DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA DOMANDA RISPOSTA DOMANDA



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in caso di RTI tutti i partecipanti debbano possedere la SOA per progettazione e lavori ovvero se può bastare che la possieda anche la mandante per ovviare all'associazione o indicazione di progettista esterno. Come recita il disciplinare di gara all art. 5 punto 3., occorre possedere le attestazioni SOA, o per progettazione e costruzione, o per sola esecuzione, per tutte le categorie e le relative classifiche indicate. Il disciplinare di gara indica, altresì, analiticamente tutti i requisiti che debbono essere posseduti dai concorrenti nei due casi alternativi. Qual è il termine ultimo per effettuare il sopralluogo preliminare? Occorre fissare un appuntamento? - Per il ritiro del Progetto definitivo su supporto informatico il versamento di Euro 15.00 va effettuato direttamente all Ufficio Economato oppure può essere fatto tramite versamento postale entro quale termine? - Il disciplinare di gara non prevede alcun termine ultimo per effettuare il sopralluogo. L'art. 4 dello stesso disciplinare indica quale referente per il sopralluogo preliminare obbligatorio l'ing. Zori da contattare telefonicamente o via mail. - il versamento di 15,00 deve essere effettuato direttamente all'ufficio Economato. Anche in questo caso non è previsto alcun termine ultimo. in caso di RTI verticale composto da Capogruppo con OG1 illimitata la cui nascita risale ad acquisizione di ramo d'azienda nel 2008, che quindi negli ultimi 5 anni ha una cifra d'affari per la OG1 pari a circa 6.000.000 e Mandante con OG11 illimitata con cifra d'affari superiore a 67.000.000, può ritenersi validamente soddisfatto il requisito relativo alla cifra d'affari ex DPR 34/00? - può ritenersi validamente oggetto di avvalimento la SOA in categoria OG1 illimitata? Il requisito della cifra d affari in lavori, come espressamente previsto all art. 5 lett. r) del disciplinare di gara, nel caso di RTI verticale deve essere posseduto, secondo le misure previste all art. 92 co. 3 DPR. 207/10. Pertanto la composizione prospettata non si ritiene compatibile con il dettato normativo. La SOA in categoria OG1 illimitata può ritenersi oggetto di avvalimento. in riferimento all'appalto in oggetto vorremmo sapere se, in fase di giustificazioni, l'ente Appaltante ci fornirà un prototipo di scheda da compilare o possiamo liberamente utilizzare il software PRIMUS per giustificare le eventuali voci da Voi richieste?

In merito al quesito posto l'amministrazione, specifica che: considerati gli artt. 118 e 121 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e ii., nonchè gli artt. 82, 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii; procederà con la richiesta di tutti gli elementi utili e le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto come indicato nei disposti normativi. L'impresa chiamata a fornire tali giustificazioni o chiarimenti potrà avvalersi degli strumenti che riterrà più idonei per formulare le risposte nel modo più chiaro, esaustivo e sintentico. Con riferimento alla dichiarazione di cui all art. 5 punto 5 del disciplinare di gara si chiede se, nel caso di soggetti di cui all art. 90 del d.lgs. 163/2006 individuati dall Impresa per la prestazione di progettazione, il requisito di cui al punto 4 lett. a), trattandosi di soggetti che svolgono esclusivamente servizi di ingegneria ed architettura, debba essere riferito al fatturato globale dei servizi svolti riportato nelle dichiarazioni IVA e/o bilanci oppure si debba riportare il fatturato relativo a servizi di sola progettazione esecutiva: in tal caso si chiede come comprovare tale requisito e se la progettazione di perizie di variante sia includibile. 1) Il requisito di cui all art. 5 punto 4. lett. a) del disciplinare di gara, qualora non possa essere comprovato mediante i bilanci, potrà essere comprovato mediante altri documenti quali ad es. fatture e relativi contratti. Tale facoltà risulta avallata dall art. 41 co. 3 D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e ii. 2) E richiesto che il fatturato si riferisca all attività di progettazione esecutiva, a prescindere che questa sia esercitata nell ambito di un contratto principale o di un atto aggiuntivo. a presente per richiedervi chiarimento in merito al punto r) della "Dichiarazione di cui al punto 5 punto 2 del Disciplinare": r) di aver realizzato, ai sensi dell art. 3 co. 6 DPR 34/00, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, pari a ; Si richiede se tale cifra deve ammontare a 3 volte l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara e se in caso di RTI verticale ciascun componente deve possedere esclusivamente una cifra d'affari pari a 3 volte l'importo dei lavori di propria afferenza. Il DISCIPLINARE DI GARA all'art. 5 punto 2 lettera r) risponde pienamente a quanto richiesto. Dalla lettura del disciplinare pag. 12 di 23 punto 5 si legge: Nel caso in cui il soggetto individuato o associato o da associarsi quale progettista sia un

