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ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE PREMESSA La legge n. 74 del 23 dicembre 2004 ( Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale n. 25 del 13 maggio 2004, n. 25 ) ridefinisce i termini del procedimento elettorale per le elezioni regionali. In questa Guida presenteremo in particolare la procedura per la presentazione delle liste e delle candidature. In questa Guida, i riferimenti ad articoli di legge sono tutti, salvo diversa indicazione, relativi alla legge regionale n. 74. Indicheremo, inoltre, di volta in volta, il modello a cui fare ricorso per i diversi adempimenti. Per brevità, indicheremo l Ufficio centrale circoscrizionale (tribunale del capoluogo di provincia) con la sigla UCC e l Ufficio centrale regionale (Corte d appello di Firenze) con la sigla UCR Avvertenza terminologica Ricordiamo le definizioni introdotte dall articolo 9 della l.r. 25: 1. E definito gruppo di liste l insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo. 2. E definito coalizione di liste l insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della giunta regionale TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE (art. 3, comma 1) Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale sono presentate agli UCC dalle ore 8 del 30 giorno alla ore 12 del 29 giorno antecedenti quelli delle elezioni. Ovvero, in caso di elezioni domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo, dalle ore 8 del 26 febbraio alle ore 12 del 27 febbraio 2010. COMPOSIZIONE DELLE LISTE Le liste provinciali sono composte da un numero di candidati, definito secondo i criteri dell articolo 8, comma 3, della legge 25/2004, ossia proporzionalmente alla popolazione regionale, sulla base dell ultimo censimento. Il numero massimo di candidati per ogni circoscrizione è definito ufficialmente dal decreto di indizione delle elezioni regionali emanato dal Presidente della Giunta Regionale. Sulla base dei dati censuari (popolazione legale del censimento 2001) è possibile indicare il numero massimo di candidati per ogni circoscrizione e il numero minimo ammesso (un terzo del massimo). Ricordiamo a tutti che il mancato rispetto di questi limiti può comportare la mancata ammissione delle liste alle elezioni, secondo i criteri definiti dalla legge regionale n. 74 agli articoli 5 e 6. Inoltre, deve essere rispettata, -- anche in questo caso, pena esclusione della lista-, la norma relativa alla rappresentanza di genere (articolo 8, comma 4 della l.r. 25): In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere. 1

Provincia Popolazione legale 2001 Numero massimo di candidati per ciscorscrizione Arezzo 323.288 5 Firenze 933.860 14 Grosseto 211.086 3 Livorno 326.444 5 Lucca 372.244 6 Massa Carrara 197.652 3 Pisa 384.555 6 Pistoia 268.503 4 Prato 227.886 3 Siena 252.288 4 TOSCANA 3.497.806 53 Riassumiamo, nella tabella seguente, tutti i dati essenziali. Province Numero minimo di candidati circoscrizionali (art. 8, comma 3, ultimo periodo) Numero massimo di candidati circoscrizionali (art. 8, comma 3) Minima combinazione ammessa, per generi (con il numero massimo di Minima combinazione ammessa, per generi (con il numero minimo di candidati) candidati) Arezzo 2 5 2-3 1-1 Firenze 5 14 5-9 2-3 Grosseto 1 3 1-2 1 Livorno 2 5 2-3 1-1 Lucca 2 6 2-4 1-1 Massa Carrara 1 3 1-2 1 Pisa 2 6 2-4 1-1 Pistoia 2 4 2-2 1-1 Prato 1 3 1-2 1 Siena 2 4 2-2 1-1 2

RACCOLTA DELLE FIRME Per la presentazione delle liste provinciali, occorre un numero di firme, definito dall articolo 11, comma 2, della legge 25, autenticate secondo le norme vigenti per le altre elezioni. Ossia: Province abitanti Firme (minimo-massimo) Arezzo 323.288 1000-1500 Firenze 933.860 1750-2500 Grosseto 211.086 1000-1500 Livorno 326.444 1000-1500 Lucca 372.244 1000-1500 Massa Carrara 197.652 750-1000 Pisa 384.555 1000-1500 Pistoia 268.503 1000-1500 Prato 227.886 1000-1500 Siena 252.288 1000-1500 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE (MODELLO A) Una lista provinciale, comprensiva da uno o cinque candidati regionali, viene presentata nelle forme previste dal modello A. Le firme dei sottoscrittori sono raccolte, dapprima nel modello A e poi in una serie di atti separati (modello A5), (ossia moduli semplificati, destinati alla raccolta delle firme). La dichiarazione reca il simbolo a colori e la descrizione del contrassegno; l indicazione del nome del candidato Presidente a cui è collegata e la descrizione del simbolo del candidato Presidente collegato; e, infine, l elenco dei candidati: dapprima il/i candidato/i regionale/i, (ovviamente, gli stessi nomi in tutte le province, pena l esclusione della lista), poi i candidati circoscrizionali. E IMPORTANTE SOTTOLINEARE LE DELEGHE CHE LA DICHIARAZIONE CONFERISCE: sono individuate 3 FIGURE DI DELEGATI (con il rispettivo SUPPLENTE): nell ordine con cui sono indicati nel modello A A) Un delegato (e il suo supplente) che : 1. può assistere, appositamente convocato dall UCC, al sorteggio dell ordine delle liste sulle schede; 2. è autorizzato a designare i rappresentanti di lista presso oggi seggio della circoscrizione e a designare il rappresentante di lista presso lo stesso UCC. B) Un delegato (e il suo supplente) che 1. è autorizzato a depositare la lista provinciale presso l UCC. C) Un delegato (e il suo supplente) che 1. è autorizzato a sottoscrivere e a presentare, presso l UCC (ufficio centrale regionale), il candidato alla carica di Presidente e la relativa dichiarazione di collegamento tra la lista provinciale e il candidato stesso (Modello B) 2. è autorizzato a presentare e depositare il simbolo della lista provinciale (modello A6) e il simbolo del candidato Presidente (modello B). NOTA BENE: IL DELEGATO C) DEVE ESSERE LO STESSO PER CIASCUN GRUPPO DI LISTE PROVINCIALI, (ossia, ogni partito deve indicare la stessa persona in tutte le dichiarazioni di presentazione delle proprie liste provinciali). Questa procedura permette la presentazione del candidato presidente solo attraverso la dichiarazione congiunta di un solo delegato per ciascuno dei partiti collegati allo stesso candidato Presidente, secondo il modello B. 3

