La riforma del bilancio codicistico

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Transcript:

Risk and accounting La riforma del bilancio codicistico Marco Venuti 2017 1

Agenda Novità di bilancio L approccio per categorie dimensionali Le novità in tema di postulati di bilancio; Le novità sugli schemi di bilancio; I nuovi principi sui crediti e debiti; La contabilizzazione dei derivati; 2

Novità di bilancio 3

Introduzione. Dalle origini della Direttiva 2013/34/UE al D.Lgs. n. 139/2015 di sua attuazione Il recepimento in Italia della Direttiva Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 Integra e modifica il Codice Civile e il D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio d'esercizio e consolidato Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarli alle previsioni della Direttiva 34 o per esigenze di coordinamento: D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale) D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni) D.Lgs. 38/2005 (Principi contabili Internazionali) Nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza per le imprese operanti nel settore estrattivo o di sfruttamento delle aree forestali Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 Disciplina i bilanci degli intermediari finanziari che redigono il bilancio secondo la Direttiva 86/635/CEE, ovvero il D.Lgs. 87/92 (confidi minori, operatori microcredito e soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico) Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi relativamente agli obblighi di redazione del bilancio consolidato redatto in accordo agli IFRS dagli intermediari bancari o finanziari vigilati da Banca d'italia Si applica dai bilanci riferiti a esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2016 4

Introduzione. Dalle origini della Direttiva 2013/34/UE al D.Lgs. n. 139/2015 di sua attuazione Il ruolo dei principi contabili nazionali emanati dall OIC D.Lgs. 139/2015 e Relazione Ministeriale D.Lgs. 139/2015 Il comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che: l'organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto. Relazione Ministeriale Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti. Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura,ilcosto ammortizzato e l'attualizzazione L'OIC ha un due process a cui partecipano le principali parti interessate (gruppo di lavoro, commissione civilistica, organi OIC, consultazione, autorità). 5

Approccio per categorie dimensionali 6

Categorie dimensionali Il principale cambiamento all impianto normativo codicistico si sostanzia nell affermarsi di un approccio normativo basato sui profili dimensionali delle società, per cui al decrescere delle dimensioni aziendali corrisponde la progressiva semplificazione delle regole di redazione del bilancio. Si realizza così una differenziazione del set di regole adottato per classi dimensionali delle società. La scelta del legislatore nazionale è stata dunque quella di calibrare le previsioni di legge in materia di bilancio all operatività di queste imprese e alle effettive esigenze dei loro stakeholder. Si tratta approccio coerente con orientamento internazionale in tema di differential reporting 7

CATEGORIE DIMENSIONALI (D.LGS. 139/2015) Categoria di imprese Soglie (almeno 2 criteri su 3) Micro imprese (60,4%) Piccole imprese (36%) Medie-grandi Imprese (3,6%) Totale attivo patrimoniale 175.000 4.400.000 Importo netto delle vendite e prestazioni 350.000 8.800.000 Numero medio dei dipendenti durante l anno 5 50 8

La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale medie e grandi imprese 9

La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale piccole imprese 10

La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale micro imprese 11

Altre novità introdotte nella disciplina contabile il principio della sostanza economica; il principio della rilevanza; eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico; riformulazione delle regole inerenti l ammortamento dell avviamento e dei costi di sviluppo; divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca; divieto di iscrizione all attivo delle azioni proprie. 12

Le novità in tema di postulati di bilancio 13

Il principio della sostanza economica D. lgs. 139/2015 ha soppresso dall art. 2423 bis n. 1) c.c. l inciso «nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato» per inserire un nuovo numero in cui si prevede che «1 bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell operazione o del contratto». 14

Il principio della sostanza economica Il caso del leasing: Con riferimento in particolare al tema del leasing si osserva che il D.Lgs. n. 139/2015 ha lasciato immutata le previsioni: per il concedente, dell art. 2424 che richiede che nello SP si espongano le «B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria» e per l utilizzatore, del n. 22 dell art. 2427 c.c. che richiede di fornire in nota integrativa 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all esercizio, l ammontare complessivo al quale ibenioggettodi locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all esercizio." Conseguentemente, allo stato, nulla è cambiato in ordine alla contabilizzazione del leasing. 15

Il principio della sostanza economica Esempi di declinazione del principio di sostanza economica nei nuovi OIC: OIC 15 Crediti e 19 Debiti (attualizzazione del debito) 16

