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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 Data 29/09/2011 Ogg : Affidamento provvisorio e sperimentale al COGESA di Sulmona, del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti e trattamento - conferimento in discarica, finalizzato ad un trasferimento definitivo House Providing.. L anno duemilaundici, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 17.15 nella sala delle adunanze del COMUNE suddetto alla PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge risultano all appello nominale: 1. Marganelli Rodolfo; 2. Merolli Paolo; A 3. Ciacchi Sandro; 4. De Sanctis Massimiliano; 5. Sarra Fausto ; 6. Di Clemente Bernardino ; 7. Ferrini Antonio; 8. Pacifici Domenico; 9. De Sanctis Paolo; 10. De Santis Gianni ; 11. Giancola Luciano ; 12. Pomponio Giuliana; A 13. La Porta Andrea; A ASSEGNATI N. 13 PRESENTI N. 10 IN CARICA N. 13 ASSENTI N. 3 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede il Sig. Marganelli Rodolfo nella sua qualità di Presidente; Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio a termini del comma 4, lettera a), dell art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 ; La seduta è pubblica; Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto regolarmente iscritto all ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE Si premette che la materia dei servizi pubblici locali ha subito nel corso degli ultimi anni una sostanziale trasformazione, che ha profondamente mutato le modalità organizzative di gestione degli stessi servizi erogati sul territorio, nonché la fisionomia dei rapporti stessi tra l utenza ed i soggetti gestori; Che tale processo di trasformazione ha altresì inciso sensibilmente sul ruolo istituzionale della pubblica amministrazione che da sempre era stata caratterizzata dall assunzione in forma diretta dei servizi pubblici necessari per lo sviluppo del territorio; Che a seguito di quanto sopra evidenziato il ruolo attivo dell ente locale, quale soggetto gestore dei servizi pubblici è stato drasticamente ridimensionato, prima con l avvento della municipalizzazione dei servizi pubblici e con la nascita delle imprese comunali, cioè delle aziende municipalizzate regolate dal T.U. n.2578 del 15/10/1925, successivamente trasformate in aziende speciali con la riforma introdotta dalla legge 08/06/1990 n.142; Che a distanza di venti anni dalla entrata in vigore della legge n.142/1990 si è consumato un processo di evoluzione in base al quale i soggetti gestori dei pubblici servizi hanno intrapreso una strada di progressiva ed irreversibile fuoriuscita dall orbita tradizionale della pubblica amministrazione; Tale processo ha trovato la sua più recente evoluzione con l art.4 del D.L. 13/08/2011 n.138 che limita l esercizio in esclusiva delle attività economiche dei servizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui, in base ad un analisi di mercato, non si riesca diversamente a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Evidenziato come in merito all affidamento occorre fare riferimento attualmente sulla base dei risultati del referendum abrogativo sui servizi pubblici economici del 12 e 13 giugno 2011, che ha portato, tra l altro, con la abrogazione dell art.23 bis del D.L. 25/06/2008 n.112 convertito con modifiche nella legge 06/08/2008 n.133 s.m.i., non alla riviviscenza di norme ormai abrogate (art.113 D.lgs. 267/2000 s.m.i.) ma alla applicazione immediata nell ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva di quella oggetto del referendum, cioè dell art. 23 bis del D.lgs. 112/2008). Tale ultimo articolo, infatti, limitava i casi di affidamento diretto della gestione, consentendola

in house solo in occasioni del tutto eccezionali che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato. - La normativa comunitaria, richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.24 del 12/01/2011, che disciplina l affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consente, invece, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali alternativamente a favore di società di capitale individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica oppure a società a partecipazione pubblica o privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica; - tuttavia è ammessa, per peculiari motivazioni di pubblico interesse del contesto territoriale di riferimento un affidamento a favore di società partecipate dall ente locale qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni fondamentali: a) che le società siano a capitale interamente pubblico; b) che venga svolta una attività di controllo analogo sulla società; c) che l attività prevalente della società sia svolta a favore dell ente o degli enti che la controllano. Evidenziato altresì che questo Comune fa parte del COGESA S.r.l. con sede in Sulmona, società costituita da n. 25 Comuni del comprensorio peligno e subequano, che svolge attività nel settore dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ed in genere di tutti i servizi ecologici ed ambientali a costi contenuti e con risultati qualitativamente apprezzabili come tali riconosciuti da tutti; Che tale società ha in atto una trasformazione del suo assetto in società per azioni, esclusivamente costituita da azionisti enti pubblici locali, con esclusione di partecipazione di soci privati, con prevalenza di attività resa a favore degli enti pubblici soci mediante organizzazione di una attività di controllo analogo da parte dei soci sulle attività della società. Che con delibera n. 6 punto c) dell assemblea dei soci del 31/03/2011 è stato già approvato il testo definitivo dello statuto di trasformazione della predetta società da società a responsabilità limitata a società per azioni; Che il nuovo statuto è stato già approvato da molti Consigli Comunali dei Comuni soci; Che tale trasformazione, con conseguente modifica statutaria, è finalizzata, nell intendimento di tutti i soci, a permettere l affidamento eventuale da parte degli stessi,

