REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI



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REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI 1. L ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI 2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI 3. ESONERO DALL ESAME 4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI Fac-simile istanza art. 28 1. L ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI L'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili è indetto annualmente con decreto del Ministro della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; in detto decreto sono indicate le materie delle prove scritte, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'esame. La commissione esaminatrice, costituita con decreto del Ministero della giustizia, è composta da un magistrato, due professori universitari ordinari o associati e due revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti. Domanda di ammissione La domanda per l'ammissione all'esame, da redigere in bollo, va indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero della giustizia, e deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame. La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione. Nella domanda l'interessato dichiara: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio; b) di aver conseguito il diploma di cui all'art. 3, co. 2, lett. a), d. lgs. 88/92 (in materie economiche, aziendali o giuridiche ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni); c) di aver compiuto il tirocinio triennale, a norma dell'art. 3, co. 2, lett. b), ovvero del comma 3, del decreto legislativo citato; d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale dall'esame, indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato. Allegati Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo: la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) ed, eventualmente, d); la ricevuta di pagamento del contributo per le spese d esame. Contributo per le spese d esame Queste ultime sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di 25,82, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'esame. L importo citato deve essere versato secondo le modalità previste dall art. 8 della legge 132/97 ed integrato dalla Circolare Ministeriale del 3 settembre 2003(cioè mediante versamento sul c/c/p n 43318617- intestato alla Tesoreria Provinciale di Roma, valido per tutto il territorio nazionale, con imputazione al capitolo 3525 dell entrata del bilancio dello Stato, capo XI). Materie delle prove di esame

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate nel decreto con il quale è indetto l esame, scelte tra quelle elencate nell'art. 4 d. lgsl. 88/92: (Per la prima prova scritta) contabilità generale contabilità analitica e di gestione disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati controllo della contabilità e dei bilanci (Per la seconda prova scritta) diritto civile e commerciale diritto fallimentare diritto tributario diritto del lavoro e della previdenza sociale (Per la terza prova scritta) sistemi di informazione e informatica economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria matematica e statistica. Previo esame della documentazione allegata alle domande e tenuto conto delle materie d esame, la commissione esaminatrice stabilisce se il candidato ha diritto all'esonero da una o più materie e, conseguentemente, se ha diritto all'esonero da una o più prove scritte. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, indicando coloro che hanno diritto all'esonero parziale. Tale elenco è depositato almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi ed a quelli cui è stata respinta la domanda di esonero parziale, è inviata comunicazione scritta. Le prove scritte Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni consecutivi. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dalla dettatura del tema. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi ammessi per le prove d'esame sono verificati alla commissione nei giorni precedenti le prove o nel corso dell'espletamento degli esami. La commissione deve effettuare la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia. A ciascun tema è assegnato il punteggio in decimi. La prova orale Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a sei decimi di voto in ciascuna prova scritta. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i sei decimi di voto in ciascuna materia. Dei voti è data comunicazione al candidato al termine della prova. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato in ciascuna materia. Detto elenco, a firma del

presidente e del segretario, è affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice ed inviato tempestivamente alla commissione centrale presso il Ministero della giustizia. 2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI La domanda di iscrizione (per le persone fisiche) Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili (art. 26 DPR 99/98) il richiedente dichiara: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, anche il domicilio fiscale; c) il codice fiscale; d) il titolo di studio posseduto; e) di aver superato l'esame previsto dall'art. 3 d. lgs. 88/92, ovvero di essere esonerato dall'esame ai sensi dell'art. 5 del citato decreto; f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'art. 3, co. 2, lettera b), o comma 3 del decreto medesimo; g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente; h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo citato (cioè di possedere i cd. requisiti di onorabilità); i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali variazioni. La domanda di iscrizione delle persone fisiche, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, deve essere presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il revisore ha il proprio domicilio (art. 28 DPR 99/98). Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento del contributo per l iscrizione (di cui si dirà in seguito). Il richiedente che ritiene di aver diritto all'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro deve allegare alla domanda, oltre alla ricevuta di pagamento del contributo per l iscrizione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 d. lgs. 88/92. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero della giustizia. Contributo per l'iscrizione E' posto a carico dell'aspirante revisore contabile un contributo forfetario alle spese di esame nella misura di 20,66, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Il versamento va effettuato sul c/c postale n 43318617 - intestato alla Tesoreria Provinciale di Roma (valido per tutto il territorio nazionale). Nella causale deve essere specificato Capitolo 3525 dell entrata del bilancio dello Stato, Capo XI Art. 29 D.P.R. 99/98. Esame delle domande e iscrizione

Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale (supplemento ordinario). 3. ESONERO DALL ESAME Allo stato attuale l unica ipotesi di iscrizione nel registro dei revisori contabili con esonero totale dall esame è quella prevista dall articolo 5, D.Lgs. 88/92. In particolare possono beneficiare dell esonero totale coloro che: 1. siano in possesso del diploma di cui all'art. 3, co. 2, lett. a), d. lgs. 88/92 (si veda il paragrafo n. 1, alla voce domanda di ammissione ); 2. abbiano svolto un tirocinio triennale presso un revisore contabile (se il tirocinio triennale si è concluso successivamente alla data del 16 aprile 1998, per effetto dell entrata in vigore del DPR 99/98 istitutivo del registro del tirocinio, è necessaria la preventiva iscrizione a quest ultimo per dimostrare l avvenuto compimento della pratica professionale); 3. abbiano sostenuto con esito positivo un esame di Stato avente ad oggetto le stesse materie dell esame per revisore contabile. In particolare l esonero opera per coloro che abbiano sostenuto con esito positivo l esame per l abilitazione alla professione di dottore commercialista a partire dalla prima sessione del 1997, in quanto lo stesso risulta integrato con le materie di cui all articolo 4 del D.lgs 88/92 con il D.M. 24 ottobre 1996, n. 654. In altre parole, possono avvalersi dell esonero totale ex art. 5 D. Lgs. 88/92 e presentare direttamente domanda di iscrizione nel registro dei revisori coloro che sono stati abilitati all esercizio della professione di dottore commercialista a partire dalla prima sessione del 1997 e che abbiano già svolto il tirocinio triennale presso un revisore contabile La relativa domanda di iscrizione (si veda lo schema allegato), indirizzata alla Procura competente, va redatta ai sensi dell articolo 28 del D.P.R. 99/98, allegando la documentazione probatoria del possesso dei requisiti per l esonero totale: *** copia del titolo di studio, ovvero autocertificazione; copia del certificato di abilitazione all esercizio della professione di dottore commercialista rilasciato dall Università presso la quale l esame è stato sostenuto, ovvero autocertificazione; attestazione autenticata del revisore presso il quale il tirocinio triennale è stato svolto, ovvero (se il tirocinio triennale sia terminato successivamente al 16.4.1998) copia dell attestazione di compiuto tirocinio per revisore contabile, rilasciata dal Ministero della Giustizia; ricevuta di pagamento in originale del contributo di 20,66. Caso a parte è quello dei soggetti che, pur essendo stati abilitati all esercizio della professione di dottore commercialista a partire dal 1997, non hanno svolto il tirocinio triennale presso un dottore commercialistarevisore contabile: per potersi avvalere dell esonero dall esame per l iscrizione nel registro dei revisori ex art. 5 D.Lgs. 88/92, essi dovranno compiere detto tirocinio presso un revisore contabile, previa iscrizione nel registro del tirocinio, secondo le modalità e gli obblighi previsti dal DPR 99/98. ATTENZIONE Coloro che hanno già concluso il tirocinio triennale, ma che non hanno ancora ricevuto dal Ministero l attestazione di compiuto tirocinio di cui all art. 14, co. 2, DPR 99/98, se in possesso dei requisiti per l esonero totale possono

già attivare la procedura per l iscrizione nel registro dei revisori contabili, allegando alla domanda una copia della relazione finale e della relativa ricevuta di presentazione (in luogo della citata attestazione) 4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI Sospensione del revisore contabile La sospensione dell iscritto dal registro può essere disposta per un periodo non superiore ad un anno (ai sensi dell'art. 10, co 3, d. lgs. 88/92), nel caso in cui emergano fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti. L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se: a) emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, ovvero mancanza di integrità morale dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per svolgere la sua attività; b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto; c) l'iscritto o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico; d) l'iscritto o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico; e) l'iscritto o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono amministratori della società o dell'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico; f) l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile diverse da quelle indicate nell'articolo 2382 del codice civile; g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione, viene sottoposto a misure cautelari; h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria o per attività estranee a quelle proprie della funzione di revisore contabile, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale il tirocinio viene svolto. Cancellazione del revisore contabile La cancellazione dell'iscritto dal registro dei revisori contabili è disposta nel caso in cui i fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti dinanzi menzionati sono di particolare gravità. La cancellazione dal registro è, inoltre, disposta nelle seguenti ipotesi: a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo; b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, ecc.);

c) se l'iscritto compie attività di revisione contabile durante il periodo in cui è stato sospeso; d) se ricorre il caso indicato nell'art. 8, co. 5, legge 132/97 (perdurante omesso versamento del contributo annuale, ove siano già decorsi sei mesi dalla sospensione); e) se l'iscritto è sospeso dal registro per più di due volte. Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti con decreto motivato del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia. Il decreto è comunicato all'iscritto presso il domicilio, per le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, per le società. Il provvedimento di cancellazione è, altresì, comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.