Art. 1) Ambito di applicazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA Il presente Regolamento disciplina la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui al D. Lgs. n. 28/2010, devolute alla gestione della società NELSON S.r.l. (di seguito denominato Organismo ). La finalità della procedura di mediazione è quella di facilitare il dialogo fra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire una composizione amichevole della disputa, attraverso l intervento di un terzo imparziale incaricato di assistere le parti nel raggiungimento di un accordo. La mediazione può essere avviata: - su richiesta di una o più parti; - su richiesta congiunta di tutte le parti in conflitto; - sulla base di una specifica clausola contrattuale; - su sollecitazione del giudice. Per le materie espressamente indicate all articolo 5 del Decreto n. 28/2010, l esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L organismo potrà utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basati su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell art. 137 del codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi ad oggetto la medesima controversia. Art. 2) Accesso alla mediazione Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. La domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di apposita istanza presso la sede dell Organismo, da farsi in forma libera ed in duplice copia, e deve specificare: 1) i dati identificativi dell organismo prescelto; 2) le generalità delle parti in conflitto e degli eventuali consulenti o difensori; 3) la descrizione dell oggetto e delle ragioni della pretesa; E altresì opportuno che l istanza precisi 4) l indicazione del valore della controversia; 1
5) l accettazione del regolamento dell organismo e dei suoi allegati; 6) la pec (o in subordine l e-mail) delle parti Ove l istanza sia formulata da una persona giuridica è opportuna l allegazione del certificato camerale o di una sua copia. Le parti potranno allegare all istanza eventuali documenti. All atto della presentazione dell istanza le parti potranno congiuntamente indicare un mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte del responsabile. Presso la segreteria dell Organismo o sul sito internet www.studionelson.it, nella sezione Mediazione,è comunque reperibile un modulo prestampato di domanda. Il deposito dell istanza può avvenire anche tramite posta elettronica certificata all indirizzo nelsonsrl@legalmail.it. All atto della presentazione dell istanza, il responsabile dell Organismo provvede a designare un mediatore, fissando il primo incontro fra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. In caso di mancata adesione al tentativo di conciliazione il mediatore potrà formulare la proposta ai sensi dell art. 7lett. B) del D.M. 180/2010 Le parti possono comunque, in presenza di una comune volontà, presentare una domanda congiunta per l avvio di una procedura di conciliazione. La mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, può costituire elemento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell articolo 116, comma 2, del codice di procedura civile. Inoltre II giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"». Nei casi di cui all art. 5 comma 1 del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11 comma 4 del decreto legislativo 28/2010. 2
Art. 3) Registro degli affari di mediazione Gli atti di ogni procedimento sono custoditi, a cura del responsabile dell Organismo, in appositi fascicoli, debitamente registrati e progressivamente numerati nel Registro degli Affari di Mediazione. A tal fine, è istituito un Registro degli affari di mediazione,organizzato anche su base informatica, contenente le annotazioni relative al numero d ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. Fermo quanto previsto dall articolo 9, comma 2, del Decreto n. 28/2010, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione. Tale diritto ha ad oggettogli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti dalla stessa depositati nella sessione separata cui abbia eventualmente partecipato. L accesso si svolge con richiesta rivolta al responsabile dell organismo che esiterà l istanza entro 30 gg. dalla richiesta. Gli atti relativi alle procedure di mediazione trattate saranno conservati, in copia, presso la segreteria dell Organismo, per tre anni dalla loro conclusione. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali. L accesso agli atti è regolato dal responsabile dell organismo, che provvede d ufficio o su istanza di parte. Art. 4) Designazione del mediatore Al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell Organismo provvede alla designazione di un mediatore o di un collegio di mediatori in possesso dei requisiti di qualificazione, di formazione e di onorabilità richiesti dall articolo 4, comma 3, del D.M. n. 180/2010 ed il cui nominativo risulti compreso nell elenco depositato presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell articolo 6 dello stesso Decreto o nell elenco degli altri organismi di mediazione con cui sia stato stipulato apposito accordo a norma dell art. 7 comma II lett. C) del D.M. 180. All atto del deposito dell istanza, è ammessa la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte del responsabile dell Organismo. In caso di mancata designazione del mediatore congiuntamente indicato dalle parti, il responsabile dovrà congruamente motivare la sua scelta. 3
