Prodotto AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI L Amministratore e dipendente di Enti pubblici è il prodotto per i dipendenti pubblici che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela in ambito lavorativo per i casi in cui l Assicurato non sia tenuto indenne da altri soggetti. Le prestazioni assicurative garantite dal prodotto sono infatti erogate esclusivamente se ad esse non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. La garanzia assicurativa pertanto non opera se si realizzano le condizioni che consentono all Assicurato di essere tenuto indenne anche parzialmente dal pagamento di oneri, in forza di previsioni di legge o per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro. Chi assicuriamo I soggetti assicurabili con il presente prodotto sono: - l Amministratore; - il Dipendente; - altro soggetto operante presso Enti o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Nel caso in cui il contraente voglia assicurare: sia l attività di amministratore e/o dipendente presso Enti o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti sia la professione medica o di operatore sanitario in qualità di dipendente o amministratore presso Asl e/o presso Azienda Ospedaliera/ Ospedale si dovrà procedere con l emissione di due polizze separate (una polizza Amministratore e Dipendente di Ente Pubblico e una polizza Medico Amministratore e Dipendente di Struttura Sanitaria Pubblica). Quali Spese Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, comprese quelle relative ai consulenti tecnici nei giudizi di responsabilità. Limitatamente all ambito Penale e Civile, l Assicurato si impegna in ogni caso al rispetto delle norme in materia di patrocinio legale dei dipendenti pubblici, in quanto in caso di mancato rispetto della normativa rimarranno a suo carico le eventuali spese legali non riconosciute dall Ente di Appartenenza. Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione. Pag.1 di 5
Modulo BASE Per quali eventi Le garanzie sono operanti per i seguenti casi: Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l importo indicato nella stessa. l azione di responsabilità, La Società provvederà su richiesta motivata all anticipo delle spese legali fino ad un massimo di 3.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti dell Assicurato elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L Assicurato, pertanto, si impegna a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo. La Società rimborserà inoltre le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo; la garanzia opera anche prima dell emissione dell atto di citazione in giudizio, compreso l invito a dedurre e l audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. Massimale Massimale 40.000,00 per caso assicurativo e per ciascun anno assicurativo. Massimale 50.000,00 per caso assicurativo e per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Pag.2 di 5
Modulo COMPLETO Per quali eventi Le garanzie sono operanti per i seguenti casi: 1. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l importo indicato nella stessa. l azione di responsabilità, La Società provvederà su richiesta motivata all anticipo delle spese legali fino ad un massimo di 3.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti dell Assicurato elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L Assicurato, pertanto, si impegna a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo. La Società rimborserà inoltre le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo; la garanzia opera anche prima dell emissione dell atto di citazione in giudizio, compreso l invito a dedurre e l audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. 2. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e nell adempimento dei compiti d ufficio e per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell Ente di appartenenza. La Società non provvede all anticipo delle spese legali e/o peritali fino alla definizione del giudizio 3. Difesa Penale per delitti dolosi ascritti all assicurato e riferiti all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio. La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi: assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l applicazione della pena, su richiesta delle parti così detto patteggiamento. derubricazione a reato colposo; archiviazione per infondatezza della notizia di reato. l azione penale o l assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell indagine penale, la Società provvederà all anticipo delle spese legali e/o peritali fino ad un massimo di 3.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti dell Assicurato, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali e/o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. 4. Recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell Ente di appartenenza o di proprietà privata sempreché connessi all espletamento di servizi autorizzati dall Ente appartenenza. 5. Opposizione alle sanzioni amministrative. La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare Ricorso Gerarchico e / o Opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall' Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo Pag.3 di 5
pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00. Massimale Massimale 50.000,00 per caso assicurativo e per ciascun anno assicurativo. Massimale 75.000,00 per caso assicurativo e per ciascun anno assicurativo, con sottolimite di 50.000,00 per la responsabilità amministrativa. Massimale 100.000,00 per caso assicurativo e per ciascun anno assicurativo, con sottolimite di 50.000,00 per la responsabilità amministrativa. Per le garanzie di cui al punto 1 e 5 per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Per le garanzie di cui al punto 2, 3 e 4 per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo. Pag.4 di 5
CONDIZIONI AGGIUNTIVE Valide se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza e previa corresponsione dei relativi sovrappremi. RETROATTIVITA Retroattività da 1 a 5 anni anteriormente alla data effetto del contratto relativamente alle imputazioni penali colpose e contravvenzionali e alla responsabilità amministrativa. In Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo. La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale Mod. ADM v1 - Ed. 06/2012 - Agg. 05/2014 Pag.5 di 5