Statuto della Comunità di Ambito Toscana Costa

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Statuto della Comunità di Ambito Toscana Costa Comunità di ambito di cui all articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). - Approvazione dello statuto tipo ai sensi dell articolo 25 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti)) Indice dello Statuto Art.1 - Costituzione e denominazione Art.2. - Durata e sede Art.3 - Finalità Art.4 - Funzioni Art.5 - Piano industriale - Comitato di garanzia - Garante per l informazione Art.6 - Quote di partecipazione Art.7 - Trasmissione atti fondamentali della comunità di ambito agli enti consorziati Art. 8 - Forme di consultazione e partecipazione Art. 9 - Tutela dei diritti degli utenti Art.10 - Organi Art.11 - Composizione dell assemblea Art.12 - Attribuzioni dell assemblea Art.13 - Convocazione dell assemblea Art.14 - Funzionamento dell assemblea Art.15 - Consiglio di amministrazione Art.16 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione Art.17 - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione Art.18 - Presidente della comunità d ambito Art.19 - Direttore Art.20 - Commissioni consultive Art.21 - Collegio dei revisori Art.22 - Uffici e personale Art.23 - Fondo di dotazione Art.24 - Patrimonio Art.25 - Contabilità e finanza Art.26 - Spese di funzionamento Art.27 - Ripartizione degli oneri, degli obblighi e delle responsabilità delle precedenti comunità d ambito Art. 28 - Scioglimento della comunità d ambito Art. 29 - Norma finale di rinvio * * * Statuto comunità di ambito di cui all articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). Approvazione dello statuto ai sensi dell articolo 25 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti)). Art.1 Costituzione e denominazione 1. In applicazione della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la 1

bonifica dei siti inquinati), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n.61 tra i comuni di: Altopascio, Aulla, Bagni di Lucca, Bagnone, Barga, Bibbona, Bientina, Borgo a Mozzano, Buti, Calci, Calcinaia, Camaiore, Campiglia Marittima, Campo Elba, Camporgiano, Capannoli, Capannori, Capoliveri, Capraia Isola, Careggine, CARRARA, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Casola in Lunigiana, Castagneto Carducci, Castefranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Cecina, Chianni, Collesalvetti, Comano, Coreglia Antelminelli, Crespina, Fabbriche di Vallico, Fauglia, Filattiera, Fivizzano, Forte dei Marmi, Fosciandora, Fosdinovo, Gallicano, Giuncugnano, Guardistallo, Lajatico, Lari, Licciana Nardi, LIVORNO, Lorenzana, LUCCA, Marciana, Marciana Marina, MASSA, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montignoso, Montecarlo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Valdarno, Mulazzo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Piombino, PISA, Podenzana, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Pontremoli, Porcari, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, S.Romano Garfagnana, San Giuliano Terme, San Miniato, San Vincenzo, Santa Croce sull'arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Sassetta, Seravezza, Sillano, Stazzema, Suvereto, Terricciola, Tresana, Vagli di Sotto, Vecchiano, Vergemoli, Viareggio, Vicopisano, Villa Basilica, Villa Collemandina, Villafranca in Lunigiana, Volterra, Zeri è costituito un consorzio ai sensi dell articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli enti locali) denominato " comunità di ambito ATO Toscana Costa" Art. 2 Durata e sede 1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l esaurimento del fine. 2. La comunità di ambito Toscana Costa ha sede legale nel comune di Livorno. 3. Il cambiamento di sede legale è deliberato dall assemblea. 4.Il Consiglio d Amministrazione ha facoltà di determinare la localizzazione di sedi o presidi operativi nelle tre province limitrofe al fine di garantire servizi diretti ai cittadini ed agli enti territoriali. Art. 3 Finalità 1. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e dalla l.r.25/1998, la comunità di ambito ha lo scopo di organizzare, affidare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell Ambito Territoriale Ottimale (ATO) "Toscana Costa", quale risulta delimitato dall articolo 24 della l.r. 25/1998. 2. La comunità di ambito opera per conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione. 3. La comunità di ambito opera per il conseguimento dell autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani all interno del proprio territorio. Art. 4 Funzioni 1. La comunità di ambito Toscana Costa, svolge le funzioni di cui all articolo 201 del d.lgs 152/2006 ed all articolo 26 della l.r. 25/1998. 2. In particolare spetta alla comunità di ambito, anche ai fini del raggiungimento degli standard tecnicoeconomici del piano regionale dei rifiuti: a) l affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell articolo 26 della l.r.61/2007, nonché la stipula e la gestione dei relativi contratti; b) il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con particolare riferimento agli obblighi concernenti la gestione e realizzazione degli impianti e delle altre infrastrutture funzionali alla erogazione del servizio; c) l elaborazione, l approvazione e l aggiornamento del piano industriale, di cui all articolo 27 della l.r.25/1998; 2

