SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE

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Pagina 1 di 5 Ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all articolo 62, numero 4, c.p., l entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell oggetto sottratto. La massima Ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all articolo 62, numero 4, c.p., l entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell oggetto sottratto. E necessario, inoltre, che il danno cagionato alla persona offesa sia di minima rilevanza, non essendo sufficiente che esso sia soltanto lieve. Per gli Ermellini sotto questo profilo, in modo incensurabile e non illogico, il giudicante ha apprezzato negativamente il fatto della sottrazione (anche) dei documenti, tale da importare un pregiudizio incompatibile con i presupposti dell attenuante, pur essendoci soli 49, poiché, appunto complessivamente tale sottrazione ha creato un pregiudizio non solo economico alla persona offesa. Il testo integrale SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE sentenza del 03 agosto 2011, n. 30860 ha pronunciato la seguente SENTENZA Ritenuto in fatto

Pagina 2 di 5 ( ) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, l ha riconosciuta colpevole del reato di concorso in furto pluriaggravato (in concorso con altre persone), sostanziatosi nella sottrazione, con destrezza, del portafoglio in danno di ( ). Con il ricorso si ripongono le medesime doglianze già disattese in appello. Si lamenta il diniego dell attenuante del valore lieve della refurtiva (pur erroneamente indicata richiamando l articolo 62 bis c.p. 1, relativo alle attenuanti generiche, già concesse), argomentando sul fatto che nel portafoglio vi era la somma di soli 49 euro. Non 1 Articolo 62 - Circostanze attenuanti comuni Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2. l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3. l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; (1) 5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. ----- (1) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 07/02/1990 n. 19. Articolo 62 Bis - Circostanze attenuanti generiche Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407 comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.(1) ----- (1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 14.09.1944, n. 2, poi sostituito dall' art. 1, L. 05.12.2005 n. 251 è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407 comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".

Pagina 3 di 5 poteva condividersi il diniego opposto dal giudice di merito motivato sul fatto che nei portafoglio erano anche i documenti della p.o. con i correlati conseguenti ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa. Si sostiene che doveva ravvisarsi il solo tentativo: la circostanza, acclarata in sentenza, che gli operatori di pg. avevano assistito al fatto ed erano intervenuti subito dopo, recuperando la refurtiva, doveva portare ad escludere la consumazione, diversamente da quanto opinato dal giudice di merito. Il ricorso è manifestamente infondato. Considerato in diritto Ciò perchè, a ben vedere, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla di quelle poste a fondamento dell impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nei vizio di aspecificità conducente a norma dell art. 591 comma 1, lettera c), c.p.p., all inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro). Anche a voler considerare tale profilo processuale, le doglianze anche nel merito sono inaccoglibili. Quanto all attenuante prevista dall articolo 62, numero 4, cp va ricordato che allorquando il danno abbia ad oggetto una somma di denaro deve trattarsi di una somma di rilevanza economica minima: per la sussistenza dell attenuante è necessario, infatti, che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve, ma di speciale tenuità e tale speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al livello economico medio della comunità, mentre il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo costituisce solo un criterio sussidiario che potrebbe tutt al più esercitare influenza negativa, nel senso che, pur essendo il danno di speciale tenuità oggettiva, la concessione dell attenuante può essere esclusa allorchè, in considerazione delle condizioni particolarmente disagiate della vittima, può avere provocato alla stessa un pregiudizio tale da escludere l applicazione dell attenuante in questione (Sezione 11, 22 novembre 2006, Massimi ed altro). Già tale rilievo, rispetto alla sottrazione di una somma quale quella in contestazione, legittimerebbe la correttezza del diniego contestato. Vi è di più.

Pagina 4 di 5 Ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all articolo 62, numero 4, c.p., infatti, l entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell oggetto sottratto. E necessario, inoltre, che il danno cagionato alla persona offesa sia di minima rilevanza, non essendo sufficiente che esso sia soltanto lieve (Sezione III, 8 maggio 2007,). Sotto questo profilo, in modo incensurabile e non illogico, il giudicante ha apprezzato negativamente il fatto della sottrazione (anche) dei documenti, tale da importare un pregiudizio incompatibile con i presupposti dell attenuante. Correttamente è stato poi ritenuto il reato consumato. In tema di furto, infatti, al fini dell impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata -anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata- sotto il dominio esclusivo dell agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo momento altri (qui, la polizia giudiziaria) o la stessa persona offesa abbia impedito al suo autore di assicurarsi definitivamente il possesso della cosa magari costringendo lo stesso agente ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione. E, in una tale prospettiva, il reato è parimenti consumato anche laddove il reo che si sia impossessato della cosa, magari occultandola sulla propria persona, non abbia fatto in tempo ad allontanarsi dal luogo della sottrazione prima di essere stato sorpreso e sottoposto a controllo. (Cass. Sez, IV 7 aprile 2005, Volpi). A norma dell articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato in caso di rigetto o di inammissibilità dell impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Cassazione, Sezioni Unite 31 maggio 2000 Radulovic). Dichiara inammissibile il ricorso. P.Q.M. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs 96/03 in quanto imposto dalla legge. Depositata in Cancelleria il 03.08.2011

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