raggruppamento temporaneo di cui all art. 90 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii., i requisiti di cui al punto 4. lett. a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, con una misura minima per le mandatarie del 40% e comunque in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Il requisito di cui al punto 4. lett. c) deve essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo. Nel nostro caso l RTP di progettisti indicati dal concorrente coprono i requisiti secondo il seguente prospetto: REQUISITI Importo richiesto (Euro) CAPOGRUPPO MANDANTE Fatturato 1.260.000,00 85% 15% Ic 15.000.000,00 85% 15% IIIa 5.000.000,00 100% 0% IIIb 2.500.000,00 100% 0% IIIc 1.500.000,00 100% 0% Personale 20 unità 50% 50% Il requisito di cui al punto 4 lettera c) è posseduto dal capogruppo. Si chiede di sapere: a) se tale distribuzione dei requisiti è compatibile ai fini della soddisfacimento della partecipazione ai requisiti di progettazione; b) se ai fini delle distribuzione delle attività di progettazione è possibile la seguente distribuzione: categorie e classi di progettazione Importo richiesto (Euro) CAPOGRUPPO MANDANTE Ic 15.000.000,00 90% 10% IIIa 5.000.000,00 90% 10% IIIb 2.500.000,00 90% 10% IIIc 1.500.000,00 90% 10% 1. Ai sensi dell art. 5 punto 5. del disciplinare di gara, nel caso di RTI, la mandataria deve possedere almeno il 40% dei requisiti finanziari e tecnici di cui al punto 4. lett. a), b) e d) dello stesso disciplinare. La mandataria deve, inoltre, possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Ai sensi dell art. 261 co. 7 2 periodo DPR 207/2010, qualora, come nel caso di specie, il bando preveda il possesso, da parte della mandataria, di una percentuale minima di requisiti, la stessa percentuale non può essere stabilita in misura superiore al 60%. L art. 261 sopraccitato al co. 7 ultimo periodo, prescrive che la mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. La mandataria, dunque, deve possedere almeno il 40% dei requisiti, ma non può partecipare al raggruppamento in misura superiore al 60% (ed il restante 40% deve essere posseduto dalle mandanti). Inoltre, poiché la mandataria deve partecipare in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, anche la prospettata

