RISOLUZIONE N. 84/E QUESITO



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IL DIRETTORE DELL AGENZIA

RISOLUZIONE N. 119 /E

SOMMARIO. Premessa...3

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RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

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Transcript:

RISOLUZIONE N. 84/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 marzo 2008 OGGETTO: Istanza di interpello Gamma - Imposta sulle assicurazionipagamento dell acconto previsto dall articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Con istanza di interpello concernente l interpretazione dell art. 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 è stato esposto il seguente QUESITO Il Dr. Alfa in qualità di rappresentante per il pagamento delle imposta sulle assicurazioni della società inglese Gamma fa presente che: la predetta società ha iniziato nel 1995 ad effettuare operazioni in regime di libera prestazioni di servizi, nominando il rappresentante ai fini del pagamento dell imposta sulle assicurazioni; a partire dal mese di luglio 2007 la società svolge anche l attività in regime di stabilimento, avendo istituito una sede secondaria a Milano. Con l istituzione di tale sede l attività svolta in regime di libera prestazione di servizi sarà molto ridotta per l anno 2008; la società istante doveva versare, entro il 30 novembre 2007, l acconto per l anno 2008 sull imposta sui premi, dovuta ai sensi dell articolo 9, comma 1-bis della legge n. 1216 del 1961, pari al 12,5 % dell imposta liquidata nell esercizio precedente (2006) scomputando l acconto dai versamenti mensili a partire dal prossimo mese di febbraio 2008;

2 a causa della ridotta attività di libera prestazione di servizi per il 2008 il totale delle imposte da versare per l anno 2008 sarebbe inferiore all acconto di imposta dovuta entro 30 novembre 2007; tale situazione si ripresenterà anche per il calcolo dell acconto per l anno 2009, prendendo come base le imposte versate nel 2007, per il versamento da effettuare entro il 30 novembre 2008. Tanto premesso il Dr. Alfa chiede di poter versare l acconto per il 2008 non in base ad un calcolo matematico bensì sulla base di un metodo previsionale. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante ritiene possibile versare l acconto per il 2008 non in base ad un calcolo matematico (12,5% delle imposte dovute per l anno 2006) bensì sulla base di un metodo previsionale prendendo a base del calcolo l imposta sulle assicurazioni che si prevede sarà dovuta per l anno 2008, o in maniera anche maggiore, purché complessivamente non superiore al totale delle imposte che si prevede saranno dovute per l intero anno. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 1 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), precisa, al comma 1, lettera e), che agli effetti del codice delle assicurazioni private si intende per attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il

3 rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio. La normativa tributaria applicabile ai soggetti che operano in libera prestazione di servizi è stata trasfusa dall'articolo 353 del citato D. lgs. n. 209 del 2005 nella legge n. 1216 del 1961 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi) con l'inserimento dell'articolo 4 - bis. Tale articolo stabilisce che: 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'agenzia delle entrate di Roma e all'isvap. 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta

4 applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta. 6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28.. A commento del comma 1-bis dell articolo 9 della legge 1216 del 1961 che ha introdotto l acconto del 12,5 % questa Agenzia, con Circolare n. 49 del 21 novembre 2005, ha precisato, tra l altro, che tra i destinatari della norma in argomento devono essere inclusi anche le imprese assicuratrici con sede legale in un altro Stato membro della Comunità Europea che operano nel territorio della Repubblica. Pertanto, anche i rappresentanti fiscali di tali imprese assicuratrici, nominati, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ( ora art. 4-bis della legge 1216 del 1961), ai fini del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge n. 1216 del 1961, devono provvedere al versamento dell'acconto. Una diversa interpretazione che escludesse da tale obbligo le imprese assicuratrici estere sopra precisate comporterebbe un ingiustificato trattamento di sfavore per gli assicuratori residenti in Italia. Gli assicuratori aventi la propria sede legale in altro stato membro dell'unione Europea - così come gli assicuratori residenti in Italia - devono considerare quale base di calcolo per l'acconto l'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente, che si desumono dalle denunce mensili presentate dal mese di febbraio al mese di gennaio dell'anno successivo.. Dall esame della disposizione relativa all acconto dell imposta sulle assicurazioni e di quella relativa al rappresentante fiscale, nonché delle precisazioni contenute nella circolare n. 49 del 2005, si rileva che non è possibile modificare la percentuale dell acconto sulla base di un metodo previsionale come richiesto dal contribuente istante. Il rappresentante fiscale è tenuto a versare entro i termini previsti (30 novembre) l acconto nella misura del 12,50 % dell imposta

5 liquidata nell anno precedente. E possibile per il contribuente scomputare l acconto versato a novembre 2007 dall ammontare dei versamenti mensili da effettuare a partire da febbraio 2008, più in particolare ove l ammontare dell acconto versato lo consenta e non sia stata prodotta istanza di rimborso ai sensi dell articolo 30 della legge n. 1216 del 1961, è possibile, altresì, scomputare anche un ammontare corrispondente alla somma residua dal versamento da effettuare entro il 30 novembre 2008 a titolo di acconto per l anno 2009. Un ulteriore argomento a favore della soluzione prospettata dalla scrivente in ordine alla necessità che l acconto da versare sia determinabile esclusivamente sulla base del dato storico deriva dal raffronto con la disciplina della determinazione degli acconti ai fini delle imposte dirette. Sotto il profilo sanzionatorio, infatti, nessuna disposizione contempla la possibilità di un insufficiente versamento dell acconto stesso, mentre, per converso, la lettera c) dell articolo 24 della citata legge dispone l applicazione di sanzioni per infedele indicazione dell imponibile. Il presupposto, infatti, è che nel sistema del pagamento dell imposta in esame non sussista la possibilità di un acconto rivelatosi ex post insufficiente, in quanto questo viene determinato quale percentuale di un dato certo, l ammontare dell imposta liquidata per l anno precedente. La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all istanza di interpello presentata dal rappresentante fiscale della Gamma.