Art. 3. Modalità di conferimento di incarichi di insegnamento Art. 4. Procedure per la selezione

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Regolamento in materia di conferimento, con contratti di diritto privato, degli incarichi di insegnamento e di ricerca a personale non appartenente ai ruoli dell Ateneo Art. 1. Oggetto In attuazione dello statuto della LUMSA, il presente Regolamento disciplina: - ai sensi dell art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le procedure per il conferimento degli incarichi di insegnamento per la didattica disciplinare o integrativa, a titolo oneroso o gratuito, in presenza o in modalità formazione a distanza, nei corsi di studio attivati presso l università a soggetti non appartenenti ai ruoli dell Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. - le procedure per il conferimento degli incarichi di ricerca di cui all art. 18, comma 5, lett. d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a soggetti non appartenenti ai ruoli dell Ateneo. Art. 2. Conferimento degli incarichi di insegnamento 1. Il conferimento e il rinnovo degli incarichi di insegnamento di cui all art. 1, sono disposti annualmente da parte del Consiglio di amministrazione su proposta delle Strutture per la didattica interessate, previa valutazione del Senato accademico, nell ambito della programmazione annuale dell offerta formativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle finalità statutarie dell Università, delle sue linee di indirizzo e di programmazione e del Codice etico. 2. Il conferimento di incarichi di insegnamento a docenti non appartenenti ai ruoli dell Università è consentita soltanto ove i corsi o i moduli di insegnamento non possano essere attribuiti al personale accademico e di ricerca dell Università e ove si manifesti la necessità di ricorrere a specifiche professionalità e competenze esterne all Università. 3. Gli incarichi di insegnamento a docenti non appartenenti ai ruoli dell Università possono essere conferiti con contratto di diritto privato: a. a titolo oneroso o gratuito, a professori di prima e seconda fascia, ricercatori appartenenti ad altri atenei italiani; b. a titolo oneroso o gratuito, ad esperti di alta qualificazione, ai sensi dell art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale; c. a soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali ai sensi dell art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d. a studiosi stranieri di chiara fama ai sensi dell art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; e. ad esperti appartenenti ai ruoli di enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e sue modificazioni, albi professionali o enti privati con i quali siano state stipulate convenzioni, sulla base di modalità concordate tra l Università e l ente o l istituzione di ricerca che dovranno garantire il soddisfacimento dei requisiti soggettivi previsti;

f. a professori universitari collocati a riposo. 4. Per i docenti incaricati ai sensi delle lettere d) ed f), l Università può attingere a risorse ad hoc messe a disposizione da privati, imprese o fondazioni. Il trattamento economico per i suddetti incarichi di insegnamento è stabilito di volta in volta dal Consiglio di amministrazione sulla base di adeguato confronto con altre università ed istituzioni di ricerca, nazionali o internazionali. 5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell ambito delle convenzioni con enti pubblici, non possono superare il 5% dell organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l Università al 31 dicembre dell anno precedente. Art. 3. Modalità di conferimento di incarichi di insegnamento 1. L attribuzione degli incarichi di insegnamento è disposta: a) con conferimento diretto ai seguenti soggetti: professori di prima e seconda fascia, ricercatori appartenenti ad altri atenei italiani; studiosi stranieri di chiara fama ai sensi dell art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; esperti appartenenti ai ruoli di enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e sue modificazioni, albi professionali o enti privati con i quali siano state stipulate convenzioni, sulla base di modalità concordate tra l Università e l ente o l istituzione di ricerca che dovranno garantire il soddisfacimento dei requisiti soggettivi previsti; professori universitari collocati a riposo; b) previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti per i seguenti soggetti: esperti di alta qualificazione, ai sensi dell art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale; soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali ai sensi dell art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, può autorizzare il conferimento diretto di incarichi ai soggetti di cui alla precedente lettera b), in presenza di specifiche esigenze, la soddisfazione delle quali condizioni il buon funzionamento del corso di studi, anche in deroga ai limiti di cui al successivo art. 6. 3. Per i docenti di cui all art. 2, comma 3, lett.a), d), e) ed f), la proposta dell incarico è formulata al Consiglio di amministrazione dal Senato accademico su istanza del Consiglio di dipartimento. Art. 4. Procedure per la selezione 1. Sulla base delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti della LUMSA, il Direttore di dipartimento, previa approvazione del Consiglio di dipartimento, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, avvia le procedure selettive, emanando un apposito bando, pubblicato nell Albo ufficiale dell Ateneo, nel sito web dell Università e affisso nella bacheca del Dipartimento cui afferiscono gli insegnamenti o i laboratori per i quali è stata indetta la procedura. 2. Il bando definisce criteri e modalità tali da assicurare la valutazione comparativa dei candidati per titoli e pubblicazioni ovvero per titoli, pubblicazioni e colloquio e la

