REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE VII LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI. (Seduta del 9 dicembre 2004)



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REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE Relazione della II Commissione permanente SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE; DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE (Seduta del 9 dicembre 2004) Relatore di maggioranza: MARCO LUCHETTI Relatore di minoranza: GUIDO CASTELLI sulla proposta di legge n. 271 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 19 novembre 2004 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2005) RELAZIONE ORALE (564)

REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Testo proposto Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento) 1. Per il periodo 2005/2007 il quadro finanziario di cui all articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue: a) previsione entrate - anno 2005: euro 3.048.390.368,90; b) previsione entrate - anno 2006: euro 2.766.085.591,07; c) previsione entrate - anno 2007: euro 2.814.488.345,07. Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) 1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell articolo 6 della l.r. 31/2001, l entità delle spese per l esecuzione di leggi regionali che prevedono l attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l anno 2005, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) 1. Per l anno 2005 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge. Art. 4 (Autorizzazioni di spesa) 1. Per l anno 2005 sono autorizzate le seguenti spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa a fianco indicate: a) euro 95.255,47 per gli esperti al Gabinetto del Presidente di cui alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione); euro 250.000,00 per l organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni: UPB 1.02.02; b) euro 2.500.000,00 per il rinnovo del Consiglio regionale: UPB 1.02.03; c) euro 899.555,01 per la manutenzione straordinaria di edifici pubblici regionali e per edifici privati destinati a sede di uffici pubblici di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Mar- Testo modificato dalla Commissione Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento) 1. Per il periodo 2005/2007 il quadro finanziario di cui all articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue: a) previsione entrate - anno 2005: euro 3.296.400.917,53; b) Identica c) Identica Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) Identico Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) Identico 1. Identico a) Identica b) Identica c) Identica Art. 4 (Autorizzazioni di spesa)

REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE che); euro 180.000,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature regionali: UPB 1.03.02; d) euro 150.000,00 per spese per il comitato tecnico consultivo per la legislazione di cui all articolo 30 della l.r. 20/2001: UPB 1.05.01; e) euro 380.000,00 per riviste e notiziari della giunta regionale: stampa, spedizione ed altri oneri connessi, nonché per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale; euro 225.975,41 per la convenzione con l AN- SA ed altre agenzie di stampa nazionali: UPB 1.05.03; f) euro 170.000,00 per spese per la concessione di contributi alle unioni dei comuni: UPB 1.06.01; g) euro 2.336.513,15 per il funzionamento degli organi statutari e per la redazione dei piani annuali di intervento delle Comunità montane di cui all articolo 1, lettera c), della l.r. 23 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento delle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane) e della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane): UPB 1.06.03; h) euro 308.750,00 per contributi ai soggetti pubblici locali e loro forme associative per la costituzione e sperimentazione delle ARSTEL; euro 308.750,00 per l attuazione del progetto ARSTEL e compensi al personale incaricato: UPB 1.06.09; i) euro 5.557.500,00 per contributi ai soggetti pubblici locali e loro forme associative per la costituzione e sperimentazione delle ARSTEL: UPB 1.06.10; j) euro 359.841,35 per l organizzazione e l attuazione di corsi di perfezionamento, formazione o aggiornamento personale e partecipazione a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie e per azioni a favore di lavoratrici dipendenti della Regione di cui alla l.r. 1 giugno 1980, n. 47 (Disposizioni sull ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali): UPB 2.07.04; k) euro 584.840,89 per finanziamenti ai gruppi di coltivatori e associazioni per l attuazione di programmi di assistenza tecnica alle aziende di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 della legge 984/ 1987 e l.r. 29 maggio 1980, n. 43 (Approvazione del programma agricolo regionale 1979/87 di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984): UPB 3.09.01; l) euro 559.887,10 per spese per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli: UPB 3.09.03; m) euro 50.000,00 per ricerche e sperimentazione agraria regionale e borse di studio per la cbis) euro 13.915,98 per acquisto di beni e servizi per la gestione del bilancio: UPB 1.03.09; d) euro 150.000,00 per spese per il comitato tecnico consultivo per la legislazione di cui all articolo 20 della l.r. 20/2001: UPB 1.05.01; e) Identica f) Soppressa g) Soppressa h) Identica i) Identica j) Identica k) Identica l) Soppressa m) euro 50.000,00 per ricerche e sperimentazione agraria regionale e borse di studio per la

REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE sperimentazione agraria di cui alla l.r. 43/ 1980; euro 95.000,00 per l attuazione degli obiettivi e degli interventi relativi al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese; euro 307.268,89 per interventi a sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari: UPB 3.09.07; n) euro 420.111,86 per finanziamento alle Comunità montane per la gestione della delega in materia forestale; euro 10.000,00 per controlli prodotti tartufigeni e tartufati di cui alla l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi): UPB 3.10.01; o) euro 20.000,00 per contributi per la sperimentazione e relative attività dimostrative nel settore zootecnico di cui all articolo 12 della l.r. 1 giugno 1974, n. 13 (Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia) ; euro 100.000,00 per contributi per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l ordinamento del servizio di monta, per la gestione dei depositi di cavalli, stalloni, nonché per gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine: UPB 3.11.01; p) euro 78.556,28 per contributi in c/capitale per il contenimento dei consumi energetici, per l utilizzo di fonti rinnovabili di energia: UPB 3.12.02; q) euro 220.785,32 per contributi a consorzi e imprese industriali e artigiane per la realizzazione di progetti relativi a prevenzione impatto ambientale, promozione e distribuzione commerciale, reti tra imprese, ricerca ed aggiornamento tecniche gestionali: UPB 3.13.02; r) euro 246.394,50 per la tutela e la valorizzazione di produzioni artistiche, tradizionali e dell abbigliamento tramite contributi ai comuni ed alle imprese singole o associate: UPB 3.13.04; s) euro 100.000,00 per l operatività della SVIM s.p.a.; euro 542.218,34 per la gestione finanziaria e la ricapitalizzazione delle società partecipate per conto della Regione Marche: UPB 3.14.01; t) euro 490.634,05 per la promozione dell offerta dei servizi avanzati: UPB 3.14.02; u) euro 100.000,00 per la cooperazione internazionale: UPB 3.15.03; v) euro 200.000,00 per la cooperazione internazionale: UPB 3.15.04; w) euro 1.348.367,00 per contributi una tantum alle piccole e medie imprese commerciali nelle spese di acquisto di aree, costruzione, trasformazione ed ampliamento dei locali adibiti ad attività commerciali e del deposito di merci e relative attrezzature di cui alla l.r. 13 aprile sperimentazione agraria di cui alla l.r. 43/ 1980; euro 95.000,00 per l attuazione degli obiettivi e degli interventi relativi al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese: UPB 3.09.07; n) euro 10.000,00 per controlli prodotti tartufigeni e tartufati di cui alla l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi): UPB 3.10.01; o) Soppressa p) Soppressa q) Soppressa r) Soppressa s) euro 542.218,34 per la gestione finanziaria e la ricapitalizzazione delle società partecipate per conto della Regione Marche: UPB 3.14.01; t) Identica tbis) euro 60.000,00 da destinarsi all Associazione Università per la pace di cui all articolo 15 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale): UPB 3.14.07; u) Identica v) Identica w) Soppressa

REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE 1995, n. 49 (Modificazioni, integrazioni e rifinanziamento della l.r. 22 gennaio 1987, n. 11 così come modificata dalla l.r. 23 gennaio 1992, n. 10, recante interventi finanziari per il commercio): UPB 3.17.04; x) euro 1.000.000,00 per contributi in forma attualizzata in conto interessi per la riqualificazione dell offerta turistica regionale: UPB 3.18.04; y) euro 65.848,25 per il finanziamento alla commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna); euro 63.806,96 per lo svolgimento dei compiti propri ed il raggiungimento degli obiettivi del comitato per le pari opportunità; euro 63.000,00 per lo svolgimento dei compiti propri del comitato paritetico e per gli adempimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 articolo 8 del CCNL sul fenomeno del mobbing; euro 123.172,45 per la realizzazione di progetti di azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità in particolare per la rimozione di ostacoli sul lavoro, sulla formazione e per il sostegno di sistemi di conciliazione di vita e di lavoro: UPB 3.20.03; z) euro 347.032,51 per l attuazione dei progetti regionali a sostegno dell autonomia scolastica e della politica di integrazione tra i sistemi d istruzione-formazione-lavoro; euro 988.000,00 per il funzionamento delle strutture e l erogazione dei servizi delle scuole professionali regionali: UPB 3.21.03; aa) euro 500.000,00 per le azioni sviluppo sostenibile di cui al d.lgs. 112/1998: UPB 4.22.01; bb) euro 250.000,00 per interventi e studi a sostegno del risanamento dell area ad elevato rischio di crisi ambientale, Ancona, Falconara e bassa valle dell Esino, d.lgs. 112/1998, articolo 74, deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 305: UPB 4.22.02; cc) euro 4.000.000,00 per l esecuzione di lavori di somma urgenza per la difesa della costa e ripascimento degli arenili e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza per la fruibilità dei litorali; euro 750.000,00 per contributi alle Comunità montane per interventi di silvicoltura e sistemazione idraulico-forestale di cui all articolo 6, comma 2, lettere f) ed i) della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12): UPB 4.22.04; dd) euro 60.000,00 per la realizzazione e l aggiornamento della banca dati cartografica regionale, di base e tematica: UPB 4.22.06; ee) euro 715.025,84 per investimenti riguardanti l attuazione del piano regionale dei rifiuti; euro 578.714,00 per contributi ai Comuni per interx) Identica y) euro 63.806,96 per lo svolgimento dei compiti propri ed il raggiungimento degli obiettivi del comitato per le pari opportunità; euro 63.000,00 per lo svolgimento dei compiti propri del comitato paritetico e per gli adempimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 articolo 8 del CCNL sul fenomeno del mobbing; euro 123.172,45 per la realizzazione di progetti di azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità in particolare per la rimozione di ostacoli sul lavoro, sulla formazione e per il sostegno di sistemi di conciliazione di vita e di lavoro: UPB 3.20.03; z) Identica aa) Identica bb) Identica cc) Soppressa dd) Soppressa ee) euro 578.714,00 per contributi ai Comuni per interventi per la gestione dell inquinamento pm 10: UPB 4.23.05;

REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE venti per la gestione dell inquinamento pm 10: UPB 4.23.05; ff) euro 50.000,00 per attività a sostegno dell attuazione del d.lgs. 372/1999 (IPPC): UPB 4.23.05; gg) euro 200.000,00 per l attuazione del piano regionale di gestione rifiuti: UPB 4.23.07; hh) euro 142.500,00 per la definizione della rete ecologica regionale: UPB 4.25.05; ii) euro 25.012,79 per la definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento territorio, ambiente e protezione civile: UPB 4.26.02; jj) euro 300.000,00 per contributi ai comuni per il sostegno al pagamento dei canoni locativi dei cittadini meno abbienti: UPB 4.26.03; kk) euro 3.925.061,98 per contributi pluriennali in conto interessi per gli interventi di edilizia agevolata convenzionata, diretta alla costruzione di nuove abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all articolo 1, lettera b), legge 457/1978 e articolo 1, commi 10, 11, 13, d.l. 9/1982: UPB 4.26.04; ll) euro 50.000,00 per le spese per la stampa e la definizione dell orario regionale integrato del trasporto su rotaie e su gomma, per la realizzazione di un sistema informatico per l applicazione del piano regionale dei trasporti di cui all articolo 1 della l.r. 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale); euro 100.000,00 per il funzionamento degli organi tecnici previsti nei contratti di servizio, degli organismi previsti dall articolo 8 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) e per la redazione dei piani di bacino; euro 2.000,00 per il funzionamento della commissione per la valutazione dei progetti di cui alla legge 144/1999; euro 823.219,00 per contributi per i progetti di mobilità collettiva sostenibile: UPB 4.27.01; mm)euro 590.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione nella società Aerdorica; euro 200.000,00 per un contributo una tantum pari al valore attuale dei contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese per le finalità di cui all articolo 28 della l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato); euro 1.630.000,00 per contributi agli enti locali per la realizzazione di parcheggi ai sensi dell articolo 3, della legge 122/1989; euro 300.000,00 per contributi ai comuni per la realizzazione degli interventi previsti dai piani urbani del traffico, della mobilità e dai piani di bacino finalizzati al miglioramento del sistema di trasporto pubblico locale; euro 500.000,00 per gli oneri relativi alla sottoscrizione di quote di partecipazione nella società Aerdorica; euro ff) Identica gg) Soppressa hh) Identica ii) jj) kk) ll) Identica Identica Identica euro 50.000,00 per le spese per la stampa e la definizione dell orario regionale integrato del trasporto su rotaie e su gomma, per la realizzazione di un sistema informatico per l applicazione del piano regionale dei trasporti di cui all articolo 1 della l.r. 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale); euro 2.000,00 per il funzionamento della commissione per la valutazione dei progetti di cui alla legge 144/1999; euro 823.219,00 per contributi per i progetti di mobilità collettiva sostenibile: UPB 4.27.01; mm)euro 590.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione nella società Aerdorica; euro 1.630.000,00 per contributi agli enti locali per la realizzazione di parcheggi ai sensi dell articolo 3 della legge 122/1989; euro 500.000,00 per contributi alla società Aerdorica per iniziative di promozione e rinnovi strutturali; euro 250.000,00 per le spese di ammodernamento delle strutture del porto di Ancona: UPB 4.27.04;

