Berica. AccumuloPlus. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.



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Berica AccumuloPlus CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO RICORRENTE E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE. Il presente Fascicolo informativo, contenente Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Modulo di polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa. Edizione aggiornata al 01-12-2010. Berica Vita S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

Scheda sintetica La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA Nota informativa PRIMA DELLA SOTTOSCRI- ZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Compagnia Berica Vita S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2009 ammonta a 41 milioni di Euro di cui 33 milioni di Euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2009 risulta pari al 142%. 1.c) Denominazione del contratto BericaOrizzonti AccumuloPlus. 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni assicurative dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi. 1.e) Durata Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 30 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto. 1.f) Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni previste dal presente contratto, è previsto il versamento di premi unici ricorrenti. La scelta della durata del periodo di pagamento deve essere valutata dal Contraente sulla base degli obiettivi che intende perseguire. Il premio unico ricorrente può essere corrisposto con periodicità annuale o mensile. L ammontare minimo del premio unico ricorrente non può essere inferiore a: 1.200,00 Euro se versato con periodicità annuale; 100,00 Euro se versato con periodicità mensile. Il Contraente potrà versare eventuali premi unici aggiuntivi, di importo e periodicità differenti da quella da lui scelta, a partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. L ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 500,00 Euro. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata BERICAPITAL, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente. 2. Caratteristiche del contratto Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata. Scheda sintetica - pag. 1 di 4 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota informativa. La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contratto è concluso. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Definizione Capitale Definizione Capitale Definizione Opzione da capitale in rendita vitalizia Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia Opzione da capitale in rendita reversibile Prestazioni in caso di vita dell Assicurato Descrizione della prestazione In caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. Prestazioni in caso di decesso dell Assicurato Descrizione della prestazione In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato. Opzioni contrattuali Descrizione della prestazione La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l Assicurato è in vita. La conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente fino a che l Assicurato è in vita. La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6 anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare al Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito del 1,50%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente. L eventuale nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito definito a tale epoca si applicherà ai capitali derivanti da premi unici ricorrenti e da eventuali premi unici aggiuntivi versati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito e resterà operante fino alla successiva quinta ricorrenza annuale del contratto. Il capitale derivante da versamenti effettuati precedentemente alla data della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito, continuerà a beneficiare del tasso annuo di rendimento minimo garantito in vigore all epoca del versamento relativo a ciascun premio. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto. In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 11 e 12 delle Condizioni di assicurazione. 4. Costi La Compagnia, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C. Scheda sintetica - pag. 2 di 4 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Ipotesi adottate Premio unico ricorrente: 1.500,00 Euro Sesso dell Assicurato: maschile Età dell Assicurato: 45 anni Tasso di rendimento degli attivi: 4,00% Gestione separata BERICAPITAL L indicatore non risulta funzione del sesso e dell età dell Assicurato. Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni Anno CPMA Anno CPMA Anno CPMA 5 2,94% 5 2,94% 5 2,94% 10 2,13% 10 2,13% 10 2,13% 15 1,82% 15 1,82% 15 1,82% 20 1,66% 20 1,66% 25 1,56% 5. illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata BE- RICAPITAL negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nell anno successivo a quello di riferimento (*) Rendimento medio dei titoli di Stato Inflazione 2005 4,58% 3,38% 3,16% 1,70% 2006 4,18% 2,98% 3,86% 2,00% 2007 4,10% 2,90% 4,41% 1,71% 2008 4,15% 2,95% 4,46% 3,23% 2009 4,02% 2,82% 3,54% 0,75% (*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza nel mese di aprile. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. Scheda sintetica - pag. 3 di 4 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. Il Rappresentante Legale Carlo Barbera Scheda sintetica - pag. 4 di 4 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Nota informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO RICORRENTE E PREMI UNICI AG- GIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA 1. Informazioni generali a) Berica Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019. Codice fiscale/piva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03096340249; b) Sede Legale:Via Battaglione Framarin, 18 36100 Vicenza Italia; c) Direzione Operativa: Via Mazzini, 71 36100 Vicenza - Italia; d) Telefono: 0444906811; sito Internet: www.bericavita.it; indirizzo di posta elettronica: bericavita@bericavita.it; e) Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 84 del 9 aprile 2004; iscrizione all Albo delle imprese tenuto dall ISVAP n. 1.00147. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2009 ammonta a 41 milioni di Euro di cui 33 milioni di Euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2009 risulta pari al 142%. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 30 anni. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni assicurative: la corresponsione di un capitale in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto. Si rinvia all Art. 11 I) delle Condizioni di assicurazione per le informazioni di dettaglio; la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Si rinvia all Art. 11 II) delle Condizioni di assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione o limitazioni alla copertura dei rischi; si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell eventuale premio relativo ai rischi demografici. La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato al punto 5, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata. Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6 anno e con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto all Art. 12 delle Condizioni di assicurazione, la Compagnia si riserva di modificare detto tasso. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente. Si rinvia all Art. 15 delle Condizioni di assicurazione per una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili dal contratto in caso di riscatto del contratto. 3.1 Requisiti soggettivi L età dell Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere in- Nota informativa - pag. 1 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

feriore a 18 anni né superiore a 80 anni e, al termine del pagamento premi, non può essere superiore a 90 anni. 4. Premi Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti. A partire dal giorno successivo alla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, di importo e periodicità differenti da quella da lui scelta. Il premio unico ricorrente è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare. Il premio unico ricorrente può essere corrisposto con periodicità annuale o mensile. Il pagamento dei premi unici ricorrenti e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso il soggetto che svolge anche attività di intermediazione. Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso l Intermediario, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi. Modifica della periodicità del premio Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del presente contratto, ad ogni ricorrenza annuale dello stesso, il Contraente ha la possibilità di modificare la periodicità dei versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto prima della ricorrenza annuale. Modifica dell importo del versamento In qualsiasi momento, il Contraente ha la possibilità di modificare l importo del premio unico ricorrente, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto prima della ricorrenza annuale. In caso di modifica in diminuzione dell importo del premio, questo non potrà essere inferiore agli importi minimi previsti. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata BERI- CAPITAL, separata dalle altre attività della Compagnia. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, il rendimento medio, come determinato al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata. La misura di rivalutazione annualmente attribuita al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni, è pari al tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione BERICAPITAL, diminuito dei costi indicati al punto 6.2. Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6 anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare al Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito del 1,50%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente. L eventuale nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito definito a tale epoca si applicherà ai capitali derivanti da premi unici ricorrenti e da eventuali premi unici aggiuntivi versati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito e resterà operante fino alla successiva quinta ricorrenza annuale del contratto. Il capitale derivante da versamenti effettuati precedentemente alla data della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito, continuerà a beneficiare del tasso annuo di rendimento minimo garantito in vigore all epoca del versamento relativo a ciascun premio. Si rinvia all Art. 12 delle Condizioni di assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla rivalutazione annuale del capitale al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione. Per l illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurative e dei valori di riscatto. La Compagnia consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. Nota informativa - pag. 2 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente 6.1.1 Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici ricorrenti ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall importo del premio versato e sono rappresentati nella successive Tabella A e B. Tabella A Costi fissi Premi Unico Ricorrenti Periodicità annuale - 24,00 Euro Periodicità mensile 2,00 Euro Premi Unici Aggiuntivi 15,00 Euro Tabella B Costi variabili I costi variabili sono applicati a scaglioni progressivi in funzione dell ammontare dei premi unici ricorrenti e aggiuntivi versati al netto dei costi fissi. Costo percentuale da applicare sul premio Scaglioni di premio al netto del costo fisso al netto del costo fisso Fino a 20.000,00 Euro 3,50% Oltre 20.000,00 Euro 3,00% I costi sopra indicati, fissi e variabili, sono comprensivi delle spese di emissione quantificate in 30,00 euro. 6.1.2 Costi per riscatto I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue. Tabella C Data di richiesta del riscatto Fino alla fine del 1 anno Durante il 2 anno Durante il 3 anno Durante il 4 anno Durante il 5 anno Dall inizio del 6 anno Costi per riscatto Riscatto non ammesso 2,00% del capitale rivalutato 1,50% del capitale rivalutato 1,00% del capitale rivalutato 0,50% del capitale rivalutato Non sono previsti costi 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione BERICAPI- TAL un aliquota rappresentata nella seguente Tabella. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione 1,20% La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione BERICAPITAL per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione; a titolo esemplificativo, per l esercizio relativo alla certificazione del 31 Dicembre 2009, tali costi sono pari allo 0,001% del valore medio della Gestione BERICAPITAL (così come determinato al punto 4 del Regolamento della Gestione). * * * Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo. Nota informativa - pag. 3 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Tipo costo Misura costo Quota parte dei costi percepita in media dagli Intermediari Costi gravanti sul premio Costi per riscatto Costo Fisso Premio Unico ricorrente Costo Fisso Premio Unico Aggiuntivo Costi Variabili 24,00 2,00 0,00% 15,00 0,00% 3,50% 71,43% 3,00% 66,67% 2,00% 0,00% 1,50% 0,00% 1,00% 0,00% 0,50% 0,00% Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili 1,20% 29,17% 7. Sconti Non sono previsti sconti. 8. Regime fiscale Imposta sui premi I premi del presente contratto sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi relativi al presente contratto non sono deducibili e/o detraibili, ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte o il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, dà diritto ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro). Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell Assicurato. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione: riscatto erogato in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell IRPEF del 12,50%; riscatto erogato in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell erogazione della prestazione. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell opzione, un imposta sostitutiva dell IRPEF del 12,50%. Sui rendimenti maturati in corso di erogazione si applica un imposta sostitutiva dell IRPEF del 12,50%: i rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 2 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative. 10. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Effettuato il primo versamento, il Contraente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento i versamenti e di riprendere il pagamento in qualsiasi momento successivo alla sospensione. Si rinvia all Art. 8 delle Condizioni di assicurazione per le informazioni di dettaglio. Nota informativa - pag. 4 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto il Contraente ha, altresì, la facoltà di sciogliere il contratto con il riconoscimento del valore di riscatto, calcolato come indicato al successivo punto 11. 11. Riscatto e riduzione 11.1 L esercizio del diritto di riscatto Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Si rinvia all Art. 14 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto. Esiste l eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati. L ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: Berica Vita S.p.A. Servizio Clienti Via Battaglione Framarin, 18 36100 Vicenza Italia, Telefono 800219191, Fax 0444 329363, e-mail bericavita@bericavita.it. La Compagnia, non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. Servizio Clienti Via Battaglione Framarin, 18 36100 Vicenza Italia. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire all Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni: a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 1.000,00 Euro; b) che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro. In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato al punto 5. Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia. In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare. Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato. Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione. 12. Revoca della proposta Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. Via Battaglione Framarin, 18, 36100 Vicenza Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. Via Battaglione Framarin, 18 36100 Vicenza Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Nota informativa - pag. 5 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Contraente il premio corrisposto al netto delle spese sostenute per l emissione del contratto quantificate in 30,00 euro. 14. documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e termini di prescrizione Per la liquidazione delle prestazioni assicurative del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all Art. 16 delle Condizioni di assicurazione. La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari. Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. 15. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana. 17. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Berica Vita S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16-37126 Verona (Italia) Fax 045/8372343 e-mail: reclami@bericavita.it Indicando i seguenti dati: Nome, cognome, indirizzo completo dell esponente, Numero della polizza e nominativo del contraente, Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento, Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 Roma Telefono 06/421331 Fax 06/42133206, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 18. Norme a favore del Contraente Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. Limitazioni di azioni esecutive o cautelari Ai sensi dell art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Nota informativa - pag. 6 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Diritto proprio del Beneficiario Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. 19. Informativa in corso di contratto La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurative, l estratto conto annuale della posizione assicurativa con l indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione. In caso di modifica del rendimento minimo garantito, la Compagnia invierà preventivamente al Contraente una comunicazione dell intervenuta variazione di detto tasso. La Compagnia si impegna a fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. 