REGOLAMENTO 150 ORE DIRITTO ALLO STUDIO Premessa Al fine di garantire una corretta informazione sul diritto allo studio, ed in base a quanto contenuto all art.22 del CCNL 7 aprile 1999, viene definito il presente protocollo attuativo. Art. 1 Soggetti aventi diritto Possono usufruire del beneficio delle 150 ore diritto allo studio i dipendenti a tempo indeterminato dell Istituto Giannina Gaslini che si trovano nelle condizioni previste dell art.22 del contratto integrativo del CCNL 7 aprile 1999. I dipendenti che possono assentarsi dal lavoro per motivi di studio, non debbono superare il 3% del totale delle unità in servizio al 1 gennaio di ogni anno, con arrotondamento all unità superiore, ed i permessi retribuiti sono fissati nella misura massima di 150 h. individuali per ciascun anno. Art. 2 tipologia di corsi che danno titolo al diritto allo studio Per poter fruire dei permessi di cui all art. 1 i dipendenti a tempo indeterminato devono risultare iscritti a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. In attuazione di quanto previsto dal 2 periodo del comma 2 dell art.22 del CCNL, possono usufruire dei permessi per il diritto allo studio anche i dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali, master universitari, corsi di specializzazione, relativi ai profili delle qualifiche previste dal S.S.N.. In considerazione che il 1 comma dell art.22 del citato CCNL prevede il n.di 150 h. di permesso studio come misura massima concedibile, qualora il numero dei richiedenti superi la percentuale prevista del 3% dei dipendenti potrà effettuarsi il conteggio del monte ore massimo previsto per tale personale e lo stesso essere distribuito in modo tale da permettere la frequenza al corso di più unità di personale impregiudicato l onere complessivo a carico dell amministrazione in termini di debito orario.a tal fine viene prevista una verifica intermedia.
Art.3 - Modalità per la presentazione delle domande Per la concessione dei permessi di cui trattasi, gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando gli appositi moduli prestampati dall Amministrazione dell Istituto Giannina Gaslini, con il rispetto delle scadenze ed allegando la certificazione prevista negli articoli successivi. I dipendenti studenti dovranno inoltrare la domanda così completata al Servizio Personale, entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le indicazioni riportate negli appositi avvisi affissi all albo ed esposti annualmente anche agli orologi timbro. Art. 4 Istruzione primaria e secondaria Le richieste per l uso delle 150 ore in ordine alle scuole di istruzione primaria e secondaria dovranno pervenire entro il termine riportato nel relativo avviso ai dipendenti ed il riconoscimento dei benefici ha validità per l anno solare successivo. Il dipendente dovrà presentare, allegato alla domanda, il certificato di iscrizione alla scuola che intende frequentare e, successivamente all autorizzazione, dovrà, se richiesto, inoltrare all ufficio competente il certificato di frequenza mensile attestante la presenza ed i relativi orari. Per i corsi di cui trattasi, l utilizzo delle ore non sarà concesso nei mesi di luglio agosto metà settembre, salvo i casi di esami di maturità e, comunque, con il rispetto di quanto previsto al successivo art. 6. Ai dipendenti impegnati negli esami, che abbiano ancora a disposizione un monte ore individuale sufficiente, sono concessi, oltre ai giorni delle prove stesse, un numero di giorni, immediatamente precedenti l inizio degli esami, sino al massimo di due settimane (pari a 72 ore) qualora le esigenze di servizio lo consentano. In caso contrario dovrà comunque, essere concesso un permesso di almeno 36 h. L interessato dovrà fornire il certificato delle prove di esame sostenute (Nel caso dell ultimo anno, il diploma); Art. 5 Corsi universitari Le richieste per l uso delle 150 ore in ordine ai corsi di laurea, diplomi di scuole dirette a fini speciali, diplomi di specializzazione, devono essere presentate entro il termine indicato negli avvisi ai dipendenti ogni anno, a valere dal 1 gennaio al 31 dicembre dell anno successivo. Il dipendente dovrà presentare, allegato alla domanda, il certificato di iscrizione al corso o, se del caso, documentazione provvisoria attestante l avvenuta iscrizione;
successivamente all autorizzazione, dovrà inoltrare all ufficio competente il certificato di iscrizione o documento sostitutivo. Per i corsi di cui trattasi l utilizzo delle ore non sarà concesso per il mese di agosto e comunque con il rispetto di quanto previsto al successivo art. 6. Ai dipendenti impegnati negli esami che abbiano ancora a disposizione un monte ore individuale sufficiente, sono concessi, oltre ai giorni delle prove stesse, un numero di giorni, immediatamente precedenti l esame, sino al massimo di una settimana (pari a 36 ore) qualora le esigenze di servizio lo consentano. In caso contrario dovranno essere garantite, se richieste, almeno 18 h. L interessato dovrà fornire il certificato della prova di esame sostenuta. Qualora non si superi il limite del 3% delle autorizzazioni, fatte