DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GENNAIO 2012, n. 43 Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 1. QUALIFICA DEL PERSONALE E DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE PERDITE, DI RECUPERO, DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DEI GAS FLUORURATI 2. REGISTRO DI IMPIANTO 3. COMUNICAZIONI AGLI ENTI 4. ETICHETTA APPARECHIATURA 1. QUALIFICA DEL PERSONALE E DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE PERDITE, DI RECUPERO, DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DEI GAS FLUORURATI Ambito di applicazione La normativa disciplina la qualifica del personale e delle imprese che svolgono attività di controllo delle perdite, di recupero, di manutenzione ed installazione dei gas fluorurati applicati su impianti come: frigoriferi condizionatori d'aria pompe di calore protezione antincendio commutatori ad alta tensione condizionatori d aria dei veicoli a motore dando attuazione al Regolamento comunitario n. 842 del 2006. A tal fine vengono definiti i requisiti degli organismi di certificazione, di accreditamento di valutazione e di attestazione. Registro nazionale Le persone e le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; a) su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: pubblicato il 16/06/2012 pag. 1 di 5
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. L iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati e viene effettuata telepaticamente presso la Camera di Commercio. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. PER LE PERSONE Le persone che svolgono le attività sopra elencate devono essere in possesso di uno specifico certificato rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE): n. 303/2008 (apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra) n. 304/2008 (impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra) n. 305/2008 (commutatori ad alta tensione) n. 306/2008 (solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature). Le persone che eseguono recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono essere in possesso solo di un attestato rilasciato in seguito ad un corso di formazione. Il certificato ha durata decennale, successivamente dovrà essere rinnovato a cura dell interessato dall Organismo di certificazione. Creazione Registro E modalità di registrazione Entro 60 gg Iscrizione al Registro (a pagamento) CORSO= Attestato rilasciato da Organismo di ATTESTAZIONE ESAME= Certificato rilasciato da Organismo di CERTIFICAZIONE pubblicato il 16/06/2012 pag. 2 di 5
PER LE IMPRESE Il certificato potrà essere rilasciato alle imprese che esercitano attività di: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; solo se hanno predisposto un Piano della Qualità (UNI/ISO 10005) che sarà soggetto a verifiche ispettive periodiche. Certificati provvisori Imprese e persone fisiche che svolgono le attività di: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui durata è di 6 mesi. Il certificato provvisorio si ottiene presentando alla Camera di Commercio una domanda con dichiarazione sostitutiva che attesti: per le persone fisiche il possesso di esperienza professionale di almeno 2 anni acquisita prima della data di entrata in vigore del DPR per le imprese l impiego di personale certificato La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Deroghe Non vi è nessun obbligo di certificazione, nell ambito di un apprendistato finalizzato all acquisizione delle capacità pratiche necessarie a superare l esame e purché l attività in questione sia svolta sotto la supervisione di personale certificato per: 2 anni per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria, pompe di calore 1 anno per le persone che svolgono attività su impianti antincendio, addette al recupero di gas fluorurati dai commutatori ad alta tensione e dalle apparecchiature che li contengono La deroga va chiesta alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva che attesti che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga. Esenzioni Non c è alcun obbligo di certificazione per la persona: che svolge operazioni di saldatura e brasatura nell ambito delle attività disciplinate dal Dpr, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di personale certificato pubblicato il 16/06/2012 pag. 3 di 5
addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra (con carica inferiore ai 3 Kg) purché assunta dall impresa che detiene l autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III del Regolamento CE 303) L esenzione va chiesta alla Camera di Commercio. 2. REGISTRO DI IMPIANTO Il proprietario dell apparecchiatura o dell impianto o il suo delegato al funzionamento: per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il Registro dell'apparecchiatura secondo regolamento (CE) n. 1516/2007 per sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il Registro del Sistema secondo regolamento (CE) n. 1497/2007 Nei registri sono riportate le seguenti principali informazioni: - la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati - le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo - l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione - le date e i risultati dei controlli effettuati Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente (ISPRA) 3. COMUNICAZIONI AGLI ENTI Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, I PROPRIETARI (O DELEGATI) delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare all ISPRA una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. I dati e il formato relativi alla dichiarazione verranno pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente. Entro il 31 marzo di ogni anno, I SOGGETTI CHE PRODUCONO, IMPORTANO O ESPORTANO più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le pubblicato il 16/06/2012 pag. 4 di 5
informazioni secondo regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente. Le informazioni sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 4. ETICHETTA APPARECCHIATURA come già prescritto dal Regolamento CE 842/2006 i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria. Tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra e le relative quantità, e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali. Le informazioni devono essere riportate anche in lingua italiana come ulteriore requisito di etichettatura. pubblicato il 16/06/2012 pag. 5 di 5