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COMUNE DI CICERALE PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA S O M M A R I O Articolo OGGETTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Oggetto del regolamento Ambito oggettivo di applicazione Ambito soggettivo di applicazione Conferimento degli incarichi Contenuto della progettazione Quantificazione del fondo Ripartizione del fondo Termini e penalità Liquidazione del fondo Abilitazione all esercizio della professione Polizza assicurativa Responsabilità Proprietà dei progetti Disciplina di casi particolari Orario di lavoro e spese accessorie Tutela dei dati personali Norme abrogate Pubblicità del regolamento Casi non previsti dal presente regolamento Rinvio dinamico Entrata in vigore

Pagina 2 Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in relazione al disposto dell art. 92, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (d ora in poi definito anche Codice dei contratti ), disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo incentivante di progettazione interna, costituito, nel limite massimo del 2 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiato o esecutivo, comunque denominato. 2. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni (d ora in poi definito anche Regolamento di attuazione del codice dei contratti ), a cui si rimanda. Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione 1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti e che risultino approvati dall amministrazione comunale. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento. 2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di: - piano regolatore generale (o altro strumento di pianificazione generale comunque denominato secondo le vigenti normative urbanistiche regionali); - piani particolareggiati di iniziativa pubblica; - piani per l'edilizia economica e popolare; - piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi; - piani di recupero di iniziativa pubblica; - programma pluriennale di attuazione (o altro strumento di pianificazione di attuazione territoriale comunque denominato secondo le vigenti normative urbanistiche regionali), che risultino approvati dall amministrazione comunale e le relative varianti approvate ai sensi di legge. Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione 1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono: a) il personale dell'ufficio tecnico che ha redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione; b) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del Codice dei contratti; c) il progettista dipendente dell ente (limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo); d) il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC) designato ai sensi dell art. 89, comma 1, lett. e) e dell art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, dipendente dell ente (limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo); d) i collaboratori tecnici e amministrativi dipendenti dell ente; e) il direttore dei lavori dipendente dell ente; f) il collaudatore dipendente dell ente. 2. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo di progettazione interna non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera) designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, qualora tale figura sia anche direttore dei lavori (infatti, il direttore dei lavori deve assumere obbligatoriamente anche tale ruolo in materia di sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori qualora abbia i requisiti abilitanti prescritti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) poiché l incentivo a cui ha diritto il direttore lavori è omnicomprensivo del suddetto ruolo in materia di sicurezza della fase esecutiva di cantiere. Al contrario, l incentivo sarà dovuto al tecnico dipendente dell ente che sia stato incaricato quale direttore operativo dell Ufficio di direzione dei lavori e che assume il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora il direttore dei lavori non possieda abilitazione a svolgere detto ruolo. In sostanza, l attività in parola del coordinatore dell esecuzione, deve trovare copertura all interno dell aliquota di incentivo attribuita all ufficio del direttore dei lavori. Si veda, a tal fine, il parere 21 gennaio 2009 dell Autorità per la vigilanza sui

Pagina 3 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad oggetto Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine. Quesiti su coordinatore per la sicurezza e costi della sicurezza negli appalti e la deliberazione n. 315 del 13/12/2007 della stessa Autorità. 3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva. 4. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione. 5. Nella dizione atto di pianificazione comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedono alla pianificazione, purchè completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti e anche le cosiddette norme tecniche di attuazione e le relazioni illustrative e specialistiche degli strumenti urbanistici stessi di natura generale e/o particolareggiata. 6. Per incaricato del collaudo, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti, s intende non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico. Art. 4 Conferimento degli incarichi 1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'ente. 2. Con il provvedimento di cui al comma precedente viene affidato l'incarico individuando altresì: a) il progettista abilitato, anche per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC; b) il responsabile unico del procedimento, se per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, è soggetto diverso dal progettista; c) i collaboratori tecnici e amministrativi; d) il direttore dei lavori; e) il collaudatore. Art. 5 Contenuto della progettazione 1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del Codice dei contratti, nonché nella Parte II, Titolo II, del Regolamento attuativo del codice dei contratti, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle. 3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione. Art. 6 Quantificazione del fondo 1. Il fondo incentivante è costituito dal due per cento dell importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (oltre alla stessa quota percentuale degli importi che siano da porre a base di eventuali ed ulteriori affidamenti per voci di spesa facenti parte delle Somme a disposizione dell Amministrazione del progetto), ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione. 2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione. Art. 7 Ripartizione del fondo 1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo di cui al precedente art. 6, comma 1, viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali: a) responsabile del procedimento unico.............. 0,25 % b) redattore del progetto......................... 0,60 % c) redattore del piano di sicurezza.................. 0,15 % d) direttore dei lavori e contabilità................... 0,60 %

Pagina 4 e) responsabile sicurezza in fase di esecuzione 0,20 % f) collaudatore................................ 0,05 % g) collaboratori tecnici........................... 0,10 % h) collaboratori amministrativi..................... 0,05 % Totale 100/100 2,00 % 2. Nessun compenso è dovuto per le parti affidate a professionisti esterni. 3. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi è disposta con l atto amministrativo adottato con il quale viene affidato l'incarico. 4. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità. 5. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende: a) per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo; b) per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; c) per collaboratori amministrativi: altri componenti l'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati. 6. La corresponsione dell incentivo è disposta dal responsabile dell ufficio tecnico comunale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. 7. Limitatamente alle attività di progettazione, l incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. 8. Le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all organico dell amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Art. 8 Termini e penalità 1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione. 2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo il fondo del 10% (dieci per cento) per ogni mese di ritardo. Art. 9 Liquidazione del fondo 1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera in corrispondenza all'approvazione del progetto applicando le percentuali di cui al successivo comma 2. 2. Se la progettazione non viene interamente sviluppata all'interno dell'ente nonchè nei casi in cui l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue: a) per il progetto preliminare.......... 20 % b) per il progetto definitivo............ 40 % c) per il progetto esecutivo........... 40 % 3. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini: a) 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico; b) 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima; c) 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'amministrazione; d) il saldo ad approvazione definitiva del piano. Art. 10 Abilitazione all'esercizio della professione 1. I progetti di opere pubbliche o gli atti di pianificazione sono redatti dall'ufficio tecnico comunale (o in parte da tecnici dipendenti dell amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali ai sensi dei precedenti artt. 7 e 9) e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

Pagina 5 2. Il responsabile unico del procedimento deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e dall art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti. 3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione. Art. 11 Polizza assicurativa 1. Ai sensi dell art. 90, comma 5, del Codice dei contratti, il comune assume l onere del rimborso, per intero, al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da errore progettuale. Art. 12 Responsabilità 1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Art. 13 Proprietà dei progetti 1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Art. 14 Disciplina di casi particolari 1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio. 2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi. 3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo è calcolato in misura pari allo 0,50 per cento del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro. Art. 15 Orario di lavoro e spese accessorie 1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Art. 16 Tutela dei dati personali 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Art. 17 Norme abrogate 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Art. 18 Pubblicità del regolamento 1. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Pagina 6 2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata: - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica; - ai segretari delle commissioni consiliari; - a tutti i responsabili dei servizi comunali; - all organi di revisione; - a tutte le aziende e le istituzioni dipendenti. 3. L invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni. Art. 19 Casi non previsti dal presente regolamento 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione: a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; b) lo statuto comunale; c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili; d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto. Art. 20 Rinvio dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 21 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. Il presente regolamento: è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 87, in data 20/11/2012; la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal... al..., con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato; è entrato in vigore il giorno... Data... Timbro Il Responsabile del Servizio...

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