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Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 26.05.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Azione di regolamento di confini strada comune - incertezza assenza conseguenze Se due fondi risultano delimitati da una comune strada, non ci può essere incertezza significativa sul confine, nel senso che è proprio essa che delimita le porzioni dei due fondi frontisti sui quali si esercita la proprietà esclusiva, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 950 c.c. Se i proprietari hanno voluto una strada a confine, anche a costo di rinunziare ad una porzione del proprio fondo, la certezza così raggiunta non può essere messa in discussione unilateralmente; sarebbe in altri termini contraddittorio ammettere in un caso come questo il ricorso all azione ex art. 950, che per definizione mira a dissipare ogni forma di incertezza sul confine, sia oggettiva (assenza di linea di confine) sia soggettiva (esistenza di linea di confine, ad esempio muro o recinzione, tuttavia contestata nella sua esattezza). Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, sentenza del 16.3.2016 omissis

TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano Ha pronunziato la seguente SENTENZA omissis MOTIVI DELLA DECISIONE IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA, LA DIFESA CONVENUTA ED IL PROCESSO Il sig. Carmelo zaza con atto di citazione del 25/03/2010, conveniva in giudizio la sig.ra zaza per l accertamento del confine tra i due fondi siti alla Contrada zaaz Comune di Crispiano e precisamente tra le particelle 203 di proprietà dell attore e 130 di proprietà della convenuta. In data 21/06/2010 si costituiva la sig.za sostenendo che da quando veniva realizzata la strada interpoderale il confine tra i due fondi, posti l uno di fronte all altro, si modificava, finendo con l identificarsi con il margine esterno del predetto tratturo ubicato nel fondo dell attore; aggiungeva la convenuta che la strada era utilizzata esclusivamente da lei. Supponendo che la realizzazione della strada avesse comportato un parziale sconfinamento nel fondo dell attore, la convenuta spiegava riconvenzionale tesa all accertamento dell avvenuta usucapione della strada interpoderale, che doveva intendersi estesa per l intera lunghezza del proprio fondo. Con ordinanza del 26/11/2012 veniva disposta CTU ed all udienza del 26/11/2014, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all udienza del 25/11/2015, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e per le eventuali repliche. LA PROVA DELLA ESISTENZA DI UNA STRADA A CONFINE Non può contestarsi che i due fondi siano divisi, proprio nella zona di confine contestata, da una striscia di terreno, che per la sua concreta conformazione depone in modo inequivocabile per l esistenza di una strada interpoderale. La foto n. 10 allegata alla perizia, ad esempio, è davvero eloquente: il CTU peraltro rimarcava anche la presenza di un pilastro in tufo all ingresso della strada interpoderale, dove questa si interseca con la strada vicinale; in secondo luogo sottolineava la presenza di cinque paletti che lo stesso perito di parte attrice collocava all interno del proprio fondo, sulla scarpata di contenimento della strada. Tanto in contrasto, come poi vedremo, con le conclusioni della CTU, secondo le quali invece la linea di confine doveva essere posizionata grosso modo al centro della strada interpoderale. La successiva foto 11 sempre allegata alla perizia d ufficio - mette anche in evidenza come sia netta e quindi evidente la differenza tra il manto della striscia di terreno adibita a strada ed il terreno confinante dell attore: sterrato il primo, per essere stato ricoperto di materiale tufaceo, a garantire il passaggio veicolare concretamente esercitato, invece coltivato e sottostante il secondo. Nella foto 12 viene meglio risaltato il dislivello tra strada ed il terreno dell attore sottostante.

Un altra emergenza probatoria circa l esistenza della strada interpoderale, peraltro per tutta la lunghezza del confine, emerge poi da una ripresa aereo fotogrammetrica, risalente al 15-06-1995, acquisita dallo stesso CTU dall Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano, e che egli riproduceva nell allegato F: la esistenza della strada interpoderale risulta delineata nitidamente per tutta la lunghezza del confine in parola, ossia risultava lunga circa 200 ml. Anche altre foto depongono per l esistenza della predetta strada. Certo la striscia nel suo primo tratto, fino a metà circa della sua lunghezza, appare in materiale tufaceo compatto, mentre nel restante tratto, appare incolta, soprattutto nell ultimo tratto, dove per di più risulta più diffusa la presenza di pietre di diverse dimensioni. Tanto però si spiega per il fatto che il concreto utilizzo negli ultimi anni è risultato appannaggio esclusivo della convenuta, che infatti per accedere al proprio fondo, attraverso un ingresso posizionato a metà della strada, continua ad utilizzarla; viceversa il tratto successivo, posto al di là dell ingresso, evidentemente non veniva utilizzato perché non necessario per accedere nel proprio fondo. Si deve poi tenere conto che il fondo della convenuta risulta lungo la linea di confine completamente recitato con un alta muratura in tufo; come a dire che riusciva anche difficile immaginare il tipo di utilizzazione che del restante tratturo, quello cioè che andava oltre l ingresso al suo fondo, avrebbe potuto fare la convenuta( non a caso il punto non veniva specificato nel tema d indagine probatoria). Anche la dante causa dell attore, cugina della convenuta, utilizzava con le stesse modalità la strada quando però, in tempo più remoto, anche l accesso al suo fondo era posizionato al centro della strada, analogamente alla confinante. Di tale importante circostanza dava conto il perito ad esempio con l ortofoto del luglio 1997: In corrispondenza del cancello d ingresso al suddetto suolo( cioè a quello della convenuta), e verso sud, è visibile la propaggine a scarpata di materiale calcareo per accedere al fondo della sig.ra zaza odiernamente del sig. zaza. Se allora i due fondi risultano delimitati da una comune strada, non ci può essere incertezza significativa sul confine, nel senso che è proprio essa che delimita le porzioni dei due fondi frontisti sui quali si esercita a proprietà esclusiva; il confine pur se accertato dal CTU all interno della strada( vedi allegato A, punti 0, 1, 2, 3 e 4) di fatto veniva individuato dagli interessati tempo addietro proprio nella strada interpoderale. In altri termini i due frontisti a suo tempo devono necessariamente aver ceduto parte del loro fondo allo scopo di veder realizzata la strada interpoderale. Che la volontà manifestata dai proprietari frontisti si fosse così atteggiata emerge eloquentemente dalle coerenti ed inoppugnabili circostanze sopra evidenziate. Al più si può discutere solo sulla misura del contributo dato da ciascuno dei frontisti per realizzare questa comune utile finalità, assumendo addirittura la convenuta di aver realizzato la strada interpoderale in parola tutta sulla sua proprietà e con materiale di sedime da essa soltanto fornito. Ma ciò non toglie che i proprietari frontisti abbiano voluto veder realizzata a confine una strada comune che toglie per definizione il rischio di sua incertezza: l esistenza della strada infatti esclude alla radice la possibilità che si dia un possesso promiscuo nella zona di confine ad opera dei proprietari

