ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

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ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE DELIBERAZIONE n. 18/CD/2016 OGGETTO: ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Aggiornamento del regolamento gare di pesca con le modifiche legislative sopravvenute. Approvazione. L'anno 2016 il giorno 10 del mese di novembre, presso la sede dell'ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei Signori: Pres. Ass. 1. FANTIN Flaviano Presidente X 2. BATTISTELLA Silvia Componente X 3. BATTISTON Virginio X 4. CECCHIN Giancarlo X 5. COCCHI Monia X 6. ELLERO Amedeo X 7. FABRIS Giacomo X 8. LEONI Adriano X 9. MARCOTTI Damiano X 10. MICHELUTTI Gabriele X 11. MIOLO Michele X 12. ODORICO Federico X 13. PASSON Rolando X 14. PESCHIULLI Maurizio X 15. POLANO Claudio X 16. PRINCI Walter X 17. PROTTI Giovanni X 18. RICCIARDI Luigi X 19. SALDAN Loris X 20. TULLI Francesca X 21. VUAN Antonello X VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1688 del 28 agosto 2015 con cui all ing. Paolo Stefanelli, dirigente del ruolo unico regionale, è stato conferito l incarico di sostituto del Direttore dell Ente Tutela Pesca, a decorrere dal 1 settembre 2015; VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni; VISTA la deliberazione n. 18/CD/2010 del 28 ottobre 2010 di approvazione del regolamento gare di pesca; CONSIDERATO che le modificazioni alla l.r. n. 19/1971 introdotte nel corso del 2015 e del 2016 hanno modificato la disciplina delle gare di pesca, rendendo necessario l aggiornamento del vigente 1

regolamento per le gare di pesca; VISTO il Regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni che, all art. 5, attua il principio di separazione di competenze fra organi politico-elettivi e organi tecnico-burocratici; VISTA la sentenza del TAR del FVG, n. 512 del 8 ottobre 2014, che chiarisce come, a partire dall emanazione del suddetto regolamento di organizzazione, tutti gli atti di gestione devono essere adottati dal dirigente competente per materia e che tutte le pregresse previsioni che attribuiscono all organo politico compiti gestionali devono intendersi riferite alla relativa struttura burocratica; RITENUTO pertanto di procedere al necessario aggiornamento del vigente regolamento per le gare di pesca rispetto alle modificazioni legislative sopravvenute; DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo di legittimità e al controllo di cui all articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ai sensi dell articolo 19, della legge regionale n. 19/1971 come sostituito dall articolo 66 della legge regionale n. 11/2014; Il Consiglio direttivo, con voti favorevoli:9; voti contrari: 0; astenuti:2, D E L I B E R A di approvare il Regolamento gare di pesca con gli aggiornamenti alle sopravvenute modifiche di legge nel testo allegato, facente parte integrante della presente deliberazione; IL DIRETTORE SOSTITUTO Ing. Paolo Stefanelli IL PRESIDENTE avv. Flaviano Fantin 2

