Area Ambiente Servizio Rifiuti

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P R O V I N C I A D I R O V I G O Area Ambiente Servizio Rifiuti LINEE GUIDA per la realizzazione e la gestione di stazioni/aree di travaso Premessa La Regione, nell ambito del quadro normativo vigente, definito in particolare dall art. 196, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 152/06, nonché per le competenze definite dall art. 4, comma 1 lett. e) della L.R. n. 3/2000 ha il compito di regolamentare le attività di gestione dei rifiuti mediante l adozione di direttive ed indirizzi per l esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l attività di controllo. In adempimento a tali disposizioni normative, la Giunta Regionale del Veneto ha adottato con proprio atto deliberativo n. 769 del 11/03/2005, le Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali fornendo indicazioni tecnico-organizzative sia ai gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia agli Enti locali interessati, Comuni e Province, che a diverso titolo sono coinvolti nell organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani (Comuni) e nell approvazione ed autorizzazione degli ecocentri stessi (Province). Le linee guida regionali, pur richiamandosi alle conclusioni della Sentenza del Consiglio di Stato n. 609/2004, secondo la quale tali centri per la raccolta differenziata dei RU sono esclusi dal regime autorizzativo previsto dal D. Lgs. n. 22/97 (oggi D. Lgs. n. 152/06, parte quarta), riconfermano la procedura semplificata di autorizzazione prevista dall art. 29 della L.R. n. 3/2000. In tal modo il procedimento amministrativo previsto dalle linee guida regionali si conforma all interpretazione ormai consolidata assunta dalla Corte di Cassazione con le sue più recenti sentenze (vedasi n. 26379 del 18/7/2005 e n. 34665 del 28/9/2005). Con detta procedura la domanda di autorizzazione all esercizio va presentata contestualmente alla domanda per l approvazione del progetto e la sua realizzazione e l avvio dell attività è subordinato al solo invio al Presidente della Provincia di una comunicazione dalla quale risulti la data di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del Direttore Lavori attestante l ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato dalla Provincia e la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste. All interno dell atto di indirizzo regionale viene definita anche la stazione di travaso senza però approfondire le modalità operative per l autorizzazione di tali strutture. Il Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con DCR n. 65 del 22/11/2004, pone particolare attenzione alle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani promuovendo azioni volte a facilitare i conferimenti da parte dei cittadini mediante il ricorso alle stazioni di travaso e/o alle piattaforme ecologiche. Preso atto e condivisa la definizione e le procedure amministrative previste per le isole ecologiche e per gli ecocentri, come definite dalla DGRV n, 769/05 si intende meglio definire e regolamentare la gestione delle stazioni di travaso al fine della loro corretta gestione nel territorio del Bacino Rovigo 1. 1

Definizioni Ai sensi delle presenti linee guida si intende per area o stazione di travaso (o trasbordo o trasferimento ) un area o struttura adibita al trasferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, da automezzi di modesta portata ad altri di maggiori dimensioni realizzata allo scopo di ridurre la movimentazione dei veicoli, ottimizzare la raccolta e rendere più efficiente il conferimento, da parte degli operatori del servizio pubblico, ai successivi impianti di recupero e/o smaltimento dei quantitativi raccolti. La gestione della stazione e/o area di travaso è di stretta competenza del gestore del servizio pubblico e rientra nelle operazioni di raccolta, come definite all art. 183, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 152/06; infatti in tali strutture vengono rispettivamente effettuate operazioni di trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi ed il conferimento di RU differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l eventuale cernita ed il raggruppamento per il loro trasporto. E evidente che, per le finalità stesse di tali strutture, l eventuale stoccaggio, raggruppamento e cernita dei RU, che possono essere effettuati, sono fasi funzionali al trasporto e quindi devono avere una breve durata (24-72 ore) oltre la quale si ricade nella definizione di impianto ai sensi del D. Lgs. n. 152/06. In relazione alla potenzialità del bacino servito ed alla tipologia di rifiuto raccolto si può distinguere : a) Stazione di travaso: struttura dotata di pressa stazionaria e fossa di accumulo e/o tramoggia di carico per bacini di media/grande capacità. Si tratta di una struttura fissa o prefabbricata dotata di copertura e sistema di raccolta e trasferimento del percolato. Viene di norma utilizzata per il travaso di compattatori adibiti alla raccolta di RSU indifferenziato in semi-rimorchi di grande capacità per il successivo invio all impianto di trattamento RSU di bacino. b) Area di travaso: area dotata di contenitori scarrabili (anche autocompattanti) per bacini di piccola capacità. Si tratta di un area individuata dal Gestore dove viene posizionato uno o più contenitori scarrabili per il travaso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta effettuata con piccoli autocarri tipo Daily al fine di ottimizzare i servizi di raccolta ed il successivo invio agli impianti di recupero situati anche fuori provincia. Normativa di riferimento e regime autorizzativo In ambito statale, la normativa di riferimento (D. Lgs. n. 152/06, parte quarta) non entra nel merito di queste strutture prevedendo le definizioni per il deposito temporaneo o lo stoccaggio provvisorio che non si adattano a tali situazioni. Le disposizioni transitorie definite dall art. 265, comma 1, fanno espressamente salve le norme regolamentari e tecniche già disciplinanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenute nella Delibera C. I. del 27/7/84, che distingue chiaramente tra contenitori destinati alla raccolta dei RU ed impianti finalizzati al loro stoccaggio provvisorio. In base al punto 2.1 della delibera recita: la raccolta dei RU, prodotti all interno dei bacini, va di regola assicurata tutti i giorni lavorativi. I regolamenti comunali (o di bacino) possono prevedere frequenze di raccolta diverse, purchè adeguatamente motivate, a condizione 2

che non comportino maggiori rischi per la salute dell uomo e/o dell ambiente (..) I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori ( ) nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza sia temporale che quantitativa tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. Nei casi in cui le Regioni (Province/Bacini) nell ambito dei loro Piani di Organizzazione del Servizio, prevedano la realizzazione di stazioni di trasferimento ( ) in funzione del successivo avvio al trattamento definitivo, per tali stazioni devono essere adottate le caratteristiche costruttive per gli impianti di stoccaggio per quanto applicabili e fissati tempi massimi di permanenza dei rifiuti. Ad eccezione di tali casi non sono ammessi stoccaggi provvisori di RU dal momento della raccolta a quello del loro scarico negli impianti di trattamento. In ambito regionale, sulla base della definizione sub a), fornita nel paragrafo precedente, le stazioni di travaso sono assoggettate alla procedura autorizzativa semplificata prevista dall art. 29, comma 1 lett. a) della L. R. n. 3/2000 e l autorità competente è la provincia; in definitiva tali strutture, rientrando tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni, sono assoggettati alla stessa procedura amministrativa degli ecocentri. In base al comma 2 del citato articolo, la domanda di autorizzazione all esercizio è presentata contestualmente alla domanda per l approvazione del progetto; il progetto viene valutato dagli uffici competenti e sottoposti al parere della CTPA, prima della formale approvazione da parte della Giunta. Per stazioni e aree di travaso non si ritiene applicabile la prestazione di garanzie finanziarie di cui alla DGRV n. 2528/99. L autorizzazione all esercizio di tali stazioni è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni: Durante le operazioni di trasferimento e stazionamento dei rifiuti devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare esalazioni moleste e dispersione dei rifiuti nell ambiente circostante. In particolare, oltre alla barriera arborea, deve essere predisposta idonea recinzione a perimetro della stazione; Durante lo stazionamento presso l impianto, i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente all interno del cassone del semi-rimorchio compattatore; Il percolato o le acque di lavaggio eventualmente derivanti dalle operazioni di travaso devono essere rilanciate nel semirimorchio o avviate a idoneo smaltimento; I rifiuti non devono sostare presso la stazione per periodi superiori alle 6 ore. Lo stazionamento dei rifiuti per un massimo di 12 ore è ammesso solo nelle ore serali e notturne, onde consentire il conferimento dei medesimi in discarica nelle prime ore del giorno lavorativo successivo. Per quanto riguarda le aree di travaso, di cui alla definizione sub b) del paragrafo precedente, si tratta di aree senza alcun apprestamento tecnologico in quanto è prevista la dislocazione in determinate aree pubbliche o in disponibilità al gestore di containers scarrabili per la raccolta di frazioni omogenee di RU da raccolta differenziata effettuata con il sistema del porta a porta. Il servizio di raccolta viene effettuato con autocarri tipo Daily (massa 35/50 q.li) ed un autista/operatore; al fine di ottimizzare la tempistica della raccolta e garantire l effettuazione dei percorsi previsti, si rende pertanto necessario il posizionamento di containers della capacità di 20 mc secondo una rete distributiva tale da evitare lunghe tratte a ogni singolo mezzo, per lo scarico agli impianti di recupero posti anche fuori 3

