Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

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Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 21.3.2006 - Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 21.3.2006 31 ANNO 2006 JAHR 2006 PARTE PRIMA ERSTER TEIL LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO12060147847 T040 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 gennaio 2006, n. 2-55/Leg. Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e in particolare gli articoli 6 e 7; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2830 di data 22 dicembre 2005 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)"; il seguente regolamento: emana

32 Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 21.3.2006 - Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 21.3.2006 CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) e in particolare disciplina: a) i criteri e le modalità per l effettuazione delle prove d esame di abilitazione all attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo; b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti professionali acquisiti tramite l effettivo esercizio in Italia o all estero dell attività di agenzia di viaggio e turismo. 2. La legge provinciale n. 9 del 1988 nel proseguo del presente regolamento è denominata "legge provinciale". CAPO II Esame di abilitazione alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo Art. 2 Indizione e bando 1. La Provincia, con proprio provvedimento, indice l esame per l accertamento dell idoneità all esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ed approva il relativo bando. 2. Il bando di cui al comma 1 indica in ogni caso le modalità e i termini di presentazione delle domande e il loro contenuto, le condizioni di ammissione, le modalità di convocazione dei candidati e di svolgimento delle prove d esame, il termine per la conclusione del procedimento e il nominativo del responsabile, nonché le lingue, tra quelle maggiormente diffuse a livello mondiale, tra le quali il candidato può scegliere di sostenere l esame. Art. 3 Requisiti 1. Possono partecipare all esame di abilitazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all Unione Europea. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente; c) possesso del diploma di scuola media superiore legalmente rilasciato o di equivalente diploma conseguito all estero e riconosciuto in Italia. L equivalenza del diploma conseguito all estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge; d) immunità da condanne che comportino l interdizione dall esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Art. 4 Materie oggetto delle prove d esame 1. Le materie sulle quali vertono le prove d esame sono: a) amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; b) tecnica turistica; c) legislazione turistica; d) geografia turistica; e) una lingua straniera scelta tra inglese e tedesco ed una o più lingue straniere scelte tra quelle indicate nel bando.

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 21.3.2006 - Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 21.3.2006 33 Art. 5 Prove d esame 1. Le prove d esame consistono in: a) una prova scritta volta a valutare le conoscenze dei candidati nelle materie di cui all articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d); b) una prova orale consistente in un colloquio nelle materie della prova scritta e in una conversazione nelle lingue scelte dal candidato. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta nonché i soggetti esonerati dall effettuazione della prova scritta ai sensi dell articolo 6. 3. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione media di almeno 6/10 nelle materie della prova scritta ed una votazione media di almeno 7/10 in due lingue straniere, di cui almeno una rappresentata da inglese o tedesco, con almeno 6/10 in ciascuna di esse. Art. 6 Esonero dall effettuazione della prova scritta 1. Sono esonerati dall effettuazione della prova scritta coloro che risultano in possesso dei titoli professionali di cui all allegato A ed ottengono un punteggio di valutazione non inferiore a 60 punti. 2. I titoli professionali sono valutati dalla commissione esaminatrice di cui all articolo 7, comma 1, secondo i criteri di cui all allegato A. Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento della Giunta provinciale, è composta dal dirigente del servizio competente in materia di turismo in qualità di presidente, nonché da quattro esperti nelle materie di cui all articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d); per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente. 2. La commissione esaminatrice è altresì integrata da un esperto per ciascuna lingua straniera scelta nella domanda di partecipazione dai candidati ammessi alla prova orale ai sensi dell articolo 5, comma 2; alla nomina provvede il dirigente del servizio competente in materia di turismo con proprio provvedimento. Art. 8 Modalità di svolgimento delle prove d esame 1. Per lo svolgimento delle prove d esame si applicano, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dal bando di cui all articolo 2, le disposizioni relative ai concorsi pubblici per l accesso all impiego presso la Provincia. Art. 9 Attestato di abilitazione 1. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo, accertato il possesso dei requisiti di cui all articolo 3, comma 1, rilascia l attestato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente le prove d esame.