REGIONE MARCHE 7 CONSIGLIO REGIONALE 250.000,00 per le spese di ammodernamento delle strutture del porto di Ancona: UPB 4.27.04; nn) euro 15.000,00 per contributi a favore di cittadini tubercolotici non assistiti dall INPS, articolo 5, legge 4 marzo 1987, n. 88; euro 51.000.000,00 per il ripiano del disavanzo delle aziende sanitarie regionali per l anno 2004: UPB 5.28.01; oo) euro 3.000.000,00 per la realizzazione e/o l adattamento di strutture per i servizi territoriali sanitari, articolo 20, comma 1, legge 11 marzo 1988, n. 67: UPB 5.28.08; pp) euro 19.000,00 per la realizzazione del progetto original sin, la cooperazione e gli scambi transnazionali volti a combattere l emarginazione sociale: UPB 5.29.03; qq) euro 10.000,00 per lo svolgimento delle iniziative di cui all articolo 5 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario): UPB 5.29.07; rr) euro 2.132.913,80 per interventi straordinari per incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali: UPB 5.30.02; ss) euro 43.899,00 per l osservatorio regionale per le politiche sociali; euro 87.798,00 per l attività del gruppo di lavoro per l integrazione socio-sanitaria; euro 1.536.459,00 per gli interventi per i minori in situazioni familiari multiproblematiche e per gli adolescenti a rischio di devianze, articolo 1, comma 2, l.r. 14 marzo 1994, n. 8 (Modifiche all articolo 1 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell 8 febbraio 1994, n. 170 concernente Rifinanziamento dell articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni per l organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella Regione ); euro 175.595,00 per l osservatorio sulla condizione dell infanzia e della adolescenza; euro 43.899,00 per contributi ai Comuni per gli interventi di assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria; euro 43.899,00 per il finanziamento di progetti pilota di sostegno alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali; euro 7.463,00 per il finanziamento di progetti degli enti locali a favore delle popolazioni zingare: UPB 5.30.07; tt) euro 100.000,00 per contributo nelle spese di funzionamento dell Istituto musicale Pergolesi: UPB 5.31.01; uu) euro 50.000,00 per la partecipazione della Regione ai grandi eventi programmati nel territorio: UPB 5.31.03; vv) euro 184.000,00 per il miglioramento e la messa a norma delle strutture teatrali regionali; euro 50.000,00 per la Compagnia della nn) Identica oo) Identica pp) Identica qq) Soppressa rr) euro 2.132.913,80 per interventi straordinari per incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali; euro 300.000,00 per la realizzazione degli investimenti concernenti l autismo: UPB 5.30.02; ss) euro 43.899,00 per l osservatorio regionale per le politiche sociali; euro 87.798,00 per l attività del gruppo di lavoro per l integrazione socio-sanitaria; euro 43.899,00 per contributi ai Comuni per gli interventi di assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria; euro 43.899,00 per il finanziamento di progetti pilota di sostegno alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali; euro 7.463,00 per il finanziamento di progetti degli enti locali a favore delle popolazioni zingare: UPB 5.30.07; tt) Identica uu) Identica vv) Identica

REGIONE MARCHE 8 CONSIGLIO REGIONALE Rancia per il sostegno all innovazione produttiva; euro 360.000,00 per interventi di miglioramento della struttura del Teatro delle Muse di Ancona: UPB 5.31.04; ww) euro 10.000,00 per il funzionamento e l attività di gestione della Commissione regionale per i beni e le attività culturali: UPB 5.31.05; xx) euro 399.000,00 per gli interventi strutturali e tecnologici per la conservazione e valorizzazione del patrimonio: UPB 5.31.06. 2. Per l anno 2005 sono autorizzati i seguenti cofinanziamenti di programmi statali a carico delle rispettive UPB di seguito indicate: a) euro 467.038,50 interventi previsti dalla legge 208/1998: UPB 2.07.03; b) euro 535.550,62 interventi previsti dalla legge 499/1999: UPB 3.09.06; c) euro 292.417,86 interventi previsti dal DMAN 1999/2000, D.CIPE 6 agosto 1999: UPB 3.12.02; d) euro 500.000,00 interventi previsti dalla l.r. 30 dicembre 1974, n. 52: UPB 4.22.01; e) euro 200.000,00 interventi previsti dalla legge 166/2002: UPB 4.23.02; f) euro 200.000,00 interventi regionali previsti dall accordo di programma in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA): UPB 4.23.05; g) euro 1.000.000,00 interventi previsti dalla legge 3/1989: UPB 4.26.04; h) euro 100.000,00 interventi previsti dalla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 e dalla legge 140/1998: UPB 4.27.04; i) euro 393.000,00 interventi previsti dalla legge 140/1998: UPB 4.27.04; j) euro 1.250.000,00 interventi previsti dalla legge 448/1998: UPB 5.28.08; k) euro 1.200.000,00 interventi previsti dal d.lgs. 229/1999 e successive modificazioni: UPB 5.28.08. ww) Identica xx) Identica 2. Soppresso Art. 4 bis (Cofinanziamento regionale) 2. Per l anno 2005 sono autorizzati i seguenti cofinanziamenti di programmi statali a carico delle rispettive UPB di seguito indicate: a) euro 467.038,50 interventi previsti dalla legge 208/1998: UPB 2.07.03; b) euro 535.550,62 interventi previsti dalla legge 499/1999: UPB 3.09.06; c) euro 292.417,86 interventi previsti dal DMAN 1999/2000, deliberazione CIPE 6 agosto 1999: UPB 3.12.02; d) euro 500.000,00 interventi previsti dalla l.r. 30 dicembre 1974, n. 52: UPB 4.22.01; e) euro 200.000,00 interventi previsti dalla legge 166/2002: UPB 4.23.02; f) euro 200.000,00 interventi regionali previsti dall accordo di programma in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA): UPB 4.23.05;