frontisti: nella porzione adibita a strada doveva ed è stato esercitato il passaggio; viceversa nelle porzioni residue risultava pacifico il pieno godimento ad immagine del diritto di piena ed esclusiva proprietà. Sul punto ha avuto occasione di pronunziarsi la S.C.( Cass. n. 3130 del 08-02- 2013): In tema di azione di regolamento di confini, manca il presupposto di ammissibilità della domanda, costituito dall'incertezza del confine, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti; né il giudice può fare applicazione dell'art. 950 c.c. al fine di individuare, all'interno della strada vicinale oggetto di comunione, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accoglierebbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali, rispetto alla quale le parti non hanno interesse ad agire. La massima fa riferimento alla strada vicinale ma il principio affermato non c è motivo per escluderlo in caso di strada interpoderale( anzi a fortiori, avendo quest ultimo tipo di strada rispetto alla prima una valenza ancor più privatistica): se i proprietari hanno voluto una strada a confine, anche a costo di rinunziare ad una porzione del proprio fondo, la certezza così raggiunta non può essere messa in discussione unilateralmente; sarebbe in altri termini contraddittorio ammettere in un caso come questo il ricorso all azione ex art. 950, che per definizione mira a dissipare ogni forma di incertezza sul confine, sia oggettiva( assenza di linea di confine) sia soggettiva( esistenza di linea di confine, ad esempio muro o recinzione, tuttavia contestata nella sua esattezza). LA RICONVENZIONALE La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, tesa ad ottenere l accertamento dell avvenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva della striscia di terreno adibita a strada interpoderale, non può essere accolta, posto che, come sopra evidenziato, è emerso che quantomeno fin dal 1995 si configurava un possesso comune della strada. In questo senso depongono oltre agli indizi sopra evidenziati, a proposito dell esistenza di una comune strada, la circostanza che con nota del 4-03-2010 prima quindi del giudizio - lo stesso legale della convenuta, che peraltro era sua figlia, riferiva che essa era stata realizzata in comune con la dante causa dell'attore. Si tratta ovviamente di un indizio grave e preciso, oltre che concordante con gli altri sopra evidenziati - posto che provenendo la dichiarazione da difensore sprovvisto di procura a disporre del diritto controverso, ex art. 2731 c.c. non avrebbe potuto assurgere a confessione stragiudiziale. Il quadro probatorio circa la presenza di una strada comune risultava quindi rafforzato da quest ultimo indizio. Tanto spiega anche il perché non sia stata ammessa la prova testimoniale, peraltro generica, articolata dalla convenuta, tesa a dimostrare un possesso a titolo di piena ed esclusiva proprietà della striscia di terreno adibita a strada. Si consideri a tal proposito che mentre per il primo tratto risultava pacifica la ricorrenza di una strada, e per il quale tratto mai avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda dell attore, i dubbi sorgevano per quello successivo.

Ma per quest ultimo tratto di strada in ogni caso non si può dire che sia stata raggiunta la prova della comune volontà da parte dei frontisti di porre termine alla realizzata comunione della strada. Insomma il tratto di strada interpoderale non può essere intaccato per tutta la sua lunghezza ed il nuovo muro a secco a confine l attore potrà realizzarlo al di qua, all interno del proprio fondo, peraltro sottostante per tutta la sua lunghezza rispetto al livello della strada interpoderale; all inizio insomma della scarpata di contenimento della strada sopraelevata (o c.d. margine della strada). Le domande vanno allora entrambe rigettate e le spese per questa ragione possono compensarsi per intero; con costo della CTU per metà a carico della parte attrice e metà a carico della convenuta. P.T.M. Pronunziando sulle domande proposte dal sig. Carmelo Diego Sciuto nei confronti della sig.ra Grazia Maria Stallo, con citazione regolarmente notificata, nonchè sulla riconvenzionale spiegata dalla seconda nei confronti del primo, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Dichiara inammissibile la domanda proposta dall attore; Rigetta la riconvenzionale spiegata dalla convenuta. Spese compensate, compreso il costo della CTU, che pone per metà a carico dell attore e per l altra metà a carico della convenuta. Taranto, 16-03-2016 Il giudice dott. Claudio Casarano