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REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 9 maggio 2008 n.74 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti gli articoli 3, comma 3, e 12 della Legge 28 ottobre 2005 n.148; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.30 adottata nella seduta del 14 aprile 2008; Visti l articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: REGOLAMENTO D ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 2005 N.148 PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI E DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ABILITATE Art. 1 (Comitato Tecnico) 1. È istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, di seguito indicata come Camera di Commercio, un Comitato Tecnico di Iniziativa, Valutazione e Controllo per l applicazione della Legge 28 ottobre 2005 n.148, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato è composto da: a) un rappresentante indicato dalla Segreteria di Stato per l Industria, l Artigianato ed il Commercio che assume il ruolo di Presidente; b) un rappresentante indicato dall Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.); c) tre rappresentanti indicati dalle Associazioni di Categoria operanti nel settore; d) due rappresentanti della Camera di Commercio uno dei quali con funzione di Segretario. 3. Nell intento di agevolare l applicazione della Legge n.148/2005, al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni: a) definire la modulistica relativa al registro delle imprese ed all albo dei soggetti abilitati di cui rispettivamente all articolo 2, comma 1 ed all articolo 3, comma 3 della Legge n.148/2005 ed agli aspetti a questi correlati; b) valutare i ricorsi alle domande di iscrizione rigettate dalla Camera di Commercio ai sensi dell articolo 9 del presente Regolamento, in particolare relativamente agli aspetti concernenti l interpretazione e la compatibilità delle patenti d esercizio e dei requisiti tecnico professionali in possesso dei richiedenti con le disposizioni vigenti in materia; c) fornire alla Camera di Commercio riferimenti consultivi ed interpretativi;

d) valutare le domande di iscrizione straordinaria presentate in deroga all articolo 2, comma 4 ed all articolo 3, comma 4 del presente regolamento; e) emanare circolari applicative del presente regolamento. Art. 2 (Costituzione dell'albo dei soggetti abilitati) 1. E costituito presso la Camera di Commercio, l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all articolo 3 della Legge n.148/2005, di seguito indicato come Albo. 2. L'iscrizione all'albo ha valore su tutto il territorio della Repubblica. 3. Sono iscrivibili all Albo, purché in possesso dei requisiti professionali di cui all articolo 3 della Legge n. 148/2005, i seguenti soggetti: a) il titolare dell impresa b) il dipendente dell impresa c) il partecipante all impresa familiare d) l amministratore (solo per le società). 4. Ai fini dell iscrizione all Albo da parte di soggetti non residenti è considerata valida l iscrizione in albi analoghi tenuti dalle Camere di Commercio di altri Stati con i quali esista reciprocità di trattamento. 5. L Albo è pubblico ed è consultabile anche sul sito internet della Camera di Commercio. 6. L eventuale iscrizione all Albo di soggetti non residenti può avvenire in deroga a quanto previsto al comma 4 nei seguenti casi: a) su delibera del Comitato, limitatamente all autorizzazione straordinaria all esecuzione di: 1. interventi su impianti non commercializzati in territorio sammarinese; 2. attività impiantistiche non presenti sul territorio sammarinese; 3. interventi su impianti acquistati dal committente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L autorizzazione straordinaria può essere rilasciata, nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente lettera a), unicamente in relazione a specifiche tipologie di lavori da eseguirsi nell ambito di tempi ed in favore di committenti predefiniti. b) su indicazione della Polizia Civile per interventi urgenti di ripristino o messa in sicurezza di impianti. Art. 3 (Costituzione del Registro delle imprese abilitate) 1. E costituito presso la Camera di Commercio, il registro delle imprese abilitate all installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all articolo 1 della Legge n.148/2005, di seguito indicato come Registro. 2. L'iscrizione al Registro ha valore su tutto il territorio della Repubblica. 3. Sono iscrivibili al Registro, tutte le imprese private o pubbliche, che svolgono attività nei settori rientranti nell ambito di applicazione della Legge n.148/2005, con sede nella Repubblica di San Marino. 4. Ai fini dell iscrizione al Registro da parte di imprese non aventi sede in Repubblica, è considerata valida l iscrizione in registri analoghi tenuti dalle Camere di Commercio di altri Stati con i quali esista reciprocità di trattamento. 5. Il Registro è pubblico ed è consultabile anche sul sito internet della Camera di Commercio. 6. L eventuale iscrizione al Registro di imprese non aventi sede in Repubblica può avvenire in deroga a quanto previsto al comma 4 nei medesimi casi e termini di cui all articolo 2, comma 6, lettere a) e b) del presente regolamento. 2

