DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI TECNICI NEGLI APPALTI PUBBLICI

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AR840 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI TECNICI NEGLI APPALTI PUBBLICI Questo articolo fornisce tutti i dettagli sulle modalità per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, supporto al RUP. Il tutto in base al D.M. 17/06/2016 che attua l art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 e con schemi grafici di riepilogo e 9 esempi pratici, ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56 (c.d. correttivo ). A cura di Dino de Paolis PREMESSA L art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 - come in seguito modificato dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, c.d. correttivo - prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengano approvate le tabelle concernenti i parametri da utilizzare come criterio o base di riferimento ai fini dell individuazione dell importo da porre a base di gara nell affidamento degli incarichi di progettazione ed in generale di tutte le attività di carattere tecnico indicate all art. 31, comma 8 del medesimo D. Leg.vo 50/2016. Si tratta in particolare di: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché altri incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell attività del responsabile unico del procedimento. Ai sensi dell art. 216, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto è prevista l applicazione del D.M. 31/10/2013, n. 143. Entrata in vigore e contenuti del D.M. 17/06/2016 Il provvedimento attuativo in questione è stato emanato con il D.M. 17/06/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27/07/2016, n. 174 ed in vigore dal giorno stesso. Da tale data è cessata pertanto l applicazione del menzionato D.M. 143/2013. Il decreto si presenta sostanzialmente identico al precedente del 2013, fatta eccezione per alcuni aspetti concernenti l applicabilità dello stesso, specificati di seguito. Il D.M. 17/06/2016 reca inoltre: - la classificazione delle categorie di opere e relative sottocategorie (Tavola Z-1 allegata), ciascuna accompagnata dalla definizione del parametro grado di complessità dell opera (G), indispensabile per la corretta richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara da dimostrare da parte dei professionisti; - la definizione delle fasi prestazionali e delle singole prestazioni professionali relative ai predetti servizi tecnici (Tavola Z-2 allegata), ciascuna con il proprio parametro di incidenza (Q) in base alle varie categorie di cui sopra. Si rinvia ai dettagli sul procedimento di calcolo che verranno forniti più avanti. Coordinamento con i livelli di progettazione previsti dal D. Leg.vo 50/2016 Il D. Leg.vo 50/2016 ha introdotto una nuova articolazione della progettazione su tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: - progetto di fattibilità tecnica ed economica, che pertanto sostituisce la progettazione pre- - 1 -

liminare in precedenza prevista; - progetto definitivo; - progetto esecutivo. L art. 23 del D. Leg.vo 50/2016 demanda a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la definizione dei contenuti di dettaglio delle diverse fasi progettuali, mentre nelle more continua ad applicarsi il D.P.R. 207/2010. È dunque evidente che la nuova articolazione dei livelli progettuali e dei relativi contenuti di dettaglio che sarà decreto ministeriale da emanarsi è chiamato a definire avrà profonda influenza sulla materia di cui trattasi, rendendo conseguentemente necessario adeguare le tavole Z-1 e Z-2 del D.M. 17/06/2016 concernenti come detto le categorie di opere nonché le fasi prestazionali e le singole prestazioni. A tal proposito lo stesso D.M. 17/06/2016 stabilisce che le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione. APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI Riferimenti nel D. Leg.vo 50/2016 e nel D.M. 17/06/2016 Il secondo periodo dell art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 - modificato dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, c.d. correttivo - dispone che i corrispettivi recati dal decreto sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell individuazione dell importo da porre a base di gara dell affidamento. Questo testo, emergente dalle modifiche apportate dal correttivo (riportate in grassetto), rispetto alla versione precedente ha dunque introdotto un obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle contenute nel D.M. 17/06/2016 quale criterio o base di riferimento ai fini dell individuazione dell importo dell affidamento (prima formulato in termini di mera facoltà), nel contempo sopprimendo il riferimento all utilizzo di tali corrispettivi ove motivatamente ritenuti adeguati [N=1]. Risulta pertanto superato il comma 3 dell art. 1 del D.M. 17/06/2016, che riproduceva testualmente la precedente versione del secondo periodo dell art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016. Linee guida dell ANAC e buone pratiche Su questo importante e delicato tema peraltro già l ANAC - nell ambito delle Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti l architettura e l ingegneria [N=2], precedenti alle modifiche introdotte dal correttivo - aveva ribadito la necessità per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente i parametri di cui al decreto ( per l affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto ). Nella relazione accompagnatoria delle Linee guida in questione si legge inoltre come l applicazione del decreto ministeriale sulle tariffe costituisca garanzia minima di qualità delle prestazioni rese. Ne è evidente l importanza, da un lato per mettere a disposizione dei committenti pubblici uno strumento per conoscere il giusto importo da mettere in gara, e dall altro per tutelare gli operatori economici da un eccessivo abbassamento dell importo stesso, che potrebbe in certi casi essere funzionale ad evitare procedure pubbliche più articolate - ad esempio dare luogo ad un affidamento diretto al posto di una procedura negoziata o aperta - ed a realizzare un risparmio di spesa che facilmente potrebbe riverberarsi sulla qualità della prestazione attesa. L ANAC, sempre nelle menzionate Linee guida, ha chiarito infatti come sia in ogni caso necessario riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell importo fissato e l assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, oltre a rappresenta- - 2 -