Nell assegnazione degli incarichi, l organismo si attiene a quanto previsto nell art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell assegnazione dell incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. Il mediatore potrà, in ogni caso, rinunciare all'incarico qualora non si reputi sufficientemente competente ai fini di un efficiente svolgimento dell incarico. In tali ipotesi il Responsabile dell Organismo provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Il responsabile può provvedere alla sostituzione del mediatore anche su istanza di parte, qualora reputi fondate le ragioni a sostegno della richiesta. Il mediatore è tenuto al rispetto del Codice etico, allegato al presente Regolamento sotto la lettera B, ed a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all oggetto della controversia. A tal fine, prima di iniziare il procedimento,il mediatore deve sottoscrivere,per ciascun affare per il quale sia designato, una dichiarazione di imparzialità. 4
Tale posizione di imparzialità deve sussistere per l intera durata del procedimento, ed è fatto obbligo al mediatore di informare immediatamente il responsabile dell Organismo di qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa in qualche modo pregiudicare la sua posizione di terzietà ed indipendenza nello svolgimento della mediazione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell Organismo può affiancare al mediatore designato uno o più mediatori ausiliari, al fine di consentire una gestione comune della procedura. Qualora non si possa procedere in tal senso, il mediatore, previo accordo delle parti che partecipano al procedimento, può avvalersi di un esperto da scegliersi,a sua discrezione ed in qualsiasi momento del procedimento, fra gli iscritti negli Albi dei consulenti presso i tribunali, ai sensi dell articolo 8, comma 4, del Decreto n. 28/2010. Il mediatore è obbligato a corrispondere immediatamente ad ogni indicazione o richiesta organizzativa del responsabile dell Organismo o di un suo delegato. Tutte le controversie in merito alla designazione ed alla eventuale sostituzione del mediatore sono risolte dal Responsabile dell Organismo. In caso di incompatibilità di quest ultimo sono risolte dal mediatore iscritto da più tempo nell organismo. Art. 5) Spese del procedimento L Organismo ha diritto alla corresponsione di una indennità a carico delle parti. L indennità comprende sia le spese di avvio del procedimento sia le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l importo indicato nella Tabella allegata al presente Regolamento sotto la lettera A. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della predetta Tabella può variare in diminuzione ed in aumento come previsto dall art. 16 del D.M. 180/2010 e ss. mm. ii. Per la materie di cui all articolo 5, comma 1, del Decreto n. 28/2010, l importo massimo viene ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la 5
riduzione prevista dalla lettera e) dell art. 16 del DM 180/2010, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dall articolo 16 del D.M. 180/2010 e ss.mm. e ii. Parimenti l importo massimo viene ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lett. c) dell art 16 del DM 180/2010 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. Ai fini della determinazione delle indennità di cui sopra, si ha riguardo al valore della lite indicato nella domanda di mediazione. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza fra le parti sulla stima,l organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione, in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti, e rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del Decreto n. 28/2010. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Il mediatore non può, in alcun caso, ricevere compensi direttamente dalle parti. Le parti sono tenute a rimborsare all organismo i compensi spettanti agli esperti, della cui opera il mediatore si sia eventualmente avvalso durante il procedimento, previo accordo delle parti, le cui modalità di calcolo e liquidazione sono indicate nel tariffario allegato al presente Regolamento sotto la lettera C. Le spese di mediazione indicate sono dovute per ciascuna parte del procedimento ed in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si considerano come un unica parte. 6