configurazione del RTI mandataria 50% e mandante 50% non è conforme a quanto sopra esposto. 2. La prospettata distribuzione delle attività di progettazione non è ammissibile in quanto non rispecchia la necessaria corrispondenza tra i requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. Con riferimento al punto 4.a. Di pag 10 del disciplinare di gara si chiede conferma del fatto che, facendo riferimento ai servizi di cui all art 252 dpr 207/10, concorrono al conseguimento del suddetto monte fatturato tutti i servizi previsti dal suddetto articolo 252 e non solo quelli di progettazione esecutiva. Tale precisazione si rende necessaria per ricondurre il tema al dettato dell art. 263 comma 1 lettera a) del predetto DPR e per consentire, in sede di comprova requisiti, l utilizzo dei necessari documenti (bilanci delle Società di Ingegneria) ove, nostro malgrado, non emergerebbe la differenza tra fatturato per progetti esecutivi ed altri servizi di cui al suddetto articolo ed ivi previsti. Quesito 2) Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 5 del Disciplinare di gara pag 12, ed in particolare in merito a Il requisito di cui al punto 4. lett. c) deve essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo.. Si chiede conferma del fatto che Per intero è da intendersi che UNO dei componenti del costituendo raggruppamento deve possedere, per ogni classe e categoria prevista, almeno 2 servizi il cui importo lavori sommato sia uguale o superiore all importo previsto per nel bando per quella classe e categoria. Si risponde nell ordine ai quesiti posti: 3) Il requisito di cui all art. 5 punto 4. lett. a) del disciplinare di gara, qualora non possa essere comprovato mediante i bilanci, potrà essere comprovato mediante altri documenti quali ad es. fatture e relativi contratti. Tale facoltà risulta avallata dall art. 41 co. 3 D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e ii. 4) Si, si conferma. - il totale dei computi metrici estimativi sviluppa un complessivo lavori di 21.913.957,84: - nei computi metrici estimativi non è riportata alcuna voce inerente gli oneri della progettazione; - se vengono sommati, a detto importo, gli oneri della sicurezza otteniamo la cifra di 22.467.797,71 (importo complessivo dell appalto) a. ritengo che l importo dei lavori ( 21.913.957,84) sia già comprensivo degli oneri della progettazione? b. In sede di offerta (vedi disciplinare pag. 17 punto 13) si deve esprimere un ribasso unico da applicare all importo unico di 21.913.957,84 (in quanto già comprensivi degli oneri della progettazione) e non come erroneamente indicato un unico ribasso

percentuale da applicare all importo di 21.913.957,84 + IVA per lavori ed all importo di 420.000,00 + IVA per progettazione esecutiva? si comunica che per mero errore materiale, nel disciplinare di gara è stato riportato un totale di 22.467.797,71 anziché 22.887.797,71, come indicato nel capitolato speciale d appalto. Si precisa, comunque, che gli importi parziali la cui somma è di 22.887.797,71, sono indicati correttamente in tutti gli atti di gara. Per la categoria OG11 di importo 7.452.647,12 dove richiedete la classifica VI, è possibile eseguire un ATI tra due imprese in questo modo: 1^ Impresa in possesso della categoria OG11 Classifica V 5.164.568,99 2^ Impresa in possesso della categoria OG11 Classifica IV 2.582.284,50 ============= Totale 7.746.853,49 Incremento di 1/5 come per legge 1.549.370,70 Totale generale 9.296.224,19 Per quanto sopra evidenziato, volevamo sapere se la partecipazione in ATI per la categoria OG11 è corretta per la partecipazione al presente appalto? L importo di ciascuna categoria scorporabile può essere coperto anche da un associazione temporanea di tipo orizzontale purchè almeno uno dei componenti l associazione stessa sia qualificato per una classifica pari almeno al 40% dell importo della categoria scorporabile ed i restanti componenti per una classifica pari almeno al 10% dello stesso importo, fermo restando la necessità che l associazione, nel suo complesso, risulti qualificata con riferimento all intero importo della categoria scorporabile. Pertanto la sub associazione orizzontale, così come proposta appare conforme a quanto sopra esposto, senza la necessità dell incremento del quinto. nel disciplinare di gara si parla di associazione, avvalimento o individuazione dei progettisti. Si chiede quindi se con il termine individuazione si intende l indicazione dei progettisti e quindi non è necessario costituire l associazione o partecipare in avvalimento Con il termine individuazione si intende l indicazione per la progettazione di uno dei soggetti di cui all art. 90 co. 1 lett. d),e),f) e f-bis), g) e h) del DLgs. 163/2006 ss.mm. e ii. Nella suddetta ipotesi non sarà necessario costituire un associazione o ricorrere all avvalimento. L Impresa in possesso di cat. OG1 VIII ed OG11 IV può partecipare alla presente gara come impresa singola dichiarando il subappalto della restante categoria OG11?

