Sommario ART. 1 - Oggetto... 3 ART. 2 - Limiti al riconoscimento del diritto allo studio... 3 Art. 3 Formazione a Distanza... 4 Art. 4 - Attività di tirocinio... 4 Art. 5 - Beneficiari... 4 Art. 6 - Struttura competente per il procedimento... 4 Art. 7 - Procedura per la concessione del diritto allo studio... 5 Art. 8 - Graduatoria... 5 Art. 9 - Scorrimento... 6 Art. 10 - Modalità di fruizione dei permessi... 6 Art.11 - Modalità operative per la garanzia della fruizione dei permessi retribuiti di studio... 7 Art. 12 Decadenza dal beneficio... 8 Art. 13 Norma finale... 8 2
ART. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità con quanto disposto dall art.22 del C.C.N.L. del 20/09/2001 integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato in data 07/04/1999, la concessione di permessi retribuiti al fine di garantire il diritto allo studio ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell Ente per la Gestione dei Servizi Condivisi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6. 2. I permessi retribuiti per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore individuali annuali al fine di consentire la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. ART. 2 - Limiti al riconoscimento del diritto allo studio 1. Il contingente massimo di personale che può essere ammesso alla fruizione dei permessi retribuiti oggetto del presente regolamento è pari al 3% del personale dell area del comparto in servizio a tempo indeterminato all inizio dell anno di riferimento con arrotondamento all unità superiore. 2. In conformità a quanto previsto dall art. 22, comma 2 del CCNL integrativo 20.09.2001, il diritto allo studio può essere riconosciuto solo nei confronti dei dipendenti che risultano iscritti a: a) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari (es. laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, ecc.); b) scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico; c) master universitari di 1 e 2 livello, di frequenza almeno annuale, escluse le attività in videoconferenza in orari non coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; d) istituti privati per i quali è previsto il superamento dell esame finale presso un istituto statale. 3. Sono da considerare titoli di studio legali: a) quelli necessari per la prosecuzione degli studi nel sistema scolastico o accademico nazionale; b) quelli previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi del Servizio Sanitario Nazionale; c) quelli che ammettono agli esami di Stato finalizzati all iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali (abilitazione all esercizio della professione). 4. I permessi di cui al presente regolamento Tali permessi sono concessi in aggiunta alle attività formative programmate dall Ente. 5. Per la partecipazione agli esami il dipendente, in alternativa ai permessi di cui al presente regolamento, può utilizzare, per i soli giorni delle prove, i permessi per esami previsti dall art.21 comma 1 del C.C.N.L. 01/09/1995. 3
Art. 3 Formazione a Distanza 1. Di norma non è consentita la fruizione dei permessi studio in oggetto per la frequenza di corsi o master in modalità Formazione a Distanza (FAD). 1 2. Tali permessi possono essere riconosciuti esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: a) qualora l Istituto/Università, con propria assunzione di responsabilità, rilasci al dipendente un certificato attestante i giorni e le ore in cui lo stesso ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse per via telematica e che contenga la dichiarazione che il dipendente poteva seguire le lezioni solo in quella determinata fascia oraria, coincidente l orario di lavoro; b) limitatamente alle ore coincidenti con quelle delle ordinarie prestazioni lavorative; Art. 4 - Attività di tirocinio 1. La fruizione dei permessi studio per la frequenza di tirocini formativi per i corsi che li ritengono obbligatori ai fini del rilascio del titolo di studio legale o dell attestato professionale, è consentita soltanto nei casi in cui il dipendente sia in grado di presentare idonei attestati di partecipazione, secondo le regole generali di cui all art. 22, comma 7, del del CCNL integrativo 20.09.2001. 2. In ogni caso, il dipendente che beneficia dei permessi ha diritto (salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ivi compresa l ipotesi di organico ridotto), a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Art. 5 - Beneficiari 1. Possono richiedere la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio tutti i dipendenti del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. 2. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia di tipo orizzontale che verticale, la misura massima delle 150 ore viene concessa al richiedente in proporzione alla durata della prestazione lavorativa dallo stesso dovuta (es. 75 ore massime in caso di part-time con orario di 18 ore settimanali, 100 ore massime in caso di part-time con orario di 25 ore settimanali, 125 ore massime in caso di part-time con orario di 30 ore settimanali). Art. 6 - Struttura competente per il procedimento 1. La struttura responsabile del procedimento oggetto del presente regolamento è individuata nella SS Politiche e Gestione Risorse Umane. 1 Cfr. parere MIUR Prot. 09/207/RET/2 del 20.9.2009 e orientamento applicativo ARAN sanità 151/2011 4
Art. 7 - Procedura per la concessione del diritto allo studio 1. Al fine di assicurare ai dipendenti l applicazione del beneficio, l Ente entro il mese di novembre di ogni anno bandisce avviso interno da pubblicare nell apposita sezione del sito internet https://egas.sanita.fvg.it/it/egas/sezione-personale-egas/ e inviare alla RSU e alle OOSS accreditate. 2. Le domande, compilate su apposito fac-simile allegato all avviso interno e inoltrate a cura degli interessati alla SS Politiche e Gestione Risorse Umane devono specificare a pena di esclusione: - la tipologia e la durata del corso di studi; - l anno di frequenza del corso, specificando se si tratta di prima iscrizione o fuori corso; - nel caso di studenti universitari o post-universitari, il superamento o meno di tutti gli esami relativi agli anni precedenti o i crediti formativi acquisiti. 3. Le domande devono essere corredate dal certificato di iscrizione alla scuola con riserva, in caso di documentazione mancante o incompleta, di presentarla nel più breve tempo possibile, pena la non attribuzione del beneficio. 4. L avviso interno indica, inoltre, i requisiti di accesso, la scadenza del termine e le modalità per la presentazione delle domande oltre che i criteri per la formulazione della graduatoria qualora il numero di domande pervenute superi il limite massimo del 3%. 5. E ammessa la concessione dei permessi in corso d anno, a condizione che detta istanza trovi capienza nel contingente numerico di cui all art. 2, comma 1. L istanza sarà presa in esame secondo l ordine di presentazione al protocollo generale e il numero delle ore sarà proporzionato al rimanente periodo dell anno solare di fruizione al fine di contemperare le esigenze di servizio. Art. 8 - Graduatoria 1. Qualora il numero di domande non superi il contingente, verranno accolte tutte quelle presentate che soddisfino i requisiti di cui agli artt. 2, 3, e 4, comprese quelle inviate successivamente alla scadenza del termine, fino alla concorrenza del limite, secondo l ordine di presentazione delle stesse. In tali casi non si darà luogo alla formulazione della graduatoria. 2. In caso di domande eccedenti il contingente disponibile, la struttura ricevente, esaminate le domande inviate dagli interessati, provvede a predisporre la graduatoria accordando la precedenza ai dipendenti che nell ordine frequentino: 1. Scuola secondaria di I grado (scuola media inferiore); 2. Scuola secondaria di II grado (scuola media superiore); 3. Laurea triennale, Laurea specialistica a ciclo unico e Laurea secondo i vecchi ordinamenti; 4. Prima Laurea specialistica e Master di primo livello; 5. Master di secondo livello e Scuola di Specializzazione; 6. Corso di studi per il conseguimento di titolo di studio dello stesso livello di titolo già posseduto o di livello inferiore; 7. Diploma Universitario; 3. In secondo luogo si tiene conto dei seguenti criteri di priorità: a) dipendenti che frequentano l'ultimo anno di corso di studi ; 5
