5 Settembre 2011, ore 09:16 Regolamenti di attuazione del D.Lgs. n. 39/2010 Revisori legali dei conti: formazione, revoca dell incarico e dimissioni Il MEF detta le regole per la formazione dei revisori legali, e illustra le circostanze al ricorrere delle quali si la revoca dell incarico o gli stessi possono dare le loro dimissioni. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Morri Cornelli e associati Secondo quanto previsto dall articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Consob. Ai sensi di quanto disposto dall articolo 2 della bozza di tale regolamento, sono tenuti a prendere parte al programma di formazione le persone fisiche iscritte nel Registro dei revisori legali nell elenco dei revisori attivi, nonché i tirocinanti iscritti al relativo registro. Il ciclo formativo ha durata triennale e decorre dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore del regolamento in commento. Entro il 30 novembre precedente all inizio di ciascun anno formativo, il Ministero dell economia e delle finanze provvede
ad elaborare un programma annuale di formazione che tiene conto della tecnica professionale, nella legislazione e nella prassi rilevanti per l attività del revisore legale. Tra le società e gli enti abilitati alla formazione si annoverano enti pubblici e privati, provvisti di struttura e dimensioni adeguate alla natura dell attività ed alle modalità di svolgimento della formazione. Ai fini della valutazione dell adeguatezza della struttura, la società e l ente ad esso preposta deve avere: i) un numero di dipendenti non inferiore a 5 unità; ii) una comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale. In argomento il CNDCEC evidenzia che fra gli enti formatori oltre al MEF e agli enti pubblici o privati dovrebbero essere ricompresi anche gli Ordini professionali in quanto soggetti istituzionali vigilati e già responsabili della formazione degli iscritti in virtù di specifiche disposizioni di legge. Con riferimento poi alle dimensioni di tali soggetti, sempre il CNDCEC ritiene che non sia il numero dei dipendenti della società formatrice, né l'obbligo di assumere propri collaboratori con contratto di lavoro dipendente, lo strumento più opportuno per qualificare gli stessi, quanto la loro capacità di reperire un numero adeguato di docenti dotati di specifica competenza e di avere a disposizione un idoneo numero di persone a cui possano essere affidate funzioni di staff/segreteria. Tale funzione potrebbe quindi essere espletata anche da enti o società che abbiano un numero di addetti inferiore a 5 unità. Molta attenzione viene inoltre dedicata ai docenti, chiedendo di escludere la categoria dei non meglio definiti Esperti in materia contabile e di prevedere una idonea qualificazione
per i dipendenti pubblici. In merito ai soggetti legittimati a erogare la formazione viene richiesto di considerare equivalente alla formazione svolta presso le società di revisione quella svolta presso revisori legali persone fisiche dotati di idonea struttura e soprattutto di considerare valida, ai fini della formazione dei revisori, l'attività formativa a cui attualmente sono obbligati tutti gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Il regolamento in commento evidenzia, infine, le modalità di effettuazione dei corsi di formazione, i casi di esenzione e il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata partecipazione agli stessi. Di particolare interesse sono anche le indicazioni fornite in merito all attività di formazione che deve svolgere il revisore inattivo. Infatti, il Registro dei revisori legale si compone anche di una sezione dedicata ai revisori inattivi ossia a coloro che: i) non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi; ii) non hanno collaborato ad un attività di revisione in società di revisione legale. Il passaggio dalla sezione dei revisori inattivi a quello ordinario è subordinato, tra l altro, alla partecipazione ad un corso di formazione ed aggiornamento per: i) sviluppare le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell attività di revisione legale; ii) acquisire e mantenere le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire prestazioni di qualità
nell ambito dell esercizio della revisione. La durata minima dei corsi di formazione è di 60 ore. Il Mef ha prodotto, infine, in regolamento relativo all esame della revoca dell incarico di revisore legale, precisando che la stessa può avvenire solo al ricorrere di una giusta causa, in presenza della quale, l assemblea, acquisite le osservazioni del revisore legale o della società di revisione e sentito il parere dell organo di controllo, revoca l incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale. Costituiscono giusta causa di revoca le seguenti situazioni: i) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il controllo sia avvenuto all interno del medesimo gruppo; ii) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione; iii) i cambiamenti all interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo l acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti da porre alla base della sua valutazione; iv) la sopravvenuta inidoneità del revisore a svolgere l incarico; v) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale; vi) la sopravvenuta insussistenza dell obbligo di revisione legale per l intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. Vengono poi esaminate le circostanze idonee a motivare le
dimissioni del revisore, le quali devono essere poste all esame dell assemblea, la quale, sentito l organo di controllo, delibera al riguardo. In caso di accettazione delle dimissioni, l assemblea provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o società di revisione. Secondo il Consiglio nazionale, invece, le dimissioni non dovrebbero essere poste all'esame dell'assemblea per l'eventuale accettazione, in quanto esse rappresentano un atto unilaterale recettizio, e sono efficaci dal momento in cui vengono ricevute dal destinatario, anche se produrranno effetti a partire dalla nuova nomina. In argomento il CNDCED ha precisato che la giusta causa di dimissioni oltre che per nelle situazioni contemplate nella prima bozza di regolamento dovrebbe evincersi anche nel caso di impossibilità ad acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti a svolgere la revisione, per violazioni di leggi e regolamenti e nel caso di frodi imputabili alla società revisionata. Al contrario, il mancato pagamento del compenso legittimerebbe le dimissione del revisore laddove l erogazione dello stesso non avviene entro l'esercizio successivo a quello a cui si riferisce la revisione per cui è stata rilasciata la relazione. Sullo stesso argomento: - C. De Stefanis, "Revisione, on-line le consultazioni pubbliche", il Quotidiano IPSOA del 7 luglio 2011. Copyright - Riproduzione riservata
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