REGOLAMENTO GARE DI PESCA Allegato A alla delibera n. 18/CD/2016 SOMMARIO Art. 1 - L autorizzazione alle gare di pesca Art. 2 - Il periodo di svolgimento delle gare Art. 3 - Le modalità di pesca in occasione delle gare Art. 4 - La partecipazione alle gare Art. 5 - Le domande di autorizzazione delle società di pesca sportiva Art. 6 - Gli obblighi delle società sportive e la vigilanza Art. 7 - La tabellazione e lo svolgimento delle gare Art. 8 - La responsabilità degli organizzatori Art. 9 - Le sanzioni. - ART. 1 - - L AUTORIZZAZIONE ALLE GARE DI PESCA L Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ENTE, individua con il presente regolamento, le norme che disciplinano le gare di pesca che si svolgono sulle acque pubbliche interne della Regione, affidate al potere di gestione dell ENTE ai sensi dell art. 6, comma 3 della L.R. 12 maggio 1971, n. 19. Le gare di pesca sono soggette ad autorizzazione e vengono effettuate nei campi di gara individuati con decreto del Direttore dell ENTE e con specie ittiche prestabilite, con l osservanza delle particolari limitazioni in esso riportate. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Direttore dell ENTE, sentito il rappresentante del Collegio. L autorizzazione preventiva per l effettuazione delle gare, è data dal Direttore dell ENTE al quale spetta dirimere eventuali contestazioni e decidere sulla corretta interpretazione del presente regolamento. Il Direttore, in circostanze particolari, ha la facoltà di vietare le gare di pesca. - ART. 2 - - IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE - Il periodo delle gare si articola come segue: - Gare di pesca alla trota: dalla 2ª domenica di Aprile all ultima domenica di Settembre, salvo diversa disposizione del Calendario di pesca sportiva; - Gare di pesca al colpo: nei periodi consentiti dal calendario di pesca sportiva; - Gare nei campi di gara fissi: nei periodi consentiti dal calendario di pesca sportiva - Gare di pesca alla trota in acque non pregiate, come individuate dal CPS: dal 1 febbraio al 31 dicembre. - ART. 3 - - LE MODALITÀ DI PESCA IN OCCASIONE DELLE GARE - Per le gare di pesca alla trota: - la normale attività di pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno richiesto per la semina alle ore 14,00 del giorno stesso della gara; per le gare pomeridiane alle ore 18,00; - il numero delle catture per concorrente nel corso della gara è limitato a 10 capi; - nel caso di gare finali o di prove di qualificazione: provinciali, regionali, nazionali ed internazionali indette dalle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative, le catture possono essere illimitate;- per ciascun campo di gara fisso, le Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative possono essere autorizzate a svolgere solo 2 gare di pesca a catture illimitate nell arco dell intero anno. - ogni cattura diversa dai salmonidi deve essere rilasciata mediante il taglio del filo terminale. Sono fatte salve le limitazioni poste dal CPS per il trattenimento di marmorata ed ibridi. Per le gare di pesca al colpo ai Ciprinidi - la normale attività di pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno della gara fino al termine della stessa; - è obbligatoria la conservazione del pescato senza limiti di misura e numero di catture, in apposite nasse di misura minima di cm. 200 di lunghezza e 35 di diametro o in apposito carp sac di cm. 50 x 110 (ogni carp sac può 3

contenere un solo esemplare) con l obbligo di successivo rilascio in vivo. Per le specie delle quali sia vietata dal CPS o da altre norme la cattura in ogni stadio di crescita, non è ammesso il trattenimento nemmeno temporaneo. - ogni cattura diversa dai Ciprinidi deve essere rilasciata immediatamente mediante il taglio del filo terminale ad eccezione del naso comune, della così detta savetta dell Isonzo (Chondrostoma nasus nasus) e del siluro (Silurus glanis) che andranno trattenuti e soppressi. - ART. 4 - - LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE - La partecipazione alle gare, è consentita ai pescatori residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia che siano in possesso di licenza di pesca valida secondo la vigente legislazione regionale; la partecipazione non è da computare nel numero delle uscite consentite mensilmente. La partecipazione alle gare è consentita ai pescatori non residenti in regione senza necessità di alcuna autorizzazione regionale. - ART. 5 - - LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PESCA SPORTIVA - Le domande di autorizzazione di gare di pesca, compilate su apposito modulo da parte delle Società o delle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative con sede in Regione, regolarmente costituite nei modi di legge, dovranno pervenire all ENTE: - dal 2 Gennaio ed entro il 28/29 Febbraio per le gare libere di pesca alla trota; - entro 30 giorni prima della data di effettuazione delle gare sociali di pesca alla trota e delle gare di pesca al colpo. Ogni Società può indire nell arco dell anno solare, un massimo di 8 (otto) gare di pesca, tra le quali non più di 4 (quattro) ai salmonidi, di cui 2 (due) nei periodi di apertura della pesca ai salmonidi e 2 (due) nel periodo di chiusura della pesca ai salmonidi. Le Organizzazioni che indicono gare di finale o di qualificazione di cui all art. 3, non sono soggette alle limitazioni nel numero massimo di gare di cui al paragrafo precedente. Non sono prese in considerazione le richieste di autorizzazione a gare da svolgersi nello stesso campo e nel giorno precedente ad altre gare di pesca la cui richiesta sia già stata presentata all Ente, ad eccezione di gare organizzate dalla medesima Società od Organizzazione di Pesca. Le gare finali e le prove di qualificazione di cui all art. 3 possono essere richieste solo dalle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative ed hanno carattere di priorità per l utilizzo dei campi di gara. Le gare di pesca libere sono consentite con un minimo di 5 società partecipanti. Le gare di pesca sociali sono consentite solo con concorrenti appartenenti alla società organizzatrice. - ART. 6 - - GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E LA VIGILANZA - Le Società e le Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative, ottenuta l autorizzazione e prima della semina, devono munirsi di: - Certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti. - Verbale della semina che deve essere firmato prioritariamente da una Guardia Ittica Volontaria dell Ente o, in sua assenza, da un Pubblico Ufficiale presente alla semina stessa. Detti documenti dovranno essere esibiti al personale di vigilanza unitamente alla copia dell autorizzazione. La semina di Salmonidi per le gare di pesca dovrà essere almeno di Kg. 1 di materiale ittico idoneo per concorrente, nel caso di gare con catture a 10 esemplari e almeno di Kg. 1,5 di materiale ittico idoneo per concorrente, nel caso di gare con catture illimitate, o gare effettuate in campo di gara fisso. Il Presidente della Società od Organizzazione titolare dell autorizzazione, dovrà trasmettere all ENTE, entro 30 giorni dallo svolgimento della gara, la seguente documentazione: - verbale di semina debitamente firmato da una Guardia Ittica Volontaria dell ENTE o, in sua assenza, da altro Pubblico Ufficiale (la Società o la Guardia incaricata dovrà comunicare la previsione della semina almeno 7 giorni prima al Coordinatore del Collegio); - rapporto gara; 4

- certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti - fattura di acquisto del materiale ittico o copia della stessa. Le Società organizzatrici metteranno a disposizione della vigilanza dell ENTE, per gli eventuali controlli, gli elenchi dei partecipanti secondo le modalità che saranno indicate con circolare dall ENTE medesimo. - ART. 7 - - LA TABELLAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE GARE - Gli Organizzatori dovranno collocare lungo il perimetro del campo di gara entro l ora d inizio del divieto di pesca, un congruo numero di tabelle fornite dall ENTE riportanti: - ora di inizio e fine, giorno e mese del divieto; sulle tabelle terminali verrà apposta la parola inizio. Gli Organizzatori devono asportare la tabellazione entro le ore 20,00 del giorno successivo a quello di gara. In caso di inadempienza l ENTE provvederà a farlo direttamente addebitando le spese sostenute. I tempi di gara non possono superare le 3 (tre) ore complessive di pesca, in un arco di 5 (cinque) ore consecutive. È fatto divieto di sbarrare, in tutto o in parte, i campi di gara. La mancata effettuazione della gara, dovrà essere comunicata, per iscritto, all ENTE almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara stessa, salvo eventi di forza maggiore. - ART. 8 - - LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI - L autorizzazione dell ENTE non esonera gli Organizzatori dalla osservanza di ogni altra norma e da ogni responsabilità concernente lo svolgimento della manifestazione. Chi organizza la gara è tenuto a tutelare e a far rispettare l ambiente, avendo cura di lasciare il campo di gara libero da ogni rifiuto abbandonato durante la manifestazione stessa. - ART. 9 - - LE SANZIONI - L inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento è punita in base alle leggi e regolamenti vigenti in quanto applicabili. Le eventuali infrazioni devono essere contestate ai contravventori dal personale addetto alla vigilanza in presenza del titolare dell autorizzazione o di un suo delegato. Le infrazioni possono comportare la inibizione dell organizzazione di gare per l anno in corso e per quello successivo. 5

REGOLAMENTO GARE DI PESCA Allegato A alla delibera n. 18/CD/2016 SOMMARIO Art. 1 - L autorizzazione alle gare di pesca Art. 2 - Il periodo di svolgimento delle gare Art. 3 - Le modalità di pesca in occasione delle gare Art. 4 - La partecipazione alle gare Art. 5 - Le domande di autorizzazione delle società di pesca sportiva Art. 6 - Gli obblighi delle società sportive e la vigilanza Art. 7 - La tabellazione e lo svolgimento delle gare Art. 8 - La responsabilità degli organizzatori Art. 9 - Le sanzioni. - ART. 1 - - L AUTORIZZAZIONE ALLE GARE DI PESCA L Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ENTE, individua con il presente regolamento, le norme che disciplinano le gare di pesca che si svolgono sulle acque pubbliche interne della Regione, affidate al potere di gestione dell ENTE ai sensi dell art. 6, comma 3 della L.R. 12 maggio 1971, n. 19. Le gare di pesca sono soggette ad autorizzazione e vengono effettuate nei campi di gara individuati con decreto del Direttore dell ENTE e con specie ittiche prestabilite, con l osservanza delle particolari limitazioni in esso riportate. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Direttore dell ENTE, sentito il rappresentante del Collegio. L autorizzazione preventiva per l effettuazione delle gare, è data dal Direttore dell ENTE al quale spetta dirimere eventuali contestazioni e decidere sulla corretta interpretazione del presente regolamento. Il Direttore, in circostanze particolari, ha la facoltà di vietare le gare di pesca. - ART. 2 - - IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE - Il periodo delle gare si articola come segue: - Gare di pesca alla trota: dalla 2ª domenica di Aprile all ultima domenica di Settembre, salvo diversa disposizione del Calendario di pesca sportiva; - Gare di pesca al colpo: nei periodi consentiti dal calendario di pesca sportiva; - Gare nei campi di gara fissi: nei periodi consentiti dal calendario di pesca sportiva - Gare di pesca alla trota in acque non pregiate, come individuate dal CPS: dal 1 febbraio al 31 dicembre. Per le gare di pesca alla trota: - ART. 3 - - LE MODALITÀ DI PESCA IN OCCASIONE DELLE GARE - - la normale attività di pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno richiesto per la semina alle ore 14,00 del giorno stesso della gara; per le gare pomeridiane alle ore 18,00; - il numero delle catture per concorrente nel corso della gara è limitato a 10 capi; - nel caso di gare finali o di prove di qualificazione: provinciali, regionali, nazionali ed internazionali indette dalle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative, le catture possono essere illimitate;- per ciascun campo di gara fisso, le Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti

più rappresentative possono essere autorizzate a svolgere solo 2 gare di pesca a catture illimitate nell arco dell intero anno. - ogni cattura diversa dai salmonidi deve essere rilasciata mediante il taglio del filo terminale. Sono fatte salve le limitazioni poste dal CPS per il trattenimento di marmorata ed ibridi. Per le gare di pesca al colpo ai Ciprinidi - la normale attività di pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno della gara fino al termine della stessa; - è obbligatoria la conservazione del pescato senza limiti di misura e numero di catture, in apposite nasse di misura minima di cm. 200 di lunghezza e 35 di diametro o in apposito carp sac di cm. 50 x 110 (ogni carp sac può contenere un solo esemplare) con l obbligo di successivo rilascio in vivo. Per le specie delle quali sia vietata dal CPS o da altre norme la cattura in ogni stadio di crescita, non è ammesso il trattenimento nemmeno temporaneo. - ogni cattura diversa dai Ciprinidi deve essere rilasciata immediatamente mediante il taglio del filo terminale ad eccezione del naso comune, della così detta savetta dell Isonzo (Chondrostoma nasus nasus) e del siluro (Silurus glanis) che andranno trattenuti e soppressi. - ART. 4 - - LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE - La partecipazione alle gare, è consentita ai pescatori residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia che siano in possesso di licenza di pesca valida secondo la vigente legislazione regionale; la partecipazione non è da computare nel numero delle uscite consentite mensilmente. La partecipazione alle gare è consentita ai pescatori non residenti in regione senza necessità di alcuna autorizzazione regionale. - ART. 5 - - LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PESCA SPORTIVA - Le domande di autorizzazione di gare di pesca, compilate su apposito modulo da parte delle Società o delle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative con sede in Regione, regolarmente costituite nei modi di legge, dovranno pervenire all ENTE: - dal 2 Gennaio ed entro il 28/29 Febbraio per le gare libere di pesca alla trota; - entro 30 giorni prima della data di effettuazione delle gare sociali di pesca alla trota e delle gare di pesca al colpo. Ogni Società può indire nell arco dell anno solare, un massimo di 8 (otto) gare di pesca, tra le quali non più di 4 (quattro) ai salmonidi, di cui 2 (due) nei periodi di apertura della pesca ai salmonidi e 2 (due) nel periodo di chiusura della pesca ai salmonidi. Le Organizzazioni che indicono gare di finale o di qualificazione di cui all art. 3, non sono soggette alle limitazioni nel numero massimo di gare di cui al paragrafo precedente. Non sono prese in considerazione le richieste di autorizzazione a gare da svolgersi nello stesso campo e nel giorno precedente ad altre gare di pesca la cui richiesta sia già stata presentata all Ente, ad eccezione di gare organizzate dalla medesima Società od Organizzazione di Pesca. Le gare finali e le prove di qualificazione di cui all art. 3 possono essere richieste solo dalle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative ed hanno carattere di priorità per l utilizzo dei campi di gara. Le gare di pesca libere sono consentite con un minimo di 5 società partecipanti. Le gare di pesca sociali sono consentite solo con concorrenti appartenenti alla società organizzatrice. 2