b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori; c) dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative che non siano nelle condizioni sub a) e b). 4. Per i dipendenti di cui alle lett.a), b) e c) iscritti a corsi di laurea la precedenza verrà accordata nell ordine: 1) agli studenti in corso regolare che abbiano conseguito il 40% dei crediti formativi degli anni precedenti o superato il 40% degli esami degli anni precedenti; 2) agli studenti fuori corso del I e II anno che abbiano conseguito rispettivamente il 50% ed il 70% dei crediti formativi o superato rispettivamente il 50% ed il 70% degli esami. 5. In caso di ulteriore parità di condizioni, i permessi sono accordati dando la precedenza ai dipendenti che hanno usufruito un minor numero di volte del beneficio in oggetto e ai dipendenti che hanno una maggiore età anagrafica. 6. La graduatoria, approvata con provvedimento del Responsabile SC Servizi Amministrativi Interni, deve contenere le generalità di tutti i partecipanti all avviso interno, con l indicazione dell accettazione o meno dell istanza e dei motivi di esclusione ed è pubblicata sul sito internet dell Ente link https://egas.sanita.fvg.it/it/egas/albo-pretorio/ oltre che nella sezione https://egas.sanita.fvg.it/it/egas/sezione-personale-egas/ 7. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria decorre il termine di dieci giorni per presentare eventuali istanze di revisione al Direttore Amministrativo. 8. Il Direttore Amministrativo entro 15 gg dal ricevimento dell istanza,con espressa motivazione, può: a) rigettarla, b) accoglierla e dare mandato alla struttura competente di predisporre una nuova graduatoria. 9. L applicazione dei criteri di priorità e la graduatoria risultante formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all art. 9, comma 2, del CCNL 7.4.1999. Art. 9 - Scorrimento 1. Qualora uno o più soggetti inseriti in graduatoria rinuncino al beneficio in oggetto, o dai controlli di cui al successivo art. 12 emergano situazioni divergenti tra ciò che è stato dichiarato dagli interessati e ciò che è emerso in sede di verifica, la struttura provvede allo scorrimento della graduatoria fino al suo esaurimento. Art. 10 - Modalità di fruizione dei permessi 1. I dipendenti ammessi al beneficio hanno diritto salvo inderogabili, eccezionali e motivate esigenze di servizio a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. 2. La fruizione dei permessi per studio deve avvenire nel rispetto delle modalità che seguono: 6
a) le ore di permesso retribuito devono essere usufruite esclusivamente durante l orario di servizio. I permessi non possono essere utilizzati per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (ad es. colloqui con i docenti, pratiche di segreteria etc.); b) la registrazione mensile delle ore studio è subordinata alla tempestiva trasmissione: - alla struttura di assegnazione delle date delle lezioni che il dipendente intende frequentare e delle date degli esami che intende sostenere; - alla SS Politiche e Gestione Risorse Umane delle singole richieste dei permessi studio, della regolare e completa documentazione attestante la frequenza dei corsi e/o gli esami sostenuti (anche se con esito negativo) e, a fine corso, i risultati ottenuti; c) la fruizione delle 150 ore è rapportata a ciascun anno solare e deve essere compatibile con le esigenze di servizio, concordate con il Responsabile della struttura di appartenenza; d) ai fini della gestione delle assenze/presenze, qualora la frequenza avvenga fuori della normale articolazione dell orario di servizio, i permessi sono comunque riconosciuti nel limite del suddetto monte ore mensile e in ogni caso non si dà luogo ai riconoscimenti di orario aggiuntivo; e) le ore di permesso retribuito disponibili, ma non utilizzate nell anno di competenza, non sono cumulabili con quelle concedibili per l anno successivo; 3. Al termine dei corsi dovranno essere presentati: - il certificato di frequenza rilasciati dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni; - il certificato degli esami sostenuti: qualora gli esami, ai quali era finalizzata la frequenza di corsi per i quali il dipendente ha fruito di permessi, siano sostenuti, in base all ordinamento scolastico o universitario, nell anno solare successivo, l obbligo di certificazione che legittima i permessi già goduti dovrà essere assolto a tale data; analogamente si procede per gli esami universitari sostenuti nell appello straordinario; - nel caso di corsi universitari telematici (sistema di studio e-learning), il certificato dell Università attestante i giorni e le ore in cui il dipendente ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica, e che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni; - gli attestati di partecipazione nel caso frequenza di tirocini formativi,. ART.11 - Modalità operative per la garanzia della fruizione dei permessi retribuiti di studio 1. Al fine di garantire l effettiva fruizione dei permessi in oggetto, la SS Politiche e Gestione Risorse Umane invia ai Responsabili delle strutture interessate l elenco dei dipendenti a cui viene attribuito il beneficio. 