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DEFINIZIONE DELLE MODALITA DI TRASFERIMENTO DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AI CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO MACROZONALE DA PARTE DEL GSE DELIBERA 419/2017/R/EEL Documento per la consultazione del GSE 17 luglio 2017

Premessa... 3 Introduzione... 4 1 Trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale... 7 1.1 Trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità di produzione rilevanti non programmabili... 8 1.2 Trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità di produzione non rilevanti non programmabili... 8 1.3 Trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità di produzione non rilevanti programmabili... 9 2

Premessa L Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI), con la delibera 419/2017/R/eel, ha previsto l adozione di misure transitorie per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nelle more di una revisione organica della regolazione del servizio di dispacciamento che consenta di superare l attuale meccanismo basato su aggregazioni zonali/ macrozonali statiche. Più in dettaglio, viene introdotto il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale con effetti dall'1 luglio 2017 e vengono modificate le modalità di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale con effetti dall'1 settembre 2017, consentendo, a partire da quest'ultima data, il ripristino del meccanismo single pricing per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di tutte le unità non abilitate. Al fine di recepire le disposizioni del provvedimento, il GSE intende sottoporre a consultazione le modalità per il trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale. Si precisa che non sono oggetto di consultazione invece le modalità di trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento effettivi delle unità non abilitate, diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili, per le quali il GSE provvederà a trasferire la quota residua ai Produttori - in regime di ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07 (RID) e aderenti al regime commerciale della tariffa fissa omnicomprensiva di cui alle deliberazioni 343/2012/R/efr e 404/2016/R/efr (TFO) - con le seguenti modalità: per il periodo compreso tra agosto 2016 ad agosto 2017, i corrispettivi di sbilanciamento saranno valorizzati con il meccanismo single-dual pricing, introdotto con le deliberazioni 444/2016/R/eel e 800/2016/R/eel; tali modalità erano state anche oggetto di una precedente consultazione delle regole tecniche del GSE; per il periodo a decorrere da settembre 2017, i corrispettivi di sbilanciamento saranno valorizzati con il meccanismo single pricing di cui alla deliberazione 419/2017/R/eel, ripristinando di fatto le modalità operative specificate nelle regole tecniche già vigenti prima dell entrata in vigore delle deliberazioni 444/2016/R/eel e 800/2016/R/eel. Le regole tecniche che non sono oggetto della presente consultazione sono disponibili al seguente link: http://www.gse.it/it/gas%20e%20servizi%20energetici/dispacciamento_rinnovabili/pagine/default.aspx Il documento per la consultazione offre l opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare le proprie osservazioni e proposte in merito alle modalità di trasferimento dei corrispettivi, così come descritte dal GSE. I contributi dovranno pervenire all indirizzo di posta elettronica consultazioni.mercati@gse.it entro e non oltre il 04 agosto 2017. 3

Introduzione Il provvedimento 419/2017/R/eel rivede la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nelle more della definizione della soluzione organica di regime (basata su prezzi nodali), introducendo il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale e aggiornando le modalità di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale. Più dettagliatamente, la delibera prevede che: i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale siano introdotti dall 1 luglio 2017 al fine di eliminare le distorsioni che derivano dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento a livello macrozonale e dei prezzi di mercato determinati a livello zonale; la nuova metodologia di calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, proposta da Terna, sia applicata a decorrere dall'1 settembre 2017, utilizzando in via definitiva il valore del segno determinato nel giorno "D+1" (con pubblicazione preliminare entro 30 minuti dal periodo di consegna non appena possibile e comunque a decorrere da gennaio 2018); il ripristino del meccanismo "single pricing" per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi delle unità non abilitate a partire dall'1 settembre 2017, in maniera coerente con l introduzione della nuova metodologia del calcolo del segno. Con riferimento alle modalità per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi delle unità non abilitate, diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili, il GSE provvederà a trasferire la quota residua ai Produttori - in regime di ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07 e aderenti al regime commerciale della tariffa fissa omnicomprensiva di cui alle deliberazioni 343/2012/R/efr e 404/2016/R/efr - valorizzando i corrispettivi di sbilanciamento per tali unità con le seguenti modalità: per il periodo compreso tra agosto 2016 ad agosto 2017, i corrispettivi di sbilanciamento saranno valorizzati con il meccanismo single-dual pricing di cui alle deliberazioni 444/2016/R/eel e 800/2016/R/eel; per il periodo a decorrere da settembre 2017, i corrispettivi di sbilanciamento saranno valorizzati con il meccanismo single pricing di cui alla deliberazione 419/2017/R/eel, ripristinando di fatto le modalità operative già vigenti prima dell entrata in vigore delle deliberazioni 444/2016/R/eel e 800/2016/R/eel. Si specifica che sono ancora in corso gli adeguamenti dei sistemi informativi del GSE per il trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamenti con il meccanismo single-dual pricing per le unità di produzione non abilitate, diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili. Pertanto, nelle more dell adeguamento dei sistemi da parte del GSE, il GSE utilizzerà per il periodo transitorio, salvo conguaglio, le previgenti regole tecniche, approvate dall Autorità (meccanismo single pricing ), per il trasferimento degli oneri di sbilanciamento ai produttori. Terminato il periodo transitorio, il GSE effettuerà i successivi conguagli, applicando il single-dual pricing con stessa banda di tolleranza prevista dalle deliberazioni 444/2016 e 800/2016, a decorrere dalle competenze di agosto 2016 e fino ad agosto 2017. 4