Il principio della sostanza economica Esempi : Finanziamento infruttifero infragruppo Assunzioni: La Società A controlla al 100% la società B; La Società A eroga un finanziamento infruttifero alla società B; Valore nominale del debito 1.000, tasso di mercato 5%, durata del finanziamento 4 anni, valore attuale del debito (al tasso di mercato) pari a 800 ; Dalle clausole contrattuali si evince che il finanziamento è concesso a tasso zero nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della controllata. Trattamento contabile La società controllante rileva la differenza tra il valore nominale ed il valore attuale del credito (pari a 200 ) ad incremento del valore della partecipazione nella controllata e la società controllata rileva un incremento di patrimonio netto per lo stesso ammontare. 17

Il principio della rilevanza D. lgs. 139/2015 Ha inserito un nuovo comma 4 all art. 2423 c.c.: Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. di conseguenza sono stati eliminati dal Codice civile: l art. 2426 n.12 (i.e. iscrizione delle attrezzature e materie prime ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all attivo di bilancio) alcune espressioni presenti nella nota integrativa che evocavano il principio della rilevanza, es. art. 2427 nn. 7 (composizione delle voci ratei e risconti attivi/passivi e altri fondi), 10 (ripartizione dei ricavi per categorie di attività e aree geografiche) e 22 bis (operazioni con particorrelate). 18

Il principio della rilevanza Declinazione del principio della rilevanza: OIC 16 Immobilizzazioni Materiali: Esempio di applicazione del principio generale della rilevanza: l utilizzo ai fini dell ammortamento della metà dell aliquota normale per i cespiti acquistati nell anno, se la quota d ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l uso. 19

Le novità in tema di schemi di bilancio 20

Le novità dello schema di stato patrimoniale Articolo 2424 c.c. Codice civile in vigore sino al 31/12/2015 Codice civile in vigore dal 1/1/2016 Art.2424 Contenuto dello stato patrimoniale Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. II Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti Art.2424 Contenuto dello stato patrimoniale Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo ; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. II Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti

Le novità dello schema di stato patrimoniale Articolo 2424 c.c. Codice civile in vigore sino al 31/12/2015 III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Codice civile in vigore dal 1/1/2016 III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi.

Le novità dello schema di stato patrimoniale Articolo 2424 c.c. Codice civile in vigore sino al 31/12/2015 (segue) C) Attivo circolante: I Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4 bis) crediti tributari; 4 ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Codice civile in vigore dal 1/1/2016 (segue) C) Attivo circolante: I Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti; 5 bis) crediti tributari; 5 ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri.

Le novità dello schema di stato patrimoniale Articolo 2424 c.c. Codice civile in vigore sino al 31/12/2015 (segue) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. IV Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Codice civile in vigore dal 1/1/2016 (segue) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. IV Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. D) Ratei e risconti.

Le novità dello schema di stato patrimoniale Articolo 2424 c.c. Codice civile in vigore sino al 31/12/2015 Passivo: A) Patrimonio netto: I Capitale. II Riserva da soprapprezzo delle azioni. III Riserve di rivalutazione. IV Riserva legale. V Riserve statutarie. VI Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII Altre riserve, distintamente indicate. VIII Utili (perdite) portati a nuovo. IX Utile (perdita) dell'esercizio. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Codice civile in vigore dal 1/1/2016 Passivo: A) Patrimonio netto: I Capitale. II Riserva da soprapprezzo delle azioni. III Riserve di rivalutazione. IV Riserva legale. V Riserve statutarie. VI Altre riserve, distintamente indicate. VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII Utili (perdite) portati a nuovo. IX Utile (perdita) dell'esercizio. X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Le novità dello schema di stato patrimoniale Articolo 2424 c.c. Codice civile in vigore sino al 31/12/2015 (segue) D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: [ ] 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; [ ] E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Codice civile in vigore dal 1/1/2016 (segue) D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: [ ] 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle Controllanti; 12) debiti tributari; [ ] E) Ratei e risconti

Azioni proprie New! New Fino 2015: Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate [art. 2357 ter, c.3]. Da 2016: L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo [Art. 2357 ter, c. 3]. Nello Stato Patrimoniale è stata quindi aggiunta una nuova voce tra le riserve del patrimonio netto: [ ] X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio [Art. 2424, c. 1].

La disciplina delle azioni proprie Aspetti contabili Supponendo che la società X acquisti, in base a delibera assembleare, numero 1.000 azioni proprie del valore nominale di euro 150.000 la scrittura contabile sarà la seguente: Sino al 31 dicembre 2015 Azioni proprie a Banca c/c 150.000 Inoltre, era necessario vincolare per tale importo la riserva straordinaria: Riserva straordinaria a «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» 150.000 Dal 1 gennaio 2016 Riserva azioni proprie a Banca c/c 150.000

Proventi e oneri straordinari Disciplina fino 2015 Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A B+/ C+/ D+/ E) Imposte Utile / (perdita) d'esercizio Nuova disciplina Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Risultato prima delle imposte (A B+/ C+/ D) Imposte Utile / (perdita) d'esercizio

