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UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DELLA SCUOLA 017/018 DOCENTI NUMERO SEDI Fino a 0 preferenze di una sola provincia per i docenti della scuola dell infanzia e primaria Fino a 15 preferenze per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. All articolo DEL CCNI sono elencate tutte le fattispecie di possibili domande di utilizzazione da parte dei docenti. Per le specifiche utilizzazioni nei licei musicali occorre fare riferimento all articolo 6-bis del Ccni. All articolo 8 sono regolate le precedenze sia nelle utilizzazioni che nelle assegnazioni provvisorie. Nei confronti sia dei genitori che assistono i figli con disabilità in stato di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/9) che a quelli con figli di età inferiore ai 3 anni (art. 4- bis DLgs 151/01 recentemente modificato), sono state aumentate le tutele. Come negli anni passati l assegnazione provvisoria si potrà chiedere obbligatoriamente per la propria tipologia di posto o classe di concorso di titolarità ed anche, ma in sub ordine, per altre tipologie di posto o classi di concorso anche di grado di scuola diverso, purché in possesso del titolo valido per la mobilità. CHI PUO FARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE (ART. 7 DEL CCNI) Sarà possibile richiedere assegnazione provvisoria all interno della provincia di titolarità per uno dei seguenti motivi: 1. ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario. ricongiungimento al coniuge o alla parte dell unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica 3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria 4. ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o ). 5. Può essere richiesta altresì dai docenti trasferiti nella stessa provincia, ma in un comune diverso da quello in cui hanno la precedenza di cui all articolo 13 del CCNI mobilità. Non sono consentite assegnazioni provvisorie all interno dello stesso comune di titolarità.

CHI PUO FARE DOMANDA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE Non ci sarà il blocco triennale per i neo assunti che vogliono richiedere assegnazione provvisoria per altra provincia. L assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se: il docente ha presentato domanda di mobilità e non ha ottenuto nulla non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall articolo 13 del Ccni dell 11 aprile 017 i docenti beneficiari delle precedenze previste dell articolo 13 del Ccni 11 aprile 017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi l assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRO POSTO O GRADO DI ISTRUZIONE E possibile chiedere assegnazione provvisoria per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, come richiesta in subordine rispetto alla classe di concorso o al grado di istruzione di titolarità, se si possiede il titolo valido per la mobilità professionale. Nell art.7 comma 5 del CCNI si chiarisce, infatti, che l assegnazione provvisoria può essere richiesta: oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità; anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, nel rispetto del vincolo quinquennale sul sostegno. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto, è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. L assegnazione provvisoria nell ambito dello stesso grado o classe di concorso di titolarità precede quella dei docenti titolari in altra classe di concorso o in grado di istruzione diverso Non è possibile chiedere il movimento annuale per altro grado di istruzione se non è stato ancora superato l anno di prova nel ruolo di appartenenza La richiesta di altra classe di concorso o altro grado di istruzione viene valutata secondariamente rispetto a quella riguardante il ruolo di titolarità. I docenti interessati a inoltrare tale richiesta sono tenuti, quindi, a presentare congiuntamente domanda per la classe di concorso o grado di istruzione di titolarità la cui valutazione sarà prioritaria.

UTILIZZAZIONE PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO O ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE E possibile chiedere utilizzazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione ai: docenti soprannumerari oppure a coloro che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classe di concorso o posti in esubero provinciale. Le modalità con le quali si potrà avere l utilizzazione per le due categorie di docenti succitate, risultano differenti utilizzazione anche d ufficio per i soprannumerari, utilizzazione solo a domanda per coloro che appartengono a classe di concorso in esubero, ma non sono soprannumerari, come chiarisce l art. del contratto. Nel comma del succitato articolo vengono presi in considerazione i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero provinciale, per i quali si stabilisce la possibilità di essere utilizzati a domanda, nei limiti dell esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale. Nel comma 3 dello stesso articolo si prendono in esame i docenti soprannumerari, titolari su ambito e senza incarico triennale, appartenenti a classe di concorso o ruolo in esubero, per i quali, se non possono essere soddisfatti in nessuna delle preferenze indicate nella domanda, si stabilisce la possibilità di essere utilizzati anche d ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell ambito di un unico grado di istruzione. L utilizzazione d ufficio per questi docenti potrà essere disposta nel seguente ordine: insegnamenti richiesti per l utilizzazione a domanda per i quali si possiede l abilitazione; altri insegnamenti per cui si possiede l abilitazione; insegnamenti a cui si può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti di coloro che hanno prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato nel corrente anno scolastico

