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Direzione Centrale Entrate Roma, 23/05/2011 Circolare n. 76 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: SOMMARIO: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2011. 1. Contribuzione I.V.S. 2. Contribuzione di maternità 3. Contribuzione I.N.A.I.L. 4. Addizionale I.N.A.I.L. anno 2009 5. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate) 6. Tabelle contributi anno 2011 7. Modalità di pagamento

1. Contribuzione IVS. Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella Tabella D, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1 luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Come é noto, ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata Tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate. Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l anno 2011, in Euro 51,47. Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997. Pertanto per l anno 2011 le aliquote da applicare sono le seguenti: 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate. Tenuto conto del contributo addizionale del 2%, previsto dall art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti, dovute dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, per l anno 2011, ammontano, rispettivamente a: per i maggiori di 21 anni 20,30% (per le zone normali) 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate) per i minori di 21 anni 17,80% (per le zone normali) 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate). Si precisa, inoltre, che l importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3

giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall art. 22 della stessa legge, è pari, per l anno 2011, a 0,61 a giornata. 2. Contribuzione di maternità. Anche per l anno 2011 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall erogazione dell indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di 7,49, ai sensi dell articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Tale contributo è dovuto, ai sensi dell art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali. 3. Contribuzione INAIL. Essendo stato raggiunto l aumento dei contributi, previsto dall art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l anno 2011 resta fissato nella misura capitaria annua di: 768,50 (per le zone normali) 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). 4. Addizionale INAIL. Il Decreto del 21 ottobre 2010 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011, ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, ha determinato l addizionale sui contributi assicurativi agricoli nella seguente misura: aumento del 1,60 % dell aliquota vigente per l anno 2009. Pertanto, l INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo. Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all imposizione contributiva relativa all anno 2011 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente: IMPORTO ADDIZIONALE INAIL PER DANNO BIOLOGICO ANNO ZONE NON AGEVOLATE ZONE AGEVOLATE 2009 12,30 8,51

5. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate). Al fine dell individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate. 6. Tabelle contributi anno 2011. Nell Allegato 1 alla presente circolare sono riportati aliquote, importi e relativa legenda dei contributi in vigore nell anno 2011 per le categorie interessate. 7. Modalità di pagamento. La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2011 e il 16 gennaio 2012. Il Direttore Generale Nori

Allegato 1 IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E RISPETTIVI CONCEDENTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI Contributo Età Zone normali Territori montani e zone svantaggiate 1) Assicurazione IVS > 21 18,30% 15,30% < 21 15,80% 10,80% 2) Addizionale IVS Legge 2 % 2 % 233/90 3) Addizionale IVS Legge 0,61 0,61 160/75 4) Indennità gravidanza e 7,49 7,49 puerperio 5) Assicurazione INAIL 768,50 532,18 LEGENDA Per la determinazione dei contributi di cui ai punti 1 e 2 le relative percentuali sono calcolate in riferimento al reddito medio convenzionale che per l anno 2011 è pari a 51,47. L addizionale fissa giornaliera di 0,61 del punto 3 è calcolata nel limite massimo di n.156 giornate annue. I punti 4 e 5 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa pro-capite per l assicurazione obbligatoria gravidanza/puerperio e per l INAIL. Gli imprenditori agricoli professionali () sono tenuti al pagamento dei contributi per l assicurazione contro l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1, 2, 3, e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 4, con esclusione della quota capitaria annua per l assicurazione INAIL di cui al punto 5. Maggiori di 21 anni - Zone normali FASCIA 1 2.501,10 1.732,60 FASCIA 2 3.044,42 2.275,92 FASCIA 3 3.587,74 2.819,24 FASCIA 4 4.131,05 3.362,55

Maggiori di 21 anni - Territori montani e zone svantaggiate FASCIA 1 2.023,90 1.491,72 FASCIA 2 2.486,93 1.954,75 FASCIA 3 2.949,95 2.417,77 FASCIA 4 3.412,97 2.880,79 Minori di 21 anni - Zone normali FASCIA 1 2.300,37 1.531,87 FASCIA 2 2.776,77 2.008,27 FASCIA 3 3.253,18 2.484,68 FASCIA 4 3.729,59 2.961,09 Minori di 21 anni - Territori montani e zone svantaggiate FASCIA 1 1.662,58 1.130,40 FASCIA 2 2.005,17 1.472,99 FASCIA 3 2.347,75 1.815,57 FASCIA 4 2.690,33 2.158,15 Ultrasessantacinquenni pensionati Zone normali FASCIA 1 1.638,54 870,04 FASCIA 2 1.910,20 1.141,70 FASCIA 3 2.181,86 1.413,36 FASCIA 4 2.453,52 1.685,02

Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zone svantaggiate FASCIA 1 1.281,79 749,61 FASCIA 2 1.513,30 981,12 FASCIA 3 1.744,81 1.212,63 FASCIA 4 1.976,32 1.444,14