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Deliberazione n. 31/PAR/2012 REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia ****** Nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2012, composta dai magistrati: Presidente di Sezione Primo Referendario Primo Referendario Referendario Referendario Raffaele Del Grosso, Presidente Luca Fazio, relatore Stefania Petrucci Marcello Iacubino Marco Di Marco ha adottato la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 2662 del 02/02/2012 formulata dal Sindaco del comune di Giovinazzo, pervenuta in data 06/02/2012 al prot. n. 402; Vista l ordinanza n. 4/2012 del 24 febbraio 2012, con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 6 marzo 2012; Udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio. Ritenuto in FATTO Il Sindaco del comune di Giovinazzo, con la nota indicata in epigrafe, rivolge un quesito circa la possibilità di corrispondere il trattamento di trasferta di cui all art. 41, commi 2 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004 al personale utilizzato in convenzione ai sensi dell art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004. Il Sindaco fa presente che: - l art. 14 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il

pag. 2 bilancio economico 2002-2003, stipulato in data 22 gennaio 2004, prevede che 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo mediante convenzione e previo assenso dell ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell orario settimanale d obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell art. 41 del CCNL del 14.9.2000 ; - con l entrata in vigore dell art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 31 maggio 2010 non sarebbero più applicabili né l art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, con cui si stabiliva un indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell ambito della circoscrizione territoriale dell ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 che disciplinava l entità dell indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale); - all inefficacia delle disposizioni inerenti l uso del mezzo proprio contenute nell art. 15 della legge n. 836 del 1973, si affiancherebbe la disapplicazione

pag. 3 delle eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi dei lavoratori pubblici; - la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera del 12 ottobre 2010, n. 949, ha pertanto individuato nell art. 41 del CCNL del 2000, inerente il trattamento di trasferta, una normativa suscettibile di disapplicazione in ragione della sovrapponibilità con quanto contenuto nell art. 15 della legge n. 863 del 1973; - con deliberazione della Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo n. 8/CONTR/2011 del 16 dicembre 2010 è stato chiarito che, a seguito dell entrata in vigore del disposto dell art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell interesse pubblico. Il Sindaco, quindi, chiede di conoscere se al personale utilizzato in convenzione ai sensi dell art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 possa essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell art. 41 del CCNL del 14 settembre 2000. DIRITTO 1. Sulla funzione consultiva. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di

pag. 4 contabilità pubblica, aggiungendo che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. 2. Sull ammissibilità del quesito. In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere. 2.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Sindaco e quindi dall organo che, ai sensi dell art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune ed è pertanto legittimato a promuovere l attività consultiva della Corte dei Conti. Per orientamento consolidato, inoltre, si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Puglia (seppure istituito con legge regionale n. 29 del 26/10/2006, rimasta, però, inattuata) non rappresenti elemento ostativo all ammissibilità della richiesta, poiché l art. 7, comma ottavo, della legge n. 131/2003 usa la locuzione di norma, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti. 2.2. Sotto il profilo oggettivo, va precisato preliminarmente che il perimetro della «materia della contabilità pubblica» è stato delimitato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell adunanza del 27.04.2004, come integrata con successiva deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009. Da tali documenti si desume che l oggetto dell attività consultiva è circoscritto alla sola attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Si evince, inoltre, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non possa concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non debba rispondere a questioni che possono formare oggetto di esame specifico da parte della stesse Sezioni Regionali in sede di controllo come di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di

pag. 5 orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte da tenere nelle riferite sedi. La nozione di contabilità pubblica e, conseguentemente, l ambito di operatività dell azione consultiva della Corte dei Conti, è peraltro stata recentemente ulteriormente specificata dalle Sezioni Riunite con delibera n.54/2010 del 17 novembre 2010, riferendola a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica espressione della potestà legislativa concorrente di cui all art. 117, comma 3, della Costituzione contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Il quesito in esame, alla luce della nozione di contabilità pubblica appena illustrata, ovvero dell attinenza a specifici obiettivi di contenimento della spesa quali quelli relativi alle limitazioni del trattamento economico dei pubblici dipendenti, come già delibato da questa Sezione in occasione di precedenti pareri sull argomento, può dunque considerarsi ammissibile. 3. Nel merito. Il quesito avanzato dal comune di Giovinazzo verte sulla possibilità di corrispondere il trattamento di trasferta di cui all art. 41, commi 2 e 4, del CCNL 22 gennaio 2004 al personale utilizzato in convenzione ai sensi dell art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, alla luce dell entrata in vigore dell art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010. Secondo detto articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. La disposizione in commento, nel perseguire l obiettivo del contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 non trova più applicazione la

