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18.4.2015 L 101/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/608 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ucraina e a Israele nell'elenco di paesi terzi, l'approvazione del programma dell'ucraina di controllo della salmonella nelle galline ovaiole, le condizioni di certificazione veterinaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e le condizioni di trasformazione degli ovoprodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 3 ), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), nonché l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 4 ), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 5 ) stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nell'unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti figuranti nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al relativo allegato I, parte 1. (2) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce le disposizioni relative al controllo della salmonella nelle diverse popolazioni di pollame nell'unione. Esso dispone che l'iscrizione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare uova da tavola provenienti da pollame contemplato da detto regolamento siano subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della ( 1 ) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. ( 2 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. ( 3 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. ( 4 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74. ( 5 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

L 101/2 18.4.2015 salmonella che presenti garanzie equivalenti a quelle dei programmi nazionali di controllo della salmonella negli Stati membri. Le garanzie e le informazioni al riguardo sono riportate anche nel pertinente modello di certificato veterinario per tali prodotti, di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) L'Ucraina ha presentato alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di esemplari ovaioli della specie Gallus gallus. Si è ritenuto che tali programmi fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003; essi andrebbero pertanto approvati. (4) L'Ucraina è stata inserita in elenco mediante la decisione 2011/163/UE ( 1 ) della Commissione e dispone di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova. (5) In seguito all'equivalenza dei programmi di controllo della salmonella la voce relativa all'ucraina nell'elenco che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va modificata in modo da permettere l'importazione nell'unione di uova della classe A. (6) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì le condizioni di certificazione veterinaria applicabili a tali prodotti. Tali condizioni tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche imposte dalla situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, inclusi, se del caso, il campionamento e le analisi in relazione a diverse malattie del pollame. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare le importazioni e il transito nell'unione di tali prodotti, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento. (7) La malattia di Newcastle è una malattia virale del pollame altamente contagiosa che può causare patologie gravi, in particolare in allevamenti di gallinacei non protetti e non vaccinati. Tale malattia si verifica in vari paesi terzi in modo raro e sporadico e da diversi anni compare in Israele in ondate epizootiche. (8) Nel giugno 2014 l'ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha effettuato un audit in Israele al fine di valutare i controlli di sanità animale su pollame e prodotti a base di pollame destinati all'importazione nell'unione. (9) L'audit ha confermato che i servizi veterinari israeliani dispongono di sistemi generalmente efficaci per contrastare i focolai della malattia di Newcastle nelle aziende avicole a carattere commerciale. (10) Tuttavia nelle aziende avicole a carattere non commerciale sono state individuate gravi carenze nella lotta contro la malattia di Newcastle, quali l'assenza di zonizzazione intorno alle aziende infette. L'assenza di restrizioni agli spostamenti del pollame e dei prodotti a base di pollame nell'area circostante un focolaio della malattia di Newcastle può causare la diffusione del virus e la sua introduzione in allevamenti avicoli commerciali, compresi quelli da cui si spediscono nell'unione pollame vivo o prodotti a base di pollame. (11) È stato inoltre constatato che gli accertamenti pre-esportazione presso allevamenti di pollame «parent» da cui provenivano le uova da cova e i pulcini di un giorno non erano effettuati da un veterinario ufficiale, e che, al momento della spedizione nell'unione di prodotti ottenuti dal pollame, al veterinario ufficiale addetto alla certificazione non venivano messe a disposizione informazioni sufficienti. (12) L'audit ha inoltre rivelato l'assenza di indagini epidemiologiche efficaci in relazione ai focolai di malattia di Newcastle riscontrati, come anche di un'analisi epidemiologica dei dati relativi ai focolai e agli studi sulle vaccinazioni, a discapito della lotta contro le malattie e della comprensione della situazione epidemiologica in rapporto alla persistenza del virus della malattia di Newcastle. Ciò quindi non mette Israele in condizioni di sviluppare e attuare attualmente una strategia globale ed efficace di lotta alla malattia di Newcastle. (13) Queste carenze compromettono l'affidabilità delle garanzie sanitarie per i prodotti ottenuti dal pollame fornite nei certificati veterinari e dimostrano che le misure israeliane di lotta contro la malattia di Newcastle ad oggi non soddisfano appieno le condizioni in materia stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio ( 2 ). (14) In risposta alle conclusioni e alle raccomandazioni dell'uav le autorità israeliane hanno operato per rimediare a dette carenze, in particolare ponendo le precondizioni per la certificazione veterinaria e la zonizzazione intorno ai focolai negli allevamenti a carattere non commerciale. ( 1 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40). ( 2 ) Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

