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Ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694. Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (G.U. n. 241 del 15.10.1997) Art. 1 1. Ai sensi dell art. 1, comma 2, dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, tutto il territorio delle regioni Marche e Umbria è individuato come danneggiato. 2. Ai sensi dell art. 1, comma 2, dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono individuati, sulla base dei dati oggettivi disponibili, i comuni disastrati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Regione Umbria Regione Marche Assisi Camerino Cerreto di Spoleto Fabriano Foligno Fiuminata Fossato di Vico Pìoraco Gualdo Tadino Sassoferrato Nocera Umbra Sefro Preci Serravalle del Chienti Sellano Visso Spello Valtopina 3. Entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza i commissari delegati, provvedono a segnalare, su parere del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 dell art. 2 dell ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, le aree o le frazioni disastrate nei territori limitrofi e contigui. Con successiva ordinanza saranno conseguentemente individuati i relativi ambiti territoriali (1). (1) Individuazione effettuata dall art.1 dell Ordinanza n. 2719/97.....(1) Art. 2 (1) Aggiunge i commi 2bis e 3bis all art. 2 dell Ordinanza n. 2668/97. Art. 3 1. I comitati tecnico-scientifici di cui all art. 2, comma 3, dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono integrati per ciascuna regione da un secondo tecnico o esperto designato dalla regione. 2.... (1). (1) Aggiunge il comma 6 all art. 2 dell Ordinanza n. 2668/97.

Art. 4... (1) (1) Sostituisce il comma 1 dell art. 7 dell Ordinanza n. 2668/97, poi sostituito dall art. 8 dell Ordinanza n. 2706/97 e da ultimo sostituito dall articolo 3, comma 1 dell Ordinanza n. 2728/97. Art. 5....(1) (1) Aggiunge il comma 3 all art. 8 dell Ordinanza n. 2668/97. Art. 6 (1) 1. Nella determinazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 si applica una franchigia rapportata al danno rispettivamente di lire 3 milioni per i soggetti privati, per gli artigiani e per i piccoli imprenditori turistici, agricoli, zootecnici e agroindustriali e di lire cinque milioni per le restanti attività produttive (1). (1) Articolo sostituito dall art. 9, comma 1, dell Ordinanza n. 2706/97e poi modificato dall art. 6 dell Ordinanza n. 2717/97. Art. 7... (1) (1) Aggiunge i commi 1bis e 3 all art. 9 dell Ordinanza n. 2668/97. Art. 8... (1) (1) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter al comma 1 dell art. 10 dell Ordinanza n. 2668/97. Art. 9... (1) (1) Modifica l art. 13 dell Ordinanza n. 2668/97.

Art. 10 1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all art. 1 della presente ordinanza interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza del predetto sisma, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell orario e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 (1), un indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 1-bis. L indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori di cui all art. 1, comma 1 della presente ordinanza, che, dal 26 settembre 1997 al 15 novembre 1997, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti (2). 1-ter. L efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati in conseguenza della crisi sismica nel territorio di cui all art. 1, comma 1, è sospesa fino alla data del 31 dicembre 1997 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo (2). 2. Fino alla data del 30 novembre 1997: a) l indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il termine di cui all art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164; b) l indennità di cui al comma 1-bis è corrisposta dall INPS su richiesta del lavoratore interessato da produrre entro il medesimo termine di cui alla lettera a). Successivamente le indennità saranno corrisposte secondo le procedure ordinariamente previste dalla legge stessa. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975 (3). 3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date dell evento sismico e del 31 dicembre 1997, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 4. Ai fini dell erogazione dell indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. 5. Per i titolari di pensioni, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni di cui all art. 1, comma 1, il pagamento del rateo di pensione in scadenza a dicembre può essere anticipato a partire dal 15 novembre 1997 (4). (1) Termine prorogato prima al 30 giugno 1998 dall art. 1, comma 1 dell ordinanza n. 2783/1998, poi al 31 dicembre 1998 dall art. 4, comma 1, dell ordinanza n. 2791/98 e da ultimo prorogato al 30 giugno 1999 dall art. 9, comma 1, dell ordinanza n. 2908/98. (2) Commi aggiunti dall art. 10, comma 1, dell Ordinanza n. 2706/97. (3) Modificato dall art. 10, comma 2, dell Ordinanza n. 2706/97. (4) Aggiunto dall art. 10, comma 3, dell Ordinanza n. 2706/97.