REGIONE MARCHE 9 CONSIGLIO REGIONALE g) euro 1.000.000,00 interventi previsti dalla legge 3/1989: UPB 4.26.04; h) euro 100.000,00 interventi previsti dalla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 e dalla legge 140/1998: UPB 4.27.04; i) euro 393.000,00 interventi previsti dalla legge 140/1998: UPB 4.27.04; j) euro 200.000,00 interventi previsti dal piano nazionale della sicurezza secondo programma attuativo legge 144/1999: UPB 4.27.04; k) euro 1.250.000,00 interventi previsti dalla legge 448/1998: UPB 5.28.08; l) euro 1.200.000,00 interventi previsti dal d.lgs. 229/1999 e successive modificazioni: UPB 5.28.08. 2. Per l anno 2005 sono autorizzati i cofinanziamenti di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB di seguito indicate: a) euro 21.590.146,00 ricerca, informazione e promozione agricola, investimento: UPB 3.09.06; b) euro 511.375,00 miglioramento produzioni agrarie, investimento: UPB 3.09.08; c) euro 259.438,00 pesca e acquicoltura, investimento: UPB 3.11.06; d) euro 1.405.389,00 servizi reali alle imprese innovazione e qualità, investimento: UPB 3.14.02; e) euro 1.029.144,10 cooperazione e sviluppo, investimento: UPB 3.14.08; f) euro 146.600,00 tecnologie formative, corrente: UPB 3.19.03; g) euro 7.254.040,54 pari opportunità, investimento: UPB 3.20.04; h) euro 34.942,00 sostegno all assunzione e all occupazione ed interventi strutturali, corrente: UPB 3.20.05; i) euro 5.209.068,00 sostegno all assunzione e all occupazione ed interventi strutturali, investimento: UPB 3.20.06. Art. 4 ter (Cofinanziamento contratti di programma) 1. E autorizzata, per l anno 2005, la spesa di euro 250.000,00 a carico della UPB 1.06.10, Programmazione Negoziata, investimento, per la concessione della quota di cofinanziamento regionale ai contratti di programma presentati, ai sensi della deliberazione CIPE 26/2003 e del d.m. 12 novembre 2003. 2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire l ammontare del cofinanziamento regionale in rapporto all ammontare della spesa complessiva prevista e comunque fino ad un massimo dello 0,28478 per cento. Art. 5 (Determinazione dei canoni di derivazione di acqua pubblica e per l occupazione del demanio idrico) 1. Per l anno 2005 i canoni annui relativi alle derivazioni di acqua pubblica di cui all articolo 18 Art. 5 (Determinazione dei canoni di derivazione di acqua pubblica e per l occupazione del demanio idrico) Identico

REGIONE MARCHE 10 CONSIGLIO REGIONALE della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura del 10 per cento rispetto all ultimo valore relativo all anno 2000, in base al tasso di inflazione per gli anni 2001/2005. Art. 6 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) 1. Sono approvati il programma triennale e l elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2005/2007 ed all anno 2005, di cui alla delibera della Giunta regionale 12 ottobre 2004, n. 1171. Art. 7 (Fondo di rotazione per la progettazione) 1. E istituito, per l anno 2005, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 2.716.000,00 a carico dell UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno 2005, per fronteggiare le spese per l elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22/2001, da sostenersi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell anno precedente. 2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all istanza del comune con minor numero di abitanti. 3. I contenuti dell istanza sono stabiliti dal dirigente competente. 4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell entrata del bilancio per l anno 2005. 5. I Comuni beneficiari rimborsano l anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell intervento. 6. L anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5. 7. Il provvedimento di concessione dell anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all articolo 4 della l.r. 17/1979, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza dell ente beneficiario. 8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti. Art. 6 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) 1. Sono approvati il programma triennale e l elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2005/2007 ed all anno 2005, riportati nell allegato A della presente legge. Art. 7 (Fondo di rotazione per la progettazione) Identico

REGIONE MARCHE 11 CONSIGLIO REGIONALE Art. 7 bis (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica) 1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell ambiente esterno ed abitativo dall inquinamento acustico nella Regione Marche) sono subordinati all approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all articolo 7, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto. 2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal d.m. 471/1999, per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all articolo 7, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto. Art. 7 ter (Rinnovo autorizzazioni) 1. E rinnovata, per l anno 2005, l autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall anno 2006 e termine nell anno 2025, di cui all articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, integrata di euro 2.065.827,60 con l articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32, limitatamente ad euro 239.641,93 ed agli interventi individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 17 maggio 2001, n. 478 (5 a e 6 a annualità), per i quali risultano procedure in corso. Il limite di impegno di euro 239.641,93, per massimo venti anni, recante ai sensi dell articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, una spesa complessiva a carico della Regione, di euro 4.792.838,60, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855 e del 17 maggio 2001, n. 478, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2005 pena decadenza dal contributo stesso. 2. E rinnovata, per l anno 2005, l autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall anno 2006 e termine nell anno 2025, di cui al comma 1 dell articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, (7 a annualità), recante ai sensi dell articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879, del 17 gennaio 2003, n. 12, sono nuovamente stabiliti al

