STATUTO. Delegazione Toscana

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1 STATUTO Delegazione Toscana APPROVATO DALL ASSEMBLEA REGIONALE PONTREMOLI 20 DICEMBRE 1996

2 I N D I C E Titolo I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Costituzione e finalità - Costituzione - Sede - Finalità - Compiti - Rapporti con le altre Associazioni Titolo II Organi Art. 6 - Organi della Delegazione Art. 7 - Assemblea Art. 8 - Funzioni dell Assemblea Art. 9 - Elezione degli Organi Art Consiglio Art Funzioni del Consiglio Art Giunta Esecutiva Art Funzioni della Giunta Esecutiva Art Presidente Art Collegio dei Revisori dei Conti Art Conferenza dei Sindaci dei Comuni montani e Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane Art Decadenza Titolo III Organizzazione esecutiva Art Segretario Art Convenzioni Titolo IV Fonti Finanziarie Art Finanziamenti Art Esercizio finanziario Art Gestione attività Titolo V Disposizioni finali Art Modifiche statutarie Art Norma di rinvio Art Disposizioni transitorie 1

3 TITOLO I - Costituzione e Finalità ART. 1 Costituzione - Denominazione E costituita, tra i soci dell Unione Nazionale dei Comuni, Comunità, Enti montani appartenenti alla Regione Toscana, la Delegazione Regionale U.N.C.E.M. indicata anche con la sigla UNCEM Toscana. ART. 2 Sede La sede della Delegazione Toscana UNCEM è ubicata nel territorio di uno dei Comuni montani della Toscana o nel capoluogo regionale. ART. 3 Finalità La Delegazione dell UNCEM Toscana ha lo scopo di esaminare, proporre, discutere i problemi amministrativi, economici e sociali di interesse degli Enti montani. Nella sua attività la Delegazione Regionale si prefigge, nell ambito degli indirizzi statutari nazionali, il conseguimento degli obiettivi generali dell Unione Nazionale e nella propria specifica realtà territoriale, in relazione alle prerogative ed agli interessi di ciascun Ente montano: - persegue la valorizzazione e lo sviluppo delle zone e delle istituzioni montane nel quadro del sostegno delle Autonomie Locali, collegato alla dimensione dei rispettivi interessi socioeconomici ed alle linee di programmazione europea, nazionale e regionale; - concorre alla definizione della politica regionale per la montagna che, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori, pubblici e privati, sostenga il ruolo degli Enti locali montani consentendo un generale processo di sviluppo scocio-economico delle popolazioni; - favorisce la formazione di opportune intese ed ogni altro strumento di cooperazione con ogni soggetto pubblico e privato coinvolto nelle strategie e nelle iniziative riguardanti lo sviluppo delle zone montane; - ricerca il consolidamento e l affermazione amministrativa e politica degli Enti montani, nonché la loro evoluzione nella realizzazione dei principi autonomistici ed in materia di decentramento secondo il principio di sussidiarietà. ART. 4 Compiti La Delegazione Regionale, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali: - partecipa con propri rappresentanti in ogni sede, in ambito regionale, dove si definiscono gli interessi delle realtà e delle istituzioni montane; - assume ruoli e/o funzioni attribuitegli dalle pubbliche amministrazioni in sintonia con le proprie finalità istituzionali; - promuove convegni e studi, nonché attività di consulenza ed assistenza ai propri aderenti, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti o costituendo appositi organismi societari; - promuove forme di coordinamento, in relazione alle specifiche esigenze, fra gli Enti associati; - favorisce occasioni di confronto e iniziative con altre Delegazioni Regionali; - realizza servizi informativi come pubblicazioni di studi, relazioni, documentazioni e la loro diffusione fra gli Enti associati; 1