Art. 11... (1). (1) Sostituisce l art. 14 dell Ordinanza n. 2668/97. Art. 12....(1). (1) Sostituisce l art. 15 dell Ordinanza n. 2668/97. Art. 13 1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 7 e 8 dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come integrati dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile concorre, ai sensi dell art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, all ammortamento di mutui ventennali che le regioni Marche e Umbria contraggono, anche in deroga al decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24, e al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, con ricorso anche ad Istituti di credito privato (1). 2. Il contributo annuo a carico del Dipartimento della protezione civile è fissato in lire 7,5 miliardi annui per la regione Marche e di lire 10,5 miliardi annui per la regione Umbria, si provvede, a decorrere dal 1997 e fino al 2016, con utilizzo delle proiezioni di cui all autorizzazione di spesa disposta dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo (1). 3. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono alle contabilità speciali istituite ai sensi dell art. 17, comma 3, dell ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668. (1) Commi modificati dall art. 11, comma 1, dell Ordinanza n. 2706/97. Art. 14 1. In deroga all art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ai sindaci dei comuni di cui all art. 1, della presente ordinanza possono, su richiesta, essere concessi permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di 72 ore lavorative mensili fino al 31 dicembre 1998. Le richieste sono indirizzate ai Commissari delegati competenti per territorio, i quali provvedono a rimborsare ai Comuni le relative spese avvalendosi delle disponibilità di cui all art. 17 dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 (1). (1) Modificato prima dall art. 12, comma 1, dell Ordinanza n. 2706/97 e poi dall art. 8, comma 1, dell Ordinanza n. 2742/98.Il termine del 31 dicembre 1998,prorogato al 31 dicembre 1999 dall art. 3, comma 1, dell ordinanza n. 2887/98, e al 31 dicembre 2000 dall art. 1, comma 1, dell Ordinanza n. 3022/99 e dall art. 7, comma 1 dell Ordinanza n. 3028/99 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001 dall art. 7, comma 3 dell Ordinanza n. 3101/2000.

Art. 15 1. Per le esigenze tecniche operative determinatesi a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 è autorizzato, per il periodo dell emergenza, il mantenimento in servizio del personale fuori ruolo, comandato o temporaneamente distaccato per esigenze straordinarie di servizio connesse all emergenza presso il Dipartimento della protezione civile e presso il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali nonché del personale assunto con contratto a termine ai sensi dei commi 2 e 3 dell art. 7 della legge 21 ottobre 1994, n. 584 (1). (1) Modificato dall art. 3, comma 1, dell Ordinanza n. 2779/98. Art. 16 1.... (1) 2.... (2) (1) Modifica l art. 6, comma 1, dell Ordinanza n. 2668/97. (2) Modifica l art. 6, comma 4, dell Ordinanza n. 2668/97. Art. 17 1. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l espletamento di attività direttamente connesse con l emergenza sismica e per la durata massima di tre mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative, con onere a carico dei propri bilanci (1). 2. Ai dirigenti cui siano stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l emergenza sismica, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza. (1) Il termine di tre mesi è stato prorogato al 31 gennaio 1998 dall art.9, comma 1, dell Ordinanza n. 2742/98. Art. 18 1. Per il periodo dell emergenza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad utilizzare, per i propri servizi elicotteristici, i piloti e gli specialisti tecnici messi a disposizione dalla regione Lazio. Art. 19 1. Per gli interventi urgenti di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all art. 31 lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457, l ultimo termine previsto dall art. 14, comma 1, del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogato di un anno limitatamente alle regioni Marche e Umbria. 2. Per l attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le deroghe e le procedure di cui all ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 ed alla presente ordinanza.