34 Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 21.3.2006 - Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 21.3.2006 CAPO III Riconoscimento dei requisiti professionali acquisiti tramite l esercizio dell attività di agenzia di viaggio e turismo Art. 10 Competenza 1. L accertamento del possesso dei requisiti professionali ai sensi dell articolo 6, comma 3bis, della legge provinciale, è disposto dalla Provincia secondo quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche). 2. Per la valutazione dell esperienza professionale e dei titoli acquisiti, il servizio provinciale competente in materia di turismo indice una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), alla quale partecipano i rappresentanti del Dipartimento competente in materia di istruzione e dell Agenzia del lavoro. Nella conferenza è sentito anche un rappresentante della associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale. 3. Il riconoscimento viene disposto con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo. CAPO IV Norme comuni e finali Art. 11 Quota di iscrizione 1. La quota di iscrizione alle prove d esame o alla procedura di riconoscimento dei requisiti professionali è fissata in euro 150,00 per ogni richiedente. 2. L ammontare della quota di iscrizione fissato al comma 1 può essere aggiornato annualmente dal dirigente del servizio competente in materia di turismo. Art. 12 Abrogazione 1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 dicembre 1998, n. 41-113/Leg. (Regolamento concernente l effettuazione delle prove d esame di abilitazione alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo) è a- brogato. Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 25 gennaio 2006 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 21.3.2006 - Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 21.3.2006 35 Allegato A 1. ESPERIENZA PROFESSIONALE: a) vengono valutati i periodi di attività lavorativa prestata nell ambito di una agenzia di viaggio a titolo di: - lavoratore con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell agenzia di viaggio: punti 1,5 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni; - lavoratore con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggio e turismo: punti 1,0 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni; b) l attività lavorativa prestata con rapporto di lavoro part-time viene valutata con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell orario; c) la natura e la durata dell attività lavorativa, svolta in forma autonoma o dipendente ovvero in qualità di titolare dell agenzia, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 2. FORMAZIONE PROFESSIONALE: a) vengono valutati i seguenti titoli di studio: - diploma di scuola media superiore con specializzazione turistica: punti 10; - attestato di partecipazione ad un corso post-diploma in materie turistiche, purché conclusosi positivamente con un esame finale ed una valutazione graduata: punti 10; - diploma di laurea in materie turistiche: punti 20; - attestato di partecipazione ad un corso post-laurea in materie turistiche, purché conclusosi positivamente con un esame finale ed una valutazione graduata: punti 15; b) l equivalenza dei titoli di studio o di formazione professionale conseguiti in altri Stati membri dell Unione Europea deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge. NOTE ESPLICATIVE Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti Nota alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dall articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli

36 Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 21.3.2006 - Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 21.3.2006 amministratori in seno all organo più rappresentativo dell ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7) l adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Nota all articolo 1 - La legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, come da ultima modificata dall articolo 23 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, concerne Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. Nota all articolo 10 - Per la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 vedi la nota all articolo 1. - L articolo 6 della citata LP n. 9 del 1988 dispone: Art. 6 Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico 1. Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, il titolare dell agenzia che ne assuma la responsabilità tecnica, deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere. 2. Qualora la responsabilità tecnica dell agenzia sia affidata a un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell impresa, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 va riferito al direttore medesimo. 3. Il possesso dei requisiti professionali è accertato mediante il superamento di un esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell articolo 7. Per l ammissione all esame di idoneità è richiesto che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore. 3 bis. I cittadini di uno stato membro dell Unione europea che non hanno conseguito l idoneità mediante il superamento di un esame possono dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 mediante la certificazione dell effettivo esercizio in Italia o all estero dell attività di agenzia di viaggio, secondo quanto disposto dall articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392. 4. A tali fini la Giunta provinciale determina con apposito regolamento criteri e modalità per l accertamento delle condizioni di cui al comma 3 bis e per l effettuazione delle prove di esame, definendone le materie e stabilendo l ammontare della quota d iscrizione. 5. Il titolare o l eventuale direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività. 6. Il titolare dell agenzia è tenuto a fornire, su richiesta del servizio competente in materia di turismo, la documentazione atta a comprovare il rapporto in essere con il direttore tecnico e gli obblighi connessi a tale rapporto. 7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva. 8. Qualora l agenzia si avvalga di un direttore tecnico che presti la propria opera senza l ottemperanza degli obblighi di cui al comma 5, ovvero non fornisca la documentazione di cui al comma 6, l autorizzazione è sospesa fino alla cessazione dei motivi che l hanno determinata. 9. La sostituzione nella responsabilità tecnica dell agenzia è comunicata al servizio competente in materia di turismo. Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell agenzia, deve essere sostituito entro il termine di tre mesi. Decorso tale termine, l autorizzazione è sospesa fino ad avvenuta sostituzione. - Il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 concerne Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. - La legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo modificata dall articolo 1 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, concerne Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo