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FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI INDUSTRIALI Agevolazione Plafond LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO - N. 4bis del 01 / 12 /2016 - INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO FINANZIARIO IFIS Leasing S.p.A. è una società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di aui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 al n. 83 Società con socio unico GE Capital Interbanca S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A. Sede operativa e legale: via Vecchia di Cuneo, 136, Loc. Pogliola 12084 Mondovì (CN) Tel: 0174.5561 Fax: 0174.556299 Servizio Clienti: 0174.566466 Indirizzo di posta elettronica: info.ifisleasing@bancaifis.it Sito internet: www.ifisleasing.it CHE COS È LA LOCAZIONE FINANZIARIA La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere con una banca o con un intermediario finanziario che concede un bene, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, comprensivo di quota capitale e interessi calcolati secondo il tasso fisso o variabile indicato nel contratto. Alla fine del contratto il Cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA Locazione finanziaria a tasso fisso Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso fisso: per tutta la durata della locazione finanziaria rimangono invariati sia il tasso di interesse che l importo delle singole rate. Locazione finanziaria a tasso variabile Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso variabile: il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Rischi tipici della locazione finanziaria Sul piano contrattuale il Cliente si assume: - l'obbligo del pagamento del canone periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente; - l'obbligo di custodia del bene e di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso; - tutti i rischi inerenti il bene oggetto del finanziamento (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di un bene diverso o viziato o con difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione, il furto o il danneggiamento del bene, ecc.). A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sul piano economico-finanziario il Cliente si fa altresì carico: - dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, tra i quali i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura; - dell'impegno irrevocabile a corrispondere, durante tutta la vita del contratto, i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato; - nel caso di locazione a tasso variabile in cui l'ammontare dei canoni periodici sia indicizzato secondo parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'euribor), del rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; - nel caso di locazione a tasso fisso, del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro. 1

Servizi Accessori Al contratto di locazione finanziaria possono essere aggiunte coperture assicurative (si veda la sottostante sezione relativa ai prodotti assicurativi ). Caratteristiche dell operazione agevolata Il finanziamento agevolato ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ( D.L. 69/2013 ) è destinato al sostegno di programmi di investimento delle micro, piccole e medie imprese (vedasi la relativa definizione nella LEGENDA ) ed è ammesso anche nella forma della locazione finanziaria (leasing) per l acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. IFIS Leasing S.p.A., utilizzando fondi messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ( CDP ), in relazione alla convenzione sottoscritta da quest ultima in data 14.2.2014 con l Associazione Bancaria Italiana ( A.B.I. ) ed il Ministero dello Sviluppo Economico ( MiSE ),finalizzata a supportare il sistema delle imprese di micro, piccola e media dimensione operanti in Italia, concede in locazione finanziaria al cliente un bene nuovo di fabbrica per un periodo di tempo non superiore a 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, dietro il pagamento di un canone, comprensivo di capitale e interessi calcolati secondo il tasso fisso o variabile indicato nel contratto. Il bene è acquistato su scelta ed indicazione del cliente e dovrà essere consegnato dal venditore al cliente non oltre 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria. La mancata consegna dei beni da parte del fornitore entro tale termine comporta la perdita dell agevolazione; il rischio della mancata consegna è posto contrattualmente a carico del cliente Il contratto di locazione finanziaria prevede che il cliente eserciti sin dalla stipula ora per allora - l opzione finale di acquisto del bene ad un prezzo prestabilito. Presupposto del finanziamento è la concessione da parte del MiSE di un agevolazione nella forma di un contributo pari all ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso di interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d importo equivalente all operazione di leasing. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Costo della locazione finanziaria Il costo della locazione finanziaria è suddiviso nell anticipo alla firma del contratto (se previsto) e nei successivi canoni periodici ed è determinato tra l altro - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto di locazione, da tutte le spese, oneri e tasse applicabili oltre che dal prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il Tasso concretamente praticato al Cliente relativo alla specifica operazione viene espressamente indicato in contratto. Tasso leasing Il "Tasso Leasing" è definito nelle Istruzioni della Banca d'italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Nel contratto è indicato un ulteriore parametro di riferimento il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) che è definito nelle istruzioni della Banca d Italia come: il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. I parametri che determinano il TAEG sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie ai fini della concessione del finanziamento, ovvero le spese di istruttoria, le spese d'incasso, le assicurazioni obbligatorie, le imposte e i bolli. Non rientrano a far parte del calcolo del tasso in questione gli interessi di mora, le assicurazioni non obbligatorie, le spese per servizi accessori. Nella tabella sottostante sono riportati il Tasso leasing (annuo) e il TAEG (annuo) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria. Costo del bene locato Fino a 25.000 Euro Oltre 25.000 euro TASSO LEASING MASSIMO PRATICATO 11,3500% 11,1625% TAEG MASSIMO PRATICATO 11,3500% 11,1625% Tassi effettivi globali medi (TEGM) Il Cliente potrà consultare i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. Legge antiusura ) e pubblicati dal Ministero dell'economia e delle Finanze, sul sito internet www.ifisleasing.it nella sezione Trasparenza Gruppo Bancario o presso i locali aperti al pubblico in cui è offerta la locazione finanziaria. Parametri di indicizzazione del tasso (TASSO VARIABILE) I canoni periodici sono indicizzati in funzione dei seguenti parametri: a) Tasso di Riferimento Iniziale, vale a dire il tasso corrispondente all indice EURIBOR tre mesi lettera 365 giorni, come pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con data valuta pari a quella del sedicesimo giorno di calendario (incluso) precedente alla data di scadenza del primo canone di locazione (esclusa); qualora l indice Euribor come sopra definito risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto; b) tasso di indicizzazione, vale a dire, per ciascun Periodo di Indicizzazione, il tasso corrispondente all indice EURIBOR tre F.INFO AGEVOLATO - VEICOLI INDUSTRIALI 2016v03 2

mesi lettera 365 giorni, come pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con data valuta pari a quella del sedicesimo giorno di calendario (incluso) precedente alla data di decorrenza di tale Periodo di Indicizzazione (esclusa); qualora l indice Euribor come sopra definito risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto. Tasso di mora Il tasso di mora applicato in caso di ritardo nei pagamenti è pari al Tasso Soglia meno 3 (tre) punti percentuali in cui il Tasso Soglia è quello determinato al momento del perfezionamento contratto di locazione finanziaria sulla base di quanto previsto dai decreti ministeriali ai sensi della Legge n. 108 del 1996 (c.d. legge anti-usura), per il medesimo tipo di operazione e classe di importo. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE Importo minimo 20.000,00 massimo 2.000.000 SPESE E COMMISSIONI MASSIME APPLICABILI PER OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI (AL NETTO DI I.V.A.) Spese di istruttoria - Spese di istruttoria per veicoli industriali 500,00 Condizioni economiche applicabili (+ IVA) Gestione dei pagamenti Costo mezzo di pagamento - F.C. IVA 1,00 al mese Costo di riconciliazione dei pagamenti 4,00 al mese Emissione/copia documenti Invio copia conforme fattura cartacea 10,00 Gestione amministrativa e finanziaria del contratto Invio copia contratto cartacea 50,00 Comunicazione periodica trasparenza cartacea 1,00 Invio singola fattura tramite portale web o in via elettronica 0,00 Invio singola fattura in cartaceo 1,00 Rilascio attestati e autorizzazioni 60,00 Singola fattura insoluta 20,00 Variazione modalità di pagamento e/o coordinate bancarie 80,00 Spese stragiudiziali recupero crediti Fino ad un massimo del 15% delle somme da recuperare Risoluzione contratto ex art. 11 120 Cessione del contratto 150,00 Subentro nel contratto (costo a carico del cessionario) 200,00 Variazioni dati societari 30,00 Costo per l esercizio dell opzione 200,00 Altri costi Pagamento sanzioni amministrative 20,00 Operazioni con pubblici registri 100,00 Mandato a trascrivere la proprietà nei pubblici registri 200,00 Perizie 100,00 Spese pagamento tassa di proprietà 20,00 Costi di intermediazione assicurativa 26,00 al mese PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Dichiarazioni e garanzie dell Utilizzatore L Utilizzatore autorizza la Concedente ad agire in qualità di sua mandataria, senza rappresentanza, e senza Addendum obbligo di rendiconto in espressa deroga all art. 1713 c.c., nella trasmissione al Ministero, secondo le modalità e i art. 2.2 e 2.3. termini previsti dalla normativa applicabile, della richiesta di prenotazione delle risorse, nonché di ogni informazione, dato o documento richiesto dal Ministero. Il presente mandato è a titolo gratuito. Fermo restando che la Concedente non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Ministero, di eventuali omissioni, incompletezze e/o errori nella richiesta di prenotazione e in ogni documento allegato e/o relativo alla stessa, l Utilizzatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da ogni responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, che possa derivare dalle predette omissioni, incompletezze e/o errori. In conformità all art. 3 del Decreto, l Utilizzatore dichiara e garantisce : - di essere un impresa regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle F.INFO AGEVOLATO - VEICOLI INDUSTRIALI 2016v03 3

