Comune di Foggia COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 del Registro del 02/08/2011 Oggetto : Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazioni tariffe e detrazioni anno 2011. L anno 2011, il giorno 2 del mese di Agosto alle ore 15.30 in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO MONGELLI ing. Gianni con l intervento dei Signori Assessori: MONGELLI ing. Gianni SINDACO SI LAMBRESA ins. Anna Lucia Vice-Sindaco NO CASTELLUCCIO dott. Angelo Assessore SI DI GIOIA ing. Vinicio Assessore SI FIORE ing. Luigi Assessore SI FRATTULINO avv. Ferdinando Assessore SI IUPPA dott. Federico Assessore NO MORLINO prof. Matteo Assessore SI PELLEGRINO p.i. Pasquale Assessore SI RUSSO dott. Pasquale Assessore SI Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MASCIELLO Dott. Angelo.
Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazioni tariffe e detrazioni anno 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 407 del 29 settembre 1995 con la quale il Comune di Foggia ha approvato e regolamentato l applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (Ta.R.S.U.), come previsto e disciplinato dal D. L.vo 507/93 e s.m.i.; Premesso: - che l art. 49 del D. L.vo n.22/1997 (c.d. decreto Ronchi ), nell istituire la tariffa di Igiene Ambientale (TIA-1) prevedeva la soppressione della Ta.R.S.U. dopo l emanazione del regolamento attuativo; - che il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) ha abrogato e soppresso la TIA- 1 (ex decreto legislativo n. 22 del 1997), istituendo una Tariffa Integrata Ambientale TIA-2 (art. 238 del decreto legislativo n.152 del 2006) la cui entrata in vigore è tuttavia subordinata all approvazione di un apposito regolamento attuativo nazionale e degli atti conseguenti; Considerato: - che nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D. L.vo n. 152/2006 l art. 1, comma 184, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che «il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l anno 2006 resta invariato anche per l anno 2007». - che norme di analogo contenuto sono state previste anche per l anno 2008 dall art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, per l anno 2009, dall art. 5, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. Successivamente l art. 23, comma 21, del D. L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha differito il termine del 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009; - che, per effetto di quanto disposto dall articolo 8 del decreto-legge n. 194/2009 (convertito in Legge n. 25/2010 cd Milleproroghe per il 2010), è stato prorogato al 30 giugno 2010 la possibilità di adottare il sistema tariffario previsto dal DPR 158/99 qualora non siano stati ancora emanati i regolamenti attuativi del nuovo sistema tariffario disciplinato dall art. 238 del D. L.vo 152/2006 (cd Codice ambientale); - che alla data del 30 giugno 2010 non sono stati approvati i provvedimenti attuativi della nuova tariffa TIA-2 (art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006) ; - che in attesa della richiamata decretazione di attuazione e del combinato disposto dell insieme delle norme che regolano nel complesso la materia in esame e, in particolare, dei richiamati commi 1 ed 11 dell art. 238 del D. L.vo n. 152 del 2006, emerge che i regolamenti Ta.R.S.U., già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA ex d.lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA 2) oppure fino a quando non venga
emanato il regolamento di cui al comma 6 dell art. 238 d.lgs. n. 152/2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la c.d. TIA 2; Preso atto che in vista del passaggio da un sistema tributario (D. L.vo 507/93) ad uno tariffario (D.L.vo 22/97 prima e D. L.vo 152/2006 dopo) che prescrive che tutti i costi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana siano integralmente coperti dal gettito tariffario (cd metodo normalizzato ), il Comune di Foggia, in riferimento alla determinazione annua delle tariffe Ta.R.S.U., darà continuità all impostazione metodologica intrapresa nel 1996 e successivamente rivisitata nel 2000 e, da ultimo nel 2002, con la quale è stato avviato il processo di incremento tariffario progressivo collegato e giustificato dagli indici di produzione quali/quantitativa dei rifiuti prodotti da ciascuna categoria d utenza; Considerato che oramai, è acquisito il principio in base al quale per i Comuni in cui vige il regime Ta.R.S.U., il gettito deve tendere ad assicurare l integrale copertura del servizio in armonia con l orientamento impresso al sistema, fin dall emanazione del D. L.vo 22/97, come auspicato dalla Corte dei Conti, sez. Lombardia, parere n. 803 del 02.7.2010 e sezione regionale della Campania, parere n. 40/2009 oltre che costituire un obbligo comune a tutti i servizi pubblici in ordine con