d) la redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano industriale e sulla capacità di autosufficienza di smaltimento dell ATO; e) la determinazione della tariffa secondo i contenuti dell articolo 238 del d.lgs. 152/2006 e del metodo normalizzato ivi previsto, nonché delle modalità per la sua introitazione; f) l assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all articolo 3, comma 2, della l.r. 25/1998. 3. La comunità di ambito si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull efficienza e sull efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti. 4. La comunità di ambito stipula le convenzioni previste dall articolo 25, comma 4, della l.r.25/1998. 5. La comunità di ambito provvede ove occorra agli atti d intesa necessari ai fini della costituzione del sistema di ATO, ai sensi dell articolo 2 comma 1, lettera d) della l.r.25/1998 e dell articolo 25, comma 5, della medesima legge regionale. 6 La comunità di ambito promuove attività di educazione ambientale. 7. La comunità di ambito promuove ogni azione utile alla prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti. 8. Ogni altro adempimento previsto dalla legge. Art.5 Piano industriale Comitato di garanzia Garante per l informazione 1. La comunità di ambito attua il piano interprovinciale attraverso il piano industriale. 2. Il piano industriale, con i contenuti previsti dall articolo 27, comma 1, della l.r.25/1998, e redatto sulla base dell analisi della situazione esistente indicata dal piano interprovinciale. 3. Il piano è adottato, approvato e modificato ai sensi dell articolo 27 della l.r. 25/1998. 4. Con l atto di approvazione del piano industriale, la comunità di ambito nomina un comitato di garanzia, composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti, che ha il compito di verificare l attuazione del piano industriale e l attività dei gestori. 5. Il comitato di garanzia dura in carica 4 anni ed è composto da 5 componenti, uno dei quali designato dalle province comprese nel medesimo ATO. 6. Il comitato riferisce alla comunità di ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l'anno il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alle province. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione della comunità di ambito. 7. Il garante dell informazione, che svolge i compiti indicati dalla l.r.25/1998, è nominato ai sensi dell articolo 27, comma 2 della l.r. 25/1998. 8. Con apposito regolamento la comunità dettaglia le modalità per il funzionamento del comitato di garanzia e stabilisce le indennità spettanti ai suoi membri. Nello stesso regolamento si provvede a disciplinare l incompatibilità e la decadenza dei membri qualora si trovino in posizione di conflitto d interessi per l esistenza di rapporti con il gestore, anche con riferimento ad un ragionevole periodo di tempo precedente l affidamento della gestione. Egualmente e esclusa la possibilità di affidamento di prestazioni professionali e di consulenza, connesse all attuazione del piano industriale, per un ragionevole periodo di tempo successivo alla cessazione dell incarico 9. La comunità di ambito presenta una relazione semestrale al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed alle province, sull attività svolta e sullo stato di attuazione della l.r.25/1998 e della l.r.61/2007. Art.6 Quote di partecipazione 1. Le quote di partecipazione dei comuni alla comunità di ambito", determinate in base ai fattori indicati dall articolo 23, comma 7, della l.r. 25/1998, sono stabilite come segue: 3

Comuni Quote di partecipazione Altopascio 0,94% Aulla 0,90% Bagni di Lucca 0,39% Bagnone 0,24% Barga 0,54% Bibbona 0,60% Bientina 0,50% Borgo a Mozzano 0,49% Buti 0,37% Calci 0,43% Calcinaia 0,74% Camaiore 2,24% Campiglia Marittima 0,75% Campo Elba 0,50% Camporgiano 0,16% Capannoli 0,35% Capannori 2,48% Capoliveri 0,40% Capraia Isola 0,13% Careggine 0,13% CARRARA 3,51% Casale Marittimo 0,14% Casciana Terme 0,26% Cascina 1,91% Casola in Lunigiana 0,20% Castagneto Carducci 0,96% Castelfranco di Sotto 0,70% Castellina Marittima 0,22% Castelnuovo di Val di Cecina 0,30% Castelnuovo Garfagnana 0,62% Castiglione Garfagnana 0,18% Cecina 1,74% Chianni 0,15% Collesalvetti 0,92% Comano 0,19% Coreglia Antelminelli 0,36% Crespina 0,31% Fabbriche di Vallico 0,23% Fauglia 0,24% Filattiera 0,23% Fivizzano 0,44% Forte dei Marmi 1,14% Fosciandora 0,14% Fosdinovo 0,29% Gallicano 0,36% Giuncugnano 0,13% Guardistallo 0,13% Lajatico 0,14% Lari 0,56% Licciana Nardi 0,29% LIVORNO 9,18% Lorenzana 0,20% LUCCA 4,94% Marciana 0,21% Marciana Marina 0,23% MASSA 5,21% Massarosa 2,55% Minucciano 0,19% Molazzana 0,23% Montignoso 0,67% 4