REGIONE MARCHE 12 CONSIGLIO REGIONALE 30 settembre 2005, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. 3. Sono rinnovate, per l anno 2005, le autorizzazioni dei limiti di impegno, di durata massima ventennale, con decorrenza dall anno 2006 e termine nell anno 2025, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell articolo 9 della l.r. 11/2001 (8 a annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (9 a annualità). Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale, utilizzato per euro 335.968,10 per gli interventi della settima annualità e per euro 1.988.090,70 per quelli dell ottava e nona annualità considerati cumulativamente, recante ai sensi dell articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 46.481.176,00, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 26 ottobre 2004, n. 584 sono stabiliti al 30 settembre 2005. 4. E rinnovata, per l anno 2005, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall anno 2006 e termine nell anno 2025, di cui al comma 1 dell articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (10 a annualità), recante, ai sensi dell articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. 5. E rinnovata, per l anno 2005, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall anno 2006 e termine nell anno 2025, di cui al comma 1 dell articolo 17 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (11 a annualità), recante, ai sensi dell articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. 6. E autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,38 di durata massima ventennale concesso con l articolo 22 della l.r. 11/ 2001. Art. 7quater (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti Locali e da altri soggetti 12 a annualità della l.r. 46/1992) 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi

REGIONE MARCHE 13 CONSIGLIO REGIONALE dell articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (12 a annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.032.913,80 con decorrenza dall anno 2006 e termine nell anno 2025 recante, ai sensi dell articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. 2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all articolo 8 della l.r. 46/ 1992, non potrà essere superiore: a) al 3 per cento dell importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi: 1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004; 2) opere realizzate da Comunità montane; 3) opere realizzate da Comuni associati; 4) opere realizzate da Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non avente carattere imprenditoriale e non svolgente attività che generano rientri finanziari autonomi; 5) opere realizzate dall Autorità di ambito di cui all articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 Disciplina delle risorse idriche ; b) al 2,5 per cento dell importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi: 1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti; 2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004; 3) opere realizzate da soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 18/1998. 3. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere. Le somme occorrenti per l erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico della UPB 2.08.13. Art. 8 (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale) 1. L utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell articolo 25 Art. 8 (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale) Identico

REGIONE MARCHE 14 CONSIGLIO REGIONALE della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. 2. L utilizzo è subordinato all approvazione da parte dell ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi. 3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L atto di approvazione dell ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla osta e l eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso. Art. 9 (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere) 1. L ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dai dipartimenti Servizi alla persona e alla comunità e Programmazione e bilancio, ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l anno 2004 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell ASUR e delle Aziende ospedaliere. Art. 10 (Controllo della spesa sanitaria) 1. Viene istituita la verifica trimestrale del mantenimento dell equilibrio economico finanziario della gestione attraverso il rispetto degli obiettivi economico-finanziari assegnati ai direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche in sede di bilancio preventivo economico per l anno di riferimento. I direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti a presentare alla Regione ogni tre mesi una certificazione di accompagnamento del conto economico trimestrale in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico finanziari in termini di livello di costi e di risultato economico aziendale assunti col bilancio preventivo economico, corredata dal parere del collegio sindacale di cui al comma 2. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti contestualmente a presentare un piano con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati, corredato del parere del collegio sindacale di cui al comma 2. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco Art. 9 (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere) Identico Art. 10 (Controllo della spesa sanitaria) 1. I budget dell anno 2005 sono attribuiti dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio ai direttori generali, ai direttori delle Zone territoriali e ai direttori di presidio di alta specializzazione che li sottoscrivono. 2. Viene istituita la verifica trimestrale del mantenimento dell equilibrio economico finanziario e degli obiettivi della gestione. I direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche, i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione, sono tenuti a presentare alla Regione ogni tre mesi una certificazione di accompagnamento del conto economico trimestrale in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico finanziari in termini di livello di costi e di risultato economico aziendale assunti col bilancio preventivo economico, corredata dal parere del collegio sindacale. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi, i direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche, i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione, sono tenuti contestualmente a presentare un piano con le mi-