dei servizi ecologico-ambientali in house providing nel rispetto della giurisprudenza e della normativa comunitaria. Nelle more del perfezionamento e della stipula dell atto di trasformazione nella società COGE$SA S.p.a. e conseguente futuro affidamento in house providing del servizio unico integrato, dopo che sarà stata garantita statutariamente l esclusività pubblica della partecipazione azionaria, oltrechè la prevalenza della attività societaria resa a favore dei soci azionisti nonché l attività di controllo analogo esercitato sulla medesima società dai soci; Considerato inoltre che occorre fare le seguenti ulteriori considerazioni: - in data 27/09/2010 è stato pubblicato il D.M. relativo ai criteri di assimilabilità dei rifiuti in discarica, in attuazione del D.Lgs. 36/2003; - tra i criteri di assimilabilità è stato individuato anche il rispetto da parte dei singoli Comuni del piano R.U.B. (rifiuti urbani biodegradabili) emesso dalla Regione Abruzzo con L.R. n.22 del 23/06/2006; - le recenti disposizioni determinano la necessità di mettere in atto una serie di attività allo scopo di scongiurare situazioni emergenziali dovute ad improvvisi divieti di conferimento presso l impianto di trattamento meccanico e biologico a partire dal prossimo 01/01/2012; - in particolare, sulla base delle esperienze già maturate, perché il rifiuto indifferenziato risulti qualitativamente conforme al D.M. 27/09/2010, raggiungendo gli obiettivi del piano R.U.B., occorre lo svolgimento di un servizio di raccolta domiciliare. - Visti inoltre i limiti minimi fissati dal T.U. 152/2006 s.m.i. da rispettare per la raccolta differenziata alla data del 31/12/2011 e poi al 31/12/2012; - Vista la L.R. n.45/2007; Tutto ciò premesso e riepilogato che: - La gestione in economia diretta dei servizi a rilevanza economica quale è quello della gestione dei rifiuti deve considerarsi esclusa e vietata, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.325/2010 o al massimo tollerata solo per attività di modesto impegno finanziario, limitate a poche migliaia di euro annuali; - Una spinta ulteriore alla liberalizzazione è intervenuta per effetto dell art.4 del recentissimo D.L.13/08/2011 n.138 che ha limitato l esercizio in esclusiva delle attività economiche dei servizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, non si riesca diversamente a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

- Si rende necessario provvedere alla esternalizzazione del servizio per il cui svolgimento il COGESA S.r.l. (trasformando in COGESA S.p.a.) ha garantito la propria disponibilità per ora in linea provvisoria e sperimentale, salvo possibile consolidamento ad avvenuta trasformazione in società per azioni; - Si rende inoltre necessario con urgenza un servizio di raccolta domiciliare per rientrare nei parametri fissati dal D.M. 27/09/2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti, allo scopo di evitare situazioni emergenziali di possibili divieti di conferimento in discarica, e per rispettare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui sopra (60% al 31/12/2011 e 65% al 31/12/2012). - Il COGESA di Sulmona ha garantito piena disponibilità per soddisfare tutte le esigenze prospettate dal Comune, anche mediante una sperimentazione provvisoria e transitoria allo scopo di poter effettuare, da parte del Comune medesimo, una valutazione del rapporto costi/qualità del servizio, salvo a valutare successivamente decisioni definitive sempre orientate nel quadro di una esternalizzazione del servizio, salvo dimostrazione di prova contraria. - In prospettiva è interessante anche richiamare altresì il contenuto dell art.4 (13 comma) del D.L. 13/08/2011 n.138 che ha portato alla soglia di euro 900.000,00 annui la possibilità di affidamenti in house sempre a società con i requisiti richiesti dall ordinamento comunitario; Visto il preventivo - progetto formulato dal COGESA così articolato: attività di raccolta domiciliare e trasporto fino ad impianti COGESA di Sulmona - costo annuo 43.314,40 + iva al 10% di cui costi diretti 39.376,73 + iva al 10% - costi indiretti 3.937,67 + iva al 10% giusto progetto già approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.51 del 16/09/2011. - richiamata la propria competenza ai sensi dell art.42 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; - visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del servizio finanziario sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell art.49 (1 comma) del medesimo decreto; Presenti n. 10 consiglieri Astenuti n. 1(Giancola Luciano) Votanti n. 9 Con l unanimità dei voti espressi in forma palese DELIBERA

La premessa con le considerazioni e motivazioni in essa contenute è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. - Di affidare sulla base della premessa in forma temporanea, provvisoria e sperimentale al COGESA S.r.l. di Sulmona di cui questo Comune è socio, il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifuti fino al 31/12/2011; - L affidamento avverrà sulla base del progetto del servizio annuale approvato con delibera della Giunta Comunale n.51del 16/09/2011 i cui importi verranno proporzionalmente ridotti sulla base del ridotto effettivo periodo di affidamento sperimentale da Ottobre a Dicembre 2011. - Ai costi, presuntivamente stimati in un massimo di 10.829,00 + iva al 10% per il periodo considerato oltre al costo dello smaltimento, si farà fronte con imputazione all intervento 1.09.05.03 del bilancio di previsione 2011, dando atto che, per effetto dell affidamento, si realizzano una serie di economie in conseguenza della interruzione del precedente servizio. In particolare esse potranno riguardare: - Spese varie del servizio, - Riduzione delle spese di smaltimento in conseguenza dei minori conferimenti conseguenti alla raccolta domiciliare, - Gli importi sia delle spese che delle economie verranno del dettagli quantificati e specificati negli atti esecutivi di attuazione del presente deliberato, - Di auspicare il pronto avvio del servizio in ottemperanza a specifiche disposizioni normative e sulla base delle prospettiva sopra indicate, - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile presenti n. 10 consiglieri, astenuti n. 1(Giancola Luciano), votanti n. 9 consiglieri, con l unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi di legge.

Letto,approvato e sottoscritto IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Presutti Cesidio IL SINDACO Marganelli Rodolfo Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica contabile ai sensi dell art. 49 T.U.E.L. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Ing. Cifani Salvatore Rag. Patrizia Masciangioli Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69) ; Lì 12/10/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE ( Dr. PRESUTTI Cesidio) Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva il Decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione(art 134 c. 3 del T.U. 267/2000) Lì IL SEGRETARIO COMUNALE ( Dr. PRESUTTI Cesidio)