Montignoso 0,67% Comuni Quote di partecipazione Montecarlo 0,35% Montecatini Val di Cecina 0,40% Montescudaio 0,25% Monteverdi Marittimo 0,17% Montopoli in Valdarno 0,56% Mulazzo 0,23% Orciano Pisano 0,12% Palaia 0,27% Peccioli 2,70% Pescaglia 0,30% Piazza al Serchio 0,19% Pietrasanta 2,89% Pieve Fosciana 0,26% Piombino 2,65% PISA 6,63% Podenzana 0,20% Pomarance 0,40% Ponsacco 0,76% Pontedera 2,10% Pontremoli 0,48% Porcari 0,74% Porto Azzurro 0,54% Portoferraio 0,92% Rio Marina 0,25% Rio nell Elba 0,10% Riparbella 0,19% Rosignano Marittimo 6,63% S. Romano Garfagnana 0,21% San Giuliano Terme 1,53% San Miniato 1,33% San Vincenzo 0,83% Santa Croce sull Arno 0,75% Santa Luce 0,15% Santa Maria a Monte 0,63% Sassetta 0,23% Seravezza 0,78% Sillano 0,09% Stazzema 0,16% Suvereto 0,24% Terricciola 0,30% Tresana 0,21% Vagli di Sotto 0,13% Vecchiano 0,72% Vergemoli 0,12% Viareggio 4,33% Vicopisano 0,54% Villa Basilica 0,22% Villa Collemandina 0,14% Villafranca in Lunigiana 0,28% Volterra 0,75% Zeri 0,17% 2. Le quote di partecipazione sono aggiornate ogni 2 anni sulla base delle variazioni medie riferite ai fattori di cui al comma 1. 3. Ciascun comune è responsabile della gestione consortile e partecipa alle decisioni assembleari in misura proporzionale alla propria quota. 5

Art.7 Trasmissione atti fondamentali della comunità di ambito agli enti consorziati 1. Il presidente della comunità di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall assemblea. Art.8 Forme di consultazione e partecipazione 1. Gli organi della comunità di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell attività della comunità di ambito. 2. Gli organi della comunità attivano reti informative e forme di partecipazione degli utenti alle fasi di programmazione e controllo del servizio. In relazione alla gestione degli impianti e delle infrastrutture suscettibili di provocare particolare disagio alla popolazione, la comunità di ambito individua e monitora indicatori suscettibili di generare tensione nella collettività, dandone informazione alla popolazione residente, anche organizzata in comitati. 3. Per il raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 gli organi della comunità di ambito, in particolare: a) effettuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando, anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute degli organi (Consigli e Giunte) degli enti consorziati medesimi; b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati; c) effettuano incontri con la popolazione o con i rappresentanti della collettività per informare e discutere le scelte. Art.9 Tutela dei diritti degli utenti 1. La comunità d ambito Toscana Costa assicura, anche mediante una presenza operativa sul territorio di competenza, che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1994, n.43. Art.10 Organi 1. Sono organi della comunità di ambito Toscana Costa a) l assemblea dei rappresentanti; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente della comunità di ambito; d) il direttore; e) il collegio dei revisori. Art.11 Composizione dell assemblea 1. L assemblea e composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco o di un suo delegato. La delega è effettuata con atto scritto valido per una singola seduta ed è trasmessa al presidente dell assemblea prima dell inizio della seduta. 2. A ciascun comune e riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio di cui all art. 6. 3. Il mandato di rappresentanza è dichiarato estinto di diritto dall assemblea della comunità di ambito qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale. 6