quanto dettato in linea generale dall articolo 117 del T UEL; Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1319 del 30.7.1996, n. 202 del 28.02.2000 e n. 116 del 30.01.2002 con le quali l Amministrazione ha intrapreso un percorso di graduale adattamento del sistema tributario al sistema tariffario, applicando per singola categoria tariffaria Ta.R.S.U. un metodo di commisurazione ed aggiornamento delle tariffe alla relativa produzione quali/quantitativa dei rifiuti, in linea con quanto disposto dall art. 65 del D.L.vo 507/93 ed in proiezione con gli indici espressi dal D.P.R. 158/99, tenuto conto, comunque, di quanto previsto dall art. 61 del predetto D. L.vo 507/93; Preso atto che negli anni successivi al 2002 (ultimo aggiornamento tariffario), l Amministrazione ha provveduto a fronteggiare la richiesta dei maggiori costi del servizio in argomento con le sopraggiunte risorse, provenienti dall attività di fiscalità locale svolta e posta in essere per il monitoraggio su tutto il territorio comunale delle superfici tassabili ai fini Ta.R.S.U., con conseguente recupero di fasce di evasione/elusione oltre, all incremento del gettito ordinario derivante dall implementazione annua della base imponibile; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 26 novembre 2009 nella quale sono stati definiti gli indirizzi per un azione di risanamento economico-finanziari dell ente di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76, 77 e 78 del 26.10.2009; Valutato che per le impellenti ed urgenti esigenze finanziarie dell Amministrazione, si appalesa la necessità non più rinviabile di incrementare le tariffe vigenti, sia per ridurre la differenza tra gettito e costo del servizio, sia per liberare risorse nel bilancio comunale da destinare ad altre funzioni; Acquisita la nota del 07 febbraio u.s. della Soc. AMICA Spa (gestore del servizio) con la quale il Commissario Liquidatore p.t. rivisita e disciplina tutti i servizi connessi e conseguenti la gestione di raccolta e smaltimento rifiuti chiedendo al Comune di Foggia di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio (cd direct cost ); Analizzato che per l anno 2011, partendo dal citato direct cost, sono state sviluppate delle attività di studio e simulazione tariffaria finalizzata alla definizione delle tariffe Ta.R.S.U. 2011, secondo
l impostazione metodologica, già avviata dal 2002 (deliberazione di G. C. n. 116 del 30.01.2002) valorizzando gli scostamenti percentuali positivi riferiti ad ogni singola categoria d utenza, che dovranno essere applicati sulle nuove tariffe, al fine di consentire il riallineamento fra gettito e copertura a regime del predetto costo (cd full cost ); Fatte le premesse che precedono, gli aumenti tariffari per le categorie domestiche e non domestiche per l anno 2011, in applicazione degli indirizzi dati dall Amministrazione, risultano come di seguito specificati nella tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso; Visto che ai sensi dell art. 48 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale; Visto l art.1, comma 169, della legge 296/06 (Finanziaria 2007), nella quale si dispone che i Comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; Preso atto che per l anno 2011 detto termine di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31 agosto 2011, giusto Decreto Ministero dell Interno del 30 giugno 2011; Letto il comma 123, dell art 1 della legge n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011) che conferma, sino all attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Considerato, altresì, che in ottemperanza al disposto di cui all art. 172, lettera e), del D. L.vo 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote di imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; Dato atto che i pareri di cui all art. 49 del suddetto Testo Unico sono: - favorevole sulla regolarità tecnica; - favorevole sulla regolarità contabile. Tanto premesso; Con voto unanime;
D E L I B E R A 1) di approvare le tariffe Ta.R.S.U. 2011, quali dettagliatamente riportate nell allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che le stesse sono la risultante degli indirizzi fissati dall Amministrazione; 1) di dare atto che il suddetto tariffario anno 2011 entra in vigore dal 1 gennaio 2011; 2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134 4 comma del D.Lgs. n.267/2000.
Redatto e sottoscritto SINDACO MONGELLI ing. Gianni Vice Segretario Generale MASCIELLO Dott. Angelo Pubblicato all Albo Pretorio del Comune dal per 15 giorni consecutivi, a norma dell art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per copia conforme all originale IL DIRIGENTE Angelo Mansella La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell art. 134 3 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. IL DIRIGENTE Angelo Mansella