioni seguenti non prevedano un disciplinamento diverso. Art. 6 Se dei cittadini rimpatriano nello Stato d origine, i periodi assicurativi compiuti nell altro Stato contraente sono computati per determinare l adempimento del periodo d attesa e per stabilire la durata d indennizzazione. Art. 7 1 Nel caso di disoccupazione completa, i frontalieri ricevono un assegno, rispettivamente un indennità di disoccupazione dallo Stato contraente sul territorio del quale hanno il loro domicilio. Per determinare l adempimento del periodo d attesa e la durata d indennizzazione, è tenuto conto, nel Paese di domicilio, dei periodi assicurativi compiuti sul territorio dell altro Stato contraente. 2 I contributi all assicurazione-disoccupazione dei frontalieri, riscossi nel Paese in cui è esercitata l attività salariata, sono trasferiti al Paese di domicilio dei frontalieri, in forma di una somma globale calcolata secondo i criteri seguenti: la media annua dell effettivo dei frontalieri, l aliquota di contribuzione all assicurazione-disoccupazione (parte del lavoratore e parte del datore di lavoro) e l ammontare dei salari riscossi dai lavoratori nel Paese in cui esercitano la loro attività salariata, come anche la proporzione delle spese per la disoccupazione completa e parziale nei cantoni di San Gallo e nel Voralberg. Una volta l anno le autorità competenti si comunicano i documenti che consentono di eseguire i calcoli suddetti. 3 Ai frontalieri sono concesse prestazioni, rispettivamente aiuti per la disoccupazione parziale, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale lavorano a tempo parziale. Art. 8 I periodi per i quali sono state versate prestazioni in un altro Stato contraente sono computati nella durata d indennizzazione, come se queste prestazioni fossero state accordate dallo Stato nel quale è esercitato il diritto. Al riguardo, i giorni durante i quali non sono state versate prestazioni a cagione di condotta colpevole del disoccupato, sono contati come giorni per i quali sono state versate prestazioni. Art. 9 Delle prestazioni di sicurezza sociale dell altro Stato contraente dev essere tenuto conto, come è tenuto conto delle prestazioni analoghe dello Stato contraente, sul territorio del quale è esercitato il diritto. 3

0.837.916.3 Assicurazione-disoccupazione Titolo III Disposizioni diverse Art. 10 Per l applicazione del presente Accordo, le autorità degli Stati contraenti si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione. L assistenza è gratuita, con riserva delle spese in contanti che provoca. Art. 11 1 L esonero dai diritti di bollo e dalle tasse secondo le prescrizioni sull assicurazione-disoccupazione e sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente s estendono alle persone e alle autorità dell altro Stato contraente. 2 Gli atti e gli altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù del presente Accordo, sono esonerati dal visto di legalizzazione. Art. 12 Le autorità dei due Stati contraenti, incaricate dell applicazione dell assicurazionedisoccupazione, corrispondono, per l applicazione del presente Accordo, direttamente fra di essi e con gli assicurati o i loro rappresentanti. Art. 13 1 Le autorità competenti dei due Stati contraenti, stabiliscono direttamente fra di esse i particolari dei provvedimenti necessari all applicazione del presente Accordo, purché sia necessario un consenso reciproco. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l applicazione del presente Accordo, come anche le modificazioni e i complementi delle loro legislazioni concernenti la sua applicazione. 2 Per agevolare l applicazione del presente Accordo, sono istituiti organismi di collegamento. Essi sono in Austria, il «Landesarbeitsamt Vorarlberg», in Svizzera, l Ufficio cantonale dell industria, delle arti e mestieri e del lavoro, in San Gallo. Art. 14 1 Se l assicurazione-disoccupazione di uno Stato contraente ha pagato indebitamente prestazioni a una persona, a domanda di quest ultima e in suo favore, quella dell altro Stato contraente dedurrà la somma pagata indebitamente da un pagamento complementare o dalle somme pagate regolarmente al disoccupato, secondo le norme stabilite dalla legislazione propria a questo Stato. 4

Acc. con l Austria 0.837.916.3 2 Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, un assegno, rispettivamente un indennità di disoccupazione è stato versato a una persona per un periodo di tempo e se, per questa durata, la persona ha riscosso prestazioni in contanti pagate dall assicurazione-invalidità dell altro Stato contraente, queste prestazioni sono trattenute in favore dell assicurazione-disoccupazione, se essa lo chiede, indipendentemente da altri ordinamenti internazionali. Se necessario, l assicurazionedisoccupazione consulta l assicurazione-invalidità dell altro Stato contraente prima di pagare la prestazione suindicata. Titolo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 15 I trasferimenti reciproci, fra i due Stati contraenti, dei contributi giusta l articolo 7 paragrafo 2 hanno effetto dal 1 o aprile 1977. Inoltre, il presente Accordo non giustifica alcuna pretesa al versamento di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore. Art. 16 Il protocollo finale allegato costituisce parte integrante del presente Accordo. Art. 17 1 Il presente Accordo dev essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile. 2 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione. Art. 18 1 Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato. Ciascuno Stato contraente può disdirlo mediante un preavviso di tre mesi. 2 Se l Accordo cessa di produrre i suoi effetti in seguito a disdetta, le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai diritti a prestazioni acquisiti fino a quel momento, ma non oltre un anno a contare dal momento in cui ha cessato d essere vigente. 5

0.837.916.3 Assicurazione-disoccupazione In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Vienna, il 14 dicembre 1978 in doppio esemplare, in lingua tedesca. Per la Confederazione Svizzera: Keller Per la Repubblica d Austria: Pahr 6

Acc. con l Austria 0.837.916.3 Protocollo finale Alla firma dell Accordo d assicurazione-disoccupazione concluso oggi tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d Austria, i plenipotenziari dei due Stati contraenti annunciano, in una dichiarazione comune, che convengono quanto segue: 1. Ad articolo 3 L espressione «tutti i frontalieri» designa: a) le persone, senza distinzione di cittadinanza b) i rifugiati giusta l articolo 1 dell Accordo del 28 luglio 1951 4 sullo statuto dei rifugiati e secondo il protocollo del 31 gennaio 1967 5 di questo accordo c) gli apolidi giusta l articolo 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 6 sullo statuto degli apolidi. 2. Ad articolo 5 Per «diritto alle prestazioni», s intendono segnatamente le condizioni, l importo, la durata e le circostanze che annullano o limitano il diritto, come anche la restituzione di queste indennità. 3. Ad articolo 6 Se cittadini austriaci hanno esaurito il loro diritto all indennizzazione della disoccupazione svizzera e rimpatriano nel loro paese, l esaurimento di questo diritto e l esaurimento del diritto all indennità di disoccupazione hanno valore uguale per determinare il diritto all aiuto ai bisognosi. 4. Ad articolo 7 I periodi per i quali un frontaliere ha pagato contributi nel Paese in cui è esercitata l attività salariata e i cui contributi sono trasferiti giusta il secondo paragrafo, sono inclusi in Austria nel periodo d attesa per ottenere l indennità di congedo speciale («Karenzurlaubsgeld»). Il diritto a indennità di maternità pagate dall assicurazione-malattie svizzera è parificato al diritto alle indennità giornaliere di riposo per le gestanti, quanto all adempimento delle condizioni da cui dipende il diritto all indennità di congedo speciale («Karenzurlaubsgeld»). 5. Ad articolo 7 I cittadini austriaci occupati su un battello renano in qualità di battelliere del Reno, giusta la Convenzione internazionale sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno 7 nel suo tenore vigente, da un impresa avente la sede in Svizzera, sono considerati, in materia d assicurazione-disoccupazione come 4 RS 0.142.30 5 RS 0.142.301 6 RS 0.142.40 7 RS 0.831.107 7

0.837.916.3 Assicurazione-disoccupazione se lavorassero in Svizzera, purché siano domiciliati in Austria; essi sono assimilati ai frontalieri per quanto concerne il diritto alle prestazioni. 6. Ad articolo 14 Le prestazioni dell assicurazione-invalidità giusta l articolo 14 capoverso 2 corrispondono, in Svizzera, alla rendita-invalidità, in Austria, alla pensione d invalidità, a quella d incapacità ad esercitare una professione («Berufsunfähigkeitspension»), come anche a quella d esercitare un attività lucrativa («Erwerbsunfähigkeitspension»). In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo finale. Fatto a Vienna, il 14 dicembre 1978 in doppio esemplare, in lingua tedesca. Per la Confederazione Svizzera: Keller Per la Repubblica d Austria: Pahr 8