18.4.2015 L 101/3 (15) Nonostante però gli sforzi e alcuni miglioramenti realizzati negli ultimi due anni in materia di biosicurezza e di altre misure di prevenzione della malattia di Newcastle, in Israele continuano a presentarsi regolarmente focolai di tale malattia in allevamenti di pollame sia a carattere commerciale sia non commerciale, ed è improbabile che detta malattia sia interamente debellata ed eradicata nel prossimo futuro. (16) A causa della persistenza del virus della malattia di Newcastle sul territorio israeliano e dei continui focolai negli allevamenti di pollame da reddito, è necessario modificare le condizioni di importazione e i requisiti di certificazione in vigore e definire ulteriori misure che offrano maggiori garanzie per la sicurezza delle importazioni nell'unione di pollame e prodotti a base di pollame provenienti da Israele. (17) Le condizioni sanitarie e di sanità animale applicabili alle aziende che detengono pollame da riproduzione e da reddito, nonché ratiti da riproduzione e da reddito, sono più rigorose di quelle per le aziende che detengono pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna, che può pertanto essere maggiormente a rischio di esposizione al virus della malattia di Newcastle. Inoltre è difficile valutare la situazione sanitaria degli uccelli che vivono allo stato selvatico, da cui si ottengono le carni di selvaggina da penna da importare nell'unione. (18) Data la persistenza del virus della malattia di Newcastle sul territorio israeliano, le importazioni di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna dovrebbero essere vietate in quanto tale pollame viene tenuto in aziende le cui garanzie in materia di sanità animale sono considerate insufficienti. (19) È opportuno vietare le importazioni di carni di selvaggina da penna in quanto tali carni sono ottenute da volatili che vivono allo stato selvatico di cui non si può adeguatamente valutare lo stato sanitario, dal momento che si ignora se vi sia esposizione al virus della malattia di Newcastle. (20) È pertanto opportuno modificare la voce relativa a Israele nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 inserendo il codice P3 nella colonna 6 in relazione alle restrizioni in vigore a causa della malattia di Newcastle, nonché una «data di chiusura» nella colonna 6 A per i prodotti per i quali andrebbero vietate le importazioni (SRP e WGM). (21) In Israele il pollame è regolarmente vaccinato contro la malattia di Newcastle, e di rado presenta sintomi di tale malattia se contagiato dal relativo virus, che può pertanto non essere rilevato. Al fine di mitigare tali eventuali rischi un campionamento supplementare e ulteriori analisi di laboratorio, per accertare la presenza del virus della malattia di Newcastle prima dell'esportazione verso l'unione, andrebbero imposti agli allevamenti il cui pollame vivo e i cui ratiti vivi sono destinati all'esportazione nell'unione, agli allevamenti di pollame «parent» e di ratiti da riproduzione le cui uova da cova e i cui pulcini di un giorno sono destinati all'esportazione nell'unione, agli allevamenti di pollame e ratiti da macellazione che producono carni destinate all'esportazione nell'unione, nonché agli allevamenti di esemplari ovaioli le cui uova sono destinate all'esportazione nell'unione. (22) In questo contesto l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che le procedure di campionamento e di analisi del pollame in rapporto a determinate malattie aviarie, tra cui la malattia di Newcastle, devono essere effettuate in conformità all'allegato III. La sezione I di tale allegato dovrebbe riportare le prescrizioni in materia di campionamento e analisi per quanto riguarda le garanzie complementari per la malattia di Newcastle. (23) È quindi opportuno aggiungere nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce «X» nella sezione «Garanzie complementari (GC)» in riferimento alle prescrizioni specifiche in materia di campionamento e analisi di cui all'allegato III. L'indicazione «X» andrebbe inserita nella colonna 5 della voce relativa a Israele nell'allegato I, parte 1. (24) Inoltre, i certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT ed E dovrebbero essere modificati al fine di fare riferimento alle suddette garanzie complementari (GC), così come specificate al punto «X», che devono essere soddisfatte per le importazioni nell'unione in relazione alla malattia di Newcastle. (25) È inoltre opportuno includere nel modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) le prescrizioni per la trasformazione ulteriore degli ovoprodotti, in conformità alle norme dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), al fine di inattivare il virus della malattia di Newcastle eventualmente presente qualora la malattia si manifesti nel territorio di un paese terzo. (26) I modelli di certificati veterinari per il pollame da riproduzione o da reddito diverso dai ratiti (BPP), per i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC), per le uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP), il modello per il pollame da macellazione e quello per il pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP) fanno riferimento all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle nel paese terzo di origine e stabiliscono ulteriori condizioni sanitarie da rispettare. Al fine di evitare eventuali errori di interpretazione nel caso in cui le condizioni sanitarie aggiuntive non si applichino al paese terzo, ai suoi territori o alla zona di origine dei prodotti in questione, in tali modelli di certificati andrebbe prevista la possibilità di sopprimere l'intera sezione.