Art. 4 (Presentazione della domanda di iscrizione all Albo) 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti interessati presentano alla Camera di Commercio apposita domanda redatta utilizzando la modulistica predisposta a tale scopo dal Comitato. 2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è richiesta, con riferimento a quelle previste all'articolo 1 della Legge n.148/2005. 3. Ai fini dell iscrizione in apposita sezione dell Albo, i soggetti non residenti presentano ogni anno un certificato, rilasciato dalla Camera di Commercio dello Stato di residenza, attestante la loro iscrizione all albo analogo. Art. 5 (Presentazione della domanda di iscrizione al Registro) 1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le imprese presentano alla Camera di Commercio apposita domanda redatta utilizzando la modulistica predisposta a tale scopo dal Comitato. 2. Nella domanda di cui al comma 1 le imprese indicano le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è richiesta, con riferimento a quelle previste all'articolo 1 della Legge n.148/2005. 3. Ai fini dell iscrizione in apposita sezione del Registro, le imprese non sammarinesi presentano ogni anno un certificato, rilasciato dalla Camera di Commercio dello Stato in cui hanno la propria sede, attestante la loro iscrizione al registro analogo. Art. 6 (Dimostrazione del possesso dei requisiti ) 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti interessati producono le certificazioni che attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n.148/2005 dichiarando sotto la propria responsabilità civile e penale che quanto attestato corrisponde al vero. I soggetti interessati hanno facoltà di avvalersi delle disposizioni previste dalla Legge 21 ottobre 1988 n. 105. La Camera di Commercio, nel caso riscontri o presuma la non attendibilità o la falsità delle dichiarazioni, trasmette gli atti all Autorità Giudiziaria per gli accertamenti e l eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale. 2. Ai fini dell iscrizione al Registro, le imprese interessate producono le certificazioni che attestino lo svolgimento di attività nei settori per i quali si richiede l abilitazione ed indicano, anche mediante il numero di iscrizione, i propri tecnici iscritti all Albo. Il titolare dell impresa o, comunque, i soggetti incaricati dichiarano sotto la propria responsabilità civile e penale che quanto attestato corrisponde al vero. Per ciò che concerne la responsabilità relativa alla comunicazione di informazioni false o incomplete, il titolare dell impresa e la persona giuridica titolare di licenza assumono veste di responsabile civile. 3. I funzionari della Camera di Commercio, nell espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento, sono pubblici ufficiali. Art. 7 (Domande di modifica) 1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle tipologie di impianti per le quali l'iscrizione all Albo o al Registro è stata ottenuta, sono richieste dagli interessati con le modalità indicate rispettivamente negli articoli 4 e 5. 3

2. Con le modalità richiamate al comma 1, gli interessati provvedono, altresì, a comunicare alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del proprio indirizzo di posta elettronica, della propria residenza o domicilio, della sede dell impresa nonché degli altri dati richiesti dal Comitato o, comunque, rilevanti,ai sensi del presente regolamento, ai fini della tenuta dell'albo e del Registro. 3. La mancata comunicazione, entro il suindicato termine, del trasferimento della residenza o domicilio o della sede comporta l irrogazione a carico del soggetto o dell impresa inadempiente di una sanzione pecuniaria amministrativa di 200,00=. 4. La sanzione di cui al comma 3 è comminata dal Comandante della Polizia Civile su segnalazione della Camera di Commercio. Art. 8 (Esame delle domande) 1. L'esame delle domande di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, è effettuato dalla Camera di Commercio ed è completato nel termine di dieci giorni lavorativi consecutivi. 2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la Camera di Commercio ne dà comunicazione all'interessato entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla data della sua ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata. Art. 9 (Accoglimento e diniego delle domande) 1. La Camera di Commercio dispone con provvedimento motivato, entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, il diniego o l accoglimento della domanda di iscrizione all'albo o al Registro. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato agli interessati entro dieci giorni lavorativi consecutivi dalla sua adozione. 3. In caso di accoglimento della domanda viene contestualmente comunicato il numero di iscrizione attribuito. 4. In caso di diniego è facoltà dell istante ricorrere al Comitato, ripresentando la domanda ed ogni ulteriore documento da questi ritenuto utile. Il Comitato formula una decisione motivata entro trenta giorni lavorativi dal deposito del ricorso. Art. 10 (Notizie desumibili dall'albo) 1. Dalla consultazione dell Albo devono risultare: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice ISS o codice fiscale, residenza o domicilio professionale, recapito telefonico dell interessato ed eventuale indirizzo di posta elettronica; b) tipologia degli impianti per la quale è stata ottenuta l'iscrizione; c) requisiti professionali sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione, con riferimento alle tipologie previste dall articolo 1 della Legge n.148/2005; d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento; e) data di iscrizione; f) numero di iscrizione; 4