2. I Responsabili di struttura sono tenuti, sulla base dei dati in proprio possesso, ad effettuare una previsione periodica delle assenze atta a consentire la fruizione del permesso che non può essere negata, salvo situazioni contingenti legate ad indilazionabili e comprovate necessità connesse all attività lavorativa. I Responsabili di cui sopra sono tenuti ad esperire ogni utile tentativo per garantire sia la continuità del servizio, sia la fruizione del beneficio del diritto allo studio. 3. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l esercizio di un tirocinio, il Responsabile potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, 7
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitano il conseguimento del titolo stesso. 4. Nella loro programmazione i Responsabili di struttura dovranno, altresì, tener conto del disposto contenuto nell art. 22 del CCNL integrativo 20.09.2001, ai sensi del quale il personale nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto allo studio deve essere adibito - salvo eccezionali ed inderogabili necessità operative - a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non possono effettuare orario aggiuntivo a qualsiasi titolo. Art. 12 Decadenza dal beneficio 1. Per tutti i corsi devono essere presentati gli attestati di frequenza e, comunque, deve essere prodotto il certificato dal quale si evinca che il dipendente ha sostenuto l esame finale, indipendentemente dall esito. 2. Sono causa di decadenza dal beneficio: a. la mancata tempestiva presentazione del certificato di iscrizione ovvero la relativa autocertificazione sostitutiva; b. la mancata presentazione dei certificati di frequenza ai corsi, rilasciati dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni; c. la mancata presentazione dei certificati di sostenimento degli esami, ancorché con esito negativo. 3. Nelle ipotesi sopra indicate, i permessi già utilizzati vengono d ufficio considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per lavoro straordinario già effettuato. 4. L Ente revocherà d ufficio il beneficio, qualora venisse a conoscenza che l interessato si trova nell impossibilità di poterlo utilizzare (collocamento in aspettativa senza assegni; dispensa dal servizio, etc.) o che dai controlli a campione emergano situazioni difformi da quelle dichiarate dagli interessati. In tale caso la SS Politiche e Gestione Risorse Umane provvede a riattribuire il beneficio scorrendo la graduatoria. Art. 13 Norma finale 1. Il presente regolamento è stato oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. del personale dell area dei livelli del comparto. 2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione del decreto di approvazione. 3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rimanda alla normativa e disciplina contrattuale vigente. 4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet aziendale al link https://egas.sanita.fvg.it/it/egas/amministrazione-trasparente-1/disposizionigenerali/atti-generali/atto-aziendale-politiche-e-regolamenti 8
Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: TECLA DEL DO' CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U DATA FIRMA: 28/10/2016 13:05:12 IMPRONTA: 11211AF0543949333FED381798F9C202A159B9B35B42FB5C17A34BD663855502 A159B9B35B42FB5C17A34BD6638555023B6371737DB900DFBD21DAF5C9CF27E3 3B6371737DB900DFBD21DAF5C9CF27E3B26F6EA7592CE97E366B0161938D8857 B26F6EA7592CE97E366B0161938D88571EF56DF2275637CDCC586CA921398A7D NOME: MICHELE CHITTARO CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A DATA FIRMA: 28/10/2016 14:08:39 IMPRONTA: AD8131193F841C977E004AF83B36FCCA8DAE17E92ED038A1E109C88F5BCC07E2 8DAE17E92ED038A1E109C88F5BCC07E2C8C605ECD25DB851E64E274FFB84E983 C8C605ECD25DB851E64E274FFB84E983084E82252939B7989A90BB9EFAADF6F1 084E82252939B7989A90BB9EFAADF6F1F47FCA7081DDC23826D2A807A14CC718 NOME: MASSIMO ROMANO CODICE FISCALE: RMNMSM67H11L483V DATA FIRMA: 28/10/2016 14:19:57 IMPRONTA: 54A80A2E3742356E934972A15DB92BA29596A4DC07467376D516E0428A17FA2A 9596A4DC07467376D516E0428A17FA2A5DCEAB43B427532E6C40ED4B38791ED2 5DCEAB43B427532E6C40ED4B38791ED28BA6FC04CCAC86EB4ED86FEDF2B9047F 8BA6FC04CCAC86EB4ED86FEDF2B9047FDDF334FCB0C2B4BBBFEE08462D1A268F Atto n. 117 del 28/10/2016