Fondo incentivante Legge MERLONI

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Fondo incentivante Legge MERLONI Quello che segue è il testo definitivo relativo alla ripartizione dell 1,5 % della Legge 109/94 nota come L. Merloni. Il testo fa seguito alla circolare DAG n 101 del 31 luglio. L RdB, com è noto, non ha firmato tale accordo perché lo ritiene discriminatorio. Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 recante l attuazione della direttiva 92/57CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili; VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell art. 1 della legge 8 ottobre1997, n. 352; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; VISTO in particolare l articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che prevede la ripartizione di una somma non superiore all 1,5 per cento dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori; VISTO, inoltre, l articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che prevede la ripartizione del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto; CONSIDERATO che la predetta norma prevede che la ripartizione sia effettuata con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata assunti in un regolamento adottato dall amministrazione; CONSTATATO che la stessa norma demanda al predetto regolamento il compito di stabilire la percentuale effettiva, nel limite massimo dell 1,5 per cento, in rapporto alla entità e alla complessità dell opera da realizzare; VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; VISTO il verbale dell accordo raggiunto il 27 luglio 2000 in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo; UDITO il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell adunanza del http://www.rdbwebstato.it/ministeri/bbcc/bbcc0041.html (1 of 5)10/06/2004 12.46.53

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell art 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data con nota n. è adottato il seguente regolamento Art. 1 Principi generali 1. Il fondo di cui al comma 1 dell art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di seguito indicata come legge n. 109, inerente la progettazione dei lavori, è costituito con riferimento alla sola progettazione esecutiva, salvo quanto previsto dall art. 4, comma 3, e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l eventuale redazione di perizie di variante e suppletive. 2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. 3. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall art. 19, comma 5 bis, della legge n. 109, alla progettazione definitiva. 4. La percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi è fissata nella misura dell 1,5 per cento dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro tenuto conto che gli interventi sui beni culturali sono da considerarsi, in ragione della loro natura e specificità, sempre di notevole complessità. 5. Nell importo dei lavori sui quali è calcolato l incentivo non rientrano le spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano particellare e la procedura per l esecuzione dell eventuale occupazione ed esproprio, nonché tutte le attività propedeutiche, di supporto o integrative alla progettazione, necessarie all approvazione dei progetti, e l ammontare dell I.V.A. Art. 2 Condizioni per l erogazione 1 La corresponsione dell incentivo è subordinata: a) per quanto riguarda la progettazione alla verifica dei contenuti indicati all articolo 16 commi 1 e 2 della legge n. 109 e relativo regolamento d attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; b) per quanto riguarda l attività di direzione dei lavori e di collaudo, alla verifica che tali attività riguardino opere o lavori disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici attinenti la tutela del patrimonio culturale. 2. Nessuna ripartizione dell incentivo viene effettuata qualora gli elaborati progettuali, predisposti direttamente dalle strutture interne dell amministrazione, non siano stati approvati e i lavori relativi non siano stati appaltati o aggiudicati. Art. 3 Criteri di ripartizione 1. L assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate dalla legge n. 109 deve garantire il http://www.rdbwebstato.it/ministeri/bbcc/bbcc0041.html (2 of 5)10/06/2004 12.46.53

pieno impiego della professionalità in servizio presso gli uffici del ministero responsabili dell intervento nonché l equa ripartizione degli stessi anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall art. 18 commi 1 e 2 della legge medesima. 2. Il personale destinatario del compenso è individuato, in conformità a quanto disposto nel comma 1 e tenuto conto dell esigenza di un uniforme affidamento degli incarichi, dal dirigente dell ufficio attuatore dell intervento, nel rispetto delle quote massime stabilite dall art. 4 del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell opera nonché del criterio di rotazione degli incarichi. A tal fine, in sede di contrattazione d istituto, sono annualmente individuati i criteri per la scelta delle professionalità necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun componente dell unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento. Art. 4 Quote spettanti 1. Le percentuali del fondo da attribuire a ciascun componente dell unità organizzativa, costituita per ogni singolo intervento sono individuate con il seguente criterio: a) responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 15 % b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori: 1. progettazione preliminare fino all 8 % 2. progettazione definitiva fino al 20 % 3 progettazione esecutiva fino al 30 % 4. progettazione definitiva per scavi archeologici e per lavori di manutenzione fino al 25 % c) incaricato della redazione del piano della sicurezza e collaboratori: fino al 15 % d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collaboratori fino al 15% e) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori fino al 25 % f) incaricati del collaudo, anche in corso d opera, e collaboratori fino al 13 % 2. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all organico dell amministrazione costituiscono economie. A tal fine la percentuale del fondo che non viene assegnata non può essere inferiore al 5% per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da a) ad f) del precedente comma 1. 3. La redazione del progetto preliminare, come individuato dall articolo 16, comma 3, della legge n. 109, comporta la corresponsione dell incentivo riportato al comma 1, lettera b), punto 1, qualora la sua redazione consenta di procedere al successivo affidamento del lavoro mediante il sistema dell appalto concorso. In tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a), c), d), e) ed f) qualora gli incarichi relativi vengano conferiti a soggetti appartenenti all amministrazione. http://www.rdbwebstato.it/ministeri/bbcc/bbcc0041.html (3 of 5)10/06/2004 12.46.53

Art. 5 Disposizioni particolari 1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente dell ufficio attuatore dell intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all attività espletata. 2. L incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l attività di progettazione consiste in un opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni. 3. L incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori di cui all art. 4, comma 1 lettera b), non è conferito, o se conferito anche in parte deve essere recuperato, quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell intervento, varianti in corso d opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall art. 25, comma 1, lettera d) e comma 4 della legge n. 109. Art. 6 Liquidazione degli incentivi per la progettazione 1. La ripartizione degli incentivi per la progettazione è effettuata in due fasi: la prima, pari al 30% dell importo complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell opera o del lavoro; la seconda, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo. Art. 7 Incentivi per la pianificazione 1. Fra i dipendenti che hanno redatto un piano territoriale paesistico, nell esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall art. 149, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ripartito l 85% dell incentivo previsto dall art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il restante 15% dell incentivo è attribuito al responsabile del procedimento. 2. Per l assegnazione dell incentivo valgono le altre disposizioni del presente regolamento. Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori ancora in corso alla data di sua entrata in vigore. 2. Per i lavori già conclusi e collaudati le disposizioni del presente regolamento si applicano solo nel caso in cui l incentivo non sia stato integralmente corrisposto secondo la precedente regolamentazione. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. http://www.rdbwebstato.it/ministeri/bbcc/bbcc0041.html (4 of 5)10/06/2004 12.46.53

IL MINISTRO http://www.rdbwebstato.it/ministeri/bbcc/bbcc0041.html (5 of 5)10/06/2004 12.46.53