Art.12 Attribuzioni dell assemblea 1. L assemblea è titolare della funzione d indirizzo dell attività della comunità di ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: a) elezione del presidente della comunità d ambito, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti; b) elezione del suo presidente; c) approvazione dei documenti di programmazione, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, del rendiconto; d) modifica della sede legale; e) determinazione dell entità e della modalità di erogazione del fondo di dotazione consortile ; f) aggiornamento delle quote di partecipazione dei singoli comuni consorziati nella comunità di ambito; g) approvazione del piano industriale e degli aggiornamenti del medesimo piano; h) nomina del comitato di garanzia di cui all articolo 5; i) affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell articolo 4, comma 2, lettera a) del presente statuto; l) determinazione della tariffa e delle modalità per la sua introitazione ai sensi dell articolo 238 del d.lgs. 152/2006; m) approvazione dei regolamenti interni della comunità d ambito, salvo di quelli che la legge o il presente statuto riserva ad altri organi; n) determinazione delle indennità e/o del rimborso spese al presidente ed ai componenti dell assemblea, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato di garanzia, ai sensi della normativa vigente; o) definizione degli indirizzi per la nomina e per il relativo compenso del direttore; p) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della comunità d ambito presso terzi; q) approvazione degli indirizzi per l ordinamento degli uffici; r) approvazione delle convenzioni previste dall articolo 4, comma 4 del presente statuto; s) approvazione degli atti d intesa previsti dall articolo 4, comma 5 del presente statuto; t) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione. Art.13 Convocazione dell assemblea 1. L assemblea si riunisce per l approvazione degli atti fondamentali ed ogni qualvolta lo si renda necessario 2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, l assemblea si riunisce tutte le volte che il presidente della comunità di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. 3. La convocazione è disposta dal presidente dell assemblea anche quando lo richiedano componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili ovvero almeno tre componenti del consiglio di amministrazione. Tale convocazione avviene entro venti giorni dalla richiesta. 4. L assemblea e convocata mediante avviso contenente l indicazione del luogo, giorno e ora dell adunanza e l ordine del giorno. L avviso è recapitato ai componenti a mezzo posta, per fax ovvero altri mezzi di comunicazione elettronica, almeno otto giorni prima della seduta. Nell avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 5. Nei casi d urgenza, l assemblea può essere convocata quarant otto ore prima dell adunanza mediante telegramma od email recante in sintesi gli argomenti da trattare 6. Almeno ventiquattr ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d urgenza di cui al comma 5. 7

Art.14 Funzionamento dell assemblea 1. L assemblea è presieduta dal presidente dell assemblea. 2. le sedute dell assemblea sono pubbliche. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato. 3. L assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione. 4. In seconda convocazione l assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale. 5. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (un terzo se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (un terzo se in seconda convocazione). 6. Per l approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere c),e), f), g), i), l), m), n), o), q) r) s) dell articolo 12 del presente statuto, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all assemblea che rappresentino il 50 % +1 delle quote di partecipazione alla comunità di ambito. 7. Delle sedute dell assemblea è redatto verbale, a cura di un membro dell assemblea nominato dal presidente dell assemblea. 8. Alle Assemblee ed alle votazioni è valida anche la partecipazione in videoconferenza, per la quale la Comunità predispone adeguata strumentazione tecnica. Art.15 Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della comunità di ambito e da dodici (12) consiglieri eletti (nel numero minimo previsto dalla legge) dall assemblea. 2. Uno dei consiglieri è designato dal presidente a svolgere le funzioni di vicepresidente. 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro (4) anni 4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza. 5. Il subentrante rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore. Art.16 Attribuzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio provvede all ordinaria amministrazione della comunità di ambito. 2. In particolare esso: a) propone all assemblea gli atti di cui alle lettere d), e) f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), dell articolo 12 del presente statuto; b) assicura l esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi dell assemblea; c) approva il regolamento degli uffici e dei servizi; d) nomina il direttore della comunità d ambito e stabilisce il relativo compenso nel rispetto degli indirizzi dell assemblea e su proposta del Presidente; e) verifica il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici; f) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio; g) delibera sull organico e sul conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari; h) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; i) sovrintende alle funzioni di vigilanza e di controllo della comunità di ambito. 3. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell ente. 8

Art.17 Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente della comunità di ambito o, in sua assenza, dal vicepresidente con le stesse modalità previste per la convocazione dell assemblea di cui all articolo 13 del presente statuto. 2. Il consiglio di amministrazione si riunisce per lo svolgimento dei compiti di cui all articolo 16. Può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni. 3. Le adunanze sono valide con l intervento della maggioranza dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 5. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente della comunità d ambito e dal soggetto verbalizzante. Ciascun componente del consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto. 6. L elenco delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è periodicamente trasmesso ai comuni consorziati. 7. Le riunioni del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Ad esse interviene il direttore che, se richiesto, esprime pareri consultivi. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie. Art.18 Presidente della comunità d ambito 1. Il presidente della comunità d ambito: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi verbali; b) nomina i responsabili degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del regolamento degli uffici; b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall assemblea e dal consiglio di amministrazione; c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie; d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni dei soggetti gestori del servizio con l utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all articolo 9 del presente statuto; e) nomina o designa i rappresentanti della comunità d ambito presso terzi; e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza; g) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del consiglio di amministrazione designato dal presidente stesso alla carica di vicepresidente. Art. 19 Direttore 1. Al direttore compete la responsabilità gestionale della comunità di ambito anche mediante il coordinamento dei dirigenti. Esso compie gli atti demandatigli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della comunità d ambito. 2. In particolare il direttore svolge le funzioni di seguito indicate: a) partecipa alle sedute dell assemblea e del consiglio di amministrazione e, se richiesto, fornisce pareri consultivi; b) organizza le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio; c) organizza le operazioni di affidamento del servizio e di realizzazione degli interventi; 3. Il direttore deve avere un rapporto esclusivo con il consorzio, costituendo causa di incompatibilità 9

