LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ESTRATTI ANNO D IMPOSTA 2006 Le aliquote previste dalle elencate Leggi Regionali di agevolazione, per l anno d imposta 2006, devono essere maggiorate di un punto percentuale, sensi della seguente normativa dello Stato. (art. 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria dello Stato per il 2005), come modificato dall art. 1, comma 277, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria dello Stato per il 2006) ed art. 1, comma 1- bis del Decreto Legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2006, n. 234). Riferimento Agevolazione A1 LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2001, n. 9 Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti BURA n. 7 del 28 marzo 2001 art. 6 1. L'imposta regionale sulle attività produttive applicabile alle farmacie rurali sussidiate è ridotta di 1,5 punti percentuali. Aliquota per il 2006 = 3,75% Leggi regioanli _Irap_Add_Teg_Irpef.doc Pagina 1 di 6
Riferimento Agevolazione A2 LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, n. 7 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002) BURA n. 10 del 24 maggio 2002 art. 14 (IRAP per i piccoli Comuni montani) 1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data dell 1.01.2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 del predetto decreto, al 3.25% limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla legge della Regione Abruzzo n. 92 del 6.12.1994, art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 2000 (*) abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000 Euro. 3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 è applicata nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis". 4. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (*) l art. 84 comma 5 della L. R. 26 aprile 2004, n. 15, ha esteso l agevolazione ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 1.1.2004, con la seguente disposizione: Al comma 1 dell art. 14 della L.R. 7/2002 (Legge finanziaria regionale) le parole «con popolazione fino a 2000 abitanti» sono sostituite dalle parole «con popolazione fino a 3000 abitanti». Aliquota per il 2006 = 4,25% Leggi regioanli _Irap_Add_Teg_Irpef.doc Pagina 2 di 6
Riferimento Agevolazione A3 ed A4 LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, n. 7 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003) BURA n. 50 speciale del 30 aprile 2003 art. 43 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data dell 1.1.2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente all attività istituzionale esercitata. 2. L aliquota di cui al comma precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. 3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Abruzzo. Aliquota per il 2006 = 4,25% Leggi regioanli _Irap_Add_Teg_Irpef.doc Pagina 3 di 6
Riferimento Agevolazione A5 LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, n. 15 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) BURA n. 10 straordinario del 31 maggio 2004 art. 84 Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive 1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative nel territorio regionale, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 446/1997, che inizino l'attività a decorrere dal 1.1.2004, per i primi due periodi d imposta, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del predetto decreto, al 3,25%. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a 100.000, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis". 3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, non è cumulabile con altre agevolazioni vigenti nel territorio della Regione Abruzzo e non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/1997. 4. Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società. Aliquota per il 2006 = 4,25% Leggi regioanli _Irap_Add_Teg_Irpef.doc Pagina 4 di 6
ANNO D IMPOSTA 2007 LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2006, n. 44 Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale BURA n 77 del 29 dicembre 2006 6. Con decorrenza dall anno di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006 l aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell art. 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) nella misura del 5,25%. 7. In deroga a quanto stabilito nel comma 6, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative l aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 4,25%, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l aliquota del 5,25%: 1) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002), come modificata dall art. 84 comma 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) ; 2) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003) ; 3) art. 84 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004) ; 4) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti). 8. A decorrere dall anno d imposta 2007, l aliquota dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 3 dell art. 50 del D.Lgs n. 446 del 1997 è fissata all 1,4%. 9. In applicazione del Piano di risanamento del Sistema sanitario regionale 2006-2009 di cui all articolo 1 comma 180 della Legge 311 del 30 dicembre 2004, finalizzato alla stipula dell accordo di cui all articolo 8 dell intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, nel caso sia accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, le aliquote dell Addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche e dell Imposta regionale sulle attività produttive si applicano, con riferimento all anno d imposta dell esercizio successivo, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino all integrale copertura degli obiettivi. Leggi regioanli _Irap_Add_Teg_Irpef.doc Pagina 5 di 6
10. Ai fini di quanto previsto al comma 9, la determinazione delle relative aliquote sarà fissata con apposita legge regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, verificate le possibilità di esenzione. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Leggi regioanli _Irap_Add_Teg_Irpef.doc Pagina 6 di 6