UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Laurea in Archite:ura Laboratorio Integrato di Progettazione Tecnica e Strutturale (Impianti Tecnici) a.a. 2016-2017 Il fabbisogno energetico 1 (Numero di slide 1 33) Docente: ROBERTO RICCIU 1
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L art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell allegato I del Dlgs 192/2005, con l aggiunta di ulteriori disposizioni, quali, ad esempio: ü precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell edificio ü introduzione di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell involucro edilizio ü introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali ü requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l isolamento dell involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili ü modifica degli obblighi di trattamento dell acqua per gli impianti di riscaldamento ü valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ü fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all edilizia privata. 5
Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (1 kw ogni 65 mq fino a fine 2016, ogni 50 mq dal 2017) e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell ambito di opportuni strumenti pianificatori. 6
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Per gradi giorno di una località s'intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, fissata convenzionalmente per ogni Paese, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG). 17
Decreto legge n. 63/2013 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale Introduce il concetto di edificio a energia quasi zero, ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all interno delle aree di pertinenza dell edificio. Dovranno essere edifici a energia quasi zero: ü a partire dal 31 dicembre 2018: gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, tra cui gli edifici scolastici; ü a partire dal 1 gennaio 2021: tutti gli edifici di nuova costruzione. 18
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici Aggiorna la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, definisce i requisiti degli edifici a energia quasi zero, e fissa nuovi standard energetici minimi degli edifici già a partire dall ottobre scorso, costituendo così uno step intermedio. Cambiamento della metodologia di verifica del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto: calcolo del fabbisogno di energia per il cosiddetto edificio di riferimento, ovvero un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d uso e tipologia di impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto. Approccio prestazionale ma non prescrittivo. La prestazione energetica è definita come la quantità di energia primaria necessaria annualmente a soddisfare tutte le esigenze connesse a un uso standard dell edificio (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acs, e, nel settore non residenziale, per l illuminazione, gli impianti ascensore e le scale mobili) 19
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (GU 15 luglio 2015 n. 162) Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici Trasmi4anza termica U (W/m2) verso l'esterno e gli ambiene non climaezzae o contro terra Zona climahca Stru:ure opache verhcali Stru:ure opache orizzontali o inclinate di copertura 2015 (*) 2019-2021 (**) 2015 (*) 2019-2021 (**) A e B 0,45 0,43 0,38 0,35 C 0,38 0,34 0,36 0,33 D 0,34 0,29 0,30 0,26 E 0,30 0,26 0,25 0,22 F 0,28 0,24 0,23 0,20 (*) dal 1 luglio 2015 per tuy gli edifici. (**) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tuy gli altri edifici.
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