ogni forma di collaborazione, consulenza o incarico presente al momento della nomina e causa di revoca collaborazioni, consulenze o incarichi assunti durante il mandato. Sono fatte salve le collaborazioni, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, nei confronti degli enti consorziati e delle amministrazioni pubbliche sovra comunali. 4. L incarico del direttore cessa con lo scadere del mandato del Consiglio di amministrazione del consorzio. Art.20 Commissioni consultive 1. Per lo studio di determinate materie o per lo studio di iniziative afferenti alle attività della comunità di ambito, l assemblea ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se necessario, anche esperti esterni. 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni di svolgimento della loro attività. Art.21 Collegio dei revisori 1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria della comunità di ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dal titolo VII del d.lgs 267/2000. 2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina e sono rieleggibili per una sola volta. 3. I revisori esercitano le funzioni previste dal titolo VII del d.lgs.267/2000. 4. Possono assistere alle sedute dell assemblea dei rappresentanti e alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economicofinanziarie di rilevante interesse per la comunità di ambito. Art.22 Uffici e personale 1. Il consorzio si avvale del personale di ruolo od a contratto presente nelle attuali comunità di ambito n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, nelle mansioni ricoperte e con inquadramento contrattuale al momento dell entrata in vigore della legge regionale 61/07. 2. Il consiglio di amministrazione definisce la dotazione organica del consorzio. 3. La comunità di ambito può avvalersi del personale trasferito o comandato dai comuni consorziati, ovvero di personale dipendente dai comuni consorziati, distaccato funzionalmente per lo svolgimento di attività presso la comunità d ambito. 4. La comunità di ambito può avvalersi degli uffici dei comuni consorziati secondo modalità che verranno determinate da apposito regolamento. 5. La comunità di ambito può disporre di personale proprio da assumere secondo le disposizioni delle leggi in vigore. Art.23 Fondo di dotazione 1. La comunità di ambito dispone di un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla quota di partecipazione di cui all articolo 6 del presente statuto. L ammontare e le modalità di erogazione del fondo sono deliberate dall Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. 10

Art.24 Patrimonio 1. L Autorità di ambito dispone di un proprio patrimonio costituito dal Fondo di dotazione sottoscritto da ciascun comune di cui all art. 23 del presente Statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. 2.Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall art 2343 codice civile. 3.All Autorità di Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, non integrando la quota di proprietà dei Comuni. 4. Tutti i beni conferiti in dotazione come i beni direttamente acquisiti dall Autorità di ambito, sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari. Art.25 Contabilità e finanza 1. Per la contabilità e la finanza della comunità di ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali e verrà adottata una contabilità economico e patrimoniale. 2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall assemblea dei rappresentanti entro il 15 novembre di ogni anno. Art.26 Spese di funzionamento 1. La quota di partecipazione alle spese di funzionamento della comunità d ambito è stabilita dal bilancio preventivo annuale e suddivisa tra tutti i Comuni in ragione della rispettiva quota di partecipazione al Consorzio. 2. Il riparto delle spese, costituendo allegato al bilancio di previsione, e comunicato agli enti consorziati entro quindici (15) giorni dalla relativa deliberazione. Art. 27 Ripartizione degli oneri, dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità delle precedenti comunità d ambito 1. Gli oneri, i diritti, gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti giuridici delle comunità di ambito esistenti al momento dell entrata in vigore della l.r.61/2007 sono distribuiti tra i comuni secondo quanto stabilito nella convenzione, ove tale ripartizione non risulti corrispondente alle quote previste dal presente statuto. Art.28 Scioglimento della comunità d ambito 1. In caso di scioglimento della comunità, l assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le competenze ed i relativi compensi. 2. L importo del fondo consortile che risulti disponibile al termine della liquidazione dopo il pagamento delle passività, è versato ai comuni in ragione della quota di partecipazione di cui all articolo 6. Art. 29 Norma finale di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili. 11

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