REGIONE MARCHE 15 CONSIGLIO REGIONALE delle assunzioni del personale dell azienda e dell affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata, pena la decadenza automatica dall incarico del direttore generale, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre, qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli impegni di equilibrio, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione secondo i limiti e le modalità definiti dalla Giunta regionale fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. La decadenza automatica opera nei seguenti casi: a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui sopra nei termini stabiliti dalla Regione; b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione; c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito. 2. Fatto salvo il caso di accertamento di ogni eventuale responsabilità, alla decadenza del direttore generale nel caso di cui al comma 1, lettera c), qualora il parere reso sul piano di rientro sia stato favorevole e nel corso della gestione dello stesso non abbia segnalato alla Giunta regionale alcuna anomalia nell applicazione delle misure correttive previste, consegue lo scioglimento del collegio sindacale disposto con atto del Presidente della Giunta regionale, immediatamente comunicato ai soggetti competenti alle designazioni per la composizione del nuovo collegio; tali designazioni devono essere acquisite entro e non oltre sei mesi dalla data dell atto di scioglimento. Lo stesso atto dispone in ordine alla nomina di un soggetto in possesso dei requisiti di legge che provvede allo scioglimento delle funzioni e dei compiti del collegio sindacale sino alla data di insediamento del nuovo collegio. 3. Le ASUR e le Aziende ospedaliere possono effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l anno di riferimento e se sussiste l attestazione della copertura, a carico della voce di costo inerente, della compatibilità della spesa medesima con il livello di spesa assegnato. Il responsabile del servizio, conseguita l esecutività del provvedimento di spesa a seguito dell attestazione di copertura, comunica al terzo interessato l attestazione medesima contestualmente all ordinazione della prestazione, con l avvertenza che la sure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale non sanitario dell azienda e dell affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata, pena la decadenza dall incarico del direttore generale, del direttore della Zona territoriale e del direttore di presidio di alta specializzazione, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli impegni di equilibrio, i direttori generali, i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione devono ottenere preventiva autorizzazione secondo i limiti e le modalità definiti dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. La decadenza opera nei seguenti casi: a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui sopra nei termini stabiliti dalla Regione; b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione; c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito.

REGIONE MARCHE 16 CONSIGLIO REGIONALE successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. Nel caso in cui vi è stata l acquisizione di beni e servizi in violazione dell obbligo indicati nei periodi precedenti il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e il direttore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. Il collegio dei revisori vigila sull applicazione della regola di cui al presente comma. Art. 11 (Personale degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto) 1. Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni. Art. 12 (Fondo per la montagna) 1. Per l anno 2005 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono: a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l anno 2004 e per l anno 2005; b) le quote regionali previste quanto ad euro 76.645,69, di cui euro 25.000,00 per contributo alla delegazione regionale dell UNCEM ed euro 51.645,69 quale contributo alla Comunità montana D/2 di Pergola, a carico della UPB 1.06.03 e quanto ad euro 1.543.595,91 a carico della UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa. 2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti a valere sulla UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla l.r. 12/1995 e dalla l.r. 35/ 1997. Art. 13 (Interpretazione autentica dell articolo 9 della l.r. 44/1997) 1. Ai fini dell applicazione dell articolo 9 (Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento) della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in Art. 11 (Personale degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto) Identico 1. Identico a) Identica Art. 12 (Fondo per la montagna) b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB: 1) UPB 1.06.03 euro 2.413.158,84 di cui euro 25.000,00 per contributo alla delegazione regionale dell UNCEM ed euro 51.645,69 quale contributo alla Comunità montana D/2 di Pergola; 2) UPB 1.06.04 euro 1.543.595,91: 3) UPB 3.10.01 euro 420.111,86; 4) UPB 4.22.04 euro 750.000,00. 2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03, 1.06,04, 3.10.01 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 12/1995 e dalla l.r. 35/1997. Soppresso Art. 13 (Interpretazione autentica dell articolo 9 della l.r. 44/1997)

REGIONE MARCHE 17 CONSIGLIO REGIONALE materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione) per redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare si intendono quelli assoggettati all addizionale regionale dell IRPEF. Art. 14 (Partenariato pubblico-privato Finanza di Progetto ) 1. La valutazione economico-finanziaria e di fattibilità degli investimenti promossi in partenariato pubblico-privato e finanziati dalla Regione è affidata al Nucleo di valutazione e verifica della Regione Marche, costituito ai sensi dell articolo 1 della legge 144/1999, in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia. 2. Il Nucleo di valutazione e verifica promuove e incentiva all interno dell Amministrazione regionale e negli enti locali l utilizzazione delle tecniche di finanziamento degli investimenti con il ricorso a capitali privati. 3. Il Nucleo di valutazione e verifica fornisce supporto tecnico e informativo ai soggetti interessati che ne facciano richiesta su materie inerenti i meccanismi legislativi, legali, tecnici e procedurali per la progettazione e l attuazione di investimenti in partenariato pubblico-privato. Art. 15 (Tassa per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione all esercizio professionale) 1. L importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell articolo 44 della l.r. 38/1996 è determinato, con riferimento all anno accademico 2005/2006, in euro 90,00. Art. 16 (Modifiche alla l.r. 31/2001) 1. Al comma 8 dell articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) le parole e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. sono soppresse. 2. Il comma 2 dell articolo 32 della l.r. 31/2001 è abrogato. Art. 17 (Modifica alla l.r. 20/1984)) 1. Il secondo comma dell articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità Identico Art. 14 (Partenariato pubblico-privato Finanza di Progetto ) Art. 15 (Tassa per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione all esercizio professionale) Identico 1. Identico 2. Identico Art. 16 (Modifiche alla l.r. 31/2001) 3. Al comma 1 dell articolo 42 della l.r. 31/2001 le parole La legge di bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre sono sostituite dalle seguenti La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria delibera. Identico Art. 17 (Modifica alla l.r. 20/1984))