LE UTILIZZAZIONI le categorie di docenti che possono presentare domanda di utilizzazione, vengono indicate nel comma 1 dell articolo citato e distinte dalla lettera a) alla lettera I). E PRECISAMENTE a) i docenti in soprannumero su ambito b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell ottennio il trasferimento anche nell istituzione di precedente titolarità. Per l anno scolastico 017/18 potranno, quindi, presentare domanda di utilizzazione : i docenti trasferiti d ufficio o a domanda condizionata per l anno scolastico 009/10 e successivi, poiché risultano ancora nell ottennio MODALITA. A) Dopo aver espresso come prima preferenza la scuola di precedente titolarità, i docenti interessati possono, in subordine, indicare le scuole dell ambito sub-comunale che comprende la scuola di ex-titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità oppure, qualora non esistano posti richiedibili in tale comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle pubblicate dall Ufficio scolastico territoriale. Ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni possono essere indicate solo dopo quelle riguardanti l ambito sub-comunale o il comune di ex-titolarità c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell art.7 del CCNI 11/04/017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda. Si tratta di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Prima delle operazioni di mobilità,come chiarisce il succitato art. 7 del contratto sui trasferimenti e passaggi 017/18, tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l abilitazione nello stesso limite stabilito dalla normativa relativamente alla mobilità professionale, cioè nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Nel caso di attribuzione della sede d ufficio, il personale in questione ha facoltà di presentare domanda di utilizzazione Rientrano in questa categoria anche i docenti che sono stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. Sono compresi, inoltre, anche i docenti dichiarati idonei all insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell art.35 della Legge n.89/00: Questi docenti potranno chiedere utilizzazione se non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio o se sono stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda d) i docenti che, ai sensi del DM n.331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità

e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell esubero e nel rispetto di quanto stabilisce l art.9 comma del CCNI sulla mobilità annuale 017/18. Nell articolo citato si dispone che le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato f) i docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell ambito dello stesso grado di istruzione. Come chiarisce l art.9 comma, precedentemente citato, le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all assunzione a tempo indeterminato per l anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto Rientrano nella lettera f) anche i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili. Nello stesso modo, i docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali) previsti nel DPR n.63/01 g) i docenti che hanno superato o stanno frequentando corsi di riconversione professionale o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l insegnamento su posti di sostegno h) i docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.70/198 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale i) gli insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/016, che possono essere utilizzati ai sensi dell art.14 comma 17 della legge n.135/01, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno. A) RESTA CONFERMATA LA POSSIBILITA DI PRODURRE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE SU POSTI DI SOSTEGNO DA PARTE DEL DOCENTE TITOLARE DI POSTO COMUNE E/O CURRICULARE- SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER POSTI DELLO STESSO GRADO DI ISTRUZIONE DI CUI SONO TITOLARI, PURCHE IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE B) E POSSIBILE PRODURRE, DA PARTE DEL DOCENTE TITOLARE DI POSTO ORARIO, DOMANDA DI COMPLETAMENTO SULLA SCUOLA DI TITOLARITA NEL CASO IN CUI NELLA STESSA SI VERIFICHI, IN SEDE DI ORGANICO DI FATTO, O UN AUMENTO DI ORE OVVERO POSTO LIBERO LASCIATO DA ALTRO DOCENTE. IN QUESTO CASO IL DOCENTE COMPLETA NELLA SCUOLA DI TITOLARITA.