FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO BERGAMASCO

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FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO BERGAMASCO REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI AL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO BERGAMASCO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 24 giugno 2013 Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al D.Lgs. 252/2005 all'art. 15 dello Statuto approvato dall Assemblea del 06/08/2013, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 3) dello Statuto, e riscontrata l'esigenza funzionale di regolare l'attribuzione delle anticipazioni ivi contemplate, emana il seguente Regolamento. Preliminarmente, per maggiore chiarezza, si riporta il testo del citato articolo statutario. Articolo 15 - Prestiti ed anticipazioni 1. Il Fondo non concede prestiti a favore degli iscritti. 2. L iscritto alla Sezione a Contribuzione definita può conseguire un anticipazione della posizione individuale nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle letter a), b), c), d) del comma 1 dell art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. 3. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 4. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 5. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione sono considerati utili i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto al riscatto totale della posizione individuale. 6. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell associato e in qualsiasi momento, secondo le disposizioni di legge. 7. Le anticipazioni di cui al comma 2, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 1

Art. 1 - CONDIZIONI per l accesso all anticipazione L'iscritto al Fondo può richiedere: - in qualsiasi momento, a prescindere dall anzianità di iscrizione, un anticipo in misura non superiore al 75% della posizione individuale per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all iscritto, al coniuge e ai figli; - decorsi otto anni di iscrizione, l anticipazione può essere conseguita in misura non superiore al 75% della posizione per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione; - decorsi otto anni di iscrizione è possibile chiedere un anticipazione in misura non superiore al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze dell iscritto. La causa per cui si richiede l erogazione dell anticipo, eccetto che per le spese sanitarie, deve essere successiva alla maturazione degli otto anni di iscrizione a fondi. Ai fini della determinazione dell anzianità di iscrizione, utile al conseguimento dell anticipazione, sono considerati tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale. Art. 2 - MISURA delle anticipazioni L anticipazione richiesta ai sensi dell art. 15, comma 2), lettere a) e b) dello Statuto (spese sanitarie, acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa) non può superare il limite del 75% della posizione individuale effettivamente in essere presso il Fondo alla fine del mese antecedente a quello di presentazione della richiesta. L anticipazione richiesta ai sensi dell art. 15, comma 2), lettera c) dello Statuto (ulteriori esigenze) non può superare il limite del 30% della posizione individuale effettivamente in essere presso il Fondo alla fine del mese antecedente a quello di presentazione della richiesta. Le anticipazioni complessivamente considerate non potranno mai eccedere il 75% della posizione individuale, maturata alla fine del mese precedente all erogazione, al lordo delle eventuali precedenti anticipazioni. Art. 3 DOCUMENTAZIONE per l istruttoria della pratica Copia del Regolamento e del modulo di richiesta delle anticipazioni sono reperibili: sul portale Intranet aziendale, Area Risorse Umane, Welfare di Gruppo, Previdenza, Fondo Pensioni per il Personale del Credito Bergamasco, Come fare per. chiedere un anticipazione; sul sito www.welfare.bancopopolare.it, Previdenza, Fondo Pensione Creberg, Come fare per chiedere un anticipazione. 2

La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto al Fondo, unitamente alla documentazione di supporto, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall eventuale mancata definizione della procedura. La pratica viene istruita a seguito dell inoltro al Fondo del modello di richiesta debitamente compilato e firmato, a cui dovrà essere allegata la specifica documentazione, distinta per causale. CAUSALE: Spese sanitarie: * Certificazione medica rilasciata dalle competenti strutture pubbliche (ASL) comprovante le situazioni gravissime e la straordinarietà di terapie ed interventi; * Preventivi di spesa redatti dalla struttura sanitaria prescelta per le prestazioni sanitarie; * Copia dello stato di famiglia se la richiesta è relativa a spese sostenute dai familiari. * Fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti, emessi in data successiva all erogazione dell anticipo, di importo almeno pari al netto erogato, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti. - deve essere richiesta dall iscritto entro otto mesi dall effettuazione della spesa; - può essere concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all intervento, debitamente giustificate (spese di viaggio e di soggiorno, anche dell eventuale familiare che presta assistenza). CAUSALE: Acquisto prima casa per sé o per i figli: (acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio) * Copia del preliminare di compravendita, sottoscritto dall acquirente e dal venditore, registrato, con l indicazione del prezzo definitivo e con data di stipula e della richiesta di godere delle agevolazioni fiscali per la prima abitazione; In caso di acquisto in cooperativa: un estratto notarile del libro verbale di assegnazione dell alloggio ed il contratto di appalto; * Planimetria dell immobile che definisca l uso abitativo ( se non già definito nel preliminare) * Copia del rogito da cui si evinca l attribuzione delle agevolazioni fiscale per la prima abitazione; In caso di acquisto in cooperativa: copia dell atto notarile di assegnazione dell alloggio; mesi dalla data di acquisto. - deve essere richiesta dall iscritto entro sei mesi dall effettuazione del rogito; - non viene erogata prima del mese antecedente a quello fissato per il rogito; - non è concessa quando l iscritto o il figlio sia proprietario, anche in comunione con il coniuge, di immobile di civile abitazione ubicato nei comuni sede di lavoro dell interessato, ovvero nel comune di residenza o nel comune ove il medesimo trasferirà la residenza. 3