Art. 20 1. Le assegnazioni disposte dall art. 17, comma 1, dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono incrementate di lire 2 miliardi per la regione Marche e di lire 6 miliardi per la regione Umbria per far fronte agli oneri connessi alle opere di urbanizzazione delle aree destinate ad ospitare villaggi temporanei. 2. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Per l installazione di prefabbricati, containers e altri manufatti diretti a consentire lo svolgimento di funzioni pubbliche, di servizi pubblici o da destinare a sedi di fruizione pubblica, e per la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, i comuni possono rilasciare autorizzazioni edilizie provvisorie fino al ripristino delle sedi e delle normali condizioni di attività, in deroga alle norme di legge e regolamentari che stabiliscono la preventiva procedura di variante agli strumenti urbanistici ed in deroga alla autorizzazione di cui all art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni. Analoghe autorizzazioni possono essere rilasciate per la prosecuzione delle attività di cui all art. 2135 del codice civile (1). (1) Aggiunto dall art. 13, comma 1, dell Ordinanza n. 2706/97. Art. 21 1. Per l affidamento delle progettazioni e dei lavori per interventi di ripristino, consolidamento, ristrutturazione, e nuova edificazione di strutture sanitarie nelle regioni Marche e Umbria, sono autorizzate le deroghe previste nell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997. I completamenti di opere nelle anzidette regioni, iniziate con i finanziamenti autorizzati nella prima fase del programma di investimenti di cui all art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono autorizzati dal Ministro della sanità in deroga alle procedure fissate dalla deliberazione del CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997. Art. 22 1. I benefici previsti dall art. 7, comma 2, e dall art. 8 dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni, sono estesi ai soggetti residenti nei comuni di cui all ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997. All onere relativo si provvede con le disponibilità di cui alla medesima ordinanza e all art. 2-quater del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228. Art. 23 1. Al fine di eliminare situazioni di pericolo assicurando la transibilità in sicurezza e per velocizzare il transito dei mezzi di soccorso, di trasporto dei moduli abitativi e dei materiali occorrenti per l esecuzione delle aree di insediamento degli stessi, i compartimenti dell ANAS per le regioni Marche e Umbria sono autorizzati ad eseguire entro 15 giorni gli interventi urgenti necessari nelle Strade Statali: n. 3 Flaminia per il superamento dell abitato di Nocera Umbra, n. 4 Salaria, n. 76 Val d Esino, n. 77 della Val di Chienti, n. 209 Valnerina, n. 256 Mucciese, n. 298 Eugubina, n. 319 Sellanese, n. 361 Septempedana, avvalendosi delle

deroghe e delle procedure di cui all ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 ed alla presente ordinanza, con onere a carico del bilancio dell ANAS stessa. 2. L ANAS è autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio ed avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all art. 5 dell ordinanza n. 2668 al 28 settembre 1997, a procedere alla progettazione esecutiva degli interventi di ripristino definitivo della viabilità statale nelle zone colpite dal terremoto. Art. 24 (1) 1. Allo scopo di facilitare il reperimento di unità abitative libere e disponibili nelle zone interessate dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e del il 26 settembre 1997, i commissari delegati di cui all art. 1 dell ordinaza n. 2668 del 28 settembre 1997, promuovono intese con i direttivi regionali delle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Tali intese potranno prevedere la possibilità che i contratti di locazione siano stipulati direttamente dai comuni sulla base di canoni accertati nella contrattazione fra le associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, nonché l impegno alla restituzione dell immobile non oltre la scadenza del contratto con risarcimento degli eventuali danni arrecati dai locatori, non dovuti alla normale usura. I contratti sono stipulati in deroga a quanto disposto dall art. 11, comma 2, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. Nei casi in cui i comuni stipulano direttamente i contratti di locazione, il contributo di cui all art. 7, comma 2, dell ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, limitatamente ai nuclei familiari ospitati nelle strutture locate dai comuni, viene gestito direttamente dai comuni medesimi. (1) Articolo sostituito dall art. 14, comma 1, dell Ordinanza n. 2706/97 e modificato dall art. 5 dell Ordinanza n. 2719/97. Art. 25 1. I commissari delegati di cui all ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono autorizzati ad aprire e gestire appositi conti correnti postali o bancari ove fare affluire contributi pubblici e privati, per far fronte alle esigenze delle popolazioni terremotate e per interventi sui beni culturali dell Umbria e delle Marche. Le somme raccolte sono versate nelle contabilità speciali intestate ai commissari delegati. Art. 26 1. Gli uffici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, a decorrere dall entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla data del 31 dicembre 1998, possono utilizzare, come coadiutori del proprio personale per la realizzazione degli interventi disposti nell ordinanza stessa, i giovani interessati al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni di cui al precedente art. 1, comma 1, ed in possesso di peculiari professionalità connesse alle finalità proprie degli uffici richiedenti (1). 2. Le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere comunicate da parte degli uffici tecnici alle rispettive prefetture competenti per territorio, con l indicazione delle unità e delle professionalità richieste, al fine di consentire l esame e la definizione d intesa tra le prefetture stesse ed i comandi regione militare interessate che assegneranno i giovani previa

acquisizione del loro assenso e tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali a svolgere i previsti interventi. (1) Modificato prima dall art. 15, comma 1, dell Ordinanza n. 2706/97, poi dall art. 5 dell Ordinanza n. 2717/97.