Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/2016 0026 177060 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2016 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 8 febbraio 2016, n. 1-35/Leg. Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. di data 9 novembre 2005, recante disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio (Pacchetto famiglia e previdenza sociale e del relativo regolamento regionale di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - Visto l articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la legge regionale 18 febbraio avente ad oggetto Pacchetto famiglia e previdenza sociale ; - vista la deliberazione n. 2504 di data 30 dicembre 2015, con la quale la Giunta provinciale ha modificato il Regolamento recante disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio, emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg 1. Il titolo del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg, è sostituito dal seguente: Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L. Art. 2 Modificazioni dell articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005, è inserita la seguente: a bis) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale, relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti;. 2. Dopo il comma 1 dell articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005 è inserito il seguente: 1 bis. Per i contributi previsti dall articolo 4 della legge regionale rimane fermo quanto stabilito dalla legge provinciale sul lavoro 1983..
Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/2016 0027 Art. 3 Inserimento dell articolo 3-bis del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg 1. Dopo l articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005 è inserito il seguente: Art. 3-bis Modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale relativo alla copertura previdenziale dei periodi di astensione dal lavoro per l assistenza a familiari non autosufficienti sono presentate entro il 30 settembre dell anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti. 2. Il contributo è versato, secondo quanto stabilito dall articolo 3, comma 1, del regolamento regionale, dall agenzia alla società Pensplan Centrum S.p.A. entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei contributo. Art. 4 Sostituzione dell Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg 1. L Allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005 è sostituito dal seguente: Allegato A Termini di procedimento (articolo 7) OGGETTO DEL PROCE- N. DIMENTO 1. Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro a tempo parziale 2. Assegno regionale al nucleo familiare (DOMANDE PRESENTATE IN CORSO D'ANNO) 3. Assegno regionale al nucleo familiare (DOMANDE PRESENTATE IN VIA ANTICIPATA) 4. Revoca dei contributi concessi con conseguente recupero delle somme indebitamente percepite 5. Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti NORMATIVA DI RIFERIMENTO art. 1, comma 4, della legge regionale 18 febbraio art. 3 della legge regionale 18 febbraio art. 3 della legge regionale 18 febbraio art. 1, comma 6, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L art. 2 della legge regionale 18 febbraio INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO TERMINE FINALE DECORRENZA DEL TERMINE Istanza di parte 120 giorni Dal giorno successivo a quello di ricevimento dell istanza Istanza di parte 120 giorni Dal giorno successivo a quello di ricevimento dell istanza Istanza di parte 90 giorni Dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, di questo regolamento D ufficio 60 giorni Dalla data di avvio del procedimento di revoca Istanza di parte 120 giorni Dal giorno successivo a quello di ricevimento dell istanza
Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/2016 0028 Art. 5 Norme transitorie 1. Le domande per la concessione dei contributi previsto dall'articolo 2 della legge regionale relative agli anni 2013 e 2014 sono presentate entro il 31 marzo 2016. Art. 6 Abrogazione di norme 1. La lettera e) del comma 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. è abrogata. 2. Gli articoli 5 e 5-bis del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. sono abrogati. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. IL PRESIDENTE UGO ROSSI
Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/2016 0029 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'articolo 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.. - L articolo 54 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.. Nota all articolo 2 - L articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n 21-51/Leg, come modificato dall articolo qui annotato, dispone: Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento detta le norme di attuazione della legge regionale 18 febbraio (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), di seguito indicata legge regionale e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, di seguito indicato regolamento regionale, ed in particolare disciplina: a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributo previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale, relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli di coloro che intraprendono o riprendono un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale; a bis) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale, relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti; b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'assegno regionale al nucleo familiare previsto dall'articolo 3 della legge regionale;
Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/2016 0030 c) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 4 e 4 bis della legge regionale, relativi agli interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo; d) le modalità e i termini per il recupero delle somme indebitamente erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 6, del regolamento regionale; e) le modalità per la restituzione in forma rateizzata del finanziamento a titolo di prestito in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del regolamento regionale 1 bis. Per i contributi previsti dall articolo 4 della legge regionale rimane fermo quanto stabilito dalla legge provinciale sul lavoro 1983. - L articolo 2 della legge regionale 18 febbraio (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), dispone: Art. 2 Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti 1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati all assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta. 1 bis. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 7 mila rapportati ad anno qualora l assistenza sia rivolta a figli o equiparati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno. 2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 2 mila rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia e spetta solo qualora l interessato/a non abbia diritto a fruire dell intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. 2 bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo fissato ai commi 1 e 2.12. 3. L individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione. 4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e sono incompatibili con l iscrizione all assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. - L articolo 4 della legge regionale 18 febbraio, dispone:
Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/2016 0031 Art. 4 Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l attività lavorativa 1. Nei confronti delle persone disoccupate che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige spetta un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati rapportato all anno non superiore ad euro 7 mila. Per le cittadine e i cittadini comunitari l assegno spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L assegno è corrisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in armonia con le rispettive politiche del lavoro e nei limiti delle risorse a tal fine assegnate dalla Regione, stabiliscono i requisiti di accesso, gli importi, le modalità di corresponsione del contributo, nonché quant altro si renda necessario per l attuazione dello stesso. 2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti residenti nella regione Trentino-Alto Adige che: a) in attuazione di accordi sindacali per i quali non sia riconosciuta la contribuzione figurativa, accettano di ridurre l attività lavorativa al fine di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato; b) sono sospesi per crisi di mercato e non sono coperti da contribuzione previdenziale. 3. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia. - la legge provinciale sul lavoro 1983 è la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 ( Organizzazione degli interventi di politica del lavoro ). Nota all articolo 3 - L articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L dispone: Art. 2 Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli 1. omissis 1-bis. Nel caso di sostegno della previdenza complementare i contributi di cui al comma 1 sono versati, da parte della Provincia autonoma territorialmente competente, alla società PensPlan Centrum S.p.A., istituita ai sensi dell articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modifiche (di seguito PPC), la quale costituirà una posizione individuale tramite l accantonamento contabile delle somme spettanti a ciascun/a beneficiario/a opportunamente rivalutate sulla base del tasso individuato dall articolo 2120 del codice civile. Tali somme saranno versate alla forma pensionistica complementare a cui risulta iscritto/a il/la beneficiario/a al momento della richiesta di prestazione pensionistica complementare. Gli importi accantonati non sono riscattabili e non spettano ai/alle beneficiari/e che non maturano un anzianità contributiva complementare almeno pari ad anni cinque o che riscattano totalmente la propria posizione presso la forma pensionistica. 1 ter. In caso di riscatto totale, di decesso dell interessato/a avvenuto prima del pensionamento e nel caso in cui questo/a non maturi un anzianità contributiva complementare almeno pari ad anni cinque, le somme accantonate ai sensi del comma 1-bis confluiscono nel Fondo di solidarietà della PPC. 1 quater. Ai fini del sostegno della previdenza complementare per poter aver diritto ai contributi di cui al presente articolo è necessario essere iscritti, al momento della presentazione della prima domanda di contributo, ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al comma 3, lettera c) da almeno sei mesi ed aver versato regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, la relativa contribuzione a proprio carico. In alternativa l interessato/a deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro trecentosessanta, esclusi il trattamento di fine rapporto (TFR). 1-quinquies. omissis 2. omissis 3. Fermo restando il possesso del requisito di cui all articolo 1, comma 3, possono accedere al contributo previsto dall articolo 1, commi 2 e 3 della LR 1/2005 coloro i quali si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: a) abbiano effettuato versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici dipendenti dell INPS o nelle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima; b) abbiano effettuato versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e o nella gestione separata dell INPS prevista dall articolo 2, comma 26 della legge 335/1995; c) abbiano effettuato versamenti a proprio carico in una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005; d) abbiano effettuato versamenti obbligatori per effetto di lavoro autonomo o libero professionale, secondo quan-
Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/2016 0032 to definito all articolo 1, comma 5. 4. I versamenti di cui al comma 3 devono essere stati effettuati a copertura di periodi successivi al 1 gennaio 2005, ai sensi dell articolo 13, comma 6 della LR 1/2005. 5. Nel caso in cui l interessato/a effettui i versamenti previdenziali obbligatori per effetto di lavoro autonomo o libero professionale o i versamenti volontari nelle gestioni o nelle casse previste al precedente comma 3, lettere a) e b) e sia contemporaneamente iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari di cui alla lettera c) del medesimo comma 3, il contributo di cui all articolo 1, commi 2 e 3 della LR 1/2005 può essere concesso ai fini del sostegno all una o all altra forma pensionistica o ad entrambe, fermo restando che il contributo concesso anche a sostegno di una forma pensionistica complementare non può comunque complessivamente superare i 4 mila euro rapportati ad anno, fatta salva la riduzione di cui al comma 2.21. 6. omissis 7. omissis 8. omissis 9. omissis 10. (abrogato) 11. omissis 12. omissis 13. omissis 14. omissis 15. Ai fini della gestione degli interventi a sostegno della previdenza complementare, le Province autonome stipulano una convenzione con la PPC, nella quale sono stabiliti gli obblighi ed i doveri reciproci, le modalità per il trasferimento dei fondi relativi ai contributi concessi e per la trasmissione dei dati e delle informazioni, nonché quant altro si renda necessario per la piena attuazione degli interventi medesimi. 16. omissis 17. omissis 18. omissis 19. omissis 20. omissis - L articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L (Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio Pacchetto famiglia e previdenza ) dispone: Art. 3 Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti 1. I contributi previsti dall articolo 2 della LR 1/2005 sono concessi a sostegno della previdenza complementare e a rimborso dei versamenti previdenziali volontari per la copertura dei periodi di astensione dal lavoro o di svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale, dedicati all assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti accertati secondo quanto stabilito dal comma 12. Trovano applicazione i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3, 4, 5 e 15 dell articolo 2. 2. omissis 3. omissis 4. omissis 5. omissis 6. omissis 7. omissis 8. omissis 9. omissis 10. omissis 11. omissis 12. Per gli effetti di cui all articolo 2, commi 1 e 2 della LR 1/2005 si intende non autosufficiente: a) in provincia di Bolzano, la persona che si colloca nel secondo, terzo o quarto livello assistenziale, previsto dall articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9; b) in provincia di Trento, la persona beneficiaria del sussidio economico di cui all articolo 24, comma 1, lettera c), punto 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 ed attivato ai sensi dell articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, oppure dell'assegno di cura di cui all'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15. 13. abrogato 14. omissis 15. omissis