Corso di formazione di base L'ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE E LA GESTIONE DELL AUTONOMIA FINANZIARIA LOCALE Padova, 30 marzo 2015 La procedura di fusione tra Comuni: il caso del Veneto dott.ssa Elisabetta Vigato (elisabetta.vigato@unipd.it) 1
1. Costituzione Art. 133, comma 2, Cost. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 2
2. Fonti statali artt. 15 e 16, Tuel (d.lgs. n. 267/2000) modifiche territoriali, fusione e istituzione di Comuni art. 20, Spending review (d.l. n. 95/2012) Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell esercizio delle funzioni comunali art. co. 730, Legge di stabilità 2014 quota del fondo di solidarietà comunale non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro è destinata a Comuni istituiti a seguito di fusione art. 1, co. 116-134, Legge Delrio (l. n. 56/2014) Disposizioni in materia fusione tra Comuni. art. 1, co. 489. Legge stabilità 2015 I Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell ultimo triennio disponibile. art. 1, co. 450, Legge di stabilità 2015 Per i 5 anni successivi alla fusione i nuovi comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 30% non sono sottoposti a vincoli specifici alle assunzioni e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (fermo restando l obbligo di non superamento del tetto alla spesa del personale). Decreto Ministero Interno 21 gennaio 2015 Nuove modalità ed i termini per l attribuzione, a decorrere dall anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito delle procedure di fusione e fusione per incorporazione. 3
3. Fonti regionali L.r. Veneto n. 1/1973 Norme sull iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali L.r. Veneto n. 25/1992 Norme in materia di variazioni comunali e provinciali. L.r. Veneto n. 18/2012 Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. 4
Come avviene la fusione? Referendum Legge regionale di istituzione nuovo Comune 5
La procedura per la fusione Si compone di 8 tappe 6
Iter procedurale (I) 1 2 3 4 I Consigli comunali deliberano di avviare l iter di fusione Pubblicazione deliberazioni comunali per 15 giorni all albo pretorio: elettori possono depositare osservazioni ed opposizioni Giudizio meritevolezza regionale: acquisizione pareri consigli comunali e parere provinciale La Regione delibera il referendum consultivo della popolazione 7
Iter procedurale (II) 5 Indizione del referendum 6 7 8 Svolgimento del referendum Pubblicazione della legge istitutiva del nuovo Comune Elezione organi nuovo Comune ed eventuale elezione organi Municipi (laddove previsti) 8
Art. 20 Statuto veneto 2. L iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti. 3. I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni. 6. I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all ordine del giorno e discussi dal Consiglio. 9
Art. 4, l.r. 25/1992 1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale disciplinato alla sezione III del presente capo. 3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare. 10
Strumenti di supporto finanziario art. 15, co. 3, d.lgs. n. 267/2000 Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 11
Contributi regionali Art. 12, Statuto Veneto "Al fine di favorire la migliore funzionalità nell esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale: a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni". (art. 12, comma 1, lett. a), Statuto Veneto) 12
Contributi regionali l.r. Veneto n. 18/2012 : nella ripartizione delle risorse finanziarie regionali per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la fusione di Comuni rappresenta un criterio di preferenza (art. 9, commi 2, lett. a); art. 9, comma 3, lett. a) 13
Piano riordino territoriale (DGR n. 1417/2013) Al Comune derivante da fusione di uno o più Comuni sarà concesso un contributo straordinario da assegnarsi nell anno finanziario successivo alla legge regionale istitutiva del nuovo Comune, con priorità rispetto all assegnazione degli altri contributi destinati alle forme associative. 14
Contributi statali Art. 20, d.l. n. 95/2012 (Disposizioni per favorire la fusione di comuni la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'".)). 15
D.M. Interno 21/01/2015 : ai comuni istituiti a seguito di fusione spetta per un periodo di 10 anni dalla fusione un contributo straordinario pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti agli enti nel 2010, in misura non superiore a 1,5 milioni di euro. 16
Quorum per il referendum consultivo della popolazione Quando si tratta della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (l.r. n. 1/1973, come modificata dalla l.r. n. 22/2013) 17
Le forme di partecipazione Art. 15, co. 2, Tuel: I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 18
Una POSSIBILITA : Istituzione di MUNICIPI nei territori corrispondenti alle comunità d origine 19
Chi valuta e decide l istituzione di municipi? Il nuovo Comune sorto all esito della fusione Come? Con lo statuto e i regolamenti 20
Art. 16, Tuel: 1. Nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione. RAFFORZAMENTO DI ALTRE FORMULE DI DECENTRAMENTO 21
Una novità: In caso di istituzione di municipi, i Comuni risultanti dalla fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune. (art. 1, co. 132, l. n. 56/2014) 22
Un ulteriore POSSIBILITA : Lo statuto del nuovo Comune può prevedere anche FORME PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni oggetto della fusione (art. 1, co. 116, l. n. 56/2014) 23
I rapporti con la Provincia 1. Nel processo di riordino delle funzioni non più riconosciute come fondamentali delle Province avrà un PESO RILEVANTE LA DIMENSIONE DEI COMUNI. 2. Provincia di Belluno. FORME PARTICOLARI DI AUTONOMIA: Lo statuto della Provincia di Belluno potrà prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali. attribuite funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle Province, riguardanti: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane. NUOVI SCENARI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ENTI IN AREA MONTANA E, IN PARTICOLARE, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 24
Comuni in Veneto che sono stati coinvolti in processi di fusione PROV 1 Rovigo, Pontecchio RO 2 Ormelle, San Polo di Piave TV 3 Villorba, Povegliano TV 4 Trichiana, Mel, Limana, Lentiai BL 5 Quero, Vas BL 6 Castellavazzo, Longarone BL 7 Sedico, Sospirolo BL 8 Lusiana, Conco VI 9 Albignasego, Casalserugo, Maserà PD 10 Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario PD 11 Este, Ospedaletto euganeo PD 12 Lozzo atestino, Vò euganeo PD 13 Padova, Cadoneghe, Vigodarzare PD 14 Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana, Villanova del Ghebbo 15 Calto, Castelmassa, Ceneselli RO 16 Boara Pisani, Barbona, Stanghella, Vescovana PD 17 Carceri, Vighizzolo d Este PD RO 18 Negrar, San Pietro in Cariano, Fumane, Sant Ambrogio di Valpolicella, Pescantina VR 25
Fusioni realizzate in Veneto Legge regionale Comune Comuni soppressi n. 49 del 4.09.1994 N. abitanti Porto Viro Contarina e Donada 14.640 n. 14 del 4.03.1995 Due Carrare Carrara S.Giorgio e Carrara Santo Stefano 9.078 n. 34 del 4.12.2013 Quero Vas Quero e Vas 3.299 n. 9 del 21.02.2014 Longarone Castellavazzo e Longarone 5.437 26
Grazie per l attenzione elisabetta.vigato@unipd.it 27