REGIONE MARCHE 18 CONSIGLIO REGIONALE spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell ambito dell amministrazione regionale) è sostituito dal seguente: Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedono nei comuni della regione è corrisposto, per ogni seduta, oltre al compenso di cui all allegata tabella B, il rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe, comprensivo dell eventuale supplemento ed aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, entro i limiti previsti per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, e strettamente correlate agli orari di inizio e termine della seduta.. Art. 18 (Modifica alla l.r. 17/1999) Art. 18 (Modifica alla l.r. 17/1999) 1. Dopo il comma 3 dell articolo 10 della l.r. 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) è aggiunto il seguente: 3 bis. La Società Sviluppo Marche s.p.a. (SVIM) succede altresì alla Società finanziaria regionale Marche s.p.a. alla data del 31 dicembre 2004 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti con la liquidazione o non trasferiti ad altro soggetto. Art. 19 (Modifiche all articolo 10 della l.r. 23/1995) Identico Art. 19 (Modifiche all articolo 10 della l.r. 23/1995) 1. Al comma 1 dell articolo 10 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole nel mese da cui decorre sono sostituite dalle seguenti in carica, nello stesso mese in cui si riferisce. 2. Il comma 2 dell articolo 10 della l.r. 23/1995, è abrogato. 3. I valori della tabella prevista dal comma 3 dell articolo 10 della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti: 5... 25 per cento 6... 28 per cento 7... 31 per cento 8... 34 per cento 9... 37 per cento 10... 40 per cento 11... 42 per cento 12... 44 per cento 13... 46 per cento 14... 48 per cento 15... 50 per cento Identico

REGIONE MARCHE 19 CONSIGLIO REGIONALE Art. 20 (Modifica alla l.r. 35/2001) Art. 20 (Modifica alla l.r. 35/2001) 1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all IR- PEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è aggiunta la seguente: e bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2005.. Identico Art. 20 bis (Modifiche alla l.r. 13/2003) 1. All articolo 26 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente comma: 1 bis. Nell ambito del fondo sanitario regionale è istituito un fondo di riequilibrio pari al 5 per cento dello stanziamento totale, con la finalità del riequilibrio delle risultanze economiche delle Aziende sanitarie, ospedaliere, Zone territoriali del servizio sanitario regionale.. 2. All articolo 28 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente comma: 5 bis. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al comma 3, il finanziamento dell ASUR è stabilito annualmente dalla Giunta regionale.. Art. 20 ter (Alienazione di beni immobili regionali) 1. L ASUR è autorizzata a procedere alla alienazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, delle strutture immobiliari elencate nell allegato B nel rispetto dell articolo 2, comma 5, della l.r. 13/2003. 2. L ASUR può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Art. 20 quater (Disposizioni relative al patrimonio regionale) 1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all allegato C mediante trattativa privata, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato, desunto da perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale ed eseguita dai competenti servizi regionali. 2. Le somme derivanti dall alienazione dei beni di cui al comma 1 sono iscritte in aumento dell UPB 4.01.01 relativa allo stato di previsione dell entrata.

REGIONE MARCHE 20 CONSIGLIO REGIONALE 3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad acquistare l immobile Palazzo delle Ferrovie da destinare a sede degli uffici del Consiglio regionale sito in Ancona, censito al NCEU, foglio 8, particella 110, zona censuaria 2, categoria b4. 4. Alla copertura delle spese stimate di acquisto dell immobile di cui al comma 3 si provvede con le somme derivanti dall alienazione di cui al comma 1 e quota parte delle somme iscritte a carico dell UPB 5.01.01 per un importo di euro 6.000.000,00; le somme occorrenti sono iscritte a carico dell UPB 1.03.08 Spese per beni demaniali e patrimoniali, investimento. Art. 21 (Rideterminazione dell addizionale regionale all IRPEF) 1. A decorrere dall anno 2005, l addizionale regionale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 7, della l.r. 35/2001, rideterminata dall articolo 1, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all IRPEF e di tasse automobilistiche regionali) è rideterminata secondo i seguenti scaglioni di reddito: a) fino a euro 15.500... 0,9 per cento b) oltre euro 15.500 fino a euro 31.000 1,2 per cento c) oltre euro 31.000 fino a euro 70.000. 3,2 per cento d) oltre euro 70.000...3,6 per cento. Art. 22 (Variazioni di bilancio) 1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali. 2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l anno 2004 relativi all attuazione delle norme sul federalismo fiscale. 3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al Art. 21 (Rideterminazione dell addizionale regionale all IRPEF) Identico Identico Art. 22 (Variazioni di bilancio)