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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL UNIONE TERRE VERDIANE N. 20 DEL 12.04.2011 OGGETTO: CONCESSIONE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI. AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL ART. 30 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. Il giorno 12 aprile 2011 alle ore 18,00, presso il Comune di Fontanellato, si è riunita la Giunta dell Unione Terre Verdiane, presenti: N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE 1 QUARANTELLI GIORGIO Presidente SI 2 BERNARDI NICOLA Assessore SI 3 CANTINI MARIO Assessore SI 4 CAVANNA GRAZIA Assessore NO 5 FARINA IACONI SALVATORE Assessore SI 6 GRASSI MASSIMILIANO Assessore SI 7 GUARESCHI MARIA GRAZIA Assessore SI 8 LAURINI LUCA Assessore NO 9 TEDESCHI MASSIMO Assessore NO 10 UBALDI ATTILIO Commissario Prefettura NO Presiede la seduta il Presidente GIORGIO QUARANTELLI Verbalizza il Segretario UGO GIUDICE

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 12 APRILE 2011 OGGETTO: CONCESSIONE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI. AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL ART. 30 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. LA GIUNTA DELL UNIONE RICHIAMATO l art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; CONSIDERATO: che è indispensabile garantire l applicazione delle sanzioni accessorie per le infrazioni derivanti da violazioni di norme del codice della strada, obbligatorie, e garantire altresì la rimozione e la relativa custodia dei mezzi sottoposti a sequestro penale; che in data 31 marzo 2011 è scaduta la concessione di gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli; che pertanto è necessario procedere all affidamento della nuova concessione per il periodo di anni 2 decorrenti presumibilmente dal 1 maggio 2011; RITENUTO opportuno procedere nei modi e forme di cui all art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; VISTO il capitolato speciale di concessione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; Visto il parere di regolarità tecnica e dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile poiché la proposta di deliberazione non comporta né impegno di spesa né riduzione dell entrata a carico del bilancio dell Unione; Recepito il parere espresse a norma dell art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale, secondo cui la proposta di deliberazione è tecnicamente regolare ; A voti unanimi resi nei modi e forme di legge: DELIBERA 1. DI APPROVARE il capitolato speciale di concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli per il periodo 1 maggio 2011 30 aprile 2013; 2. DI INCARICARE il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale di indire procedura negoziata a tale fine approvando l elenco delle imprese da invitare alla selezione; 3. DI DARE ATTO che l importo a carico del concessionario da porre a base di gara è pari ad euro 5.000,00 annui;

4. DI DICHIARARE, con distinta e separata votazione resa all unanimità dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE E CUSTODIA, NONCHE DEL BLOCCO DEI VEICOLI AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (D.L. N 285/92 E D.P.R. N 495/92).

1. La concessione è riferita al servizio di rimozione veicoli e conseguente custodia e restituzione, nonché al blocco degli stessi, ai sensi dell'art. 159 del nuovo Codice della Strada. 2. La ditta aggiudicataria svolgerà il servizio rimozione e il blocco sul territorio dell Unione nell'ambito degli orari di servizio della Polizia Municipale, sia feriali che festivi. 3. Il servizio di rimozione dei veicoli sarà svolto su chiamata da parte del Corpo di Polizia Municipale negli orari di servizio, sia dei giorni feriali che festivi, nella fascia temporale 00,00 24,00. 4. La responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione e blocco dei veicoli, rimane prerogativa dell'operatore di polizia stradale che dispone la rimozione e il blocco, ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del D.L. 30/04/1992 n.285. 5. La responsabilità delle operazioni tecniche di rimozione blocco, trasporto, custodia dei veicoli e degli eventuali danni, rimane a carico della ditta aggiudicataria e del suo personale dipendente che dovrà redigere apposito verbale di rimozione da compilare come indicato nel successivo punto 14. 6. Il servizio di rimozione dei veicoli dovrà essere assolto con veicoli aventi le caratteristiche tipologiche stabilite dall'appendice IV art.12 al Titolo I del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992, n. 495. In particolare i veicoli destinati alla rimozione devono avere sia dimensioni tali da poter circolare agevolmente anche con il veicolo rimosso nelle strade dei centri storici, sia caratteristiche idonee a rimuovere veicoli di grosse dimensioni in ordine alla massa e alla sagoma: veicoli di cui alla categoria L1, L2,L3,L4,L5, M,M1,N1 sino al limite di massa della stessa, cioè massa complessiva 3,5 t. I veicoli dovranno essere inoltre in grado di effettuare la rimozione di velocipedi. Ogni veicolo, ai sensi dell art. 4 del D.M. 4.9.1998, deve essere dotato di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a euro 1.549.371,00. 7. In allegato alla concessione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all art. 12 del Regolamento di esecuzione del C.d.S, nonché indicare il numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione ed omologazione ai sensi dell art. 354, comma 2, del D.P.R. n. 495/92. Analogamente se richiesto, per gli attrezzi a chiave, dovrà essere allegata la documentazione relativa alla omologazione ed identificazione prevista dall art. 355 del suddetto D.P.R. 8. Il servizio di custodia, dovrà essere espletato all'interno di un'area adeguatamente recintata per tutta la sua estensione e/o locali con superficie minima che consenta il contemporaneo ricovero di almeno 40 autoveicoli. 9. La rimessa dovrà insistere su uno dei 10 Comuni facenti parte dell Unione Terre Verdiane alla data del 1 gennaio 2011 (Salsomaggiore Terme Fidenza Busseto Soragna Fontevivo Fontanellato Roccabianca - San Secondo P.se - Trecasali e solo per il Comune di Sissa fino alla scadenza della convenzione). 10. Il servizio di custodia sarà assolto negli orari di servizio, feriali e festivi del Corpo di Polizia Municipale. I luoghi in cui è richiesto l intervento dovranno essere raggiunti entro 20 minuti nei giorni feriali e 30 minuti nei giorni festivi ed in orario serale (dopo le ore 20.00), a partire dalla chiamata effettuata dalla Centrale Operativa alla ditta aggiudicataria. I tempi di restituzione del veicolo vengono quantificati di norma entro 45 minuti. 11. Nell'area dovrà essere ubicato un ufficio posto in prossimità dell'ingresso, nel quale sia possibile l'accesso del pubblico per l'espletamento degli atti di cui all'art. 397, comma 4, del D.P.R. 16/12/92, n.495.

