CIRCOLARE N 415. OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA

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A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi Roma, 25 luglio 2017 Rif. P/CR.c LORO SEDI Consiglio Nazionale dei Geologi Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT UO: Consiglio Nazionale dei Geologi Prot.N. 0002806 del 25/07/2017 Rif. Ordini Regionali dei Geologi CIRCOLARE N 415 OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA L articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto l articolo 17 ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale disposizione stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali esse non siano debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, quest ultima è versata dalle medesime amministrazioni secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 e già modificato per ben due volte - ha stabilito le modalità e i termini suddetti per il versamento dell imposta da parte delle pubbliche amministrazioni che vi erano tenute. Con i commi 1 e 2 dell articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato modificato l articolo 17 ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Quest ultimo, nella vigente versione, così come modificata dalla dette previsioni nor- (S:\u_affarigenerali\MARIAROSA\Circolari\2017_415.doc)

mative, prevede l applicazione del sistema dello split payment nei confronti delle amministrazioni pubbliche come definite dall articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale disposizione normativa fa riferimento, in una clausola di chiusura, alle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito della pubblicazione del decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, contenente le Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell IVA, veniva inserito l articolo 5 bis nel decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, prevedendo: In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell art. 17 - ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall ISTAT ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Tale ultimo documento, predisposto dall ISTAT, non contempla gli Ordini Regionali, nonostante questi fossero inclusi in un elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato predisposto dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze, che svolgeva una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti. Pertanto, come riportato dallo scrivente Consiglio Nazionale nella propria nota prot. n. 0002550 del 3 luglio 2017, segnalava tale circostanza, e quindi la possibile errata inclusione del medesimo Ente e degli Ordini Regionali dei Geologi nell elenco elaborato dall Amministrazione finanziaria, entro il termine, assegnato da quest ultima, del 6 luglio 2017. Anche alla luce delle segnalazioni formulate a seguito delle informazioni divulgate dal Dipartimento Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze da numerosi Ordini professionali, con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, sono state apportate le seguenti modifiche al decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, sostituendo l articolo 5 bis di quest ultimo e prevedendo, all articolo 1, quanto segue: Le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il successivo articolo 2 decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 ha previsto altresì che tale decreto si applica alle fatture per le quali l esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 25 luglio 2017, pur facendo salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l articolo 17 ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 alle fatture per le quali l esigibilità si è verificata dal 1 luglio al 24 luglio 2017 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame).

In virtù di tutto quanto sopra riportato, pur essendo salve tutte le operazioni compiute fino al 24 luglio 2017, non vi è dubbio che gli Ordini Regionali siano obbligati ad applicare il sistema di scissione dei pagamenti dell IVA (split payment) per tutte le fatture esigibili a decorrere dal 25 luglio 2017. Pertanto, lo scrivente Consiglio Nazionale riporta le precisazioni e i chiarimenti che seguono per l immediata applicazione del detto sistema. DEFINIZIONE DELLO SPLIT PAYMENT ED AMBITO DI APPLICAZIONE Lo split payment prevede, nella sostanza, che l assolvimento dell obbligo di versamento dell IVA venga effettuato dal soggetto che riceve la fattura e non dal cedente dei beni o dal prestatore dei servizi che la emette. Più in particolare, tale sistema prevede che: il cedente dei beni o il prestatore dei servizi emetta la fattura con indicazione dell IVA e l annotazione Scissione dei Pagamenti IVA ai sensi dell art. 17 ter del DPR 633/72 ; il debito da IVA venga trasferito dal cedente dei beni o dal prestatore dei servizi al cessionario dei beni o al committente dei servizi (nel caso di specie, l Ordine Regionale), il quale la versa direttamente all Erario. Lo split payment si applica a tutte le operazioni effettuate sia nell ambito dell attività istituzionale sia dell attività commerciale, anche se, come illustrato in seguito, con modalità differenti di versamento dell imposta. In particolare, si applica a tutte le cessioni di beni e le forniture di servizi, ivi inclusi quelle che prevedono compensi assoggettati a ritenute a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto. Sono, invece, esclusi dall ambito applicativo dello split payment, per espressa previsione normativa: gli acquisti per i quali l Ordine Regionale è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA ( reverse charge o inversione contabile); le operazioni documentate mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale; le operazioni assoggettate ai fini IVA ai regimi cd. speciali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano: o i regimi forfettari; o il regime applicato dalle agenzie viaggio di cui all articolo 74 ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RILEVAZIONI CONTABILI Per tutte le operazioni, l Ordine Regionale riceve dal cedente dei beni o dal prestatore dei servizi una fattura elettronica con l annotazione Scissione dei Pagamenti IVA ai sensi dell art.17 ter del DPR 633/72, che, come si dirà di seguito, contabilmente sarà gestita in maniera diversa in base al regime fiscale applicabile all acquisto in esame: attività istituzionale e attività commerciale. La fattura dovrà riportare il totale fattura comprensivo di IVA, mentre nel totale da pagare solo il netto senza IVA. a) Attività Istituzionale Come in passato, per le operazioni effettuate per finalità istituzionali, l IVA indicata in fattura rappresenta un costo, da versare però direttamente all Erario da parte dell Ordine Regionale (e non più al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, cui verrà pagato solo l imponibile). La normativa prevede che, con riferimento al momento dell esigibilità dell IVA, si può optare tra: o criterio di cassa, ossia al momento del pagamento della fattura (come per il meccanismo delle ritenute IRPEF); o criterio di competenza, ossia al momento della ricezione della fattura. Il versamento dell IVA può avvenire mediante: o un distinto versamento per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; o in ciascun giorno del mese, con distinto versamento dell IVA dovuta per tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tal giorno; o entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell IVA dovuta per tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Il versamento è effettuato dall Ordine Regionale senza la possibilità di compensazione con eventuali crediti d imposta e utilizzando un apposito codice tributo istituito dall Agenzia delle Entrate. b) Attività commerciale Per le operazioni effettuate per finalità commerciali, l Ordine Regionale annota la fattura elettronica nel registro IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L Ordine Regionale paga l imponibile al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, mentre l IVA partecipa alla liquidazione periodica dell imposta. Il versamento dell IVA è effettuato secondo le modalità ordinarie.

EFFICACIA TEMPORALE Come anticipato in premessa, le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali la fattura è esigibile a partire dal 25 luglio 2017. A decorrere da tale data, in caso di ricezione di fatture non conformi al sistema di split payment sopra descritto, l Ordine Regionale dovrà rifiutare la fattura e chiederne la remissione con la corretta applicazione del nuovo regime IVA. Le fatture ricevute ed accettate fino al 24 luglio 2017 sono fatte salve, potendo anche non rientrare nell ambito del regime dello split payment; con la conseguenza che esse possono essere rilevate in contabilità e pagate anche successivamente a detta data, purché, si ripete, siano state accettate entro la medesima data. IL CONSIGLIERE TESORIERE Raffaele Nardone IL PRESIDENTE Francesco Peduto