provincia. In questo modo il container, posizionato in un punto strategico permette la raccolta del carico di 4/5 autocarri che effettuano il servizio anche su più Comuni. I containers scarrabili vengono prelevati quindi da mezzi preposti nell arco massimo di 72 ore dal conferimento e sostituiti da containers vuoti. In applicazione della procedura semplificata di cui all art. 29 della L. R. n. 3/2000 si prevede quindi anche per tali aree l approvazione non tanto di un progetto per la realizzazione di una struttura fissa, quanto di un elaborato riportante la dislocazione dei containers sul territorio provinciale, le tipologie di frazioni da RU raccolte, la descrizione dei containers (numero, caratteristiche) e la descrizione del sito dove essi sono posizionati. Tali elaborati devono dimostrare il rispetto delle seguenti prescrizioni: Durante le operazioni di trasferimento e stazionamento dei rifiuti devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare esalazioni moleste e dispersione dei rifiuti nell ambiente circostante; I containers per il raggruppamento delle frazioni omogenee di RU devono essere a tenuta; nel caso di raccolta di FORSU devono essere dotati anche di coperchio idraulico; L area individuata per il posizionamento del container deve essere opportunamente delimitata mediante idonei sistemi (segnaletica orizzontale e verticale, barriere fisse o mobili, ecc) atti ad impedire l accesso al container da parte di utenza privata; Il sito individuato per un area di travaso deve essere in disponibilità al gestore e può corrispondere con un area realizzata all interno di un ecocentro o di un centro operativo (Badia, Rovigo, Porto Viro); nei Comuni in cui non esiste ecocentro può altresì essere utilizzata un area interna all impianto di depurazione previa liberatoria da parte di Polesine Servizi o un area opportunamente delimitata adibita ad uso parcheggio (es. Zona Artigianale), previa autorizzazione da parte del Comune. Il Gestore deve mettere in atto tutte le azioni possibili per evitare che le operazioni di scarramento dei containers e movimentazione mezzi arrechino danni o fastidio agli utenti dei parcheggi; Lo svuotamento e sostituzione dei containers deve avvenire al massimo entro 72 ore dal conferimento; Qualsiasi modifica o variazione nella dislocazione dei containers deve essere comunicata alla Provincia ed a Arpav. 4

Appendice Documentazione necessaria per l approvazione di progetti di stazioni di travaso 1. Relazione tecnica con le seguenti informazioni: Localizzazione ed individuazione catastale; Superficie dell area (mq); Disponibilità o proprietà dell area; Destinazione urbanistica e vincoli paesistico-ambientali; Distanza del centro dalle abitazioni più vicine e dai corsi d acqua; Traffico veicolare previsto in relazione della viabilità della zona; Presenza (ove possibile) di idonea impermeabilizzazione dell area, mediante asfaltatura, e di adeguata rete scolante dotata di vasca di decantazione e disoleazione, prima dello scarico in fognatura; Descrizione della rete di raccolta e collegamento acque di sgrondo piazzali e degli eventuali spandimenti e/o percolazioni; Presenza di recinzione, cordolo di contenimento ed alberatura perimetrali; Tipologie di rifiuti conferibili, con relativi codici CER e relative quantità massime stoccabili; Numero, caratteristiche (containers, fusti, cisterne, ecc.) e capacità dei mezzi e/o dei contenitori che si intendono impiegare per lo svolgimento del servizio; 2. Progetto della stazione costituito dalle seguenti tavole: Planimetria catastale in scala 1:4000 Stato di fatto e stato di progetto Planimetria in scala 1:200 e sezione in scala 1:100 Planimetrie tematiche di dettaglio: pavimentazioni, rete di raccolta e collegamento acque di sgrondo piazzali, impianto elettrico scala 1:250 3. Estratto dal PRG vigente con norme tecniche di attuazione in scala 1:5000, con evidenziati tutti i vincoli presenti; 4. Documentazione fotografica, se disponibile. Documentazione necessaria per l approvazione dell elaborato riportante la dislocazione delle aree di travaso 1. Planimetria della provincia di Rovigo con la dislocazione dei containers scarrabili 2. Scheda tecnica riportante le seguenti informazioni: Localizzazione ed individuazione dei siti di ubicazione dei container ; Superficie dell area (mq); Disponibilità o proprietà dell area; liberatoria all uso delle aree pubbliche (depuratore, parcheggi) da parte del Comune e/o Polesine Servizi Presenza (ove possibile) di idonea impermeabilizzazione dell area; Presenza di recinzione o altro sistema idoneo a delimitare in modo appropriato l area; Tipologie di rifiuti conferibili, con relativi codici CER e relative quantità massime stoccabili; Numero, caratteristiche (containers, fusti, cisterne, ecc.) e capacità dei mezzi e/o dei contenitori che si intendono impiegare per lo svolgimento del servizio; Documentazione fotografica; 5