- ART. 6 - - GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E LA VIGILANZA - Le Società e le Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative, ottenuta l autorizzazione e prima della semina, devono munirsi di: - Certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti. - Verbale della semina che deve essere firmato prioritariamente da una Guardia Ittica Volontaria dell Ente o, in sua assenza, da un Pubblico Ufficiale presente alla semina stessa. Detti documenti dovranno essere esibiti al personale di vigilanza unitamente alla copia dell autorizzazione. La semina di Salmonidi per le gare di pesca dovrà essere almeno di Kg. 1 di materiale ittico idoneo per concorrente, nel caso di gare con catture a 10 esemplari e almeno di Kg. 1,5 di materiale ittico idoneo per concorrente, nel caso di gare con catture illimitate, o gare effettuate in campo di gara fisso. Il Presidente della Società od Organizzazione titolare dell autorizzazione, dovrà trasmettere all ENTE, entro 30 giorni dallo svolgimento della gara, la seguente documentazione: - verbale di semina debitamente firmato da una Guardia Ittica Volontaria dell ENTE o, in sua assenza, da altro Pubblico Ufficiale (la Società o la Guardia incaricata dovrà comunicare la previsione della semina almeno 7 giorni prima al Coordinatore del Collegio); - rapporto gara; - certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti - fattura di acquisto del materiale ittico o copia della stessa. Le Società organizzatrici metteranno a disposizione della vigilanza dell ENTE, per gli eventuali controlli, gli elenchi dei partecipanti secondo le modalità che saranno indicate con circolare dall ENTE medesimo. - ART. 7 - - LA TABELLAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE GARE - Gli Organizzatori dovranno collocare lungo il perimetro del campo di gara entro l ora d inizio del divieto di pesca, un congruo numero di tabelle fornite dall ENTE riportanti: - ora di inizio e fine, giorno e mese del divieto; sulle tabelle terminali verrà apposta la parola inizio. Gli Organizzatori devono asportare la tabellazione entro le ore 20,00 del giorno successivo a quello di gara. In caso di inadempienza l ENTE provvederà a farlo direttamente addebitando le spese sostenute. I tempi di gara non possono superare le 3 (tre) ore complessive di pesca, in un arco di 5 (cinque) ore consecutive. È fatto divieto di sbarrare, in tutto o in parte, i campi di gara. La mancata effettuazione della gara, dovrà essere comunicata, per iscritto, all ENTE almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara stessa, salvo eventi di forza maggiore. - ART. 8 - - LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI - L autorizzazione dell ENTE non esonera gli Organizzatori dalla osservanza di ogni altra norma e da ogni responsabilità concernente lo svolgimento della manifestazione. Chi organizza la gara è tenuto a tutelare e a far rispettare l ambiente, avendo cura di lasciare il campo di gara libero da ogni rifiuto abbandonato durante la manifestazione stessa. - ART. 9 - - LE SANZIONI - 3

L inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento è punita in base alle leggi e regolamenti vigenti in quanto applicabili. Le eventuali infrazioni devono essere contestate ai contravventori dal personale addetto alla vigilanza in presenza del titolare dell autorizzazione o di un suo delegato. Le infrazioni possono comportare la inibizione dell organizzazione di gare per l anno in corso e per quello successivo. 4