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DEL MODELLO A Il modello A deve essere corredato dai seguenti allegati: a) i certificati, anche collettivi, che comprovano l iscrizione dei sottoscrittori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della provincia in cui è presentata la lista; b) le dichiarazioni di accettazione delle candidature (modelli A3 e A4); c) i certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica; d) [facoltativo] l autorizzazione autenticata del delegato della lista a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l UCC (modello A1) 1 e) [facoltativo] l autorizzazione autenticata del delegato della lista a presentare la candidatura alla carica di Presidente della giunta regionale, la relativa dichiarazione di collegamento e i simboli (Modello A1bis) 2 f) la dichiarazione di collegamento della lista provinciale con il candidato alla carica di Presidente (Modello A2). Il modello A2 deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare: il primo viene allegato alla presentazione della lista provinciale; il secondo verrà allegato alla presentazione del candidato Presidente presso l UCR. g) La dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. Questa dichiarazione può essere firmata dal presidente o segretario nazionale, o dai segretari o presidente provinciali: in questo caso, occorre comunque l attestazione del livello nazionale relativa alle cariche regionali o provinciali. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE (art. 4, comma 2) Le candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale sono presentate all UCR (Ufficio centrale regionale, presso la Corte d Appello di Firenze) dalle ore 8 del 30 giorno alla ore 12 del 29 giorno antecedenti quelli delle elezioni. Ovvero, in caso di elezioni domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo, dalle ore 8 del 26 febbraio alle ore 12 del 27 febbraio 2010. 1 Questa eventuale, ulteriore forme di delega nasce da una possibilità prevista dall articolo 3, comma 5, della l.r. 74, che recita così: la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l indicazione di due delegati [ e si tratta del delegato e del supplente sopra indicati con la lettera A)] autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l ufficio centrale circoscrizionale. In sostanza, il delegato A può delegare, a sua volta, un altra persona a designare i rappresentanti di lista. Si tratta di una procedura prevista anche in passato, con il vecchio procedimento elettorale. 2 Questa eventuale, ulteriore forme di delega nasce da una possibilità prevista dall articolo 3, comma 6, della l.r. 74, che recita così: la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l indicazione di un delegato e di un supplente [e si tratta del delegato e del supplente sopra indicati con la lettera C)] autorizzati a presentare all ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata [modello A1-bis], le candidature alla carica di Presidente della giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento. In sostanza, il delegato C può delegare, a sua volta, un altra persona a presentare le candidature alla carica di Presidente della giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento. 4

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MODELLO B La dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente viene firmata dal delegato (sopra indicato con la lettera C) di ciascun gruppo di liste provinciali. Ogni delegato allega i modelli A2, con cui ciascuna lista provinciale dichiara il proprio collegamento al candidato presidente. Contestualmente, questi delegati presentano il simbolo della coalizione. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MODELLO B1 Insieme alla dichiarazione del modello B, viene presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI COLLEGAMENTI DA PARTE DEL PRESIDENTE MODELLO B2 CANDIDATO Insieme alla dichiarazione del modello B, viene presentata anche la dichiarazione di accettazione dei collegamenti, firmata dal candidato Presidente (modello B2). Copie del modello B2 sono allegate, come detto sopra, alla presentazione delle liste provinciali. DICHIARAZIONE DI INDICAZIONE DEL VICE-PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MODELLO C Unitamente alle dichiarazione di accettazione della candidatura a presidente e di accettazione dei collegamenti, il candidale allega una dichiarazione con cui indica la persona che, in caso di elezione, intende nominare vice-presidente della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 25/2004. PRESENTAZIONE DEI SIMBOLI DELLE LISTE PROVINCIALI Ciascun delegato (quelli sopra indicati con la lettera C), contestualmente alla presentazione della candidatura del Presidente, presenta il simbolo che contrassegna il gruppo di liste provinciali da cui sono delegati. 5