salve le esigenze di servizio, tenuto conto dei limiti posti dall art.7 del presente regolamento, la richiesta del beneficio delle 150 ore può essere inoltrata per la preparazione della tesi di laurea o di diplomi universitari. Nel qual caso le stesse non potranno essere fruite per periodi superiori di 36h/ mese. In questo caso l interessato dovrà produrre, allegato alla domanda, la certificazione della presentazione della domanda di esame di laurea, ovvero atto sostitutivo di notorietà in cui è precisata, in base alle disposizioni del Senato accademico, la data della discussione di tesi. Successivamente dovrà presentare il certificato di laurea. Art. 6 Condizioni di attribuzioni e modalità di fruizione del diritto allo studio Ai sensi dell art.22, comma 2 del contratto integrativo del CCNL 7.04.1999 non potranno essere prese in considerazione domande di 150 ore per l iscrizione ad istituti privati o comunque non legalmente riconosciuti e/o non abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dell ordinamento pubblico. L utilizzazione in concreto dei permessi per motivi di studio è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell Amministrazione che accoglie o respinge le domande con atto formale. Il numero delle ore è esclusivamente determinato dalla frequenza ai corsi e dalla preparazione per la partecipazione agli esami, e può essere fruito: Per i corsi universitari, fino all ultima sessione utile, compresa quella straordinaria;
Per gli altri corsi, dalla data d inizio fino alla data di effettuazione dell esame finale. Il beneficio decade quando non viene effettuata una regolare frequenza e senza aver sostenuto gli esami, le ore utilizzate verranno recuperate secondo un programma concordato fra le parti. I periodi di permesso studio, al fine di non accentuare disservizi, devono essere compatibili con le esigenze di funzionalità del Servizio, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell art.22 del CCNL. La rimanenza delle 150 ore, qualora non fruita completamente nell anno solare, non viene computata a credito nell anno successivo. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli articoli precedenti del presente regolamento, di norma, non è consentito di usufruire delle 150 ore nel periodo natalizio e pasquale, nonché nel periodo estivo come indicato agli artt.5 e 6 e, in ogni caso, nelle ipotesi di prolungamento (anche in anticipo) di ferie sia nel periodo estivo (giugno settembre), che nei periodi delle festività natalizie e pasquali, fatto salve quanto previsto dall art.4. Non saranno prese in considerazione domande di ammissione al beneficio delle 150 ore per il conseguimento della seconda laurea o diploma se non dopo l esaurimento delle altre domande. Non saranno parimenti prese in considerazione le richieste di fruizione delle 150 ore di iscritti a corsi universitari, successivi al 1 anno, qualora non siano stati sostenuti almeno 2 esami superati nell'anno solare e, comunque, non potranno usufruire di tali permessi coloro che siano iscritti oltre il 2 anno di fuori corso. Potranno usufruire del permesso anche gli iscritti oltre il 2 anno fuori corso, e comunque non oltre il 5, solo se la percentuale del 3% di cui all art.1 non sarà stata raggiunta. Per i dipendenti che utilizzano il part time, il numero delle ore di studio autorizzabili è pari alla percentuale delle ore di lavoro prestate (50% ecc.) Art.7 Priorità Nel caso in cui il numero delle domande ecceda il numero delle autorizzazioni possibili, si applicano i criteri di priorità stabiliti nell art.22 del CCNL integrativo del CCNL 7.04.1999 commi 4,5 e 6, e dell art. 2 del presente regolamento.
Qualora non si raggiunga il limite del 3%, l Amministrazione potrà prendere in considerazione domande di concessione del beneficio delle 150 ore pervenute oltre i termini che saranno indicati negli appositi avvisi al personale per la presentazione delle domande, dandone informazione alla RSU. Art. 8 Adempimenti dei servizi Il Servizio Personale (Gestione e sviluppo risorse umane) invierà ai responsabili dei Servizi/U.O. di afferenza l elenco dei dipendenti a cui viene attribuito il beneficio. La comunicazione dell avvenuta concessione del beneficio andrà notificata entro il 31 gennaio di ogni anno. I Responsabili delle UU.OO. di appartenenza dei lavoratori studenti, o i coordinatori preposti, hanno l obbligo di apporre il visto preventivo di volta in volta sulle singole richieste di permesso per presa visione. Ai fini del corretto computo delle ore, onde non creare sperequazioni di trattamento, va considerato sia il tempo dedicato alla frequenza, sia il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede del corso frequentato e risultante dal cartellino presenze. Ai fini di una più approfondita verifica delle domande, il Servizio personale può richiedere ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli e, qualora la situazione sia tale da non poter predisporre il provvedimento di concessione o rifiuto in applicazione del presente regolamento, l argomento sarà portato in sede di discussione con la RSU Aziendale.