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S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 3389 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori MACERATINI, PALOMBO, DANIELI, PELLICINI, SILIQUINI, FLORINO, MULAS, PACE, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI e MAGLIOCCHETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1998 Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra e dei trattamenti assimilati. Diritto di opzione al trattamento economico e normativo delle pensioni di guerra da parte dei grandi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato, nonchè dei superstiti aventi diritto dei caduti per servizio, delle vittime del dovere e delle categorie assimilate TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 3389 ONOREVOLI SENATORI. Con il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione proponiamo di apportare taluni miglioramenti sia sul piano economico che normativo a favore dei titolari di pensione di guerra e di trattamenti assimilati. Inoltre, proponiamo di riconoscere a favore dei grandi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato e loro aventi diritto alla pensione ai superstiti, nonchè ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta per i caduti per servizio, vittime del dovere e categorie assimilate il diritto di scegliere, in sostituzione del trattamento privilegiato spettante in via ordinaria, il trattamento economico e normativo previsto per i grandi invalidi di guerra. Certamente non sfugge il fatto che trattasi di persone veramente meritevoli di un concreto intervento legislativo che venga incontro alle giuste richieste delle categorie interessate. Come non sfugge che trattasi di persone che hanno riportato gravi invalidità per compiti prestati al servizio dello Stato, il cui adempimento come purtroppo non di rado si è verificato negli ultimi anni ha comportato il sacrificio anche della vita di molti servitori dello Stato. Aggiungere altro potrebbe apparire facile retorica, se non addirittura demagogia, che, di fronte a simili tematiche, offenderebbe la sensibilità di ciascuno. Quindi passiamo ad illustrare brevemente il contenuto del disegno di legge. Innanzitutto, vogliamo evidenziare che nel disegno di legge in esame si è ritenuto opportuno recepire talune proposte inserendole, seppure con modifiche, in un quadro normativo più ampio ed organico contenute in precedenti disegni di legge, tutti concernenti gli invalidi di guerra e categorie assimilate (Atti Senato nn. 605, 683, 1098 e 1361). L articolo 1 prevede: al comma 1, l introduzione, per i grandi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato, della facoltà di optare per ottenere il trattamento di pensione di guerra in sostituzione del trattamento privilegiato ordinario. La stessa facoltà è riconosciuta agli aventi diritto alla pensione ai superstiti; al comma 2, l estensione della medesima facoltà di opzione agli aventi diritto alla pensione indiretta per i caduti per servizio o vittime del dovere e categorie assimilate; al comma 3, la decorrenza (1 o gennaio 1998) da cui compete il miglior trattamento derivante dall esercizio di opzione di cui ai commi 1 e 2. La stessa decorrenza viene mantenuta per coloro che esercitano il diritto di opzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge; al comma 4, la corresponsione, da parte dell Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell Amministrazione pubblica (INPADAP) al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli importi delle pensioni che lo stesso INPDAP che istituzionalmente gestisce i trattamenti pensionistici anche dei dipendenti dello Stato avrebbe dovuto erogare ai soggetti che esercitano il diritto di opzione. Ovviamente, tale norma mira ad equilibrare i rapporti finanziari derivanti dall opzione. Difatti, mentre a carico del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rimarrebbe solo l onere della differenza derivante dal miglior trattamento, per l INPDAP non vi sarebbe alcun aggravio di spesa, in quanto sarebbe chiamato ad erogare quanto comunque avrebbe dovuto erogare ai soggetti interessati.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 3389 Con l articolo 2 si aggiunge, alle invalidità riportate alla lettera E della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto ed integrazioni, l invalidità relativa a «Ipoacusia bilaterale superiore all 80 per cento, accompagnata alla cecità bilaterale assoluta e permanente, in quanto vicariante». L articolo 3 introduce la presunzione legale assoluta nella interdipendenza tra una invalidità già riconosciuta ed i conseguenziali danni che da essa possono derivare, anche se riguardano organi od apparati diversi da quelli già riconosciuti in tema di pensione di guerra. Tale proposta mira a rendere più celere il riconoscimento dell aggravamento di talune invalidità, aggravamento che, anche se suffragato dalla scienza medico-scientifica, non trova riconoscimenti in fase di contenzioso amministrativo, ma solo in fase di contenzioso giurisdizionale della Corte dei conti, che, come è noto, richiede tempi di definizione decisamente troppo lunghi. L articolo 4 prevede l aumento del 6 per cento, con retroattività limitata al 1 o gennaio 1998, di taluni assegni spettanti ai grandi invalidi di guerra e trattamenti assimilati, quali l assegno di superinvalidità, l assegno per cumulo di invalidità, gli assegni di integrazione e l indennità di accompagnamento aggiuntiva. Un ulteriore aumento del 6 per cento è previsto a decorrere dal 1 o gennaio 1999. L articolo 5 prevede l aumento del 2,5 per cento, sempre con decorrenza 1 o gennaio 1998, dell assegno supplementare fruito dalle vedove dei grandi invalidi di guerra. Un ulteriore aumento del 2,5 per cento è previsto con decorrenza 1 o gennaio 1999. L articolo 6 prevede il riconoscimento a favore di taluni grandi invalidi di guerra affetti da particolari, gravi infermità di un assegno aggiuntivo annuo, da erogare nel mese di giugno di ciascun anno, a partire dal mese di giugno del 1998, di importo pari ad una mensilità del complesso degli assegni spettanti al titolare della pensione di guerra. L articolo 7 introduce una indennità una tantum da erogare, a determinate condizioni, a favore di quei superstiti del grande invalido di guerra che hanno provveduto alla sua assistenza e con i quali lo stesso invalido ha convissuto nel biennio precedente il decesso. L articolo 8 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall applicazione del disegno di legge in esame.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 3389 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Ai grandi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato, nonchè agli aventi diritto alla pensione ai superstiti, è consentita l opzione per conseguire il corrispondente trattamento di pensione di guerra. 2. Pari facoltà è riconosciuta ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta per i caduti per servizio, vittime del dovere e categorie assimilate, che, ai fini del trattamento economico complessivo, sono assimilati agli aventi causa del grande invalido per causa di servizio militare ed equiparato, ascritto alla tabella E, lettera A, numero 1), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il nuovo trattamento derivante dall opzione di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1 o gennaio 1998. Pari decorrenza è riconosciuta agli aventi diritto che avanzino domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, lo stesso trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di opzione. 4. L Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell Amministrazione pubblica (INPDAP) deve corrispondere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i soggetti che esercitano il diritto di opzione ai sensi dei commi 1 e 2, gli importi delle pensioni, ivi compresi gli assegni accessori, che avrebbe dovuto erogare agli stessi secondo la normativa vigente. Art. 2. 1. Alla lettera E della tabella E, annessa al testo unico delle norme in materia di