L 101/4 18.4.2015 (27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008. (28) Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio ragionevole prima che i modelli di certificati veterinari modificati diventino obbligatori, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni prescritte da tali modelli. (29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Approvazione del programma di controllo Il programma di controllo della salmonella presentato dall'ucraina a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda gli allevamenti di galline ovaiole. Articolo 2 Modifica del regolamento 798/2008 L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Disposizioni transitorie L'introduzione nell'unione di partite di merci disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 accompagnate da un certificato veterinario compilato in conformità al modello pertinente di certificato veterinario BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT, E o EP, di cui all'allegato I, parte 2, di detto regolamento nelle versioni che precedono le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad essere autorizzata per un periodo transitorio fino al 18 maggio 2015, a condizione che il certificato veterinario sia stato compilato, firmato e rechi data non posteriore al 3 maggio 2015. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

18.4.2015 L 101/5 ALLEGATO Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati come segue: 1) L'allegato I è così modificato: a) Nella parte 1, la voce relativa a Israele è sostituita da quanto segue: Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella Modello/i Garanzie complementari Certificato veterinario Condizioni specifiche Condizioni specifiche Data di chiusura Data di apertura Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria 1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 SPF BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER X N A S5, ST1 «IL Israele ( 6 ) IL-0 L'intero paese SRP P3 18.4.2015 POU, RAT X N WGM VIII P3 18.4.2015 E X S4 EP» b) Nella parte 1, la voce relativa all'ucraina è sostituita da quanto segue: Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella Modello/i Garanzie complementari Certificato veterinario Condizioni specifiche Condizioni specifiche Data di chiusura Data di apertura Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria 1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 «UA Ucraina UA-0 L'intero paese E, EP, POU, RAT, WGM»

L 101/6 18.4.2015 c) La parte 2 è così modificata: i) nella sezione «Modelli di certificati veterinari», alla voce «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente: «X : garanzie complementari per le merci certificate in conformità all'allegato III, sezione I, punto 8, e per i modelli di certificati BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT ed E»;

18.4.2015 L 101/7 ii) i modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP e HER sono sostituiti dai seguenti: «Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

L 101/8 18.4.2015

18.4.2015 L 101/9

L 101/10 18.4.2015

18.4.2015 L 101/11

L 101/12 18.4.2015 Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)

