A.S.L. TO2 Azienda Sanitaria Locale Torino
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1 Alla Via Botticelli n TORINO Fax 011/ Oggetto: Richiesta patrocinio legale e peritale ai sensi degli artt , commi 1 e 2, dei CC.NN.LL. della Dirigenza e del Comparto. Il/La sottoscritto/a dipendente dell A.S.L. TO2 presso, nella posizione funzionale di residente a in telefono ufficio telefono personale, richiede il patrocinio legale in relazione al seguente evento: Procedimento Civile ; Procedimento Penale ; Procedimento Contabile ; Presa visione dei nominativi dei legali fiduciari dell Azienda di cui all apposito elenco; COMUNICA di voler nominare quale unico legale l Avv. con studio in Via Tel.. di voler nominare quale unico perito di fiducia il Dott. con studio in Via Tel.. 1 di 5
2 Dichiara, inoltre, che il legale sopra indicato è stato scelto (crocettare solo la voce che interessa): dall elenco degli avvocati civilisti/penalisti fornito dall Azienda ai sensi degli artt , comma 1, dei CC.NN.LL. della Dirigenza e del Comparto a titolo di assistenza legale diretta. L Azienda, esaminata la richiesta di patrocinio ed accertata la congruità del preventivo di spesa obbligatoriamente rilasciato dal legale scelto, si riserva di confermare la copertura diretta delle spese legali e peritali, dandone positivo riscontro scritto al dipendente nelle seguenti ipotesi: 1. per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio; 2. assenza di conflitto di interesse in astratto (valutato ex ante) tra l Azienda ed il dipendente (es. responsabilità di tipo disciplinare o amministrativo, inosservanza dei doveri di ufficio, comportamenti illegittimi o inopportuni, dolo o colpa grave, costituzione di parte civile nell Azienda nel processo penale); 3. esigenza di tutelare interessi e diritti facenti capo all Azienda. Il dipendente è consapevole che l ammissione al patrocinio legale relativo all onorario del legale e/o perito sopraindicato potrà avvenire nelle seguenti ipotesi di conclusione favorevole del procedimento: 1. nel Procedimento Civile: la pronuncia dell autorità giudiziaria esclude la responsabilità del dipendente e respinge totalmente l azione civile intentata; 2. nel Procedimento Penale: il provvedimento conclusivo riporta una delle formule assolutorie piene: perché il fatto non sussiste ex art. 530, comma 1, c.p.p.; perché l imputato non lo ha commesso ex art. 530, comma 1, c.p.p.; per aver agito per legittima difesa o in stato di necessità o nell adempimento di un dovere ex artt c.p.; perché manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste ex art. 530, comma 2, c.p.p.. Qualora il provvedimento di assoluzione dovesse riportare una delle formule assolutorie non pienamente liberatorie: di archiviazione ex artt. 408 e 411 c.p.p.; di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.; di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.; perché il fatto non costituisce reato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ex art. 530, comma 1, c.p.p.; perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile ex art. 530, comma 1, c.p.p.; perché manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto costituisce reato ex art. 530, comma 2, c.p.p.; di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. la accerta nel merito l esclusione di ogni profilo di responsabilità del dipendente e conseguentemente valuta l eventuale ammissione dello stesso al patrocinio legale. Le sentenze di estinzione del reato per remissione di querela, ex art. 340 c.p.p., prescrizione, amnistia, oblazione e patteggiamento non legittimano la al relativo pagamento delle spese del legale in quanto istituti riconducibili ad un atto di volontà dell interessato che non escludono la sussistenza di conflitto di interessi in concreto con l Azienda. Al termine del procedimento il dipendente dovrà trasmettere la sentenza definitiva alla, nonché le parcelle emesse dal legale e dal perito precedentemente individuati. 2 di 5
3 La parcella del legale, adeguatamente dettagliata in relazione all attività svolta, dovrà essere intestata all Azienda che, acquisito il necessario parere di congruità, provvederà alla liquidazione della stessa nei limiti di importo non superiore al valore medio di liquidazione calcolato come previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. Eventuali maggiorazioni di parcella dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate, fatta salva comunque la facoltà per l Azienda di richiedere la liquidazione degli onorari esposti dal professionista da parte del Consiglio dell Ordine di appartenenza. La parcella/fattura emessa dal perito, intestata al dipendente e da quest ultimo debitamente quietanzata, dovrà essere inviata alla che, verificatane la congruità, provvederà al rimborso della stessa nel limite dei minimi tariffari. in qualità di avvocato di fiducia ai sensi degli artt , comma 2, dei CC.NN.LL. della Dirigenza e del Comparto a titolo di assistenza legale indiretta. L Azienda, esaminata la richiesta di patrocinio e verificato: che il dipendente sia coinvolto nel procedimento per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio; l esigenza di tutelare interessi e diritti facenti capo alla stessa, fornisce riscontro scritto al medesimo precisando che il rimborso delle spese legali e peritali è subordinato all accertamento dell assenza di conflitto di interesse in concreto (valutato ex post) tra l Azienda ed il dipendente (es. responsabilità di tipo disciplinare o amministrativo, inosservanza dei doveri di ufficio, comportamenti illegittimi o inopportuni, dolo o colpa grave, costituzione di parte civile nell Azienda nel processo penale). Il dipendente è consapevole che l ammissione al rimborso dell onorario del legale e/o perito sopraindicato potrà avvenire nelle seguenti ipotesi di conclusione favorevole del procedimento: 1. nel Procedimento