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione di cui al successivo articolo 10 è esente dall imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000,00, mentre vi è soggetto per la parte eccedente. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell articolo 5, comma 1, del Decreto n. 28/2010, all Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115. A tal fine, la parte che intenda accedere al beneficio deve depositare presso la segreteria dell Organismo apposita istanza, contenente le indicazioni del procedimento per il quale chiede di essere esonerata dal pagamento delle indennità, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autentica dallo stesso mediatore, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al citato DPR n. 115/2002. A richiesta dell ufficio, la parte dovrà inoltre depositare, a pena d inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Art. 6) Il mediatore Il mediatore è un professionista esperto la cui funzione è essenzialmente quella di facilitare la composizione stragiudiziale delle liti. Egli aiuta le parti nel raggiungimento di un accordo amichevole, orientandole verso una soluzione che consenta la loro reciproca soddisfazione. Il mediatore non decide la controversia, né ha il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti o assimilabili a quelli di un giudice o di un arbitro. Il mediatore determina le modalità di svolgimento degli incontra e fissa i successivi incontri. Può sentire le parti congiuntamente e separatamente. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del Decreto n. 28/2010, la stessa potrà provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. 7
Al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell opera o del servizio. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, fra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. Resta comunque salva l ipotesi in cui le parti, con espressa dichiarazione formale, successiva allo svolgimento della mediazione, manifestino la comune volontà di indicare lo stesso mediatore quale arbitro per la stessa controversia. Art. 7) Procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione, da parte del mediatore designato, della dichiarazione di imparzialità di cui al precedente articolo 4. Il luogo di svolgimento del procedimento è determinato dal responsabile tra le sedi dell organismo accreditate presso il Ministero della Giustizia, o in altro luogo determinato con il consenso di tutte le parti, del responsabile e del mediatore. Nei casi di cui all art. 5 comma 1, del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11, comma 4, del decreto legislativo. Le parti devono intervenire agli incontri personalmente o per mezzo di rappresentante adeguatamente informato sui fatti e munito di procura speciale a conciliare. Le parti sono libere di farsi assistere da professionisti di fiducia e/o rappresentanti di associazioni di consumatori o di categoria. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Il predetto termine non è soggetto a sospensione feriale. Il procedimento si svolge senza formalità, nel pieno rispetto del Regolamento, delle norme di legge e dell ordine pubblico. Il mediatore conduce personalmente gli incontri, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli è libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno, anche in considerazione delle circostanze del caso e della comune volontà delle parti, ed ha la facoltà di ascoltare le parti sia 8
congiuntamente che in sessioni separate. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Fino alla prima comparizione delle parti le stesse potranno chiedere al mediatore di invitare altre parti a partecipare al procedimento. Il mediatore fisserà un nuova sessione e l invito sarà comunicato alla/e terza/e parte/i a cura della parte interessata o dell organismo. Art. 8) L esito del procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione può concludersi con il raggiungimento di un accordo amichevole anche parziale fra le parti ovvero con l insuccesso della conciliazione. In entrambi i casi, il mediatore redige processo verbale in cui darà atto dell esito del procedimento. Allo stesso modo il mediatore procederà nell ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di conciliazione. Al termine del procedimento di mediazione, verrà consegnata a ciascuna delle parti una scheda di valutazione del servizio, da compilarsi secondo il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera D. Una copia della predetta scheda, con la sottoscrizione della parte e l indicazione delle sue generalità, verrà trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, con modalità tali da assicurare la certezza dell'avvenuto ricevimento. Art. 9) Dovere di riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell Organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. All obbligo di riservatezza sono tenuti anche i soggetti che svolgono il tirocinio presso l organismo. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione, salvo consenso della 9
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni ed informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. Art.10 ) Il verbale di conciliazione Se è raggiunto un accordo amichevole fra le parti in lite, il mediatore forma processo verbale, al quale è allegato il testo dell accordo medesimo. Quando l accordo non è raggiunto, il mediatore può, di sua iniziativa, formulare una proposta di conciliazione, nel rispetto del limite dell ordine pubblico e delle norme imperative. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, e dopo avere adeguatamente informate le parti stesse sulle possibili conseguenze sanzionatorie di cui all articolo del Decreto n. 28/2010. La proposta di conciliazione deve essere redatta per iscritto e comunicata alle parti,a cura del mediatore. Salvo diverso accordo delle parti, essa non potrà contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Le parti dovranno far pervenire per iscritto, entro sette giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. La mancata risposta nel termine predetto equivale a rifiuto della proposta. Se è raggiunto l accordo conciliativo ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Gli oneri connessi all intervento del Notaio dovranno essere versati all organismo prima dell intervento dello stesso. 10