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 3389 pensioni di guerra, approvato con decreto ed integrazioni, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis. Ipoacusia bilaterale superiore all 80 per cento, accompagnata alla cecità bilaterale assoluta e permanente, in quanto vicariante». Art. 3. 1. La presunzione di interdipendenza, prevista alla lettera a) dei Criteri per l applicazione delle tabelle A, B ed E, riportati dopo la medesima tabella B, di cui al citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotta dall articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, va interpretata quale presunzione legale assoluta. Nella classificazione complessiva del danno anatomo-funzionale, pertanto, devono essere valutate anche le infermità che si sono instaurate sullo stesso organo già colpito da invalidità, le quali hanno dato diritto a trattamento pensionistico di guerra, o su organi ovvero apparati con esso cofunzionali. Art. 4. 1. Gli importi in atto al 1 o gennaio 1998 dei seguenti assegni: l importo mensile dell assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto ed integrazioni; l importo mensile dell assegno per cumulo di infermità, di cui alla tabella F allegata al testo unico approvato con decreto ed integrazioni;

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 3389 l importo mensile degli assegni di integrazione previsti dall articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, già sostituito dall articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come modificato dal comma 3 dell articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni; l importo mensile degli assegni di integrazione previsti dai commi 2 e 3 dell articolo 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 422; l indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, assegnata ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata ai numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ai grandi invalidi ascritti alla lettera A, numero 2) della medesima tabella; sono aumentati, a partire dalla stessa data, del 6 per cento e di un ulteriore 6 per cento a partire dal 1 o gennaio 1999. Art. 5. 1. L importo in atto al 1 o gennaio 1998 dell assegno supplementare, di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto ed integrazioni, fruito dalle vedove dei grandi invalidi di guerra è aumentato nella misura del 2,5 per cento a decorrere dal 1 o gennaio 1998 e di un ulteriore 2,5 per cento a decorrere dal 1 o gennaio 1999. Art. 6. 1. Ai grandi invalidi non vedenti che presentino la perdita anatomica o funzionale

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 3389 dei due arti superiori o dei due arti inferiori ed a quelli che presentino la perdita totale o funzionale dei quattro arti, fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme, compete un assegno aggiuntivo annuo, da erogare nel mese di giugno di ciascun anno, a decorrere dal mese di giugno del 1998, d importo pari ad una mensilità del complesso degli assegni loro spettanti. Art. 7. 1. Ai superstiti aventi diritto alla pensione di guerra indiretta, qualora abbiano convissuto con il grande invalido di guerra ed abbiano provveduto alla sua assistenza almeno nei due anni precedenti la data del suo decesso, compete, una tantum, una somma pari a due annualità degli assegni accessori riconosciuti all invalido deceduto. 2. Qualora alla condizione di convivenza ed assistenza di cui al comma 1 siano interessati più superstiti aventi diritto alla pensione di guerra indiretta, la prestazione di cui allo stesso comma 1 viene ripartita proporzionalmente tra tali superstiti in relazione al periodo di convivenza. Art. 8. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l accantonamento relativo allo stesso Ministero. 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.