12. In detto ufficio, decorosamente tenuto, dovranno essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dall Unione per il servizio di blocco, rimozione e custodia dei veicoli. 13. All'interno dell'area di deposito dei veicoli, l'aggiudicataria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art.397, comma 3, del D.P.R. 16/12/92, n. 495, e con le responsabilità sulla custodia determinate da altre leggi dello Stato in materia. 14. I veicoli rimossi saranno riconsegnati dalla ditta aggiudicataria all'interessato o alla persona da lui delegata che provi il titolo alla restituzione previa riscossione della somma prevista dalle tariffe regolarmente approvate dall'ente (art. 397, comma 4, D.P.R. n.495/92 ). Dell'avvenuta restituzione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal rappresentante della ditta e dall'interessato che dichiari espressamente, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Copia del verbale è rilasciata all' interessato ed una copia sarà inviata a mezzo fax al Comando Unico Polizia Municipale. A fronte del pagamento la ditta aggiudicataria rilascerà regolare fattura. 15. In caso di lavori urgenti e indifferibili sulla via, per il ripristino dei servizi pubblici danneggiati, per motivi di ordine pubblico e pubblica necessità, i veicoli eventualmente in sosta regolare sugli spazi carrabili interessati dai sopra indicati lavori, saranno spostati, se possibile, o rimossi a cura della Società, senza oneri a carico del proprietario o conducente. Tale servizio, con relativo ricovero dei veicoli per un periodo massimo di dieci giorni, sarà effettuato gratuitamente entro il tetto del 25% rispetto al numero totale delle rimozioni effettuate nel corso del biennio. A tale scopo, con decorrenza annuale, la Società è tenuta a presentare all Unione un rendiconto delle rimozioni effettuate. Per le prestazioni eccedenti il tetto, l Unione corrisponderà alla ditta aggiudicataria, dietro presentazione di regolare fattura, nel caso di semplice spostamento del veicolo l importo previsto quale tariffa per il solo diritto di chiamata, mentre, nel caso di ricovero del veicolo presso la rimessa verrà corrisposto l importo previsto per tutte le operazioni effettuate. 16. Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito o riconsegnati, la ditta provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione -trasporto e custodia degli stessi. 17. La ditta aggiudicataria, settimanalmente, darà comunicazione a mezzo telefax al Comando di Polizia Municipale dei veicoli giacenti presso il deposito autorizzato. 18. L Unione ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri agenti e funzionari, il regolare funzionamento del servizio. 19. La concessione si risolverà di diritto, in caso di gravi inadempienze o ripetute inosservanze degli orari di servizio, di presenza e di intervento nel corso dell anno, sia per quanto riguarda le rimozioni e spostamento dei veicoli, sia per quanto riguarda l'attività di custodia. 20. Il servizio di rimozione, blocco, custodia e restituzione dei veicoli viene concesso per la durata di 2(due) anni, a partire dal 15 maggio 2011. 21. Il servizio di blocco dei veicoli con apposito attrezzo a chiave, se richiesto, verrà svolto nell arco temporale stabilito per il servizio rimozioni e regolamentato con apposito disciplinare interno senza alcun onere per la ditta aggiudicataria se non quello della fornitura dei 3 attrezzi a chiave di cui ne rimarrà proprietaria. 22. La ditta assuntrice del servizio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. 23. E' pure obbligata ad assumere polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati durante le operazioni di blocco e nella custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati, indipendentemente dalla loro entità (non è ammessa franchigia), con massimale minimo di 1.032.910,00.

24 L'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva di 1.000,00 =nelle forme di legge. 25. Il pagamento del canone dovrà avvenire in rate semestrali anticipate di importo pari a 1/2 ( un mezzo) del canone annuale risultante dall aggiudicazione, da effettuarsi nei modi che verranno definiti nel contratto. In caso di ritardo nel pagamento, non superiore a giorni 30, verranno applicati gli interessi di mora pari al 5 % su base annua. Il ritardo nel pagamento superiore a giorni 30, fatta salva l applicazione degli interessi di mora di cui sopra, costituirà grave inadempienza contrattuale ai sensi del precedente punto 19. 26. La concessione è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 187 del 12 novembre 2010