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l indicazione della proposta, se formulata. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell Organismo, e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Art. 11) L efficacia esecutiva del verbale di conciliazione Ciascuna delle parti può rendere esecutivo il verbale di mediazione. A tal fine l organismo ne rilascia copia alla parte istante, che dovrà specificare che essa serve per l omologazione da parte del Presidente del Tribunale competente. Il verbale di conciliazione, il cui contenuto non è contrario all ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 direttiva 2008/52/CE, il verbale è omologato dal presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Art. 12) Il regime delle spese processuali I comportamenti adottati dalle parti in sede di mediazione possono condurre a conseguenze in sede giudiziaria. Precisamente, ai sensi dell articolo 13 del Decreto n. 28/2010, nell'ipotesi in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte 11
soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le stesse disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per l'indennità' corrisposta al mediatore nonché per il compenso dovuto all'esperto di cui il mediatore si sia avvalso durante il procedimento di mediazione. Nell'ipotesi in cui il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore in sede di mediazione, il giudice, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Art. 13) Modifiche al regolamento Le modifiche al regolamento, subordinate all accreditamento ministeriale, non hanno effetto per le procedure che, alla data della loro entrata in vigore, siano già in corso di svolgimento. In caso di sospensione o cancellazione dell organismo dal Registro degli organismi abilitati di cui all articolo 3 del Decreto n. 180/2010, i procedimenti in corso di svolgimento saranno comunque portati a termine. Tutti gli altri procedimenti saranno dichiarati chiusi, e ne sarà data comunicazione alle parti. Art. 14) La responsabilità dell Organismo e del mediatore Il mediatore designato deve eseguire personalmente la propria prestazione. Della sua opera risponde, in caso di dolo o colpa grave, anche l'organismo. A tal fine, l Organismo è dotato di una polizza assicurativa di Euro 500.000,00 a copertura dei rischi collegati o comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione. Al di là di tali ipotesi, l Organismo non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto n. 180/2010. 12
Art 15) Il responsabile Il responsabile dell organismo si occupa di tutte le incombenze previste dal presente regolamento,e dalla disciplina applicabile al procedimento di mediazione. Il responsabile si occupa altresì di tutte le incombenze espressamente non riservate dalla disciplina applicabile e dal presente regolamento ad altri organi. Il responsabile, sotto la sua responsabilità, può delegare singole funzioni di sua competenza a terzi dallo stesso designati, che garantiscano competenza, riservatezza ed efficienza. Art. 16) Tirocinio L organismo consente gratuitamente ai mediatori civili e commerciali lo svolgimento del tirocinio di cui all art.4 comma 3 lett. b) del D.M. 180 del 2010 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni del presente articolo. Gli interessati allo svolgimento del tirocinio dovranno fare apposita istanza per lo svolgimento del tirocinio alla segreteria. Avranno la preferenza per lo svolgimento del tirocinio i mediatori iscritti nell elenco dell organismo. Salvo espressa autorizzazione del responsabile, o di un suo delegato, a ciascuna mediazione non potranno assistere più di due tirocinanti. Nel corso della mediazione i tirocinanti dovranno mantenere un contegno silenzioso e non dovranno interferire con lo svolgimento della mediazione. I tirocinanti sono tenuti al rispetto dell obbligo di riservatezza di cui all art. 9 del d.lgs.vo 28/2010. A garanzia della riservatezza delle parti e del buon andamento del procedimento, il mediatore potrà escludere uno o più tirocinanti da singole fasi del procedimento. Il mediatore certificherà alla segreteria la partecipazione del tirocinante al procedimento. La segreteria dell organismo rilascerà al tirocinante che ne faccia richiesta certificazione del tirocinio svolto. Ogni controversia relativa allo svolgimento del Tirocinio sarà risolta dal Responsabile dell Organismo. Art. 17) Gli allegati del Regolamento 13
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, i seguenti allegati: A) Tabella delle indennità spettanti all Organismo B)Codice Etico C)Compensi spettanti agli esperti D) Scheda di valutazione del servizio di mediazione 14