g) impresa per la quale si esercita, o si è esercitata, l attività di responsabile tecnico ai sensi dell articolo 6, comma 3. 2. Tutte le notizie previste nel comma 1, devono essere desumibili anche per le iscrizioni di cui all articolo 4, comma 3. Art. 11 (Notizie desumibili dal registro) 1. Dalla consultazione del Registro devono risultare: a) ragione sociale o denominazione dell impresa, sede, codice operatore economico, titolare o legale rappresentante; b) tipologia degli impianti per la quale è stata ottenuta l'iscrizione; c) oggetto della patente d esercizio o oggetto sociale completo; d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti ai sensi degli articoli 14 e 16 del presente regolamento; e) data di iscrizione; f) numero di iscrizione; g) nominativi dei responsabili tecnici abilitati ed iscritti all Albo. 2. Tutte le notizie previste nel comma 1, devono essere desumibili anche per le iscrizioni di cui all articolo 5, comma 3. Art. 12 (Revisione dell'albo e del Registro) 1. L Albo ed il Registro sono soggetti a revisione annuale. Art. 13 (Contributo per le iscrizioni) 1. Al fine di garantire il fabbisogno finanziario relativo alla tenuta dell Albo, gli iscritti provvedono al versamento di un contributo annuo pari a 30,00= per l iscrizione all Albo e per i successivi rinnovi. 2. Il contributo di iscrizione/rinnovo può subire un aumento annuo fissato dal Congresso di Stato con apposita delibera. 3. Ogni iscritto provvede al pagamento del contributo annuo contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. 4. In caso di rinnovo dell iscrizione, gli iscritti effettuano il pagamento del contributo entro il 28 febbraio dell anno in corso, utilizzando le stesse modalità indicate per l iscrizione. 5. L iscrizione al Registro è gratuita. Art. 14 (Sospensione dell'iscrizione) 1. La sospensione dell'iscrizione dall Albo o dal Registro è disposta dalla Camera di Commercio nei casi previsti dalle norme in materia, in ottemperanza di sanzioni amministrative o penali. 2. Il provvedimento di sospensione dall Albo è notificato all'interessato nonché all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione. 3. Il provvedimento di sospensione dal Registro è notificato all'impresa nonché all uno o più responsabili tecnici preposti alla stessa, entro quindici giorni dalla sua adozione. 5

4. La perdita dei requisiti previsti per l iscrizione all Albo o al Registro determina l immediata sospensione degli iscritti, con conseguente inibizione all attività impiantistica, anche in assenza della formalizzazione di cui ai commi 2 e 3. Art. 15 (Cancellazione dall'albo) 1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dalla Camera di Commercio nei seguenti casi: a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare in capo all'interessato i requisiti tecnicoprofessionali previsti dall'articolo 3, comma 1, della Legge n.148/2005; b) quando l'interessato risulti deceduto; c) quando l'interessato risulti irreperibile nell'ambito della revisione di cui all'articolo 12 o nell'ambito di eventuali verifiche disposte dalla Camera di Commercio e/o dal Comitato; d) in ottemperanza di sanzioni amministrative o penali; e) su richiesta dell'interessato. 2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni. 3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 è notificato all'interessato, nonché all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione. 4. Avverso la decisione assunta dalla Camera di Commercio in ordine alle controdeduzioni presentate dall interessato, è ammesso ricorso al Comitato il quale decide la controversia in via definitiva. Art. 16 (Cancellazione dal Registro) 1. La cancellazione dal Registro è pronunciata dalla Camera di Commercio nei seguenti casi: a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare in capo all'impresa i requisiti di cui al presente regolamento; b) quando l'impresa risulti irreperibile nell'ambito della revisione di cui all'articolo 12 o nell'ambito di eventuali verifiche disposte dalla Camera di Commercio e/o dal Comitato; c) in ottemperanza di sanzioni amministrative o penali; d) su richiesta dell'impresa stessa. 2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 è pronunciata previa comunicazione all'impresa, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni. 3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 è notificato all'impresa, nonché ai responsabili tecnici a questa preposti, entro quindici giorni dalla sua adozione. 4. Avverso la decisione assunta dalla Camera di Commercio in ordine alle controdeduzioni presentate dall impresa, è ammesso ricorso al Comitato il quale decide la controversia in via definitiva. Art. 17 (Circolari del Comitato) 1. Il Comitato ha facoltà di emanare disposizioni inerenti alla gestione dell Albo e del Registro in applicazione del presente regolamento ovvero in ottemperanza di obblighi posti da successive leggi o da accordi internazionali ratificati in Consiglio Grande e Generale. 2. Le disposizioni applicative dettate dal Comitato sona assunte nella forma della circolare. 6

Art. 18 (Abrogazioni e decorrenza ) 1. Sono abrogati il Decreto Delegato 25 settembre 2006 n. 101 e tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente decreto. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 30 settembre 2008. Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 maggio 2008/1707 d.f.r I CAPITANI REGGENTI Rosa Zafferani Federico Pedini Amati IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta 7