REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL ART.93 COMMI 7 bis 7 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N.

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Comune di San Cesario di Lecce REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL ART.9 COMMI 7 bis 7 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N.16/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. Approvato con deliberazione G.M. n.8 del 26.04.2002 Adeguato e modificato con deliberazione G.C. n. 201 del 18.11.201 Adeguato e modificato con deliberazione G.C. n. 18 del 08.10.2014

Art. 1 Art. 2 Art. Art. 4 Art. 5 Art. 6 INDICE Pagina 4 5 5

ART.1 1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi incentivanti disciplinati dall art.9, commi 7 bis e 7 ter, del D.Lgs. n. 16/06 e successive modifiche e integrazioni. 2. Detti compensi non costituiscono in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività svolte, ma il loro scopo è quello di incentivare le prestazioni eseguite riconoscendo a tali attività un particolare valore in relazione alla professionalità ed alle responsabilità che esse comportano. ART.2 1. Il fondo per il compenso incentivante dei soggetti di cui all art.1 è fissato, per le opere pubbliche e per i lavori eseguiti dal Comune di San Cesario di Lecce, così come segue: - per importi a base di gara fino ad.1.000.000,00 l incentivo è attribuito in ragione del 1,6%; - per la quota parte di importi a base di gara superiori ad.1.000.000,01 fino a.5.000.000, l incentivo è attribuito in ragione del 1,52%; - per la quota parte di importi a base di gara superiori ad.5.000.000,01 fino a.25.000.000, l incentivo è attribuito in ragione del 1,44%; - per la quota parte di importi a base di gara superiori ad.25.000.000,01 fino a.50.000.000, l incentivo è attribuito in ragione del 1,6%; - per la quota parte di importi a base di gara superiori ad.50.000.000,01 l incentivo è attribuito in ragione del 1,28%; 1. Qualora l importo dei lavori venga ad aumentare in corso d opera, il compenso per tutte le attività, esclusa la progettazione, verrà conguagliata a consuntivo. ART. 1. Il compenso incentivante di cui al art.2, comma 1 è destinato al personale interno dell ente: Dipendente incaricato della funzione di Responsabile Unico del Procedimento; Dipendente incaricato della progettazione; Dipendente incaricato della Direzione dei Lavori; Dipendente incaricato del Collaudo Tecnico Amministrativo; Dipendenti incaricati di collaborare con le figure suddette. 2. Per le attività normalmente svolte da dipendenti interni all Amministrazione Comunale (RUP, progettazione, direzione lavori e collaudo) la ripartizione del compenso incentivante è fissata come segue: 5% al Responsabile Unico del Procedimento; 6% al progettista (1/4 per il progetto preliminare; 1/2 per il progetto definitivo; 1/4 per il progetto esecutivo); 5% al Direttore dei Lavori;

2% al Collaudatore; 12% ai Collaboratori tecnici; 10% ai collaboratori non tecnici.. Nel caso in cui le attività espletate all interno dell Ente si limitino ad una o solo ad alcune delle attività di cui al precedente comma, i criteri e le modalità di calcolo del compenso incentivante sono quelli di cui al precedente comma del presente articolo. La quota parte delle somme di che trattasi corrispondenti a prestazioni non svolte all interno dell Ente, in quanto affidate a soggetto esterno all organico dell Amministrazione medesima, costituiscono economie e confluiscono nelle somme a disposizione dell Amministrazione per l ulteriore finanziamento dei lavori. 4. Il compenso ai collaboratori verrà ripartito dal Responsabile del Settore in funzione della fase di partecipazione e del contributo effettivamente prestato secondo criteri di responsabilità, impegno e professionalità. 5. Qualora l incarico di progettazione, di direzione lavori o di collaudo sia conferito ad un gruppo, il compenso verrà ripartito dal Responsabile del Settore, che valuterà la percentuale di partecipazione all attività. 6. Nell ipotesi di mancanza di collaboratori tecnici e/o di collaboratori non tecnici, le relative somme vanno ripartite in parti uguali a favore del personale dell Ufficio che ha operato per lo specifico progetto. 7. Sono escluse dall incentivazione disciplinata dal presente Regolamento e, pertanto, non devono essere portate in detrazione nella determinazione dell incentivo, qualora svolte esternamente, le seguenti prestazioni, che sono quindi a carico dell Ente: studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali di impiantistica, di natura non corrente, indagini geologiche, sondaggi, pratiche catastali e patrimoniali, rilievi topografici ed architettonici, studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.). ART.4 1. La liquidazione del compenso incentivante di cui all art.2, comma 1 avverrà come segue: a) Per la progettazione: dopo l approvazione rispettivamente del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; b) Per la Direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e per il collaudo: dopo l approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; c) Per il Responsabile Unico del procedimento: il 50% dopo l approvazione del progetto esecutivo ed il 50% dopo l approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. ART.5 1. Gli oneri inerenti il compenso incentivante di cui al presente Regolamento fanno carico agli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori.

2. Le somme liquidate sulla base del presente Regolamento si intendono al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente.. Gli oneri inerenti il compenso incentivante sono previsti ed inseriti, unitamente a quelli di cui al comma 7 quater dell art.9 del Decreto Legislativo n.16/06, nelle somme a disposizione dei quadri economici di progetto e sono finanziati con le modalità previste dalle altre voci. ART.6 1. Il presente Regolamento, così come modificato con deliberazione G.C. n. 18 del 08.10 2014, si applica per le opere pubbliche o lavori, di cui al D. Lgs. n. 16/06 ed al Titolo VIII Capo III del D.P.R. n. 207/10, appaltate e/o da appaltare successivamente al 19/08/2014, data di entrata in vigore degli artt. 1 e 1 bis della L.N. n.114/14.