Civile: la pronuncia dell autorità giudiziaria esclude la responsabilità del dipendente e respinge totalmente l azione civile intentata; 2. nel Procedimento Penale: il provvedimento conclusivo riporta una delle formule assolutorie piene: perché il fatto non sussiste ex art. 530, comma 1, c.p.p.; perché l imputato non lo ha commesso ex art. 530, comma 1, c.p.p.; per aver agito per legittima difesa o in stato di necessità o nell adempimento di un dovere ex artt c.p.; perché manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste ex art. 530, comma 2, c.p.p.. Qualora il provvedimento di assoluzione dovesse riportare una delle formule assolutorie non pienamente liberatorie: di archiviazione ex artt. 408 e 411 c.p.p.; di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.; di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.; perché il fatto non costituisce reato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ex art. 530, comma 1, c.p.p.; perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile ex art. 530, comma 1, c.p.p.; perché manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto costituisce reato ex art. 530, comma 2, c.p.p.; di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. la accerta nel merito l esclusione di ogni profilo di responsabilità del dipendente e conseguentemente valuta l eventuale ammissione dello stesso al patrocinio legale. 3 di 5
4 Le sentenze di estinzione del reato per remissione di querela, ex art. 340 c.p.p., prescrizione, amnistia, oblazione e patteggiamento non legittimano la al relativo pagamento delle spese del legale in quanto istituti riconducibili ad un atto di volontà dell interessato che non escludono la sussistenza di conflitto di interessi in concreto con l Azienda. 3. nel Procedimento Amministrativo Contabile: la pronuncia della competente autorità accerta che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri di ufficio, o comunque colposi (dolo o colpa grave), ritenendolo conseguentemente esente da ogni responsabilità per danno erariale. Al termine del procedimento il dipendente dovrà trasmettere la sentenza definitiva alla, nonché le parcelle emesse dal legale e dal perito precedentemente individuati. La parcella/fattura emessa dal legale, intestata al dipendente e da quest ultimo debitamente quietanzata, dovrà essere inviata alla che, verificatane la congruità, provvederà al rimborso della stessa della stessa nei limiti di importo non superiore al valore medio di liquidazione calcolato come previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. Eventuali maggiorazioni di parcella dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate, fatta salva comunque la facoltà per l Azienda di richiedere la liquidazione degli onorari esposti dal professionista da parte del Consiglio dell Ordine di appartenenza. Nel caso di procedimento amministrativo contabile il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti assolti nel giudizio di responsabilità amministrativa avverrà nella misura dell importo eventualmente liquidato in sentenza. La parcella/fattura emessa dal perito, intestata al dipendente e da quest ultimo debitamente quietanzata, dovrà essere inviata alla che, verificatane la congruità, provvederà al rimborso della stessa nel limite dei minimi tariffari. Il dipendente CONSAPEVOLE che ha l obbligo di informare preventivamente la in merito al coinvolgimento in procedimenti di responsabilità civile, contabile o penale, nonché della nomina del legale e/o perito. che in ogni caso, si applicherà il comma 3 degli artt dei CC.NN.LL. esigendo dal dipendente gli oneri sostenuti per la sua difesa in caso di condanna passata in giudicato per dolo o colpa grave. AUTORIZZA l Azienda a trattare i dati indicati nella presente richiesta ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali per le finalità connesse all espletamento della pratica inerente l attivazione del patrocinio legale e/o dell assistenza peritale. Data Firma Allegati: 1) copia dell atto di persona informata sui fatti o di comparizione o verbale di accertamento, atto di citazione, etc. 2) preventivo spese legali per legale scelto dall elenco degli avvocati civilisti/penalisti fornito dall Azienda 3) copia della dichiarazione copertura assicurativa tutela legale e peritale 4 di 5
5 DICHIARAZIONE GARANZIA ASSICURATIVA PER TUTELA LEGALE E PERITALE La/il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali, di cui all art. 76, D.P.R , n. 445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. cit. e per gli effetti di cui all art. 1910, cod. civ. DICHIARA o di non aver contratto, né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che le/gli conferiscano diritto di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti nel procedimento giudiziario ; o di avere contratto polizza/e assicurativa/e, di cui si allega copia, con la/e seguente/i Compagnia/e, conferente/i al dichiarante diritto a chiedere il rimborso di spese legali, per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario, e, in tale eventualità: di aver chiesto o di voler chiedere alla/e Compagnia/e l integrale rimborso delle spese legali già corrisposte al proprio difensore; di aver chiesto o di voler chiedere alla/e Compagnia/e la sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dalla la e quanto effettivamente già pagato dal dichiarante al proprio difensore e, conseguentemente, di rinunciare a chiedere alla/e suddetta/e Compagnia/e e/o di ottenere dalla/e stessa/e qualsivoglia corresponsione di oneri difensivi eventualmente rimborsati o rimborsabili dalla SC suindicata; di non aver attivato la copertura assicurativa della polizza in essere in relazione al procedimento per il quale di chiede patrocinio legale. Firma (Luogo e data) Si allega copia fronte-retro di documento di riconoscimento 5 di 5
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