pubblicità degli atti, nonché i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli accademici e/o professionali per l assegnazione dell incarico. 3. Il bando, in particolare, deve indicare: a) l anno accademico di riferimento; b) il corso di studio presso il quale si svolge l attività didattica; c) la tipologia dell attività oggetto dell incarico (insegnamento, parte di insegnamento, modulo, laboratorio, didattica integrativa); d) il periodo di svolgimento dell attività didattica (inizio/fine); e) l impegno orario complessivo; f) i doveri del titolare dell incarico; g) il termine, di norma non inferiore a 15 giorni decorrenti dal giorno successivo all avvenuta pubblicazione nell Albo ufficiale dell Ateneo, e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva; h) il compenso che, sulla base dei criteri stabiliti dal successivo art. 10, terrà conto delle ore di didattica da svolgere, della tipologia dell attività didattica o integrativa, della qualificazione accademica o professionale del docente, del numero degli studenti e/o degli esami e degli altri criteri adottati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore; i) il rinvio al presente Regolamento per quanto non previsto espressamente dal bando. 4. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione i titoli accademici (incluso il possesso del dottorato di ricerca, delle idoneità di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, dell abilitazione scientifica nazionale di cui all art. 16, comma 3, lett. n) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di titoli equivalenti conseguiti all estero), i titoli professionali e le pubblicazioni, il cui numero massimo ai fini della selezione potrà essere fissato nel bando. 5. Le domande sono valutate dalla commissione selezionatrice di cui al successivo art. 5. Art. 5. Commissione selezionatrice: composizione ed adempimenti 1. La Commissione selezionatrice per il conferimento di contratti di diritto privato per l insegnamento di cui all art. 2 del presente Regolamento è costituita dalla Giunta della Struttura didattica che ha avviato la procedura di selezione, integrata, se composta da un numero di membri inferiore a tre, da due professori ordinari o associati dell Università individuati dal Senato accademico. Alle sedute delle Giunte, riunite in qualità di commissioni per la selezione degli incarichi di insegnamento, è invitato a partecipare il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio. 2. La Commissione, presieduta dal Direttore della Struttura, è validamente costituita ove siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti. 3. La Commissione: a) attribuisce la funzione di segretario verbalizzante al membro più giovane di età presente ai lavori; b) prende visione dell elenco dei partecipanti alla selezione e sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati come previsto dall'art. 51 del codice di procedura civile; c) procede alla valutazione delle domande, dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, ove previsto dai bandi;

d) approva il verbale dei lavori da essa effettuati; e) trasmette gli atti al Senato accademico e al Rettore che ne accerta la regolarità e formula al Consiglio di amministrazione la proposta in ordine agli incarichi di insegnamento da conferire con contratto di diritto privato. 4. La valutazione comparativa tiene conto del progetto didattico - formativo presentato dal candidato e si svolge secondo i criteri di seguito indicati. La personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai titoli ed alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali. La produzione scientifica è valutata in ragione della sua originalità, della sua continuità temporale e dell inerenza al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa. L attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile. 5.Costituiscono titoli preferenziali: a) il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero titolo equivalente conseguito all estero; b) l aver conseguito l abilitazione scientifica nazionale, ovvero titolo equivalente conseguito all estero; c) l attività professionale svolta ai vertici di aziende, studi professionali, società di consulenza di rilievo nazionale e internazionale. 6. Il Consiglio di amministrazione può non assegnare l incarico di insegnamento qualora ritenga che tra i profili dei candidati selezionati nessuno soddisfi, in modo adeguato, il rispetto delle finalità istituzionali e dei principi ispiratori dell Università. 7. La pubblicità dell esito della selezione è assicurata a mezzo affissione, per almeno quindici giorni, nell Albo ufficiale dell Ateneo. 8.Eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto al Rettore, entro 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione dell esito della selezione. Art. 6. Durata degli incarichi di insegnamento 1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti con contratti di diritto privato di durata annuale. 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di cui al comma 1 non può, in ogni caso, superare, per il medesimo soggetto, i cinque anni, anche non continuativi, salva deroga autorizzata dal Consiglio di amministrazione in casi eccezionali e per esigenze specifiche, la soddisfazione delle quali condizioni il buon funzionamento del corso di studi. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai professori e ricercatori universitari di ruolo in università italiane o straniere ed agli esperti appartenenti ai ruoli di enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e sue modificazioni, albi professionali o enti privati con i quali siano state stipulate convenzioni, sulla base di modalità concordate tra l Università e l ente o l istituzione di ricerca che dovranno garantire il soddisfacimento dei requisiti soggettivi previsti.

4. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti con contratto di diritto privato a coloro i quali abbiano superato i 75 anni di età, ad eccezione dei professori emeriti della LUMSA. 5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini del computo dei limiti di durata di cui al comma 2 del presente articolo, si tiene conto anche dell attività eventualmente prestata nel quinquennio accademico 2011-2016. Art. 7. Diritti e doveri dei titolari di incarichi di insegnamento 1. I titolari di incarichi di insegnamento attribuiti con contratti di diritto privato di cui al presente Regolamento devono svolgere personalmente le attività formative previste dall insegnamento, nel rispetto degli orari e dei programmi proposti. Sono tenuti al ricevimento e all assistenza agli studenti durante l intero arco dell anno accademico, secondo le modalità appositamente definite nel contratto di diritto privato stipulato. Presiedono, per tutte le sessioni dell anno accademico di riferimento, le commissioni per gli appelli d esame previsti per la verifica del profitto degli studenti, relativamente all insegnamento di cui sono titolari. Possono inoltre essere nominati membri delle commissioni di laurea. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche. 2. I titolari di incarichi possono, altresì, partecipare alle sedute del Consiglio della o delle Strutture didattiche presso cui svolgono l incarico, ove previsto dai regolamenti dell Università. E comunque esclusa la partecipazione in occasione delle discussioni e delle deliberazioni aventi ad oggetto le proposte e i pareri per la destinazione dei posti di ruolo, per la chiamata dei relativi titolari ed il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento. 3. I titolari degli incarichi sono tenuti a compilare il registro delle lezioni annotando i dati ed i temi relativi ad ogni lezione e a presentare ogni anno una relazione sull insieme delle attività didattiche svolte. Il registro e la relazione sono soggetti all approvazione del Direttore di dipartimento e sono trasmessi ai competenti uffici amministrativi per gli adempimenti di loro competenza. 4. Con riferimento ai contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa, il docente incaricato è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari e secondo le modalità concordate preventivamente con il docente titolare dell insegnamento o del modulo di riferimento o con il Direttore di dipartimento o della Scuola. Il docente partecipa alle commissioni d esame dell insegnamento o del modulo per il quale svolge l attività didattica integrativa e alle commissioni di laurea. 5. Per i soggetti titolari di incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato, anche se professori e ricercatori di ruolo presso altre università italiane o straniere, il titolo di professore, eventualmente utilizzato in ragione del conferimento dell incarico di insegnamento presso la LUMSA, deve essere obbligatoriamente accompagnato, dalla dicitura - senza abbreviazione - a contratto in..[nome insegnamento] presso la struttura didattica (indicare quale) e soltanto per gli anni di effettivo svolgimento dell incarico.