re - sempre secondo l ANAC - una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa [N=3]. Peraltro è evidente come l utilizzo dei corrispettivi ministeriali rappresenti una tutela ed una garanzia non solo per gli operatori economici interessati ma anche per il Responsabile del procedimento chiamato a definire l importo a base di gara, atto fondamentale di impostazione della procedura, dal momento che il suo operato deve essere del tutto trasparente ed è pertanto esposto ad ogni tipo di valutazione. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI Quanto alle modalità per il calcolo dei compensi, il D.M. 17/06/2016 ricalca in toto quanto già disposto dal precedente D.M. 143/2013. In primo luogo è previsto che il corrispettivo da porre a base d asta è dato dalla somma tra il compenso e le spese ed oneri accessori. Sono di seguito illustrate le modalità che il decreto prevede per il calcolo degli elementi di cui sopra. Determinazione del compenso Il compenso complessivo (CP) è ottenuto tramite la formula: CP = (V G Q P) dove: V definisce il costo dell opera per ciascuna delle singole categorie e sottocategorie [N=4] che la compongono (es. edilizia, impianti, ecc.), tra quelle elencate dalla tavola Z-1, individuato sulla base del preventivo di progetto o del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, mentre per le opere esistenti tale costo corrisponde all importo complessivo delle opere, sia esistenti che nuove, oggetto della prestazione; G definisce la complessità della prestazione, per ciascuna categoria e destinazione funzionale, indicata dalla tavola Z-1; Q definisce l incidenza della singola specifica prestazione effettuata per ciascuna categoria di opera, individuato con riferimento alla tavola Z-2 P è un coefficiente moltiplicatore inversamente proporzionale al costo dell opera, a sua volta calcolato tramite la formula: P = 0,03 + 10/V 0,4 L art. 3, comma 5, del D.M. 17/06/2016 dispone che per importi delle singole categorie componenti l opera inferiori a 25.000 Euro, il parametro P non può superare il valore del medesimo parametro P corrispondente a tale importo. In pratica - poiché come detto il provvedimento fonda il calcolo dell importo della prestazione sulla suddivisione della stessa in categorie - i compensi emergono dall applicazione - all importo di ciascuna categoria della prestazione, ed in base al relativo grado di complessità G indicato nella tavola Z-1 - del coefficiente P e delle varie aliquote Q per le prestazioni specialistiche effettivamente richieste di cui alla tavola Z-2, e dalla successiva sommatoria di tali importi riferiti a tutte le categorie. Nel caso invece di opera appartenente ad una unica categoria, il compenso viene valutato applicando all importo complessivo dell opera il coefficiente P, in base al relativo grado di complessità G indicato nella tavola Z-1, e le aliquote Q corrispondenti alle prestazioni richieste di cui alla tavola Z-2. Prestazioni non previste dal decreto o non determinabili In caso di prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia, oppure, qualora risulti impossibile applicare detto criterio, il corrispet- - 3 -

tivo va determinato in ragione di ora (cd. vacazioni ), sulla base del presumibile impegno richiesto, come da tabella che segue. Corrispettivi per prestazioni non determinabili Professionista incaricato Aiutante iscritto all albo Aiutante di concetto Da 50 a 75 Euro/ora Da 37 a 50 Euro/ora Da 30 a 37 Euro/ora La definizione del concreto importo all interno della forbice stabilita dal decreto è rimessa ad una valutazione discrezionale del committente pubblico basata sull importanza della prestazione. Oneri accessori e spese Il decreto prevede che spese ed oneri accessori siano sempre determinati in via forfettaria, come da tabella che segue. Determinazione di oneri accessori e spese Opere di importo fino ad 1.000.000 di Euro Opere di importo superiore a 25.000.000 di Euro Opere di importo compreso tra 1.000.000 e 25.000.000 di Euro In misura non superiore al 25% del compenso In misura non superiore al 10% del compenso In misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare tra i primi due valori Schema grafico riepilogativo Si riporta uno schema grafico che riassume le modalità per la determinazione del compenso previste dal D.M. 17/06/2016. - 4 -

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ESEMPI PRATICI Si forniscono nella versione online del presente articolo alcuni esempi pratici di calcolo elaborati dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relative alle seguenti prestazioni - Edificio residenziale pubblico di nuova edificazione (opere composte da più categorie); - Restauro edifico tutelato ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 (opere composte da più categorie); - Ristrutturazione interna con opere edili (categoria unica); - Infrastrutture; viabilità con sovrapassi (opere composte da più categorie); - Viabilità - Realizzazione di strada urbana di tipo ordinario (categoria unica); - Adeguamento sismico edificio scolastico esistente (opere composte da più categorie); - Manutenzione straordinaria efficientamento energetico di edificio scolastico (categoria unica); - Variante delle quantità del progetto (QcI.07); - Variante del progetto (QcI.08). [NOTE] [NI=1] A ben vedere, l obbligatorietà dell utilizzo dei parametri ministeriali discende anche da norme di rango legislativo, in particolare dall art. 9 del D.L. 1/2012, in base al quale Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all architettura e all ingegneria [ ] si applicano i parametri individuati con il decreto [ ] [NF] [NI=2] Le Linee guida in questione sono state approvate con Determ. ANAC 14/09/2016, n. 973. [NF] [NI=3] Non è chiaro invece se sia ancora necessario accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, come previsto dall art. 9, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 1/2012, non richiamato dal D.M. 17/06/2016 come lo era invece dal precedente 143/2013. Il periodo in questione recita: I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell entrata in vigore del presente decreto. [NF] [NI=4] Nel decreto le sottocategorie sono individuate con riferimento alla destinazione funzionale delle opere, ad es. categoria edilizia, destinazione funzionale (sottocategoria) residenza. [NF] - 6 -