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REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITA VALSUGANA E TESINO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER LE VETTURE DELLA COMUNITA VALSUGANA E TESINO N. Rep. di data L'anno., il giorno.. del mese di.. tra le parti: - Biscaro Sonia, nata a.. il, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell interesse della Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata Comunità, sita in P.tta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, P. IVA 02189180223 - Codice fiscale 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario dell Ente medesimo, giusto provvedimento n... di data..; e - La ditta., di seguito denominata Fornitore con sede.. rappresentata in questo atto da in qualità di Legale Rappresentante; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO Il contratto ha per oggetto la fornitura, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, di carburanti per autotrazione per le vetture di proprietà della Comunità Valsugana e Tesino, di cui all'elenco di seguito: Modello Targa Alimentazione Settore FIAT PUNTO 1300D MULTIJET CT 664 DK Gasolio polizia Codice univoco uffico G6J700 FIAT PUNTO 1300D MULTIJET CT 768 DK Gasolio polizia FIAT PUNTO BG 083 LB Gasolio polizia FIAT GRANDE PUNTO ER609KZ Benzina polizia

SUBARU FORESTER YA941AC B/gas polizia FIAT DOBLO' YA 096 AC Gasolio polizia FIAT PANDA 4 X 4 DZ 608 SD Gasolio polizia FIAT PANDA 4X4 CLIMBING FIAT STILO SW CITROEN C4 2000 138 CV FIAT NEW PANDA 0,9 DA 432 KC Benzina polizia BW 082 SY Gasolio polizia DJ 223 ZL Gasolio polizia YA 783 AM Benzina polizia FIAT DOBLO' CL 370 LK Gasolio assistenza FIAT PANDA EP418JF Benzian assistenza FIAT DUCATO AS 145 XS Gasolio assistenza FIAT PUNTO EL950EY Gasolio generale FIAT SCUDO CT 163 ZL Gasolio tecnico Art. 2. TERMINI DI CONSEGNA E MODALITA DI FORNITURA La fornitura del carburante dovrà avvenire a mezzo fuel card che dovranno avere le seguenti caratteristiche: a) essere dotata di banda magnetica e/o microchip; b) essere abbinabile alla targa del veicolo c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N."); d) essere idonea all erogazione del carburante previa esibizione da parte dell utilizzatore; Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a: numero o codice della carta, targa dell automezzo, data e ora del rifornimento, località dell Area di servizio, tipo di carburante, quantità erogata, indicazione dei chilometri al momento del rifornimento, prezzo unitario del carburante erogato. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili: - con cadenza almeno mensile; - in formato elettronico, ovvero mediante mediante invio tramite posta elettronica dei relativi report;.

Al momento del rifornimento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita ovvero il distributore automatico dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento. Sulle Fuel Card dovrà essere indicato il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore. Le Fuel Card dovranno consentire alla Comunità il rifornimento di Carburante per Autotrazione 24 ore su 24 garantendo il prezzo iperself. Le fatture emesse dovranno riportare, oltre ai dati sopraindicati, anche le seguenti informazioni: - codice univoco ufficio - importo al netto dell'iva; - aliquota IVA; - importo IVA; - totale complessivo; - modalità di pagamento. Qualora i sistemi di fatturazione del Fornitore non consentissero di esplicitare in fattura una o più delle predette informazioni, il Fornitore allegherà alle fatture tutti i dati e gli strumenti idonei a calcolare tali informazioni. Art. 3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO I carburanti forniti dovranno essere conformi alle norme UNI En 590:2004 e 228:2004. Qualora nel corso della fornitura le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio dovessero mutare per effetto di disposizioni di legge, il nuovo prodotto deve essere fornito alle condizioni economiche indicate nel presente contratto. Vista l organizzazione delle scorte presso le Aziende di cui sopra, durante il periodo 1 novembre 31 marzo deve essere fornito alle medesime condizioni contrattuali gasolio di tipo appropriato e rispondente alle specifiche della norma UNI EN 590 con qualitàa freddo C.F.P.P. inferiore o uguale a -10 C tale da garantire una resa sufficiente a basse temperature. In caso di non conformità con i requisiti merceologici previsti può essere richiesta la sostituzione immediata del prodotto con oneri a carico della Ditta, sempre impregiudicato il risarcimento di eventuali danni. Il ripetersi di tali fenomeni può comportare la risoluzione anticipata del contratto in danno del Fornitore. Art. 4. PREZZI Il Fornitore si impegna a garantire il prezzo iperself esposto al pubblico sulla colonnina del distributore di Borgo Valsugana. L importo della presente convenzione è pari ad 30.000,00. Art. 5. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La Comunità si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nelle seguenti ipotesi:

1. qualora il Fornitore non risultasse il più conveniente rispetto agli altri operatori presenti sul territorio della Comunità; 2. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 3. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo; 4. fornitura di prodotti difformi a quanto previsto nel presente contratto. Nei casi 1,2,3 e 4 il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto. Art. 6. RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE La Comunità rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone o cose, derivanti da fatti, comportamenti anche omissivi o eventi connessi al servizio svolto dal Fornitore Art. 7 OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, NORME AMBIENTALI E SCHEDE DI SICUREZZA Il Fornitore provvede alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate in materia di lavoro. Il Fornitore si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le prestazioni oggetto della convenzione. Il Fornitore provvede alla consegna del D.U.R.C. alla stazione appaltante. Il Fornitore deve inoltre rispettare, sotto la propria responsabilità, tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle leggi nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo. La Ditta è tenuta a consegnare alle alla Comunità copia delle schede di sicurezza del prodotto acquistato; tali schede devono essere tempestivamente aggiornate ogni qual volta se ne presenti la necessità. Art. 8 CONTROLLO DELLE FORNITURE EFFETTUATE E FATTURAZIONE La Comunità può effettuare i controlli sulle forniture diretti ad accertare l esecuzione a regola d arte delle forniture oggetto del contratto. L incaricato o gli incaricati della Comunità effettuano, di norma, i controlli in contraddittorio con il responsabile del Fornitore designato. L incaricato o gli incaricati della Comunità possono comunque effettuare controlli anche in assenza del responsabile del Fornitore. In corso di validità del contratto possono essere individuate e concordate le procedure tra le parti che facciano riferimento a specifiche metodologie di controllo. Il Fornitore rimette nei confronti della Comunità le fattura relative alla fornitura effettuata che dovranno riportare la distinzione dei rifornimenti riferiti ad ogni singolo autoveicolo;

Quest ultima verrà liquidata mediante bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m. Art. 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E vietata la cessione anche parziale del contratto e non è ammesso il subappalto. Il Fornitore, in quanto firmatario del contratto, risulta unico responsabile. Art. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione è valida per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, salvo revoca scritta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta. Art. 11 DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E ANTIMAFIA Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine il Soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il soggetto aggiudicatario deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato, che in relazione alla presente convenzione sarà il seguente: ZE5176406B. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. Il Soggetto aggiudicatario è obbligato all osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa di cui alla normativa vigente. Art. 12 CONTROVERSIE Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente, previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del precedente comma è competente il Foro di Trento. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Art. 13 SPESE CONTRATTUALI Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5 del DPR 26.04.1996, n. 161. Le spese di registrazione e di bollo in caso d uso competeranno alla parte che le eserciterà. Art. 14 DOMICILIO Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e del Tesino - P.tta Ceschi, 1 38051 Borgo Valsugana. Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI Redatto in un unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto, è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuto presso il Settore Segreteria Istruzione e Personale dello stesso. Letto, accettato e sottoscritto. Borgo Valsugana, Per la Comunità Valsugana e Tesino Il Segretario Biscaro Sonia Per la ditta