pag. 6 normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali (art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417). Poiché le disposizioni oggetto di disapplicazione sono state recepite, in vario modo, anche dalla contrattazione collettiva l art. 6, comma 12 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010 (31 maggio 2010) cessano di avere efficacia anche eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Il corretto ambito applicativo della norma è stato chiarito dalle deliberazioni nn. 8/CONTR/11, 9 CONTR/11 e 21 CONTR/11 delle Sezioni Riunite in sede di controllo. In particolare le SSRR hanno affermato che non è più possibile riconoscere in favore dei dipendenti in missione per conto dell Amministrazione il rimborso delle spese sostenute nella misura precedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della Legge 417/78. Quanto sopra anche nel caso in cui l utilizzo del mezzo proprio costituisce lo strumento più efficace ed economico per il conseguimento dell interesse pubblico. Opinando diversamente, infatti, si svuoterebbe completamente la portata precettiva dell art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010 atteso che anche nel regime previgente l autorizzazione all utilizzo del mezzo proprio era soggetta ad una preventiva valutazione dei benefici in termini di efficacia ed efficienza che potevano derivarne in favore dell Ente (Del. SSRR n. 8/CONTR/11 e n. 21/CONTR/11). Nel quadro normativo sopra delineato la residua possibilità da parte dell Amministrazione di continuare ad autorizzare l utilizzo del mezzo proprio (derivante dalla mancata abrogazione dell art. 9 della L. 417/1978) avrebbe il limitato fine di garantire al dipendente la copertura assicurativa in base alle vigenti disposizioni (Del. SSRR n. 8/CONTR/11 e n. 21/CONTR/11). L individuazione del corretto ambito applicativo dell art. 6, comma 12 del D.L.

pag. 7 78/2010 rende necessario un approfondimento del concetto missione. Infatti la disapplicazione prevista dalla norma da ultimo citata ha per oggetto le sole norme di legge e di contratto collettivo che attribuiscono il diritto al rimborso delle spese di viaggio per missione ossia per i trasferimenti effettuati per conto dell amministrazione di appartenenza per l espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Pertanto, qualora gli spostamenti del dipendente avvengano all interno della sede di servizio, non viene in rilievo l istituto della missione e, conseguentemente, non si pone il problema della disapplicazione delle norme di legge e di contratto che prevedevano il rimborso delle spese di viaggio. Con riferimento alla fattispecie del segretario comunale titolare di sede di segreteria convenzionata si sono pronunciate con deliberazione n. 9/CONTR/2011 le SSRR della Corte che hanno affermato che le limitazioni al trattamento di missione non comportano l inefficacia dell art. 45, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 che prevede il diritto al rimborso delle spese di viaggio, in considerazione del fatto che trattasi di spese sostenute per spostamenti tra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. Nella fattispecie sottoposta all esame del Collegio il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, in analogia con quanto affermato delle SSRR con riferimento alla fattispecie del segretario comunale titolare di sede di segreteria convenzionata, effettua spostamenti tra il Comune convenzionato e quello di cui è dipendente, che possono configurarsi quali spostamenti tra le varie sedi istituzionali secondo quanto prevedono le Sezioni riunite nella deliberazione 9/CONTR/2011 citata. Di conseguenza, in quanto estranee al campo di applicazione dell art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, trovano applicazione le norme di CCNL che prevedono il rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dall art. 41, commi 2 e 4, del CCNL del 14 settembre 2000, richiamato dall art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004. Tuttavia il Collegio ritiene doveroso precisare che, al fine di assicurare la

pag. 8 compatibilità del sistema con i principi di risparmio di spesa fissati dalla manovra del DL 78/2010 è necessario prevedere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del personale tra il comune di provenienza e la sede dell Ufficio associato attraverso una rigorosa pianificazione delle attività ed una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti. P.Q.M. Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto della Sezione, al Sindaco del comune di Giovinazzo. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2012. Il relatore f.to Luca Fazio Il Presidente f.to Raffaele Del Grosso Depositata in Segreteria il 07/03/2012 Il Direttore della Segreteria f.to Carmela Doronzo