Inoltre, il GSE dovrà predisporre i propri sistemi operativi al fine di introdurre il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale che, a partire dal mese di competenza di luglio 2017, sarà trasferito ai soli Produttori - in regime di ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07 e aderenti al regime commerciale della tariffa fissa omnicomprensiva di cui alle deliberazioni 343/2012/R/efr e 404/2016/R/efr. In tale contesto, il GSE intende sottoporre a consultazione le modalità di trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità di produzione RID/TFO: rilevanti non programmabili; non rilevanti non programmabili; non rilevanti programmabili. I criteri adottati per il trasferimento di tale corrispettivo sono analoghi a quelli attualmente previsti per il trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento. 5

Definizioni Macrozona: aggregazione di zone geografiche e/o virtuali definita convenzionalmente ai fini della produzione di indici statistici del mercato e caratterizzata da una bassa frequenza di separazioni e da un omogeneo andamento dei Prezzi di vendita. le macrozone sono: macrozona Nord (comprendente la zona Nord) e macrozona Sud (comprendente le rimanenti zone, ivi inclusi i poli di produzione limitata). Cnonarb unit : corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario. P z : prezzo zonale MGP nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento riferito al periodo rilevante considerato. P macr : prezzo macrozonale nella macrozona in cui è localizzato il punto di dispacciamento riferito al periodo rilevante considerato, calcolato in ciascuna macrozona, come media pesata dei prezzi zonali ponderata sui programmi vincolanti di prelievo in ciascuna zona appartenente alla macrozona considerata. Sbil punto : sbilanciamento effettivo associato al punto di dispacciamento riferito al periodo rilevante considerato 1. PVMC: programma vincolante modificato e corretto negoziato nell ambito degli attuali Mercati del Giorno Prima (MGP) e Infragiornalieri (MI) per ciascun punto di dispacciamento. Il programma tiene conto degli eventuali ordini di dispacciamento imposti da Terna, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento impartiti ai fini della sicurezza alle unità di produzione e può essere rivisto fino in prossimità del tempo reale. Periodo rilevante: periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico (ora h). TFO: regime commerciale della tariffa fissa omnicomprensiva di cui alla delibera 343/2012/R/efr e 404/20136/R/efr riconosciuta dal GSE per il ritiro dell energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione aderenti ai regimi di incentivazione di cui ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 RID: regime commerciale del ritiro dedicato regolato ai sensi dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04, le cui modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell energia elettrica sono state introdotte dalla deliberazione dell Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07. CIP6: regime commerciale regolato ai sensi dell articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99. SSP: regime commerciale dello scambio sul posto, le cui modalità e condizioni tecnico-economiche sono disciplinate dal Testo integrato per lo scambio sul posto (TISP) di cui alla deliberazione dell Autorità 570/2012/R/eel e s.m.i.. TO: regime commerciale della tariffa omnicomprensiva, le cui modalità e condizioni tecnico-economiche sono disciplinate dalla deliberazione dell Autorità 12 gennaio 2009, ARG/elt 01/09, in attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008. 1 Sbilanciamenti positivi corrispondono, secondo la convenzione adottata nella deliberazione 111, a immissioni in eccesso/prelievi in difetto rispetto al programma vincolante. 6

1 Trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale Introduzione Terna calcola il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario (Cnonarb unit ) pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra: il prezzo di valorizzazione dell energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b) della delibera 111/06, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento il prezzo macrozonale nella macrozona in cui è localizzato il punto di dispacciamento, quest ultimo pari alla media pesata dei prezzi di valorizzazione dell energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b) della delibera 111/06, in ciascuna zona appartenente alla macrozona considerata ponderata sui corrispondenti programmi vincolanti di prelievo. Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento nella sua titolarità, sia in immissione sia in prelievo, l utente del dispacciamento riceve da Terna, se positivo, o paga a Terna, se negativo, il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale (Cnonarb macr ), pari al prodotto tra il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario e lo sbilanciamento effettivo: dove Cnonarb macr = Cnonarb unit Sbil punto = (P z P macr ) Sbil punto i. Cnonarb unit è il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario; ii. P z è il prezzo zonale MGP nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento riferito al periodo rilevante considerato; iii. P macr è il prezzo macrozonale nella macrozona in cui è localizzato il punto di dispacciamento riferito al periodo rilevante considerato; iv. Sbil punto è lo sbilanciamento effettivo associato al punto di dispacciamento riferito al periodo rilevante considerato Si precisa che, stante l assetto delle macrozone di cui alla deliberazione 525/2014/R/eel attualmente in vigore, il prezzo macrozonale nella macrozona Nord coinciderebbe con il prezzo zonale della zona e, di conseguenza, in tale zona il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale risulterebbe pari a zero. 7