I nuovi principi sui crediti e debiti 30

Il criterio del costo ammortizzato Art.2426 c.c. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale OIC 15 e OIC 19 Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti (ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo). Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti/debiti sono a breve termine (ie con scadenza inferiore ai 12 mesi). 31

Il criterio del costo ammortizzato L art. 2426 c.c. rimanda allo IAS 39 per la definizione di costo ammortizzato Il costo ammortizzato è una metodologia che prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell attività/passività (prezzo pattuito rettificato dai costi o ricavi di transazione e/o altre differenze iniziali) al suo valore di rimborso a scadenza per mezzo dell ammortamento della differenza di questi due valori. Il criterio del costo ammortizzato prevede che si utilizzi il tasso di interesse effettivo per riallineare, con il trascorrere del tempo, il valore contabile iniziale a quello a scadenza. La componente del costo/ricavo di transazione e ogni altra differenza iniziale è ripartita lungo la vita utile dello strumento (secondo una metodologia finanziaria) viene trattata come un elemento rettificativo della remunerazione dello strumento. Costi di transazione: sono costi marginali direttamente attribuibili all operazione costi intermediazione, imposte sostitutive su finanziamenti a m/l termine, Altre differenze iniziali: aggi/disaggi di emissione, commissioni, up front, spese di istruttoria, etc. 32

. esempio costo ammortizzato l impresa riceve un finanziamento da una banca pari a 1.000, tasso d interesse contrattuale 4%, Costi di transazione pari a 40. Il tasso di interesse effettivo è il tasso di attualizzazione «x» per cui il valore attuale dei flussi di cassa in entrata è pari al valore attuale dei flussi di cassa in uscita 960 = 40/(1+x) 1 +40/(1+x) 2 +40/(1+x) 3 +40/(1+x) 4 +1.040/(1+x) 5 Da cui si ricava che l incognita i è pari a 4,92%. 33

. esempio costo ammortizzato Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo Flussi finanziari in uscita Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio a b = a x 4,92% c d = a + b + c X+1 960,00 47,25 (40,00) 967,25 X+2 967,25 47,61 (40,00) 974,86 X+3 974,86 47,98 (40,00) 982,84 X+4 982,84 48,37 (40,00) 991,21 X+5 991,21 48,79 (1.040,00) 0,00 34

Agevolazioni per piccole e micro imprese Nei bilanci redatti ai sensi dell art. 2435 bis e 2435 ter del codice civile, i crediti/debiti possono essere valutati al valore nominale. Se ci si avvale di tale facoltà: i crediti/debiti sono rilevati al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. I costi di transazione iniziali e i disaggi/aggi di emissione sono rilevati tra i risconti. 35

Agevolazioni per piccole e micro imprese Se ci si avvale di tale facoltà: la valutazione successiva del debito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi. I costi di transazione iniziali e i disaggi di emissione sono riscontati a quote costanti lungo la durata del debito a rettifica degli interessi passivi nominali. 36

La contabilizzazione dei derivati 37

Strumenti finanziari derivati Cos è uno strumento finanziario? * Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria per un altra società. Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche: Cos è un derivato? * a) Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un altra variabile; b) Non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; c) È regolato a data futura. Cos è il fair value? * Il fair value è il prezzo che ci percepirebbe per la vendita di un attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. * Definizioni mutuate dai Principi IAS/IFRS come richiesto dal II comma art. 2426 Cod. Civ.

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis) New Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Iscrizione iniziale e valutazione successiva Ai sensi di quanto previsto dall articolo 2426 comma 1) numero 11 bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value. La variazione di fair value rispetto all esercizio precedente è rilevata a conto economico (salvo l'applicabilità delle specifiche regole previste per le relazioni di copertura)

Iscrizione e valutazione successiva dei derivati ISCRIZIONE INIZIALE IN BILANCIO FAIR VALUE NORMALMENTE PARI A ZERO VALUTAZIONE AD OGNI CHIUSURA DI BILANCIO FAIR VALUE VARIAZIONE RISPETTO AD ANNO PRECEDENTE A C/E ISCRIZIONE INIZIALE DI UN OPZIONE ACQUISTATA (FV =PREMIO 100): Dr Derivato attivo 100 Cr Cassa 100 VALUTAZIONE ANNUALE DI UN OPZIONE ACQUISTATA (FV 150): Dr Derivato attivo 50 Cr C/E 50 40

Modelli di copertura Copertura di Fair Value "Fair value hedges" Copertura di flussi finanziari "Cash flow hedges"

Contabilizzazione strumenti finanziari derivati Strumento finanziario derivato di copertura non di copertura Fair Value Hedge Cash Flow Hedge Conto economico Patrimonio netto Conto economico