DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2066

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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2066 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori VALLARDI, PITTONI, VACCARI, MONTANI, MAZZATORTA, VALLI, MARAVENTANO, CAGNIN, TORRI, BODEGA, MURA, Paolo FRANCO, MAURO, LEONI, DIVINA, BRICOLO, ADERENTI, STIFFONI, Alberto FILIPPI, MONTI e Massimo GARAVAGLIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 11 MARZO 2010 Nuove norme per l intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole stesse TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2066 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. La materia relativa all intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole stesse non è disciplinata dalla legge in modo specifico. Il solo riferimento legislativo che «indirettamente» interessa la scuola è costituito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188, relativa alla «Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei». Al momento attuale le scuole sono legittimate a deliberare nella materia, in base a disposizioni amministrative, emanate nel 1980 dal Ministro della pubblica istruzione (previo accordo con il Ministro dell interno), che ha indicato le modalità da seguire, allo scopo di evitare il ripetersi di quesiti da parte delle istituzioni scolastiche e degli uffici periferici del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e di superare la ricorrente incertezza di comportamenti derivanti dalla superata attualità di alcune delle disposizioni contenute nella citata legge n. 1188 del 1927. Le competenze degli altri organi periferici dello Stato sono stati introdotti nel procedimento per l espressione del proprio parere e per l opportuno apporto di informazione e di valutazione, in considerazione delle loro competenze istituzionali a carattere generale. Il presente disegno di legge intende disciplinare detta materia, il cui interesse a livello culturale locale è prevalente. L articolo 1, comma 2, attribuisce alle Giunte comunali la competenza a deliberare in materia di intitolazione degli edifici scolastici pubblici. Tale legittimazione parte dal presupposto che il comune costruisce gli edifici scolastici secondo una linea progettuale che contribuisce, da un lato, alla risoluzione delle problematiche socio-ambientali e, dall altro, partecipa alla ricomposizione culturale e storico-geografica delle comunità locali. La scelta del nome della scuola da parte del comune rappresenta una sorta di reperto linguistico con lo stesso valore del reperto archeologico di grande utilità per lo studente, ai fini della ricostruzione della storia locale. Il comma 3 del medesimo articolo consente ai consigli di circolo o d istituto delle singole istituzioni scolastiche di deliberare esclusivamente in materia di intitolazione delle aule scolastiche e degli altri locali interni alle scuole. Anche questa seconda norma persegue l obiettivo di affermare l autonomia delle istituzioni scolastiche che, attraverso l intitolazione di aule e locali interni alle scuole, possono esercitare la libertà d espressione culturale e d identità del progetto educativo-formativo. L articolo 2, comma 1, stabilisce che l intitolazione di scuole, aule scolastiche e locali interni alle scuole medesime può essere riferita soltanto a persone decedute da almeno dieci anni. La facoltà di autorizzare le intitolazioni di scuole, di aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole stesse a personaggi deceduti da meno di dieci anni (articolo 2, comma 2) è rimessa alla competenza del Ministero dell interno, per il tramite delle singole prefetture. Il sindaco e il dirigente scolastico provinciale possono acquisire il parere non vincolante della Società storica del luogo o della regione e della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. L intitolazione, una volta stabilita, può essere mutata soltanto per il sopravvenire di particolari circostanze da motivarsi adeguatamente, quali: il venir meno dei presupposti che sostenevano la precedente intitolazione; impossibilità, in rapporto all evoluzione della coscienza pubblica, del ricordo di comportamenti che il momento storico considera inat-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2066 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI tuali o contrastanti con gli intessi nazionali (articolo 2, comma 3). In caso di fusione di più scuole (articolo 2, comma 4) la Giunta comunale delibera il mantenimento di una delle sue intitolazioni (quella della scuola incorporata o quella della scuola nella quale confluisce la scuola soppressa come entità autonoma). Le deliberazioni di competenza dei consigli di circolo e d istituto sono trasmesse al direttore scolastico provinciale, che acquisisce le valutazioni del Prefetto e della Giunta comunale, previa emanazione del decreto di intitolazione (articolo 3, comma 1). Il parere del Prefetto e della Giunta comunale sono vincolanti solo in caso di elementi di particolare gravità, o turbativa per la convivenza civile. Nella fattispecie, il Prefetto ha la facoltà di imporre la definitiva restituzione della deliberazione al consiglio di circolo o di istituto per la sostituzione delle denominazioni dei locali interni alle scuole (articolo 3, comma 2).

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2066 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1 (Princìpi generali) 1. La presente legge disciplina la materia relativa all intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole stesse. 2. L organo legittimato a deliberare in materia di intitolazione di scuole è la Giunta comunale competente per territorio. 3. Gli organi legittimati a deliberare in materia di intitolazione di aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole stesse sono i consigli di circolo o d istituto delle singole istituzioni scolastiche. Art. 2 (Criteri per l intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole) 1. L intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole stesse può essere riferita solo a persone decedute da almeno dieci anni. 2. Ai sensi dell articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, la facoltà di autorizzare le intitolazioni di scuole, di aule scolastiche e di altri locali interni alle scuole stesse a personaggi deceduti da meno di dieci anni, è rimessa alla competenza del Ministero dell interno, per il tramite delle singole prefetture. Il Sindaco e il dirigente scolastico provinciale possono acquisire il parere non vincolante della Società storica del luogo o della regione e della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2066 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 3. Nel caso in cui i presupposti attinenti la precedente intitolazione contrastino con l evoluzione storica, o con gli interessi culturali territoriali, l intitolazione delle scuole può essere mutata. 4. In caso di fusione di più scuole la giunta comunale delibera il mantenimento di una delle sue intitolazioni o promuove una nuova intitolazione. Art. 3 (Obblighi delle istituzioni scolastiche) 1. Ai sensi dell articolo 1, comma 3, le deliberazioni dei consigli di circolo e d istituto sono trasmesse al direttore scolastico provinciale, che acquisisce le valutazioni del prefetto e della giunta comunale, ai fini dell emanazione del decreto di intitolazione delle aule scolastiche e degli altri locali interni alle scuole stesse. 2. Il parere del prefetto e della giunta comunale sono vincolanti solo in caso di elementi di particolare gravità, o turbativa per la convivenza civile. Nella fattispecie, il prefetto ha la facoltà di imporre la definitiva restituzione della deliberazione al consiglio di circolo o di istituto per la sostituzione delle denominazioni dei locali interni alle scuole.

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