Come specificato nel disciplinare di gara, la categoria OG11 ( 7.452.647,12 classifica VI) è a qualificazione obbligatoria, scorporabile o subappaltabile nei limiti di cui all art. 118 co. 2 terzo periodo DLgs. 163/2006 ss.mm. e ii.. Pertanto, il concorrente, per ricorrere al subappalto, dovrà possedere almeno il 70% della categoria in argomento. Nel caso di specie, il 70% dell importo è pari ad 5.216.852,984. Il suddetto importo non risulta coperto dalla classifica IV. viste le determinazioni dell Autorità Lavori Pubblici n. 30 del 13 Novembre 2002 e quella n. 5 del 27 luglio 2010, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti progettuali, chiediamo se è possibile considerare, a copertura dell importo relativo alla classe/categoria Ic, lavori che rientrano nella classe/categoria Id. In merito al quesito posto l'amministrazione, specifica che: considerato che la categoria Ic riguarda "Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili", considerato che la categoria Id riguarda "Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali", ritenuto valido quanto deliberato dall'autorità di Vigilanza in merito, in particolare: "...omissis... Da ultimo, sulla individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, l'autorità ha rilevato (determinazione dell 8 novembre 1999, n. 7) che: a) la tariffa professionale dei tecnici attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse; b) per quanto riguarda la tariffa degli ingegneri ed architetti le classi individuano nove differenti tipi di interventi mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche degli interventi compresi nella classe; c) ogni classe individua, quindi, un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura; d) le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da a in poi); e) il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe. Sulla base di queste indicazioni, emerge l importanza della prescrizione regolamentare (articolo 63, comma 1, lett. c), e art. 67, comma 1, del d.p.r. 554/1999) che impone di indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell intervento, in quanto ciò serve a prestabilire quale percentuale si applicherà, a gara ultimata ed a progetto redatto, per determinare il corrispettivo. La prescrizione è funzionale anche per la dimostrazione dei

requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti cui inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell intervento cui si riferisce il bando. In questi casi è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi....omissis... ", ritiene accettabile, ai fini della qualificazione per la procedura, al posto del requisito di fatturato per categoria Ic considerare l'importo cumulativo relativo ai progetti di categorie Ic e Id. Restano escluse le altre categorie (Ia, Ib), in quanto non attinenti alle opere da realizzarsi. Vorremmo sapere se, nell eventualità ci fossero delle offerte anomale, l Ente Appaltante richiede schede di giustificazione prezzi su tutte le voci dei vari computi metrici estimativi o fornirete un elenco di voci più significative? In merito al quesito posto l'amministrazione, specifica che: considerato l'art. 121 del D.P.R. 207/2010, considerata l'impossibilità di prevedere a priori il numero e le caratteristiche delle eventuali offerte anomale, si riserva di procedere con la richiesta di tutti gli elementi utili e le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto nelle modalità previste dal Codice degli Appalti e dal relativo Regolamento di Attuazione. In merito alla procedura di gara indetta dalla Vostra Amministrazione relativa alla progettazione esecutiva e riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento normativo ec Centro meccanografico Poste S. Lorenzo, con la presente siamo a chiedere cortesemente conferma che il sopralluogo possa essere effettuato da un soggetto munito di delega conferita dal Legale Rappresentante del nostro consorzio. Si. Confermiamo. il requisito della cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta e indiretta deve essere comprovato ai sensi dell'art. 18 commi 3 e 4 in sede di gara o in sede di verifica ai sensi dell'art. 10 comma 1 -quater della legge. Il requisito della cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, deve essere comprovato ai sensi dell'art. 18 commi 3 e 4 DPR 34/2000 e sarà