Mancata concessione dei contributi Pagamento canoni e interessi di mora Obbligo di assicurazione del bene Risoluzione per inadempimento e indennità Recesso Esercizio dell opzione di acquisto Comunicazioni al cliente e richiesta di documentazione relativa alla locazione finanziaria Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie e foro competente imprese di pesca; - di essere riconosciuto nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese; - di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non essere in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali; - di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; - di non versare in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER (come definito ai sensi del Decreto); - di non operare nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); - di avere una sede operativa in Italia, ovvero, in assenza della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto di Leasing e dell Addendum, il Ministero comunichi la Addendum propria decisione di non concedere i contributi richiesti (a titolo esemplificativo, in ragione dell avvenuto art. 3 esaurimento delle risorse disponibili); ovvero la propria disponibilità a un erogazione inferiore rispetto a quella richiesta, il Contratto di Leasing resterà pienamente valido ed efficace in tutte le sue pattuizioni, con conseguente obbligo dell Utilizzatore di corrispondere ogni somma dovuta ai sensi del Contratto. Il pagamento dei canoni dovrà avvenire secondo le modalità e termini previsti nelle condizioni particolari di Contratto Contratto mediante rilascio da parte del Cliente del mandato SEPA per l addebito in conto corrente diretto. In art. 4 caso di ritardato pagamento dei canoni, la Concedente ha la facoltà di chiedere gli interessi di mora. Il contratto è sospensivamente condizionato all assicurazione del Bene da parte del Cliente: (i) per i rischi Contratto derivanti dalla responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 6.000.000,00 e (ii) per i rischi di incendio art. 10 e furto, totali e parziali, per l'intero valore del Bene. Tali coperture assicurative dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla restituzione del Bene o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato il diritto di opzione d acquisto. La polizza assicurativa contro i rischi di furto e incendio dovrà prevedere un apposito vincolo a favore del Concedente affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Concedente. In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, il Concedente avrà il diritto di ottenere il pagamento Contratto immediato e in un unica soluzione: art. 15 - a) di tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme Addendum dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto del Cliente; art. 5 b) di un importo - a titolo indennità per la risoluzione per inadempimento del Contratto- pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza della locazione finanziaria e del prezzo di opzione d acquisto dovuto dal Cliente alla fine della locazione finanziaria. Tale importo verrà attualizzato in base al tasso di attualizzazione indicato nella sezione C-Condizioni di locazione finanziaria delle condizioni particolari di Contratto; c) di tutto quanto dovuto in caso di eventuale maggior danno al Concedente In caso di risoluzione del Contratto di Leasing per inadempimento dell Utilizzatore, ovvero per distruzione totale o perdita del Bene, l'utilizzatore si impegna espressamente a restituire al Ministero, immediatamente e in un'unica soluzione, la quota di contributo erogato relativa ai canoni aventi scadenza successiva alla data di risoluzione del Contratto di Leasing, ovvero alla perdita o alla distruzione del Bene, maggiorata degli interessi che verranno richiesti dal Ministero. L utilizzatore non ha facoltà di recedere dal contratto. Il contratto di locazione finanziaria a valere sull agevolazione Plafond Beni Strumentali prevede che il cliente eserciti sin dalla stipula ora per allora l opzione finale di acquisto del bene ad un prezzo prestabilito. Addendum art. 6 Fino al decimo anno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente, colui che gli succede a Contratto qualunque titolo e colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie art. 19 spese, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della documentazione inerente al presente Contratto. Al momento della richiesta, la Concedente comunicherà al Cliente il presumibile importo delle spese per la copia e l invio della documentazione. In caso di modifiche unilaterali al Contratto, ogni comunicazione relativa alla modifica unilaterale, nonché la copia aggiornata del contratto stesso, saranno inviate all Utilizzatore senza l addebito di alcun costo, in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli, a sua scelta in formato elettronico ovvero cartaceo. Si veda la relativa sezione del presente foglio informativo. Contratto Qualsiasi controversia che non sia risolta per vie stragiudiziali dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva art. 20 del Foro di Cuneo o del Foro di Milano. F.INFO AGEVOLATO - VEICOLI INDUSTRIALI 2016v03 4