4 - partecipa ad ogni intesa regionale, interregionale e nazionale per la determinazione e l attuazione dei programmi riservati alla montagna, riguardanti il proprio territorio e le proprie popolazioni; - assume funzioni di carattere sindacale in rappresentanza dei propri associati e sottoscrive accordi con le organizzazioni sindacali su materie oggetto di contrattazione regionale; - sottoscrive convenzioni o protocolli d intesa, nell interesse degli associati e per le finalità previste dallo Statuto con le Istituzioni, Società e Associazioni. ART. 5 Rapporti con gli altri Organismi La Delegazione Toscana collabora con le altre Associazioni regionali rappresentative degli Enti locali, nonché con i medesimi, con l Amministrazione regionale e con le forze socioeconomiche, per l affermazione delle politiche autonomistiche e comunque rivolte alla valorizzazione delle risorse locali nell ambito dei principi riformatori e del principio della sussidiarietà. La Delegazione può aderire ad altri Organismi e Associazioni le cui finalità siano compatibili con quelle statutarie. Sono Organi della Delegazione: a) l Assemblea Regionale; b) il Consiglio; c) la Giunta Esecutiva; d) il Presidente; e) il Collegio dei Revisori dei Conti. TITOLO II - Organi ART. 6 Organi della Delegazione ART. 7 Assemblea Regionale L Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci regionali che aderiscono all UNCEM nazionale. Ciascun associato, purché in regola con il pagamento delle quote associative, partecipa all assemblea con il proprio rappresentante legale o suo delegato, purché appartenente agli organi dell Ente associato, oppure per delega rilasciata ad altro socio. Il numero delle deleghe sarà determinato dal Consiglio con la deliberazione di convocazione dell assemblea. Partecipano all Assemblea, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti delle altre Associazioni delle Autonomie della Toscana. L Assemblea ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente della Delegazione coadiuvato dal Vice-Presidente. L Assemblea congressuale è convocata dal Presidente della Delegazione in esecuzione della delibera dell Unione Nazionale che convoca il Congresso Nazionale (art.9 comma 7 Statuto Nazionale). L Assemblea congressuale prima di passare a trattare gli argomenti all ordine del giorno nomina l ufficio di Presidenza congressuale, la Commissione verifica poteri composta da tre membri e stabilisce la procedura di votazione. Le sedute assembleari sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, conteggiando anche le deleghe. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un ora 2

5 dopo la prima, le sedute sono valide con la presenza del quindici per cento dei soci, conteggiando anche le deleghe. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. ART. 8 Funzioni dell Assemblea L assemblea: - definisce gli indirizzi programmatici dell attività associativa; - elegge il Consiglio della Delegazione; - approva le Modifiche statutarie. ART. 9 Elezione degli Organi L Assemblea elegge il Consiglio, sulla base di una lista unitaria e, nel caso fossero più di una, sulla base di liste concorrenti, con maggioranza semplice dei votanti. Le liste sono formate da un numero di candidati superiore al 20% a quello previsto per la composizione del Consiglio. Nel caso di più liste, i seggi di Consiglio verranno assegnati con il sistema proporzionale e secondo l ordine di presentazione dei candidati. ART. 10 Consiglio Il Consiglio della Delegazione è composto da 30 membri, appartenenti agli organi degli Enti associati, ed è eletto dall Assemblea Congressuale. I componenti durano in carica fino alle nuove elezioni in vista del Congresso nazionale e sono rieleggibili. Ciascun Consigliere, in caso di decadenza, dimissioni o altre cause, viene sostituito col primo dei non eletti della lista di appartenenza, nella prima seduta del Consiglio dopo che si è verificata la causa della cessazione dalla carica. Alle sedute del Consiglio vengono invitati a partecipare, con voto consultivo, i Presidenti regionali dell ANCI, dell UPI, dell AICCRE e della LEGA delle Autonomie. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Delegazione, la prima convocazione è effettuata dal Presidente uscente. Si riunisce in seduta ordinaria due volte all anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri con diritto di voto. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice. ART. 11 Funzioni del Consiglio Il Consiglio della Delegazione: - elegge nel proprio seno nella prima seduta dopo il Congresso, convocato e presieduto dal Presidente uscente, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente e la Giunta Esecutiva; - nomina inoltre fra i rappresentanti degli Enti associati: 3

6 il Collegio dei Sindaci Revisori composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e ne indica il Presidente; i propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale fra gli Amministratori degli Enti Associati; - delibera sulle norme riguardanti l attuazione degli indirizzi programmatici dell Assemblea; - approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio; - propone al Consiglio nazionale eventuali aumenti delle quote in favore della Delegazione sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane regionali; - fissa le misure delle quote associative di competenza della Delegazione Regionale; - nomina, su proposta del Presidente, le sostituzioni dei membri della Giunta Esecutiva. ART. 12 Giunta Esecutiva La Giunta esecutiva è composta, oltre che dal Presidente e da 10 membri, tutti appartenenti agli organi degli Enti soci, ed è eletta dal Consiglio della Delegazione. Dura in carica quanto il Consiglio ed i componenti sono rieleggibili. Viene presieduta e convocata dal Presidente della Delegazione. Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. In caso di decadenza, dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica di membro della Giunta esecutiva, il Consiglio su proposta del Presidente, nomina il sostituto. Alle sedute della Giunta possono essere invitati collaboratori ed esperti per esprimere pareri e riferire su particolari argomenti. ART. 13 Funzioni della Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva: - sovrintende alle finalità ed all attuazione dei compiti statutari attraverso l adozione degli appositi provvedimenti; - decide su tutte le materie che non siano di competenza di altri organi; - cura la gestione amministrativa e finanziaria della Delegazione; - delibera storni di fondi e variazioni di bilancio con successiva ratifica da parte del Consiglio. ART. 14 Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio della Delegazione fra i suoi componenti. E il rappresentante legale della Delegazione. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile. Convoca e presiede gli organi della Delegazione, con l esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti. Nomina, fra i membri della Giunta Esecutiva, il Vice Presidente. Nomina, sentita la Giunta esecutiva, i rappresentanti della Delegazione in seno ad altri Organismi. Nomina il Segretario della Delegazione; In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione è sostituito dal Vice-Presidente, che ne assume le funzioni. Nel caso di assenza anche del Vice-Presidente assume le funzioni il membro della Giunta Esecutiva più anziano di età e così in ordine anche per eventuali ulteriori defezioni. 4