1.1 Trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità di produzione rilevanti non programmabili Il GSE determina, per ogni fonte j, un corrispettivo medio unitario di non arbitraggio ( /MWh) pari a: dove: Cnonarb mediounitj = n i=1 Cnonarb macri n Mis i i=1 i. j indica la j-esima fonte di riferimento; ii. iii. iv. Cnonarb macr è il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale riferito all i-esimo punto di i dispacciamento appartenente alla j-esima fonte, e dato dalla sommatoria di tutti i corrispettivi di non arbitraggio orari calcolati da Terna per il medesimo punto di dispacciamento nel il mese di riferimento; Mis i è la misura riferita all i-esimo punto di dispacciamento, appartenente alla j-esima fonte, per il quale il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale risulta essere non nullo; n è il numero di punti di dispacciamento appartenenti alla j-esima fonte. Successivamente, il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale da trasferire all i-esimo punto di dispacciamento appartenente alla j-esima fonte di riferimento Cnonarb trasfi, viene calcolato come prodotto tra il corrispettivo medio unitario della j-esima fonte di appartenenza Cnonarb mediounitj, così come precedentemente calcolato, e la misura relativa all i-esimo punto di dispacciamento Mis i. Cnonarb trasfi = Cnonarb mediounitj Mis i 1.2 Trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità di produzione non rilevanti non programmabili Il GSE determina, per tutti gli aggregati zonali, un unico corrispettivo medio unitario di non arbitraggio ( /MWh) pari a : Cnonarb mediounit = n k=1 Cnonarb macrk n Mis k k=1 dove: 8

i. Cnonarb macr è il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale riferito al k-esimo punto di k dispacciamento che coincide in tale casistica con l aggregato zonale e dato dalla sommatoria di tutti i corrispettivi di non arbitraggio orari calcolati da Terna per il medesimo aggregato zonale nel mese di riferimento; ii. iii. Mis k è la misura riferita al k-esimo punto di dispacciamento, che coincide in tale casistica con l aggregato zonale, per il quale il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale risulta essere non nullo; n è il numero di aggregati zonali. Successivamente, il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale da trasferire all i-esima unità di produzione Cnonarb trafi, viene calcolato come prodotto tra il corrispettivo medio unitario Cnonarb mediounit, così come precedentemente determinato, e la misura relativa all i-esima unità di produzione Mis i. Cnonarb trafi = Cnonarb mediounit Mis i 1.3 Trasferimento del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità di produzione non rilevanti programmabili Per ciascun periodo rilevante e per ciascuna unità di produzione non rilevante programmabile >1MW, il GSE calcola il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale (Cnonarb macr>1mw ) come il prodotto tra il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario e lo sbilanciamento effettivo della medesima unità di produzione: Cnonarb macr>1mw = Cnonarb unit Sbil punto>1mw = (P z P macr ) Sbil punto>1mw Tale corrispettivo, sommato per tutti i periodi rilevanti del mese di riferimento, viene quindi trasferito in maniera puntuale ad ogni unità di produzione con potenza maggiore di 1 MW per la quale è stato effettuato il relativo calcolo. Successivamente, una volta sommati tutti i corrispettivi attribuiti alle Unità di Produzione con potenza maggiore di 1MW, così come precedentemente calcolati, il GSE calcola il corrispettivo di non arbitraggio residuale da trasferire alle unità di Produzione con potenza inferiore o uguale a 1MW appartenenti alla macrozona. Tale corrispettivo è dato dal rapporto tra: la differenza tra il totale del corrispettivo di non arbitraggio calcolato da TERNA Cnonarb macr e il totale del corrispettivo di non arbitraggio attribuito alle unità di produzione con potenza maggiore di 1MW Cnonarb macr>1mw 9

il totale delle misure delle unità di produzione con potenza minore o uguale a 1 MW Mis i 1MW appartenenti alla macrozona per la quale esiste un corrispettivo di non arbitraggio macrozonale diverso da zero. Cnonarb mediounit 1MW = Cnonarb macr Cnonarb macr>1mw Mis i 1MW Successivamente, il corrispettivo da trasferire all i-esima unità di produzione con potenza inferiore o uguale a 1 MW Cnonarb trasfi 1MW, sarà pari al prodotto tra il corrispettivo medio unitario Cnonarb mediounit 1MW e la misura di ogni unità di produzione con potenza uguale o inferiore a 1MW Mis i 1MW, appartenente alla macrozona che presenta un corrispettivo di non arbitraggio non nullo: Cnonarb trasfi 1MW = Cnonarb mediounit 1MW Mis i 1MW 10