Art. 8. Attività e incarichi di ricerca 1. Ai sensi dell art. 18, comma 5, lett. d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto del Regolamento del CARI (Centro di Ateneo per la ricerca e l internazionalizzazione), sulla base di quanto eventualmente stabilito dal contratto di diritto privato stipulato, titolari degli incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato possono partecipare a gruppi e programmi di ricerca dell Università, coordinati dal personale accademico della LUMSA. 2. Tali attività di ricerca sono svolte, di norma, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell Università, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna in materia di tutela della proprietà intellettuale e brevettuale. 3. Incarichi a titolo oneroso per attività di ricerca, di durata complessiva non superiore a due anni, possono essere conferiti, sulla base di uno specifico progetto, dal Consiglio di amministrazione, su motivata proposta del Prorettore per la ricerca e l internazionalizzazione, a professori stranieri di chiara fama. Art. 9. Divieti parentali, incompatibilità e autorizzazioni 1. Ai membri del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti, nel caso essi non siano o non siano stati di ruolo presso l Università, al Direttore generale e al personale tecnico amministrativo della LUMSA non possono essere conferiti incarichi di insegnamento. 2. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti con contratto di diritto privato a coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, i Prorettori, il Direttore generale, un componente del Consiglio di amministrazione ovvero un professore appartenente alla Struttura didattica o alla Scuola che attribuisce l incarico. 3. Lo stesso soggetto può essere titolare, nel medesimo anno accademico, di più incarichi di insegnamento, anche di didattica integrativa, conferiti con contratti di diritto privato fermo restando il limite massimo di 120 ore annue complessive. 4. I contratti per corsi di insegnamento curriculare di cui al presente Regolamento risultano incompatibili con la contemporanea titolarità di assegni di ricerca e di borse di studio. 5. Agli assegnisti di ricerca e ai titolari di borse di studio possono essere affidati soltanto incarichi di didattica integrativa o di laboratorio, in misura non superiore a 60 ore annue e con l assenso dell interessato. 6. Ai dottorandi di ricerca possono essere affidati soltanto incarichi di didattica integrativa o di laboratorio, a titolo gratuito se possessori di borsa, e in misura non superiore a 40 ore annue, previo parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato e con l assenso dell interessato. 7. Qualora il soggetto incaricato sia dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la relativa disciplina in materia di incompatibilità. 8. Fatto salvo l integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto può svolgere altre attività anche di insegnamento purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e, comunque, non arrechino pregiudizio all Università.

Art. 10. Compenso e modalità di pagamento 1. I contratti di diritto privato stipulati a titolo oneroso determinano il compenso dovuto al docente, sulla base dei parametri e degli importi definiti ed aggiornati dal Consiglio di amministrazione tenendo conto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313, recante disposizioni sul Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento. 2. La liquidazione del compenso di cui al comma 1, è effettuata, di norma e salvo diverse indicazioni contenute nel contratto, in due soluzioni, in aprile e in dicembre, previa consegna del registro delle lezioni. 3. Nel caso in cui le ore effettivamente svolte siano inferiori a quelle pattuite, il compenso è riproporzionato in base alle ore effettivamente svolte. 4. Il trattamento economico-normativo dei contratti di cui al precedente comma 1 è disciplinato anche dall Accordo collettivo nazionale per i collaboratori delle Università non statali sottoscritto il 10 dicembre 2015. Art. 11. Trattamento previdenziale ed assicurativo 1. Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L Università, limitatamente al periodo della prestazione, provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa INAIL prevista dall art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite dal primo comma dello stesso articolo. Art. 12. Decadenza e risoluzione del rapporto 1. Decadono dal diritto alla stipula del contratto coloro che, senza giustificato motivo, non lo sottoscrivano entro il termine fissato dall Ateneo. 2. Non è ammessa l accettazione parziale degli incarichi conferiti secondo le procedure disciplinate dal presente Regolamento. 3. Il contratto si risolve automaticamente in caso di violazione dei divieti e dei regimi di incompatibilità di cui all art. 9 del presente Regolamento ovvero qualora il titolare dello stesso non rispetti, senza giustificato motivo, il termine iniziale per lo svolgimento delle attività. 4. Il contratto si intende, altresì, risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità all adempimento della prestazione. In tal caso è corrisposto il compenso dovuto per la parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal Direttore di dipartimento. 5. Qualora il docente a contratto si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l utilità dell intera prestazione, o di gravi violazioni del Codice etico dell Università, il contratto può essere risolto, sentito l interessato, dal Rettore con motivato decreto.

Art. 13. Stipula dei contratti 1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati dal Rettore sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione. Art. 14. Norme transitorie e finali ed entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 ottobre 2016. 2. Fatto salvo quanto espressamente stabilito dall art. 6, comma 5, le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi che saranno oggetto di contratto di diritto privato a partire dall anno accademico 2016-2017 e sostituiscono tutte le disposizioni in materia di conferimento di incarichi didattici mediante contratti di diritto privato contenute in previgenti atti regolamentari o deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 3. Gli artt. 6 e 9 del presente Regolamento si applicano anche ai contratti con i quali sono conferiti incarichi di assistenza alla didattica, tutorato e orientamento. Art. 15. Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.