7 In caso di cessazione o decadenza dalla carica, le funzioni sono assunte dal Vice-Presidente vicario. Il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, scegliendo fra i suoi membri in carica, entro 30 giorni dalla cessazione. ART. 15 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio della Delegazione ed è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, appartenenti agli organi degli Enti associati. Verifica almeno ogni sei mesi la contabilità e le risultanze del conto di tesoreria dell Associazione. I componenti possono partecipare ai lavori del Consiglio e della Giunta Esecutiva con voto consultivo. Esamina il conto consuntivo e lo accompagna con una sua relazione all esame del Consiglio. La carica è incompatibile con quella di componente degli altri organi della Delegazione. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio della Delegazione ed i componenti sono rieleggibili. ART. 16 Conferenza dei Sindaci dei Comuni montani e Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane Quali Organi ausiliari della Delegazione, sono costituite la Conferenza sei Sindaci dei Comuni Montani e la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane che saranno convocate periodicamente dal Presidente della Delegazione per l esame di specifiche problematiche. ART. 17 Decadenza I Componenti della Delegazione decadono se l Ente che rappresentano perde la qualifica di socio dell UNCEM nazionale. I componenti degli organi collegiali decadono dalla loro carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell organo di appartenenza. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Esecutiva e comunicata all interessato. TITOLO III - Organizzazione Esecutiva ART. 18 Segretario Il Segretario della Delegazione assiste e partecipa all attività degli Organi, coadiuvandoli nella definizione ed attuazione degli adempimenti. Su direttive del Presidente provvede alle esigenze gestionali. E responsabile della tenuta della contabilità della Delegazione. Firma la corrispondenza di carattere ordinario, e gli atti che per loro natura non rientrano nelle competenze del Presidente. Dispone le spese di ordinaria gestione nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e provvede alla liquidazione ed al pagamento delle stesse. 5

8 ART. 19 Convenzioni La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, può deliberare la definizione di apposite convenzioni con professionisti e/o esperti per la realizzazione delle iniziative istituzionali. TITOLO IV - Fonti Finanziarie ART. 20 Finanziamento La Delegazione è dotata di autonomia finanziaria derivante: - dal trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell UNCEM Nazionale, più eventuale quota aggiuntiva a favore della Delegazione stanziata dagli Enti associati; - dai contributi e/o trasferimenti; - dalla gestione patrimoniale; - da ogni altra attività. ART. 21 Esercizio Finanziario L esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Esecutiva presenta, nella tornata primaverile, all approvazione del Consiglio il conto consuntivo della gestione annuale. Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei Conti. Nella tornata autunnale presenta alla stessa approvazione uno schema di bilancio preventivo per l anno successivo con una breve relazione. La Giunta Esecutiva determina le spese e modalità delle erogazioni nei limiti del bilancio. ART. 22 Gestione Attività Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione di servizi ai Soci, può essere provveduto, con decisione della Giunta Esecutiva, a mezzo di società costituite ai sensi del Codice Civile. Il bilancio annuale di tali Società è allegato al conto consuntivo della Delegazione. TITOLO V - Disposizioni Finali ART. 23 Modifiche Statutarie Le modifiche statutarie sono deliberate dall Assemblea su proposta del Consiglio. L Assemblea delibera l approvazione con la maggioranza semplice dei presenti. L Assemblea può delegare, con delibera da adottarsi con le stesse modalità, il Consiglio a specifiche modifiche dello Statuto. La deliberazione di modifica è adottata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei propri membri. 6

9 ART. 24 Norma di Rinvio Per quanto non previsto dal Presente Statuto si fa riferimento in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle dello Statuto Nazionale. ART. 25 Disposizioni Transitorie In fase di prima applicazione del presente Statuto gli Organi della Delegazione continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza. ***************** 7

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