Nel caso di anticipazione connessa all acquisto di immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio l immobile dovrà essere intestato o cointestato al figlio. CAUSALE: Costruzione prima casa: * Copia del rogito del terreno o, se acquisito per successione ereditaria, copia della denuncia di successione; * Denunzia di inizio attività (autorizzazione edilizia o concessione edilizia); * Preventivi di spesa o capitolato d appalto; * Fatture attestanti il superamento del 50% dei pagamenti (copia di bonifici o assegni). * Certificato di fine lavori; * Fatture e bonifici bancari che attestino il pagamento delle spese sostenute, almeno di pari importo rispetto all anticipazione netta erogata. mesi dall erogazione dell anticipazione. - deve essere richiesta dall iscritto entro sei mesi dalla fine dei lavori; - viene erogata previo superamento del 50% dei pagamenti. CAUSALE: Ristrutturazione prima casa: (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia) * Copia del rogito dell abitazione o, se acquisita per successione ereditaria, copia della denuncia di successione; * Copia delle fatture attestanti l esecuzione dei lavori nell immobile prima casa. * Copia dei pagamenti (bonifici o assegni) che attestino il pagamento delle spese sostenute, almeno di pari importo rispetto all anticipazione netta erogata. mesi dall erogazione dell anticipazione. - deve essere richiesta dall iscritto entro otto mesi dal pagamento degli oneri relativi agli interventi. CAUSALE: Altri motivi: (nessuna) (nessuna) Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione prevista o nel caso in cui non venga dato corso alle attività che generano il diritto all anticipazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il Fondo provvederà al recupero delle somme anticipate. Art. 4 EROGAZIONE dell anticipazione Le richieste, pervenute al Fondo entro il 20 di ciascun mese, in originale e complete della documentazione prevista dal presente Regolamento, saranno elaborate al valore quota della fine dello stesso mese e poste in pagamento entro la fine del mese successivo. 4

Le richieste complete, ricevute dal Fondo dopo il giorno 20 di ciascun mese, saranno elaborate con quelle che perverranno entro il 20 del mese successivo. Ad esempio: per una richiesta pervenuta entro il giorno 20 aprile, verrà smobilizzato il montante lordo anticipabile al valore quota del 30 aprile e si procederà all accredito in conto entro la fine di maggio. Art. 5 - CHIARIMENTI Le somme oggetto di anticipazione vengono contabilizzate nella posizione individuale dell iscritto prelevando prioritariamente le quote dei primi accantonamenti, sino ai più recenti. Si ricorda che, in caso di volontà di reintegrare la posizione individuale, l innalzamento del limite di deducibilità e il correlato credito di imposta scaturiscono solamente per l eventuale restituzione di quote anticipate riferibili ad accantonamenti effettuati successivamente al 1.1.2007. Per la ricostituzione delle anticipazioni di quote maturate ante 31.12.2006, l unica agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente è la deducibilità fiscale nel limite generale di euro 5.164,57, che tiene conto però anche dei contributi ordinariamente versati dall iscritto e dal datore di lavoro. Per maggiori dettagli si rinvia alla Nota Informativa e al Documento sul Regime Fiscale, reperibili sul Portale Intranet o sul sito Web. AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia è equiparato al coniuge. DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 22/05/2012 Come previsto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, agli iscritti residenti alla data del 22/5/2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo è consentito, per un periodo triennale che scadrà il 21/5/2015, chiedere un anticipazione del Fondo Pensioni con causali previste dal D.Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa, ristrutturazione e altri motivi), in deroga al limite di iscrizione minima a forme di previdenza complementare di otto anni e con la fiscalità agevolata sull imponibile relativo al montante maturato dal 1/1/2007, già prevista per le richieste per spese mediche gravissime e straordinarie (15%). A tal fine gli iscritti interessati, ferma la produzione dell ordinaria documentazione prevista, dovranno anche presentare opportuna certificazione o autocertificazione attestante la residenza nelle province sopra citate alla data del 22/5/2012. 5