DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni liricosinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall articolo, 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 87 della Costituzione; VISTO l'articolo 1 del decreto legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 ed in particolare il comma 1, lettera f); VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data ; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ; SENTITE le competenti Commissioni parlamentari in data.; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali; EMANA il seguente regolamento: Articolo 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresì, i contenuti e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito decreto-legge.

2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito decreto legislativo, per ciò che attiene: a) alle finalità di diffusione dell arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all articolo 3 del decreto legislativo; b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all articolo 15 del decreto legislativo; c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all articolo 16 del decreto legislativo; d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all articolo 17 del decreto legislativo; e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all articolo 18 del decreto legislativo; f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo. 4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresì, ad applicarsi la disposizione di cui all articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n.800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività nonché le disposizioni di cui all articolo 9, commi 1, 2, 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato. Articolo 2 (Presupposti e requisiti) 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, la qualifica di «fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell articolo 1 del decreto-legge.

2. I presupposti e i requisiti consistono: a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e/o sinfonica italiana; b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall accertata capacità della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale; c) nella eccezionale capacità produttiva, desunta dall ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; d) nella capacità di conseguire l equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta: 1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri; 2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell ultimo triennio, sponsor privati; 3) dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale. Articolo 3 (Forme organizzative speciali) 1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell articolo 1 del decreto-legge. 2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall organo della fondazione a ciò deputato, prevede: a) la presenza di organi di indirizzo, di organi di gestione, di organi di controllo ed eventualmente di un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità. L organo di controllo è nominato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri di cui uno, in qualità di presidente, in rappresentanza del Ministero dell economia e

delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell iscrizione al registro dei Revisori legali. b) l univoca attribuzione all organo di gestione di adeguata autonomia decisionale; c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell ente. d) l erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4. 3. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. E, comunque, fatto salvo quanto previsto dall art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale è assegnato un contributo a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività di cui al comma 4 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. È fatta, comunque, salva la facoltà della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito. 5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.

Articolo 4 (Alta vigilanza ministeriale) 1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali. L alta vigilanza si estrinseca: a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) nell approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) nell esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall approvazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari; e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; f) nello svolgimento delle funzioni indicate all articolo 3, comma 4 e all articolo 5, comma 2, del presente regolamento. Articolo 5 (Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali) 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all articolo 2 presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull istanza di riconoscimento. 2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente

comunica l avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, all esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali. 3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. 4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell economia e delle finanze, ai fini dell approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all approvazione dello statuto. Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni: a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell ultimo comma dell articolo 6, degli articoli 7, 16, 19; b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450; c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, 367; d) l articolo 2 nonché il comma 1 dell articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1 della legge 26 gennaio 2001, n. 6.

3. Dalla data di efficacia del contratto di cui all articolo 3, comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni: a) l articolo 2, l articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.