PRODOTTI ASSICURATIVI L'operazione di locazione finanziaria è accompagnata, per quanto applicabili, dall'eventuale offerta delle seguenti polizze assicurative: Lease & Go Base Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale Lease & Go Classic Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali cristalli ed assistenza per autovetture Lease & Go Top Copertura assicurativa prestata per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali, cristalli, assistenza per autovetture e Kasko Lease & Life Copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte ed Invalidità Totale Permanente dell assicurato/persona designata Lease & Life Plus Copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte, Invalidità Totale Permanente ed Inabilità Totale Temporanea dell assicurato/persona designata GAP Copertura assicurativa contro la perdita finanziaria subita dal locatario a seguito di furto o distruzione totale del veicolo assicurato I prodotti assicurativi sopraelencati sono offerti da IFIS Leasing S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo. Per la descrizione di tali prodotti si rinvia ai rispettivi Fascicoli Informativi, contenenti la nota informativa e le condizioni generali di polizza, consultabili sul sito internet www.ifisleasing.it nella sezione Leasing Autoveicoli sotto la voce Prodotti Assicurativi. TEMPI DI EROGAZIONE L erogazione di ciascuna pratica avverrà entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Concedente della richiesta di leasing e di tutta la documentazione richiesta dalla Concedente ai fini della stipula del contratto di locazione finanziaria (es. contratto, verbale di consegna e collaudo etc.). TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO La chiusura del rapporto avverrà entro 120 giorni dall adempimento da parte del Cliente di tutti gli obblighi posti a suo carico dopo il pagamento dell ultimo canone. RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Il Cliente potrà presentare reclamo al Concedente inviando una lettera all attenzione dell Ufficio Reclami di IFIS Leasing S.p.A. a) via posta ordinaria all indirizzo via Vecchia di Cuneo 136, Loc. Pogliola, 12084 Mondovì (CN); o b) via fax al numero 0174-293110; o c) via posta elettronica all indirizzo di posta elettronica Reclami_ifisleasing@bancaifis.it, ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata segreteria.generale@bancaifis.legalmail.it o compliance@pec.gecapitalinterbanca.it. Saranno comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma, se contenenti gli estremi del Cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l identificazione certa del Cliente. Il Concedente dovrà rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, il Concedente indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Resta inteso che le risposte del Concedente alle eventuali comunicazioni di reclamo pervenute potranno essere inviate via posta ordinaria, via posta elettronica ovvero via posta elettronica certificata, agli indirizzi di volta in volta indicati dall Utilizzatore. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può presentare ricorso all Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, al Concedente oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di IFIS Leasing S.p.A. e pubblicata sul sito www.ifisleasing.it nella sezione Trasparenza. Nei casi previsti dal D. Lgs. n. 28/2010 (in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e ove la controversia non sia demandata all Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente prima di adire l autorità giudiziaria deve rivolgersi ad un Organismo di Mediazione e Conciliazione iscritto nell elenco degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con applicazione del regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero avente sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente. LEGENDA Canone Cliente/Utilizzatore Concedente Offerta fuori sede Operazioni o sevizi accessori È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. Il soggetto debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria. L'intermediario bancario o finanziario creditore che eroga il finanziamento e concede il bene in locazione finanziaria La promozione e conclusione di contratti di locazione finanziaria svolta in luogo diverso dalla sede di IFIS Leasing da parte di un soggetto terzo. Sono i servizi, anche non strettamente connessi con il finanziamento, offerti dalla Concedente unitamente alla locazione finanziaria. F.INFO AGEVOLATO - VEICOLI INDUSTRIALI 2016v03 5

Parametro di indicizzazione Tasso effettivo globale annuo (TAEG) Tasso effettivo globale medio (TEGM) Tasso di mora Tasso leasing Imprese di Micro, piccola e media dimensione Risoluzione del contratto/recesso del contratto Un indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento dei canoni. Il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione Principali Condizioni Economiche del presente Foglio Informativo. entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, e sono in possesso dei seguenti requisiti: - micro imprese: imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; - piccole imprese: imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; - medie imprese: imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (per una più puntuale definizione si vedano comunque la raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003 n. 2003/36/CE e il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005). Diritto della banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il cliente di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo debito. INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Informazioni sulla banca o altro soggetto terzo che svolge la promozione e il collocamento del prodotto finanziario di IFIS Leasing S.p.A. Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere all intermediario costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo F.INFO AGEVOLATO - VEICOLI INDUSTRIALI 2016v03 6