18.4.2015 L 101/13

L 101/14 18.4.2015

18.4.2015 L 101/15

L 101/16 18.4.2015

18.4.2015 L 101/17 Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

L 101/18 18.4.2015

18.4.2015 L 101/19

L 101/20 18.4.2015

18.4.2015 L 101/21

L 101/22 18.4.2015

18.4.2015 L 101/23 Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)

L 101/24 18.4.2015

18.4.2015 L 101/25

L 101/26 18.4.2015

18.4.2015 L 101/27

L 101/28 18.4.2015 Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

18.4.2015 L 101/29

L 101/30 18.4.2015

18.4.2015 L 101/31

L 101/32 18.4.2015

18.4.2015 L 101/33 Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)

L 101/34 18.4.2015

18.4.2015 L 101/35

L 101/36 18.4.2015

18.4.2015 L 101/37

L 101/38 18.4.2015 iii) il modello di certificato veterinario SRP è sostituito dal seguente: «Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

18.4.2015 L 101/39

L 101/40 18.4.2015

18.4.2015 L 101/41

L 101/42 18.4.2015

18.4.2015 L 101/43 iv) i modelli di certificati veterinari POU e RAT sono sostituiti dai seguenti: «Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

L 101/44 18.4.2015

18.4.2015 L 101/45

L 101/46 18.4.2015

18.4.2015 L 101/47 Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)

L 101/48 18.4.2015

18.4.2015 L 101/49

L 101/50 18.4.2015

18.4.2015 L 101/51

L 101/52 18.4.2015 v) I modelli di certificati veterinari E ed EP sono sostituiti dai seguenti: «Modello di certificato veterinario per le uova (E)

18.4.2015 L 101/53

L 101/54 18.4.2015 Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

18.4.2015 L 101/55

L 101/56 18.4.2015

18.4.2015 L 101/57 2) All'allegato III, sezione I, è aggiunto il seguente punto 8: «8. Garanzie complementari (X) in relazione a taluni paesi terzi non indenni dalla malattia di Newcastle 8.1. Negli stabilimenti di cui al punto 8.2, il veterinario ufficiale deve: a) verificare i registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dello stabilimento; b) effettuare un'ispezione clinica di ogni unità produttiva che includa una valutazione della sua storia clinica ed esami clinici del pollame, in particolare dei capi che sembrano malati, in ogni unità produttiva da cui si prevede di spedire pollame come indicato al punto 8.2; c) eseguire il campionamento di almeno 60 tamponi tracheali o orofaringei e 60 tamponi cloacali affinché siano effettuati esami di laboratorio per verificare la presenza del virus della malattia di Newcastle nel pollame e nei ratiti di ogni unità produttiva da cui si prevede la spedizione, come indicato al punto 8.2; qualora l'unità epidemiologica sia costituita da meno di 60 volatili, i tamponi devono essere prelevati da ognuno di essi. Nel caso dei prodotti di cui al punto 8.2, lettera c), questo campionamento può anche avvenire presso il macello. 8.2. Il punto 8.1 si applica agli stabilimenti dai quali si prevede di spedire nell'unione: a) pollame da riproduzione o da reddito e ratiti da riproduzione o da reddito (BPP, BPR); b) pulcini di un giorno, pulcini di un giorno di ratiti, uova da cova di pollame o di ratiti e uova destinate al consumo (DOC, DOR, HEP, HER, E); c) carni ottenute da pollame e ratiti tenuti in tali aziende (POU, RAT). 8.3. Le procedure di cui al punto 8.1 devono essere effettuate: a) per le merci di cui al punto 8.2, lettere a) e c), entro e non oltre le 72 ore precedenti la spedizione nell'unione o prima della macellazione del pollame e dei ratiti; b) per le merci di cui al punto 8.2, lettera b), a intervalli di 15 giorni o, in caso di spedizione nell'unione sporadica, non più di sette giorni prima della raccolta delle uova da cova. 8.4. Le procedure di cui al punto 8.1 devono avere un esito favorevole e gli esami di laboratorio di cui sopra devono essere effettuati presso un laboratorio ufficiale e dare risultati negativi che siano disponibili prima della spedizione nell'unione di una qualsiasi delle merci elencate al punto 8.2.»