oggetto di verifica, qualora il concorrente venga sorteggiato, ai sensi dell'art. 48 co. 1 D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii, ovvero ai sensi dell'art. 48 co. 2, stesso Decreto, se risulterà aggiudicatario o secondo e non sia stato precedentemente sorteggiato. Le categorie OS4 e OS18 sono subappaltabili al 100%. Non essendone in possesso possiamo subappaltare al 100% dichiarandolo e coprendo il loro importo con la prevalente? Le categorie OS4 e OS18 sono a qualificazione obbligatoria. Se il concorrente non le possiede deve necessariamente costituire un RTI o subappaltarle a soggetto qualificato. RIP. III AA.PP. Sett. IV Partecipando come consorzio stabile( art. 34 lettera c) in ati con altre imprese la cifra d'affari di 67.403.393,00 viene calcolata globalmente tra il consorzio e le altre imprese facenti parte del raggruppamento? La stessa cifra deve averla realizzata il consorzio stesso o si puo' raggiungere facendo il totale della cifra d'affari delle consorziate? Se il concorrente si presenta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui all art. 5 lettera r) del disciplinare di gara (globale in caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE), deve essere posseduto: nelle misure previste all art. 92 co. 2 del DPR 207/10, per Raggruppamenti di tipo orizzontale e all art. 92 co. 3 dello stesso DPR, per il tipo verticali, come peraltro espressamente specificato nel disciplinare di gara. si richiede un chiarimento sulle categorie scorporabili e subappaltabili OS4 e OS18, i cui importi corrispondono rispettivamente al 1% e al 9% dell'importo complessivo posto a base di gara. Essendo queste categorie a qualificazione obbligatoria, per partecipare, è obbligatorio costituire un'ati verticale o è sufficiente indicarle come oggetto di subappalto se i loro importi sono ricoperti dalla categoria prevalente OG1? Le categorie a qualificazione obbligatoria possono essere eseguite dall Impresa concorrente solo se la stessa è in possesso della relativa qualificazione. Diversamente l Impresa deve alternativamente subappaltarle (a soggetti in possesso della qualificazione) o costituire un ATI verticale. Per la categoria OG11 di importo 7.452.647,12 dove richiedete la classifica VI, è possibile eseguire un ATI tra tre imprese in questo modo:

IMPRESA 1 OG11 CLASSIFICA V 5.164.568,99 IMPRESA 2 OG11 CLASSIFICA IV 2.582.284,50 IMPRESA 3 OG11 CLASSIFICA III 1.032.913,80 TOTALE 8.779.767,29 INCREMENTANDO DI 1/5 COME PER LEGGE 1.755.953,45 TOTALE FINALE 10.535.720,74 (CLASSIFICA VI) E corretta un operazione del genere per la categoria OG11? L importo di ciascuna categoria scorporabile può essere coperto anche da un associazione temporanea di tipo orizzontale purchè almeno uno dei componenti l associazione stessa sia qualificato per una classifica pari almeno al 40% dell importo della categoria scorporabile ed i restanti componenti per una classifica pari almeno al 10% dello stesso importo, fermo restando la necessità che l associazione, nel suo complesso, risulti qualificata con riferimento all intero importo della categoria scorporabile. Pertanto la sub associazione orizzontale, così come proposta appare conforme a quanto sopra esposto, senza la necessità dell incremento del quinto. In riferimento alla gara in oggetto, richiedo chiarimento in merito alle categorie che deve possedere il progettista incaricato in collaborazione con una società che si occuperà della sola costruzione. I requisiti richiesti al progettista sono espressamente indicati nel disciplinare di gara ai punti 4., 4.1, 4.1.1., 4.1.2. e 5. Non si comprende, dalla formulazione della domanda, quali siano le perplessità al riguardo.