20. Conflitto di interessi Il presente contratto è un prodotto di Berica Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. e da Banca Nuovo S.p.A.. Il presente contratto è intermediato dalle seguenti società facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza: Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.; Cariprato S.p.A.; Banca Nuova S.p.A.. A BPVi Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa e controllata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione BERICAPITAL, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l attività di gestione degli attivi stessi. La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra. La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente. Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. 21. Gestione separata L ultimo prospetto della composizione della gestione separata BERICAPITAL ed il relativo rendiconto sono pubblicati sul sito internet della Compagnia. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Nota informativa - pag. 7 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50% ( 1 ) Età dell Assicurato: 30 anni Sesso dell Assicurato: maschile Durata: 15 anni Premio unico ricorrente: 1.500,00 Euro Periodicità di versamento: annuale Costi gravanti sul premio: 5,04% del premio ricorrente del primo anno comprensivi del costo fisso di 24 L Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute Anni trascorsi Cumulo dei premi unici ricorrenti Capitale rivalutato alla fine dell'anno Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno Valore di riscatto alla fine dell'anno 1 1.500,00 1.445,71 1.734,85 1.416,80 2 3.000,00 2.913,10 3.495,72 2.913,10 3 4.500,00 4.402,50 5.283,00 4.402,50 4 6.000,00 5.914,24 7.097,09 5.914,24 5 7.500,00 7.448,66 8.938,39 7.448,66 6 9.000,00 8.984,72 10.781,66 8.984,72 7 10.500,00 10.522,47 12.626,96 10.522,47 8 12.000,00 12.061,92 14.474,30 12.061,92 9 13.500,00 13.603,10 16.323,72 13.603,10 10 15.000,00 15.146,02 16.660,62 15.146,02 11 16.500,00 16.690,73 18.359,80 16.690,73 12 18.000,00 18.237,24 20.060,96 18.237,24 13 19.500,00 19.785,58 21.764,14 19.785,58 14 21.000,00 21.339,10 23.473,01 21.339,10 15 22.500,00 22.898,58 25.188,44 22.898,58 ( 1 ) Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito pari al 1,50% per i primi 5 anni a partire dalla decorrenza del contratto. Trascorso tale termine la Compagnia, previa comunicazione al Contraente, si riserva di variare detto tasso (come previsto dagli Artt. 11 e 12 delle Condizioni di assicurazione); di conseguenza non si considera alcuna rivalutazione sui capitali derivanti dai premi versati successivamente al 5 anno. L eventuale modifica avrà effetto solo sui premi ricorrenti e sugli eventuali premi unici aggiuntivi versati successivamente alla relativa data di variazione. L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, potrà avvenire dopo 7 anni. Nota informativa - pag. 8 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4,00% Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 1,20% Tasso di rendimento retrocesso (misura di rivalutazione): 2,80% Età dell Assicurato: 30 anni Sesso dell Assicurato: maschile Durata: 15 anni Premio unico ricorrente: 1.500,00 Euro Periodicità di versamento: annuale Costi gravanti sul premio: 5,04% del premio ricorrente del primo anno comprensivi del costo fisso di 24 L Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute Anni trascorsi Cumulo dei premi unici ricorrenti Capitale rivalutato alla fine dell anno Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell anno Valore di riscatto alla fine dell'anno 1 1.500,00 1.464,22 1.757,06 1.434,94 2 3.000,00 2.969,44 3.563,33 2.924,90 3 4.500,00 4.516,81 5.420,17 4.471,64 4 6.000,00 6.107,50 7.329,00 6.076,96 5 7.500,00 7.742,73 9.291,28 7.742,73 6 9.000,00 9.423,75 11.308,50 9.423,75 7 10.500,00 11.151,84 13.382,21 11.151,84 8 12.000,00 12.928,31 15.513,97 12.928,31 9 13.500,00 14.754,52 17.705,42 14.754,52 10 15.000,00 16.631,87 18.295,06 16.631,87 11 16.500,00 18.561,78 20.417,96 18.561,78 12 18.000,00 20.545,73 22.600,30 20.545,73 13 19.500,00 22.585,23 24.843,75 22.585,23 14 21.000,00 24.685,25 27.153,78 24.685,25 15 22.500,00 26.848,25 29.533,08 26.848,25 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. * * * Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale Carlo Barbera Nota informativa - pag. 9 di 9 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

Condizioni di assicurazione CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO RICORRENTE E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE Art. 1 Oggetto. A fronte del versamento di un premio unico ricorrente e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all Art. 8, il presente contratto garantisce, in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 11 I); in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà invece un capitale calcolato in base a quanto previsto dall Art. 11 II). Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell Art. 14. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell eventuale cambiamento di professione dell Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione. Art. 2 Modalità di perfezionamento del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell Assicurato, la Compagnia rimborserà nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. Art. 3 Revoca della proposta. Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. Via Battaglione Framarin, 18 36100 Vicenza Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto. Art. 4 Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. Via Battaglione Framarin, 18 36100 Vicenza Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto al netto delle spese sostenute per l emissione del contratto quantificate in 30,00 euro. Art. 5 Dichiarazione sul proprio stato di salute. Contestualmente alla proposta di assicurazione, l Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. Condizioni di assicurazione - pag. 1 di 11 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 11 II), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all ultima fascia di età previsti dalla Tabella D di cui all Art. 11 II), indipendentemente dall età dell Assicurato. Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato. Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di corrispondere, in caso di decesso dell Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di ridurre la somma dovuta di cui all Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta la rettifica, in base all età effettiva, delle somme dovute. Art. 7 Rischio morte. A) LIMITAZIONI DELLA GARANZIA Il capitale addizionale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 11 II), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all ultima fascia d età previsti dalla Tabella D di cui all Art. 11 II), indipendentemente dall età dell Assicurato, qualora il decesso sia causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento); abuso di alcool e droghe; volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche. oppure dall esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive: attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina; automobilismo, motociclismo, motonautica; sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela); kayak, rafting; ciclismo agonistico; slittino e guidoslitta a livello agonistico; Condizioni di assicurazione - pag. 2 di 11 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

pugilato e arti marziali a livello agonistico; rugby professionistico; immersioni subacquee con autorespiratore; salti dal trampolino con sci o idrosci. Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extra-professionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato al successivo Art. 11 II), senza la limitazione sopra indicata. B) PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all Art. 11 II), non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento. Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall Art. 11 II), qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto; c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio fermo quanto disposto al precedente punto A) l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. L Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell Assicurato. È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento. Se il decesso dell Assicurato dovesse invece verificarsi dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all Art. 11 II), senza la limitazione sopra indicata. Art. 8 Modalità di versamento del premio. A fronte delle prestazioni assicurative del presente contratto, è previsto il versamento di premi unici ricorrenti. La scelta della durata del periodo di pagamento dei premi deve essere valutata dal Contraente sulla base degli obiettivi che intende perseguire. Il premio unico ricorrente può essere corrisposto con periodicità annuale o mensile. L ammontare minimo del premio unico ricorrente non può essere inferiore a: 1.200,00 Euro se versato con periodicità annuale; 100,00 Euro se versato con periodicità mensile. Condizioni di assicurazione - pag. 3 di 11 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010

Il Contraente potrà versare eventuali premi unici aggiuntivi, di importo e periodicità differenti da quella da lui scelta, a partire dal giorno successivo alla data di decorrenza del contratto. L ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 500,00 Euro. Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 9 a) I). In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata BERICAPITAL, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente. Ogni versamento determina l acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell importo versato. Il pagamento del premio unico ricorrente e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso il soggetto che svolge anche attività di intermediazione. Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso l Intermediario, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici ricorrenti e dei premi unici aggiuntivi. Sospensione e riattivazione dei versamenti. Effettuato il primo versamento, il Contraente è libero di sospendere in qualsiasi momento i versamenti mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Compagnia ovvero presso l Intermediario dove è stato stipulato il contratto prima della data di scadenza del versamento dal quale non intende più pagare, mantenendo tuttavia in vigore il contratto per i capitali corrispondenti ad ognuno dei versamenti effettuati, rivalutati secondo quanto previsto all Art. 12. La sospensione riguarda esclusivamente i premi unici ricorrenti. In qualsiasi momento successivo alla sospensione, il Contraente è libero di riprendere ad effettuare i versamenti mediante comunicazione scritta da presentare alla Compagnia ovvero presso l Intermediario dove è stato stipulato il contratto prima della data di scadenza del versamento dal quale intende riprendere i pagamenti. In ogni caso non sarà possibile versare le periodicità di premio unico ricorrente non pagate durante il periodo di sospensione, sia nell eventualità che il Contraente abbia comunicato tale volontà, che nel caso in cui egli si sia limitato a non corrispondere i versamenti senza alcuna esplicita comunicazione scritta al riguardo. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto il Contraente ha, altresì, la facoltà di sciogliere il contratto con il riconoscimento del valore di riscatto, calcolato come indicato al successivo Art. 14. Modifica della periodicità del premio. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del presente contratto, ad ogni ricorrenza annuale dello stesso, il Contraente ha la possibilità di modificare la periodicità dei versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia ovvero presso l Intermediario dove è stato stipulato il contratto prima della ricorrenza annuale. Modifica dell importo del versamento. In qualsiasi momento, il Contraente ha la possibilità di modificare l importo del premio unico ricorrente, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia ovvero presso l Intermediario dove è stato stipulato il contratto prima della ricorrenza annuale. In caso di modifica in diminuzione dell importo del premio, questo non potrà essere inferiore agli importi minimi previsti. Art. 9 Costi. a) Costi gravanti direttamente sul Contraente. I) Costi gravanti sul premio. I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici ricorrenti ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall importo del premio versato e sono rappresentati nella successive Tabella A e B. Condizioni di assicurazione - pag. 4 di 11 035 - Edizione aggiornata al 01/12/2010